Allegato B - (Previsto dall'art. 5,
comma 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209. |
N.B. - Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento
come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono
essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
D1 | Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica) |
D2 | Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) |
D3 | Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) |
D4 | Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) |
D5 | Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) |
D6 | Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione |
D7 | Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino |
D8 | Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 |
D9 | Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) |
D10 | Incenerimento a terra |
D11 | Incenerimento in mare |
D12 | Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) |
D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 |
D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 |
D15 | Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). |