La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Natura giuridica e compiti istituzionali).
1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad
ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale
italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e
concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai
sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè nel controllo del
territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.
2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e
vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente
la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e
la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonchè la sicurezza
agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. è altresì
struttura operativa nazionale di protezione civile.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Ufficio
legislativo del Ministero delle politiche agricole e forestali in qualità
di amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2
e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia
di Stato nonchè l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di
polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della
guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).
In particolare, l'art. 16 (Forze di polizia) della legge 1° aprile 1981,
n. 121, recita che:
«Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla
polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di
pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti
ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a
concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il
Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di
pubblico soccorso.».
La Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello
Stato sono Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile a differenza
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che sono
Forze di polizia dello Stato ad ordinamento militare.
L'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato sono Forze di polizia a
competenza generale; la Guardia di finanza, la Polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono, invece, Forze di polizia specializzate.
Tuttavia, tutte le suindicate Forze di polizia compongono il comparto
sicurezza dello Stato e concorrono, ciascuna secondo i rispettivi ambiti
di competenza e livelli di responsabilità, al mantenimento dell'ordine e
della sicurezza pubblica nonchè al controllo coordinato del territorio.
La materia della polizia giudiziaria è regolata dal codice di procedura
penale (decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n.
447 e successive modificazioni ed integrazioni), dalle norme di attuazione
e di coordinamento del codice di procedura penale (decreto legislativo del
28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni ed integrazioni) e da
varie leggi complementari. In particolare, l'art. 57 del codice di
procedura penale stabilisce, che i dirigenti, i commissari, gli ispettori
ed i sovrintendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, gli ufficiali superiori e inferiori ed i
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed il
sindaco dei comuni privi di un ufficio di polizia o di un comando
dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza sono ufficiali di
polizia giudiziaria
(comma 1); gli agenti, gli agenti scelti, gli assistenti e gli assistenti
capo della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato nonchè i corrispondenti gradi dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza sono, invece, agenti di polizia
giudiziaria (comma 2).
La materia della protezione civile è disciplinata dalla legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente legge
inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, accanto ai
Vigili del fuoco (componente fondamentale), alle Forze armate, alle altre
Forze di polizia, alla Croce rossa italiana, al Soccorso alpino del C.A.I.
e ad altri servizi tecnici ed istituzioni.
Art. 2.
(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo
forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli
dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia
di:
a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con
particolare riferimento alle aree rurali e montane;
b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno
dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio
faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno
ambientale, nonchè collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington
il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
della relativa normativa comunitaria;
d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali
in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle
foreste e della biodiversità vegetale e animale;
e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e
ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in
materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in
genere;
f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e
nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla
legislazione vigente;
g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di
importanza nazionale o internazionale, nonchè degli altri beni destinati
alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle
norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo
danno ambientale nonchè repressione dei traffici illeciti e degli
smaltimenti illegali dei rifiuti;
i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della
prevenzione del dissesto idrogeologico, nonchè collaborazione nello
svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione
civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso
con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento
con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del
rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;
m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare
riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse
forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale
nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai
controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al
monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione,
archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e
allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31
gennaio 1994, n. 97;
n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali
nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in
sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali
regionali;
o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale;
approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali;
divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;
p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello
Stato.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, l'art. 35 concerne
l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
l'indicazione delle sue attribuzioni. L'art. 36, invece, disciplina i
poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio.
- La legge 19 dicembre 1975, n. 874, contiene la ratifica e l'esecuzione
della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.
- La legge 31 gennaio 1994, n. 97, contiene nuove disposizioni per le zone
montane. In particolare, l'art. 24 (informatica e telematica) contiene la
norma primaria che ha consentito di istituire il Sistema informativo della
montagna (S.I.M.).
Art. 3.
(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).
1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del
Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e
organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la
dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la
protezione civile.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale
della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i),
nonchè per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni
all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.
3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto
dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e
successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è
preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo
forestale dello Stato.
4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi
dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748.
5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello
dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti
ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive
modificazioni.
6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina
del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale
del personale.
7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione,
all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale
del Corpo, nonchè, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali
regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla
formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non
appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori
medesimi.
8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti
di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio
militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero
percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e
metropolitano.
Note all'art. 3:
- L'attuale Ministero delle politiche agricole e forestali è stato
istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Quest'ultimo
decreto ha sostituito il Ministero per le politiche agricole, istituito
con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua volta
aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sorto all'indomani del referendum popolare del 1993, che aveva
abrogato il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio è stato istituito con il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in sostituzione del Ministero dell'ambiente,
istituito con la legge 8 luglio 1986, n. 349.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, successivamente modificato
dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, contiene il riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato
a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In particolare,
l'art. 7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello
Stato) stabilisce che:
«1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato è articolato
nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella B allegata al
presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo
forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo
personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello
dirigenziale non generale centrali e periferici, nonchè la definizione dei
relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e
per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e)
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. Fino
all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i
compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di
livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.
4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti
organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo
forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione
territoriale degli uffici
periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni.
5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria.
6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato
ai sensi dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge 1° aprile
1981, n. 121, sono aggiunte infine le seguenti parole: «ed il dirigente
generale capo del Corpo forestale dello Stato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca
la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo. In particolare, l'art. 25 stabilisce
che «la nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è
conferita, nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare,
l'art. 17 disciplina le modalità procedimentali per l'emanazione di un
regolamento governativo. Il comma 4-bis concerne i regolamenti relativi
all'organizzazione ed alla disciplina
degli uffici dei Ministeri.
Art. 4.
(Rapporti con le regioni e con gli enti locali).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle
politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di
rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di
stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo
forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse
sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. è istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo
forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il
Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è
composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui
due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o
compenso nè rimborso spese.
3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle
strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per
l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni
statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri
delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza
nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle
riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve
naturali, nonchè tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai
fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale
dello Stato.
4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione
tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni
possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni
per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario. Qualora
sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per
l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono
prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero
quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni
parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto puo' comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di
carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche
condizioni.
5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali,
di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei
parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli
enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni,
senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale
necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge
5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
nonchè il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi
precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di transitare, ove
consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un
contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non
superiore a cinque milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici
forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del
Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura
corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista
dal presente comma.
8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle
relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale
trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui
al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica,
su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le
risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione
all'attuazione della presente legge.
10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11,
disciplina il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di
caccia e di pesca
nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici. In particolare,
l'art. 11 concerne il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di
alcuni uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(Ispettorati agrari compartimentali e provinciali, Ispettorati regionali e
dipartimentali delle foreste e vari comitati periferici).
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca la definizione e
l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. In particolare, l'art. 2 stabilisce i compiti della
Conferenza Stato-regioni.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, costituisce la legge quadro sull'aree
protette. In particolare, l'art. 2 contiene la classificazione delle aree
naturali protette:
il comma 1 riguarda i parchi nazionali, il comma 2 i parchi regionali, il
comma 3 le riserve naturali. Ai sensi del presente art. 2, comma 3, «le
riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o
marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della
flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per
le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le
riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza
degli interessi in esse rappresentati».
- L'art. 9 della suddetta legge, invece, istituisce e disciplina l'Ente
parco nazionale.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, contiene la riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
- La legge 5 aprile 1985, n. 124, contiene alcune disposizioni per
l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, ora Ministero delle politiche agricole e forestali. Ai sensi
della presente legge, l'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD)
puo' ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo
indeterminato (O.T.I.) e a tempo determinato (O.T.D.). Le relative
assunzioni ed il trattamento giuridico-economico del suddetto personale
sono regolate dalle norme privatistiche previste dal contratto collettivo
nazionale per i lavoratori idraulico-forestali e da quelle sul
collocamento. Il contingente massimo del personale operaio assunto a tempo
indeterminato (O.T.I.) non puo' mai superare le 500 unità per anno.
Art. 5.
(Disposizioni finali).
1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo
forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge
continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n.
124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai
sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.
2. è abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione
dell'articolo 30, primo comma.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,".
4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, l'ultimo periodo è soppresso.
5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei
dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono
modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali
connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale
dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a
livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio
provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei
limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve
essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti
nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni
organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al
fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello
Stato.
6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, le parole: "dal funzionario del Corpo forestale
dello Stato responsabile a livello provinciale" sono sostituite dalle
seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato".
7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le
parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono inserite le seguenti:
"articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto
del direttore generale".
8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le
parole: "commissario superiore forestale" sono sostituite dalle seguenti:
"vice questore aggiunto forestale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 6 febbraio 2004 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 559):
Presentato dall'on. (Molinari) il 6 giugno 2001.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, l'8
novembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI,
XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 15 novembre 2001,
11 dicembre 2001, 23 gennaio 2002,
27 febbraio 2002, 21 marzo 2002 e 12, 27 giugno 2002.
Relazione presentata il 27 giugno 2002 (atto n. 559 - 1478 - 1480 - 1486 -
1535 - 1590 - 1660/A - relatore on. Losurdo).
Esaminato in aula il 14, 15, 23, 28 gennaio 2003 e approvato il 29 gennaio
2003 in un Testo Unificato con C. 1478 (on. Volontè ed altri), C. 1480 (on.
F. Misuraca ed altri), C. 1486 (on. S. Losurdo ed altri), C. 1535 (on. G.
De Ghislanzoni Cardoli ed altri), C. 1590 (on. A. Pecoraro Scanio ed
altri), C. 1660 (on. F. Marini ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 1973):
Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare),
in sede referente, il 6 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª,
5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, l'11, 19, 20 febbraio
2003, 4, 12, 25 marzo 2003, 15 maggio 2003, 4, 17 giugno 2003 e 9, 10
luglio 2003.
Esaminato in aula il 18, 23 settembre 2003 e approvato, con modificazioni,
il 24 settembre 2003.
Camera dei deputati (atto 559-1478-1480-1486-1535-l590-1660-B):
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 29
settembre 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VIII, IX, XI,
XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 23, 29 ottobre
2003, 4 novembre 2003.
Esaminato in aula il 10 novembre 2003 e approvato il 20 gennaio 2004.
Note all'art. 5:
- Per la legge 5 aprile 1985, n. 124, si veda la nota precedente, relativa
all'art. 4.
- Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contiene le norme di
attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, in
sostituzione del Real Corpo delle foreste, ripristinato ai sensi del
R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B, allorquando fu sciolta la Milizia
nazionale forestale. L'art. 30, comma 1, della presenta legge, così come
modificato dalla legge 4 marzo 1958, n. 175, recita che «l'Amministrazione
forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle
guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le
calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse
modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti
gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza».
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contiene il conferimento
alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e
pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. In particolare,
l'art. 4, comma 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il
seguente:
«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31
dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni,
non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, l'art. 55,
comma 8, come modificato dalla legge qui pubblicata, prevede:
«8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore
agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono
trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero
dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 della
presente legge disciplina le modalità procedimentali per l'emanazione di
un regolamento governativo. In particolare, il comma 3 concerne i
regolamenti da adottarsi con decreto ministeriale.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni contiene il
nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il
riordino della Polizia di Stato nonchè l'individuazione ed il
coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma
dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e
Corpo forestale dello Stato). In particolare, l'art. 20, comma secondo,
come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
«Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal
sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai
comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonchè dai sindaci degli
altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai
rispettivi ambiti territoriali.».
- La legge 21 novembre 2000, n. 353, costituisce la legge-quadro in
materia di incendi boschivi. La presente legge affida al Corpo forestale
dello Stato un ruolo rilevante nella prevenzione, repressione e lotta
attiva agli incendi boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente
competenti in materia sono il Dipartimento della protezione
civile, i Vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali.
In particolare, l'art. 7, comma 5, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
«5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche
ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento
degli incendi boschivi articolabili in unità operative territoriali da
istituirsi con decreto del direttore generale. A tali fini, le regioni
possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri
operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, successivamente modificato
dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, contiene il riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato
a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
In particolare, l'art. 1, comma 1, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
«1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato
che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere dal 15 marzo
2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia
di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione;
b) commissario capo forestale;
c) vice questore aggiunto forestale.».
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