IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assumere iniziative
per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti
sul territorio nazionale, nonché per la loro raccolta, smaltimento e
stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e
della salute dei cittadini;
Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul
territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi é caratterizzata da
profili di maggiore gravità in relazione alla diffusa crisi
internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di
carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della
sicurezza dello Stato;
Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla
Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo
2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attività
produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
della salute e con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti
dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi
inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali
elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del
combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di
protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto
legislativo n. 230 del 1995, é effettuata presso il Deposito nazionale,
opera di difesa militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in
relazione alle
caratteristiche geomorfologiche del terreno, é individuato nel territorio
del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.
2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione
degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile
ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre
2008.
3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi
incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le procedure
speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le
infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti
radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di
alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.
4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la
costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui
all'articolo 2 sono finanziate dalla
SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti
radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso é
affidata in concessione.
Art. 2.
Attuazione degli interventi
1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per
la realizzazione del Deposito nazionale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla
normativa vigente, provvede:
a) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;
b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di strutture
temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora
distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative licenze;
c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse
necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla
gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione
per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente
destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera
medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;
d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito
nazionale;
e) alle procedure espropriative;
f) all'approvazione dei progetti;
g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 é autorizzato, inoltre,
ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti
competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari
alla sollecita progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla
realizzazione del Deposito
nazionale. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta di
parere.
3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati
al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonché della commissione
tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003.
Art. 3.
Allocazione dei rifiuti radioattivi
1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti
i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile irraggiato.
Il trattamento dei rifiuti radioattivi é effettuato presso il Deposito
nazionale, previo trasferimento in condizioni di
sicurezza. Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi,
nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali
nucleari, al fine di trasformarli in
manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale,
puo' essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di
sicurezza.
Art. 4.
Misure compensative e informazione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Commissario straordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite
le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte
a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del
Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del
Deposito stesso.
2. La SOGIN S.p.a. promuove, sulla base delle linee generali definite dal
Commissario straordinario, una campagna nazionale di informazione sulla
gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.
Art. 5.
Disposizioni di carattere finanziario
1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito
nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di
intervento territoriale é autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno
2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività
produttive.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari
a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del
presente articolo, é istituita apposita contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario di cui all'articolo 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2003
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della
Costituzione
PERA
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Marzano, Ministro delle attività produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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