Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Allegato V (articolo 2, comma 1, lettera i) |
CATEGORIE DI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI
ALL'ALLEGATO I, SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE STATALE.
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno
di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza
termica di almeno 300 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacitą produttiva complessiva annua per classe
di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie
di seguito indicate:
Classe di prodotto | Soglie* Gg/anno |
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) | 200 |
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | 200 |
c) idrocarburi solforati | 100 |
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati | 100 |
e) idrocarburi fosforosi | 100 |
f) idrocarburi alogenati | 100 |
g) composti organometallici | 100 |
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre | sintetiche, fibre a base di cellulosa) |
100 |
i) gomme sintetiche | 100 |
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100 |
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati | 100 |
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio | |
m) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) | 300 |
* Le soglie della tabella sono riferite alla
somma delle capacitą produttive relative ai singoli composti che sono
riportati in un'unica riga.
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti
precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo
gestore, che non svolgono attivitą di cui all'allegato I;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I
localizzati interamente in mare.
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, possono essere introdotte modifiche al
presente allegato V con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivitą
produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.