Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata
dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento (IPPC);
Visto l'articolo 22 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che prevede la
delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto l'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge
finanziaria 2003, concernente interventi ambientali;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 30 settembre 2003, recante determinazione dei termini per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per
gli impianti di competenza statale;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia
ambientale;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative;
Vista la decisione della Commissione europea 1999/391/CE, del 31 maggio
1999, recante il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 29 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 1° ottobre 2003, recante approvazione del formulario per la
comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ed in particolare gli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, così come modificati, da ultimo, dalla legge 24 novembre
2000, n. 340;
Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in
particolare l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207,
concernente il regolamento recante approvazione dello statuto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a
norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
Visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo
ambientale, ed in particolare l'articolo 18, comma 2;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione
e di audit ambientale;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro
sull'inquinamento acustico;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico
delle leggi sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, recante la regolamentazione delle pronunce di
compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
recante attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203,
concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività
produttive, 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva
1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti
organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e
suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre
2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3
del 4 gennaio 2003, recante approvazione del nuovo modello unico di
dichiarazione ambientale per l'anno 2003 così come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2003;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e
il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in
materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica
e di espropriazione per pubblica utilità;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività
produttive 6 novembre 2003, n. 367, recante il regolamento concernente
la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le
sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3 Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, recante attuazione
della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati e il decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 92, recante attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, sull'attuazione
della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso alle
informazioni in materia ambientale;
Vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991,
concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni
relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 novembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 25 novembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per
le attività produttive, della salute, delle politiche agricole e
forestali e per gli affari regionali;
Emanail seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui
all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora
non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività
nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai
rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente
nel suo complesso.
2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui
all'allegato I, nonche' le modalità di esercizio degli impianti
medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
nonche' dell'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,
nuovi ovvero oggetto di modifiche sostanziali, e' rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto, che costituisce il
compiuto recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, e nel rigoroso rispetto del termine di cui all'articolo
5, comma 12.
4. Per gli impianti, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali,
che svolgono attività di cui all'allegato I del presente decreto, il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
garantisce contestualmente, ove ne ricorrano le fattispecie,
l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 27, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
5. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' rilasciata nel rispetto
della disciplina di cui al presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze
radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli
organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3
marzo 1993, n. 91 e n. 92;
b) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,
nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla
qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali,
oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad
altri suoi legittimi usi;
c) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più
attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria,
che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo
suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
d) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva
ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o
il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a
tale data erano state presentate richieste complete per tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione
che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;
e) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di
impianto esistente;
f) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o
diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore
nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
g) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di
un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di
tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente
quelle di cui all'allegato III. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dall'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate
eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in
acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni;
h) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli
obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un
determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito
nella normativa vigente in materia ambientale;
i) autorità competente: il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza
statale indicati nell'allegato V o, per gli altri impianti, l'autorità
individuata, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale,
dalla regione o dalla provincia autonoma;
l) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza
l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni
che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del
presente decreto. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per
uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso
sito e gestiti dal medesimo gestore;
m) modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del
suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre
conseguenze sull'ambiente;
n) modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un
parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti
negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In
particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica
valori di soglia, e' sostanziale una modifica che dia luogo ad un
incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari
o superiore al valore della soglia stessa;
o) migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità
pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la
base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si
riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche
disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui
all'allegato IV. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell'ambiente nel suo complesso;
p) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce
l'impianto;
q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonche', ai sensi
della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi di tali persone;
r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli
effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o
all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di
autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini
della presente definizione le organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di
diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.
Art. 3.
Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle
norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche
disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso
contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed
economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone
l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti
e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento
della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere
ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale.
Art. 4.
Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti
nelle attività di cui all'allegato I e' rilasciata tenendo conto delle
considerazioni riportate nell'allegato IV e delle informazioni diffuse
ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per
l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la
Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede
all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche
sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 14, commi 3
e 4.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite con il supporto di una
commissione composta da esperti della materia alla quale partecipano,
anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali e
ambientali, istituita con decreto dei Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio, delle attività produttive e della salute, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato. Limitatamente allo svolgimento
dei compiti inerenti le attività di cui al punto 6.6 dell'allegato I, la
commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero delle
politiche agricole e forestali. La commissione assicura inoltre il
supporto ai Ministri di cui al comma 1, in ordine ai provvedimenti
attuativi del presente decreto e allo scambio di informazioni di cui
all'articolo 14, commi 3 e 4. Fino all'istituzione della predetta
commissione come sopra integrata opera, allo stesso fine, la commissione
già istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati dei
requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei
corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,
purche' siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione
equivalente dell'ambiente nel suo complesso.
4. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente
decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al
presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Art. 5.
Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale
e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle
disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 7. Fatto
salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni
richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o
prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore
ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle
emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le
emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in
forma sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui
all'articolo 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l)
del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore
non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e,
tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In
tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini
dell'accessibilità al pubblico.
3. Per le attività industriali di cui all'allegato I l'autorità
competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione
delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni
ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali
calendari sono pubblicati sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di
impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli impianti di
competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto il
calendario di cui al presente comma e' stabilito sentiti i Ministeri
delle attività produttive e della salute.
4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della domanda
e' effettuata all'autorità competente con le procedure telematiche, il
formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 13,
comma 3.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto
di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di
incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o
secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonche' altre
informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o
più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono
essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali
informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa
allegate.
6. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
7. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore
la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore
provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a
diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel
caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato,
di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione
dell'impianto e del nominativo del gestore, nonche' il luogo individuato
ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e
trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui
al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta,
all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.
9. Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza
tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni di competenza statale,
e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, una commissione istruttoria IPPC composta da 27 esperti di
elevata qualificazione, di cui uno con funzioni di presidente,
provenienti dalle amministrazioni pubbliche, dall'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da università,
istituti scientifici, enti di ricerca, soggetti pubblici e privati
adeguatamente qualificati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, adottato previa adozione del decreto di cui
all'articolo 18, comma 2, sono nominati i membri della commissione ed e'
disciplinato il funzionamento della commissione stessa. Al fine di
garantire il necessario coinvolgimento degli enti territoriali, per le
attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la commissione
e' integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto
designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun
comune territorialmente competenti. La commissione istruttoria IPPC ha
il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i
necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio
conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche'
approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione.
Ai componenti della commissione spetta un compenso stabilito con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri relativi al
funzionamento della commissione, si provvede mediante le somme
determinate ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
10. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale
invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque,
nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno,
della salute e delle attività produttive.
11. Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10 sono
acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza di circostanze
intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente di
verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 4.
12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l'autorità
competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione
della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che
garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel
presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità
ai requisiti di cui al presente decreto. L'autorizzazione per impianti
di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto e'
rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di
impatto ambientale, il termine di cui sopra e' sospeso fino alla
conclusione di tale procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non
può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento
di valutazione di impatto ambientale.
13. L'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione,
anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure
alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a
trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in
tal caso, il termine di cui al comma 12, nonche' il termine previsto per
la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma
10, si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione
integrativa.
14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del
presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione,
visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve
le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento
della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale
sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato
nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario,
e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della
salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo
successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre
rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico
al procedimento.
16. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in
particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di
esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I, qualora ciò si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di
attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità
competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non
riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di
tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale,
commerciale o personale.
17. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento
relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i
termini previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità
previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al
presente decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7, nonche'
l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione
integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data,
comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali
prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di
disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per
l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque
rilasciata entro il 30 ottobre 2007. L'autorizzazione integrata
ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni
ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5,
dell'articolo 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti
esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare
il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorità competenti
definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale.
20. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale,
della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere
conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di
garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della
collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo
nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali
casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al
comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione
dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di
centocinquanta giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal termine di
trecento giorni.
Art. 6.
Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della
salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono
essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle
disposizioni del presente decreto legislativo da parte delle autorità
competenti.
Art. 7.
Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del
presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di conseguire
un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dalle
norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE contiene valori limite
per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato I della
direttiva 2003/87/CE, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare
un rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti
alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, le
informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di
tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di
emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle
elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto
interessato in quantità significativa, in considerazione della loro
natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da
un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori
limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento
acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni
integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati
dalla normativa vigente nel territorio in cui e' ubicato l'impianto. Se
necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori
disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti
prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se
del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o
sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti
di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione o i
parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità
pratiche adatte a tali categorie di impianti.
4. Fatto salvo l'articolo 8, i valori limite di emissione, i parametri e
le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno riferimento
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua
ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti
i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le
frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente
nel suo insieme.
5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4. In
mancanza delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, per gli
impianti nuovi l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione
integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato IV.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni
requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a
quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, la
metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di
valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare all'autorità competente i
dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di
autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai
comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni
richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di
controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto di cui
all'articolo 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli
programmati di cui all'articolo 11, comma 3. Per gli impianti di cui al
punto 6.6 dell'allegato I, quanto previsto dal presente comma può tenere
conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le
comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite
dell'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua
attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e i servizi tecnici.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative
alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare
per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni
fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo
dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto
1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette
all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono
riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza del termine
stabilito dall'articolo 5, comma 12, senza che le suddette prescrizioni
siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale e provvede al suo successivo aggiornamento, una
volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17
agosto 1999, n. 334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni
specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune
dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 10
non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità
degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale.
Art. 8.
Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga
conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad
impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di
quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di
assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale,
l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate
ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le
altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di
qualità ambientale.
Art. 9.
Rinnovo e riesame
1. L'autorità competente rinnova ogni cinque anni le condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni
dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale
che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a
partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti
esistenti, e a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli
altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto
dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo
dell'autorizzazione e' effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio
dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il
gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata
da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui
all'articolo 5, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto
dall'articolo 5, comma 5. L'autorità competente si esprime nei
successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo
5, comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore
continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti registrato ai sensi
del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 e'
effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto
regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il
rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto anni a partire
dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato secondo
la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato
ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta
autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a partire dal primo
successivo rinnovo.
4. Il riesame e' effettuato dall'autorità competente, anche su proposta
delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria
la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione
o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali,
che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre
costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede
l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità
competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, se un piano di ammodernamento da essa
approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di
sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.
Art. 10.
Modifica degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate
dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m).
L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero,
se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera n), ne dà notizia al gestore entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli
adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può
procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a
seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il
gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di
autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento
delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Si applica quanto
previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni
di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2
si applica il disposto dell'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 5,
comma 15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della
gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno
comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle
forme dell'autocertificazione.
Art. 11.
Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione
all'autorità competente.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore
trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite
nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere
tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 6.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,
per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo
quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
7, comma 6, e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare
riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di
prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto dei valori limite di
emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione
e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente
e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della
sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità
competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio
bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie
sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore
deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di
qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni
e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente
decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati
all'autorità competente indicando le situazioni di mancato rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo
le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e
monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui all'allegato I, e
che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini
dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi
comprese le notizie di reato, anche all'autorità competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità
competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite
l'ufficio individuato all'articolo 5, comma 6, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di
esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede
secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per
un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per
l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura
dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte
con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di
danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini
dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente
competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5,
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Art. 12.
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. I gestori degli impianti di cui all'allegato I trasmettono
all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno i dati
caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno
precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
in conformità a quanto previsto dalla Commissione europea, sentita la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e al formato della
comunicazione di cui al comma 1, già stabiliti ai sensi dell'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorità competente
e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per
l'invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, assicurano, nel
rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l'accesso del
pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.
Art. 13.
Osservatorio
1. Al fine di garantire una più efficiente applicazione delle norme in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e
segnatamente per le finalità specificate nell'allegato VI e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un
osservatorio sull'applicazione comunitaria, nazionale e regionale della
direttiva 96/61/CE e del presente decreto a servizio delle autorità
competenti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede all'aggiornamento dell'allegato VI e sono stabilite le modalità
di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio di cui al presente
articolo.
2. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, con cadenza annuale, i dati concernenti le
domande ricevute, le autorizzazione rilasciate ed i successivi
aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' un rapporto
sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della
autorizzazione integrata ambientale.
3. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui
all'articolo 5, comma 4, i dati di cui al comma 2 del presente articolo,
quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 11, nonche' altri dati utili
per le finalità dell'osservatorio sono trasmessi al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, secondo
il formato e le modalità anche telematiche stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
4. Al funzionamento dell'osservatorio si provvede mediante le risorse
umane, strumentali e finanziarie in dotazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio a legislazione vigente. Ai
componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, ne' rimborsi spese e
gli stessi assicurano la partecipazione nell'ambito delle attività
istituzionali degli organismi di provenienza. In ogni caso
dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a
carico dello Stato.
Art. 14.
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13
o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e i servizi tecnici ogni tre anni, entro il 30
aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente
decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli
impianti di cui all'allegato I e alle migliori tecniche disponibili su
cui detti valori si basano, sulla base dell'apposito formulano già
emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio predispone e
invia alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della
direttiva 96/61/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti
comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base del questionario,
stabilito con decisione della Commissione europea 1999/391 del 31 maggio
1999, e successive modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6
della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione si riferisce al triennio
compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2006.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa
con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero della
salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad
assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni
organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori
tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative
prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i
risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale
partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento
delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di
informazioni. Le attività di cui al presente comma sono svolte di intesa
con il Ministero delle politiche agricole e forestali limitatamente alle
attività di cui al punto 6.6 dell'allegato I.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche
avvalendosi dell'osservatorio di cui all'articolo 13, provvede a
garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di
avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al
comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti, al fine
di promuovere una più ampia conoscenza sulle migliori tecniche
disponibili e sul loro sviluppo.
Art. 15.
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti
negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione
europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato
membro i dati forniti ai sensi degli articoli 5 e 9, nel momento stesso
in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono
essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta,
qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi
sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non
ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità competente,
qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti
negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione
europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti
bilaterali fra Stati, affinche', nei casi di cui al comma 1, le domande
siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente
interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di
posizione prima della decisione dell'autorità competente.
Art. 16.
Sanzioni
1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I senza
essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che
la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola
pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che
pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne
osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I dopo
l'ordine di chiusura dell'impianto e' punito con la pena dell'arresto da
sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente
la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a
11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente
e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni
di cui all'articolo 11, comma 2.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo,
omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la
documentazione integrativa prevista dall'articolo 5, comma 13.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto
non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza
statale e dall'autorità competente per gli altri.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci
delle autorità competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore,
relative a fattispecie oggetto del presente articolo.
Art. 17.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente
normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si
applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni
fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi
dell'articolo 5. I gestori degli impianti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera s), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 16 gennaio 2004, n. 44, che intendono conformarsi alle
disposizioni di cui all'allegato II dello stesso decreto ministeriale e
ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, presentano la
relazione e il progetto di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16
gennaio 2004, n. 44, contestualmente alla domanda di autorizzazione
integrata ambientale nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 5,
comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di cui sopra siano
stati già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto
la loro valutazione e' effettuata nell'ambito del procedimento
integrato.
2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono
autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima
autorità presso la quale sono stati avviati. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative
all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti
di competenza statale, in conformità ai principi del presente decreto,
entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio
della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti già muniti di
valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta
giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei
casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di
determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione
integrata ambientale e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
3. Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono luogo, per gli
impianti esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'articolo
4, comma 1, nelle more della loro approvazione. E' facoltà del gestore
di integrare la domanda già presentata a seguito della pubblicazione del
pertinente decreto di cui all'articolo 4, comma 1. In tale caso il
termine di cui all'articolo 5, comma 12, decorre dalla data di
presentazione dell'integrazione.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 1, sono fatte salve
le autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, nonche' le
autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte le
autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla data di
rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La stessa autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione verifica la necessità di procedere al
riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
5. Quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, non si applica al gestore
di una attività industriale per la quale e' prevista l'emanazione di un
calendario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per la presentazione della
domanda di autorizzazione integrata ambientale, fino al termine fissato
nel calendario e nelle more della conclusione del procedimento relativo
alla domanda presentata entro tale termine.
Art. 18.
Disposizioni finali
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione
integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11,
comma 3, sono a carico del gestore.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
presente decreto, nonche' i compensi spettanti ai membri della
commissione istruttoria di cui all'articolo 5, comma 9. Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla
complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base
del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti
ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di
gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della
commissione di cui all'articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a carico
del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A
tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono essere introdotte modifiche all'allegato V, anche per assicurare
il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto
ambientale.
4. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti
pubblici, ivi compresi le università e gli istituti di ricerca, le
società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle
autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici
e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, utili ai
fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate
ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati
alle stesse autorità competenti in forma riproducibile e senza altri
oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli
standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000,
n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.
365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati
attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua
attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e i servizi tecnici, nell'ambito dei compiti istituzionali ad essa
demandati.
5. L'autorità competente rende accessibili ai gestori i dati storici e
conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di
interesse ai fini dell'applicazione del presente decreto, ove non
ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 4, anche
attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine l'autorità competente
può avvalersi dell'osservatorio di cui all'articolo 13 del presente
decreto.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti
o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal
medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da
rilasciare da più di una autorità competente.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa comunicazione ai Ministri delle attività produttive, della salute
e delle politiche agricole e forestali, si provvede al recepimento di
direttive tecniche di modifica degli allegati I, III e IV emanate dalla
Commissione europea. Ogni qualvolta tali direttive tecniche prevedano
poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento
adottato, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della
salute e delle politiche agricole e forestali, a seconda dei rispettivi
ambiti di competenza.
8. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici, di intesa tra i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e delle attività produttive, sono stabilite
le modalità di coordinamento delle fasi procedurali connesse tra il
procedimento unico di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e il
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di
cui al presente decreto.
10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto non esime
i gestori dalla responsabilità in relazione alle eventuali sanzioni per
il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni,
connessi con gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto.
Art. 19.
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
2. E' abrogata la lettera d) dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 23
marzo 2001, n. 93.
3. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 77 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
4. E' abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche.
6. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio in data 29 maggio 2003, 19 novembre 2002 e
23 novembre 2001, e successive modificazioni, e dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2002 e 24
febbraio 2003.
Allegato I
(articolo 1, comma 1)
CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo
sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano
nel presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle
capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in
essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto
o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.
1. Attività energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre
50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore
a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per
maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di
trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche'
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a
20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno
oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione
supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione
di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati
alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle,
gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate
al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una
densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per
produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione
chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a
4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici
di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici
o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi,
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base
di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro
di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto,
idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido
nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di
sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali
carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva
n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti
pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi,
della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE
quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8
e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del
Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli
usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella
direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del
Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9
con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una
capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attività.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20
tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la
cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50
tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti
alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con
una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al
giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base
trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte
ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui
di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al
giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o
prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare,
stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare,
pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a
150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite
per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
Allegato II
(articolo 5, comma 14)
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIA' IN ATTO, DA CONSIDERARE
SOSTITUITE DALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili
concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203).
2. Autorizzazione allo scarico (decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152).
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di
smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, art. 27).
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o
recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art.
28).
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT
(decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5).
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di
depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99,
art. 9) (1).
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I,
ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure
previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e
dalle rispettive norme di attuazione.
Ai sensi dell'art. 5, comma 14, il presente allegato II e' modificato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute,
d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
(1) Si noti che l'attività non e' di per se' soggetta al presente
decreto, ma può essere oggetto di autorizzazione integrata ambientale
nei casi sia tecnicamente connessa ad una attività di cui all'allegato
I.
Allegato III
(articolo 2, comma 1, lettera g)
ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI E'
OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI
LIMITE DI EMISSIONE.
Aria:
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene,
mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi
nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua:
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine
nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene,
mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico
o con il concorso dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e
bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscoro all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati,
in particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di
ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).
Allegato IV
(articolo 2, comma 1, lettera o)
Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare
nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto
definito all'art. 2, comma 1, lettera o), tenuto conto dei costi e dei
benefici che possono risultare da un'azione e del principio di
precauzione e prevenzione.
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze
emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con
successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo
scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel
processo e efficienza energetica.
10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale
sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per
l'ambiente;
12. lnformazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art.
16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni
internazionali.
Allegato V
(articolo 2, comma 1, lettera i)
CATEGORIE DI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI
ALL'ALLEGATO I, SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE STATALE.
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno
di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza
termica di almeno 300 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe
di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie
di seguito indicate:
Classe di prodotto |
Soglie*
Gg/anno |
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,
alifatici o aromatici) |
200 |
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi,
chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi,
resine, epossidi |
200 |
c) idrocarburi solforati |
100 |
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti
nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati
|
100 |
e) idrocarburi fosforosi |
100 |
f) idrocarburi alogenati |
100 |
g) composti organometallici |
100 |
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre |
sintetiche, fibre a base di cellulosa) |
100 |
i) gomme sintetiche |
100 |
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo,
ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di
carbonile |
100 |
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico,
oleum e acidi solforati |
100 |
l)
basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio,
idrossido di sodio |
|
m) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
(fertilizzanti semplici o composti) |
300 |
* Le soglie della tabella sono riferite alla
somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono
riportati in un'unica riga.
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti
precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo
gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato I;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I
localizzati interamente in mare.
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, possono essere introdotte modifiche al
presente allegato V con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività
produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
Allegato VI
(articolo 13, comma 1)
FINALITA' DELL'OSSERVATORIO IPPC DI CUI ALL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO
Sviluppare e rendere operativi, anche in via telematica, strumenti a
supporto delle seguenti attività di competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio:
a) presentazione, acquisizione, valutazione e partecipazione del
pubblico relativamente alle domande di autorizzazione integrata
ambientale di competenza statale;
b) circolazione di documenti tra i soggetti deputati a partecipare alle
conferenze di servizi di cui all'art. 5, comma 10, a svolgere attività
istruttoria e a svolgere attività di controllo relativamente alle
autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;
c) scambio di informazione a livello nazionale di cui all'art. 14, comma
4;
d) adempimenti in materia di comunicazione previsti dall'art. 12, comma
3, dall'art. 14, commi 1 e 2 e dall'art. 15, commi 1 e 2;
e) aggiornare il quadro dello stato di attuazione nazionale e
comunitario della disciplina in materia di prevenzione e riduzione
integrata dell'inquinamento anche al fine di renderlo accessibile al
pubblico.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, il presente allegato VI e' modificato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |