Allegato C -art. 6, comma 1, lettera h del decreto
legislativo 24 giugno 2003 n. 209 |
N.B. - Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente. La direttiva 67/54 8/CEE é pubblicata nella GUCE n. 196 del 16 agosto 1967.
R1 | Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia |
R2 | Rigenerazione/recupero di solventi |
R3 | Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) |
R4 | Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici |
R5 | Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche |
R6 | Rigenerazione degli acidi o delle basi |
R7 | Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti |
R8 | Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori |
R9 | Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli |
R10 | Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia |
R11 | Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 |
R12 | Scambio di rifiuti
per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
R13 | Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni Indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) |