Visti gli articoli 76 e 87 e il titolo V della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma
1, lettera a), e comma 2, lettera d);
Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137,
come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella seduta del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 novembre
2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute del 17
dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione - 1. In attuazione
dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, le
disposizioni del presente decreto dettano la disciplina degli appalti di
lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi
sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del
patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare
l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in
considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente decreto, relative alle attività di cui al
comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici.
3. Le regioni disciplinano le attività di programmazione, di
progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori
pubblici riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi
di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente
decreto legislativo.
4. Alle finalità di cui al presente decreto le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo
Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo,
resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di
appalti di lavori pubblici.
Art. 2. Interventi realizzati mediante sponsorizzazione - 1. Per i lavori
indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di
sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei
principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le
disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori
pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e
dei soggetti esecutori.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla tutela
del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.
Art. 3. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
- 1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei
musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la
manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di
installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di
materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei
locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto
dell'appalto e della qualità dell'intervento, l'amministrazione
aggiudicatrice, previo
provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento, applica la
disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il
valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento
dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono essere in
possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente decreto
legislativo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice è
obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione
che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo
della gara.
4. Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata eseguiti senza
pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a
stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere
garantiti.
Art. 4. Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario - 1.
I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali
non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di
opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di
coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del
procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto
salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei
requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo.
2. E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del
responsabile unico del procedimento che ne indichi le caratteristiche
distintive, i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, concernenti
beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio
immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali
impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle
tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a presentare
offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di
qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo da parte dei
soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3, necessari per
l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando,
l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i
requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e
nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente
decreto legislativo.
Art. 5. Qualificazione - 1. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, ad integrazione di quelli
definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, anche al
fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
apportate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, in modo da disciplinare:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di
qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti
esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto
delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei
predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione
dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche
in relazione alle professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad
agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e
delle modificazioni di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono
individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento
di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si
riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera
oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto
requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e
subaffidamenti.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, è
sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a
prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui
beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
5. Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle more dell'efficacia dello
stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al
possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
Art. 6. Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie - 1.
L'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare
complessità o specificità, per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e
2, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di
una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle
caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda
tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni
mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da
professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento
oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si
tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei
beni architettonici.
3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui
beni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nei casi in cui non sia
necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei
lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del
responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da
funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di
adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali,
l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli
assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in
possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a
convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate,
provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per
l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da
parte dei propri funzionari.
7. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il responsabile
unico del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà
progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi
alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati
storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte
l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori
previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di
esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.
Art. 7. Individuazione del contraente e affidamento dei lavori - 1. Per i
lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni mobili e
superfici decorate di beni architettonici, l'affidamento a trattativa
privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità,
trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite
da ogni Regione, nei seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro,
mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i
lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese
invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione
appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in
relazione alle prestazioni da affidare;
c) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati,
consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa
titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al
progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con
procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto
sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e
sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione
della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al
triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
2. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni
immobili, e per quelli indicati all'articolo 1, comma 2, l'affidamento a
trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata
pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite
da ogni regione, nei seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro,
mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i
lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese
invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel
caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e
rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora
per motivata urgenza attestata dal responsabile unico del procedimento si
rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
affidamento degli appalti;
c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione
appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in
relazione alle prestazioni da affidare;
d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati,
consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa
titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al
progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con
procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto
sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e
sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione
della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al
triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
3. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, i lavori in economia
sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro per particolari tipologie
individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei
quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla
tutela del bene e possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario. I lavori in amministrazione diretta si eseguono
a mezzo del personale dell'amministrazione aggiudicatrice.Il cottimo
fiduciario si attua tramite procedura negoziata.
4. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, è ammissibile
l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto, di
lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o
nell'affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a
seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione
dell'intervento complessivo, sempreché tali lavori non possano essere
separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o
economici per l'amministrazione, oppure, quantunque separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento.
L'importo di detti lavori complementari non può comunque complessivamente
superare il cinquanta per cento di quello dell'appalto principale.
5. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il ricorso alla
licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è consentito fino
all'importo complessivo di 1.500.000 euro.
Art. 8. Progettazione - 1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo
1, commi 1 e 2, è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo,
integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del
progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione
alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione
appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini
stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque
necessaria la redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela
di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla
base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre
all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello
previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da
particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini
svolte.
4. Il responsabile unico del procedimento verifica il raggiungimento dei
livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di
gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi 1, 2 e 3.
Art. 9. Criteri di aggiudicazione - 1. I contratti di appalto dei lavori
indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, possono essere stipulati a misura,
in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
2. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i seguenti criteri:
a) il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara determinato:
1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante il
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante
offerta a prezzi unitari;
b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate di beni
architettonici il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro
può essere disposta secondo il criterio di cui al comma 2, lettera b),
assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non
esclusivi, il prezzo, nonché l'apprezzamento dei curricula dell'impresa
esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate
nella scheda tecnica di cui all'articolo 6, comma 1.
4. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai
fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'esecuzione
dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le
amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di verificare le offerte
anomale secondo le disposizioni vigenti.
7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di
redazione e di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto
degli stessi nonché le metodologie di valutazione delle offerte e di
attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che
all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza
prevalente e che di esso dovrà essere valutata
l'eventuale anomalia.
Art. 10. Varianti - 1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2,
le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi
previsti dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori, su
proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto
giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non si intendono varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a
prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e
che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al
venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza
modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile unico del
procedimento, così come individuato dalla normativa vigente in materia,
può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario
del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia
disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione
dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in più dell'importo
contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la
natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili
nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale
qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il
perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico
del procedimento può chiedere apposita relazione sulla stessa al
collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia stato nominato.
Art. 11. Adeguamento del regolamento attuativo - 1. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le vigenti
disposizioni del titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, sono modificate alla luce delle disposizioni del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 12. Abrogazione - 1. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni:
articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11-sexies;
articolo 16, comma 3-bis;
articolo 19, comma 1-quater;
articolo 21, comma 8-bis;
articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis;
articolo 27, comma 2-bis.
Art. 13. Disposizioni finali - 1. Dall'attuazione del presente decreto non
derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
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