IL DIRETTORE GENERALE per
lo sviluppo sostenibile
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le
competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le
competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai
settori della tutela ambientale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), art. 109, che
istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile, cosi' come integrato e
modificato dall'art. 62 della legge 20 dicembre 2001, n. 488;
Visto il Trattato della Comunita' europea, in particolare gli articoli 87
e 88;
Visto il Regolamento 69/2001/CE del 12 gennaio 2001, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
importanza minore (de minimis);
Visto il decreto legislativo n. 123/1998 del 31 marzo 1998;
Visto il Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale stipulato tra
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Confindustria
in data 8 maggio 2002;
Vista la delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002 «legge n. 388/2000, art.
109, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la
promozione dello sviluppo sostenibile: programma di attivita' per gli anni
finanziari 2001 e 2002», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 2002, e in particolare il punto
3;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
Il presente decreto determina, ai sensi della legge 29 dicembre 2000
(legge finanziaria 2001), art. 109, i criteri, le modalita' ed i termini
per l'accesso all'intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio (di seguito Ministero) a sostegno delle attivita' di
seguito indicate.
Concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi del Regolamento
69/2001/CE, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), della Commissione UE (GUCE
L 10 del 13 gennaio 2001), per il rimborso delle spese sostenute per
l'acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza volti ad
attivare Sistemi di gestione ambientale e registrarli e/o certificarli ai
sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS) e/o della norma internazionale
UNI EN ISO 14001/96.
Art. 2.
Soggetti destinatari
Sono ammesse alle richieste di contributo le piccole e medie imprese - di
seguito denominate PMI - produttrici di beni e/o servizi, cosi' come
definite dalla vigente normativa - decreto
ministeriale Industria 18 settembre 1997 (G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997)
- ed attive sull'intero territorio nazionale a condizione che siano
regolarmente costituite ed iscritte alla relativa camera di commercio,
industria e artigianato alla data di pubblicazione del
presente bando e che svolgano la loro attivita' nei settori di cui alle
sotto elencate sezioni, definite sulla base della classificazione delle
attivita' economiche ISTAT '91 (riferimento codici ATECO 91):
C - Estrazione di minerali;
D - Attivita' manifatturiere;
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
F - Costruzioni;
H 55.1 - Alberghi;
O 90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili.
Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento 69/2001/CE sono comunque escluse le
imprese operanti nel settore dei trasporti, nei settori legati alla
produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui
all'allegato I del Trattato, e nei settori connessi
all'esportazione. Sono altresi' esclusi gli aiuti che favoriscano la
produzione interna rispetto ai prodotti d'importazione.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 69/2001/CE le imprese possono
beneficiare degli aiuti de minimis nel limite di un importo massimo di
100.000 euro nel periodo di tre anni, pertanto non possono presentare
richiesta di finanziamento le imprese che, nei tre anni precedenti la data
di concessione dei contributi di cui al presente bando, abbiano ottenuto
altri aiuti a titolo de minimis di importo complessivo pari o superiore a
100.000 euro.
Il 30% delle risorse relative all'attuazione del presente decreto e'
destinato alle PMI delle regioni del Mezzogiorno, ai sensi del punto 3
della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002 «legge n. 388/2000, art. 109,
modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la promozione
dello sviluppo sostenibile: programma di attivita' per gli anni finanziari
2001 e 2002».
Art. 3.
Tipologie di intervento
I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a favorire
l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per:
1) la verifica e la registrazione dell'Organizzazione ai sensi del
Regolamento 761/2001/CE (EMAS)(1);
2) la certificazione del Sistema di gestione ambientale ai sensi della
norma internazionale UNI EN ISO 14001;
3) la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni gia' certificate
ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.
Il contributo verra' concesso alle imprese che ottengano la registrazione
ai sensi del Regolamento 761/2001/CE o la certificazione ai sensi della
norma internazionale UNI EN ISO
14001/96 a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto, fara' fede la data apposta
sul certificato rilasciato dall'Ente competente.
Art. 4.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo i costi di seguito elencati.
Condizione necessaria e che i costi e le prestazioni risultino da
specifici contratti sottoscritti tra le parti. I criteri di erogazione
sono coerenti con quanto disposto dal Regolamento 1685/2000/CE:
a) per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione
del Sistema di gestione ambientale;
b) per l'ente di verifica e/o di certificazione;
c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale
iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli
scarichi, carotaggi, analisi fonometriche). Sono escluse:
le spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi,
provvedimenti correttivi che servano a dimostrare o conseguire il rispetto
degli obblighi di legge;
Sono escluse da questa tipologia di intervento le PMI gia' certificate ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001, rientranti nella fattispecie III. le
spese per l'acquisto e/o l'ammodernamento di macchinari per il
monitoraggio ambientale;
d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa sia per
il responsabile del Sistema di gestione ambientale della stessa;
e) per la comunicazione ambientale: diffusione della
politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni con le
istituzioni, la comunita' locale e le realta' produttive
relativamente esclusivamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di
un'area ambientale del sito Internet.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a partire
dall'esercizio finanziario 2002. A tal fine si fara' riferimento ai
documenti contabili presentati.
Art. 5.
Spese non ammissibili
Sono escluse dai contributi le spese non connesse alle attivita' indicate
nell'art. 4. Sono altresi' escluse:
a) le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale gestione
dell'impresa;
b) le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato
dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o
ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
c) le spese per le attivita' inerenti l'attivazione di un Sistema di
gestione ambientale normato, gia' finanziate o in corso di finanziamento
da altre amministrazioni o enti;
d) le spese per le attivita' inerenti l'attivazione di un Sistema di
gestione ambientale normato qualora tali attivita' abbiano permesso di
ottenere priorita' di accesso a finanziamenti pubblici in virtu'
dell'impegno di aderire a un Sistema di gestione ambientale
normato entro la fine dell'investimento.
Art. 6.
Contributi
Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 3, le agevolazioni concedibili,
corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono scaglionate
in funzione sia della dimensione d'impresa, sia della tipologia di
investimento:
Per le piccole imprese:
per la tipologia di intervento 1): contributo pari all'80% della spesa
ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso, superare la
soglia di 15.000 euro;
per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa
ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso, superare la
soglia di 7.500 euro;
per la tipologia di intervento 3): contributo pari all'80% della spesa
ritenuta ammissibile per l'ottenimento della registrazione EMAS. Il
contributo non potra', in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.
Per le medie imprese:
per la tipologia di intervento 1): contributo pari al 75% della spesa
ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso, superare la
soglia di 30.000 euro;
per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa
ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso, superare la
soglia di 16.000 euro;
per la tipologia di intervento 3): contributo pari al 75% della spesa
ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso, superare la
soglia di 7.500 euro.
Art. 7.
Presentazione delle domande e rendicontazione
La domanda e l'allegato, nonche' tutta la relativa documentazione, vanno
presentate dal rappresentante legale del soggetto proponente a partire dal
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Copia integrale
del decreto, nonche' i modelli di domanda e di allegato tecnico, saranno
reperibili sul sito del Ministero www.minambiente.it La domanda e
l'allegato, nonche' tutta la relativa documentazione, vanno inoltrati per
posta, su supporto cartaceo e su supporto informatizzato (dischetto o CD
Rom), attraverso raccomandata a.r. Ai fini della presentazione fa fede il
numero di protocollo interno del Ministero. La domanda dovra' pervenire in
busta chiusa recante l'indicazione Decreto per la promozione dei sistemi
di gestione ambientale», al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio - Direzione generale per lo sviluppo
sostenibile - Div. I - Ufficio del protocollo - via Cristoforo Colombo, 44
- 00147 Roma.
Le dichiarazioni contenute nella domanda e nella scheda tecnica devono
essere autocertificate con la modalita' e per gli effettidell'art. 3 della
legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni.
E' richiesta nella domanda di ammissione, pena l'esclusione
dall'intervento:
la dichiarazione relativa al codice primario di classificazione economica
dell'attivita' esercitata ISTAT '91;
la dichiarazione che l'impresa, alla data di presentazione della domanda,
non sia soggetta ad amministrazione controllata, aliquidazione coatta
amministrativa o volontaria, a concordato
preventivo o a fallimento;
la dichiarazione che l'azienda rientra a pieno titolo nei criteri
(fatturato annuo, numero di dipendenti e requisito di indipendenza)
definiti in data 18 settembre 1997 dal Ministero dell'industria per essere
classificata piccola o media impresa;
la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di eventuali altri aiuti
de minimis per un importo complessivo eccedente 100.00 euro nei tre anni
precedenti;
la dichiarazione che al momento di presentazione della domanda l'azienda
e' adempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legislazione
ambientale;
la dichiarazione che in virtu' dell'attivazione del Sistema di gestione
ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo,
l'azienda non ha ottenuto priorita' di accesso a finanziamenti pubblici;
la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di contributi di altre
amministrazioni o enti per l'attivazione del Sistema di gestione
ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo.
Contestualmente alla domanda e all'allegato tecnico, le imprese dovranno
inviare i seguenti documenti:
a) fotocopia autenticata del certificato rilasciato dall'organismo
accreditato;
b) copia della politica ambientale dell'impresa;
c) relazione sui risultati raggiunti contenente il prospetto riepilogativo
dei costi, con il dettaglio degli stessi;
d) fotocopie autenticate dei documenti contabili quietanzati;
e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
f) coordinate bancarie.
A soli fini statistici per il monitoraggio del Protocollo di intesa di cui
in premessa, l'impresa dovra' indicare l'appartenenza alla Confederazione
generale dell'industria italiana - Confindustria e sue associazioni
federate o ad altra associazione di imprese.
Il Ministero provvede, con cadenza mensile dalla comunicazione di
ammissione al contributo di cui al successivo art. 8, alla emissione del
relativi decreti di liquidazione.
L'erogazione del contributo avverra' in un'unica soluzione entro sessanta
giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di ammissione al
contributo e tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di
contabilita' generale dello Stato.
Art. 8.
Procedura per l'ammissione al contributo
Il Ministero assegna ad ogni domanda un numero progressivo di ricezione
che ne stabilisce l'ordine d'arrivo.
Entro i successivi trenta giorni una apposita segreteria tecnica,
insediata presso il Ministero e coadiuvata dal supporto tecnico della
Confindustria ai sensi del Protocollo d'intesa sulla certificazione
ambientale di cui alle premesse, esamina la domanda e la relativa
documentazione e, sulla base dell'esistenza delle condizioni richieste, ne
determina l'ammissibilita'.
Le domande pervenute sono esaminate nel rigoroso rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione quale risulta dal protocollo interno;
eventuali integrazioni della documentazione prodotta dovranno essere
fornite entro sette giorni naturali consecutivi dalla
data del telegramma con cui viene avanzata la richiesta da questa
amministrazione, pena lo scivolamento nell'ordine cronologico nella
posizione risultante dalla data di presentazione degli elementi
integrativi. La mancata presentazione degli elementi richiesti comporta
l'esclusione dal contributo.
Il Ministero con cadenza mensile dalla chiusura dell'istruttoria comunica
ai soggetti proponenti l'esito della domanda presentata.
L'esaurimento delle risorse disponibili sara' tempestivamente comunicato
tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del
Ministero; il Ministero provvedera' a restituire la documentazione alle
imprese le cui richieste non siano state
soddisfatte, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123.
Art. 9.
Controlli e sanzioni
Il contributo e' revocato nel caso la concessione sia avvenuta sulla base
di dati, notizie o dichiarazioni inesatte, false o reticenti. In caso di
revoca si applica anche una sanzione secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 123/1998, art. 9.
Il Ministero si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a
verificare la sussistenza delle condizioni di revoca di cui al precedente
comma presso le imprese beneficiarie del contributo, ai sensi dell'art. 8
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, entro cinque anni dalla
erogazione dello stesso.
Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto e' di
competenza del Foro di Roma.
Art. 10.
Norme di salvaguardia
Le somme derivanti da rinunce o da esclusioni dovute alla mancata
presentazione entro i termini fissati delle documentazioni
amministrativo-contabili ovvero dovute a revoche secondo quanto disposto
nell'art. 9, verranno utilizzate fino ad esaurimento per il finanziamento
delle richieste ammissibili, secondo l'ordine cronologico di
presentazione. Eventuali risorse in eccesso verranno utilizzate per il
finanziamento del decreto successivo relativo all'annualita' 2003.
Art. 11.
Informazioni
Le informazioni possono essere direttamente assunte per via informatica
dal sito web: www.minambiente.it o richieste alla Direzione generale per
lo sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio al seguente indirizzo di posta elettronica:
accordi.volontari@svs.minambiente.it
Art. 12.
Pubblicita'
Il Ministero puo' dare pubblicita' all'attivita' finanziata con il
presente decreto attraverso informazioni generali riguardanti, tra
l'altro, la denominazione legale del soggetto beneficiario, gli obiettivi,
il costo totale, il contributo finanziario concesso.
Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di controllo e
verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2003 Il direttore generale: Clini
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