IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003,
con la quale é stata dichiarata, tra l'altro, la illegittimità
costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli
inse-diamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto,
in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la
Commissione speciale per la valutazione
di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle regioni
o province autonome interessate, nonché la illegittimità costituzionale
del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Considerato che le ragioni di conformazione al giudicato costituzionale
sono ravvisabili anche con riferimento alla composizione della commissione
per le valutazioni dell'impatto ambientale, istituita ai sensi
dell'articolo 18, comma 5, della legge11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformarsi alla
predetta sentenza della Corte Costituzionale, provvedendo alla
modificazione dell'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo n.
190 del 2002, concernente l'istituzione della Commissione speciale di
valutazione di impatto ambientale, e conseguentemente dell'articolo 18,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la composizione
della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, al fine di
assicurare la corretta ed immediata operatività delle medesime
commissioni;
Ritenuta altresi' l'urgente necessità di regolare i procedimenti
autorizzatori all'installazione di infrastrutture di comunicazioni
elettroniche iniziati in vigenza del decreto legislativo 4 settembre 2002,
n. 198, e non ancora conclusi alla data dell'intervenuta
dichiarazione di incostituzionalità dello stesso decreto legislativo,
assicurandone il compimento ai sensi della normativa nel frattempo
sopravvenuta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
é sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, é istituita una commissione speciale di
valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il
presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti
particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche
e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le
valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti
strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un
concorrente interesse regionale, la commissione é integrata da un
componente designato dalle regioni o
dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni
dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra
persone aventi gli stessi requisiti degli altri
componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della
commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed
il funzionamento della stessa. Con successivo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni
entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione,
alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.».
Art. 2.
1. L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, é
sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, é istituita una commissione per le valutazioni
dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al
presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti
qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuri-diche,
e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni
dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano
interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del
terri-torio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto
e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i
soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura
di valutazione, la commissione é integrata da un componente designato
dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro
quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della
commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli
altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della
commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed
il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al
presidente ed ai componenti della commissione, nei limiti delle risorse
stanziate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, per il funzionamento della commissione medesima.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la Commissione
procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale
nella composizione ordinaria».
Art. 3.
1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni di cui
al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di valutazione di
impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione per le valutazioni di
impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 15 maggio 2001 e successive modificazioni.
Art. 4.
1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di
pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del
1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla
data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività,
sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto
legislativo n. 259 del 2003.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2003
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della
Costituzione
PERA
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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