| sommario | legislazione | giurisprudenza | tabelle |modulistica || pubblicazioni | recensioni | links | utilities | |iusambiente è |

 

Decreto legge 14 novembre 2003, n. 314

Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

Gazzetta Ufficiale N. 268 del 18 Novembre 2003


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonché per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;
Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi é caratterizzata da profili di maggiore gravità in relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;
Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
 

Art. 1.
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, é effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, é individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.
2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.
4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla
SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso é affidata in concessione.
 

Art. 2.
Attuazione degli interventi
1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:
a) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;
b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative licenze;
c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;
d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;
e) alle procedure espropriative;
f) all'approvazione dei progetti;
g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 é autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003.
 

Art. 3.
Allocazione dei rifiuti radioattivi
1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi é effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, puo' essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
 

Art. 4.
Misure compensative e informazione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario straordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.
2. La SOGIN S.p.a. promuove, sulla base delle linee generali definite dal Commissario straordinario, una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.
 

Art. 5.
Disposizioni di carattere finanziario
1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale é autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, é istituita apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 14 novembre 2003
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA
 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Marzano, Ministro delle attività produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli