IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa
all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la
prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo,
per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di
approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile
1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 1999/97/CE della
Commissione del 19 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile
2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della direttiva
95/21/CE sopra citata;
Vista la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19
giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la
sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di
vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e
che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
(controllo dello Stato di approdo);
Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima
e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il
loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse
richiamati;
Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile l987, n. 183, concernente:
"Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari";
Visto l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente: "Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";
Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-l997";
Visto l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1998";
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2002";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, com-ma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota n. 2943 del 5 giugno 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "convenzioni": quelle di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai
successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi codici obbligatori, in
vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano alle suddette
convenzioni;
1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico (LL66),
firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in
mare (SOLAS 74), firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge
23 maggio 1980, n. 313;
3) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da
navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla
legge 29 settembre 1980, n. 662;
4) la Convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, la
certificazione ed il servizio di guardia dei marittimi (STCW 78), firmata
a Londra il 5 luglio l978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739;
5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare (COLREG
1972), firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata con legge 27
dicembre 1977, n. 1085;
6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi
mercantili (ITC 69), firmata a Londra il 23 giugno 1969 di cui alla legge
22 ottobre 1973, n. 958;
7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili
(ILO n. 147), firmata a Ginevra il 29 ottobre 1976, di cui alla legge 10
aprile 1981, n. 159;
8) la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni
derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC 92), firmata a Londra il 27
novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177.
b) "Codice ISM": il Codice internazionale sulla gestione della sicurezza
adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale il 4 novembre l993 e
reso obbligatorio dal capitolo IX della Convenzione SOLAS 74.
c) "MOU": il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di
approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta al 19 dicembre
2001;
d) "nave": qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera
diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione delle
convenzioni;
e) "impianto off-shore": una piattaforma fissa o galleggiante che opera
sulla piattaforma continentale nazionale;
f) "Autorità competente centrale": il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - comando generale del corpo delle capitanerie di porto, e,
per quanto attiene alle attività di prevenzione dell'inquinamento e di
tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio che, a tali fini, si avvale del predetto comando generale del
corpo delle capitanerie di porto;
g) "Autorità competente locale": i comandi periferici delle Capitanerie
di Porto fino al livello di Ufficio Circondariale Marittimo;
h) "ispettore": soggetto in possesso dei requisiti di cui all'allegato VII,
del presente regolamento, debitamente autorizzato e formalmente incaricato
dall'Autorità competente centrale a svolgere le ispezioni di controllo
dello Stato di approdo nei porti nazionali;
i) "ispezione": la visita a bordo di una nave al fine di accertare la
validità dei certificati pertinenti e di altri documenti, le condizioni
della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonché le condizioni di
vita e di lavoro dell'equipaggio;
l) "ispezione dettagliata": l'ispezione durante la quale la nave, le
relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati all'articolo 5,
comma 3, sono sottoposti, parzialmente o interamente, ad un esame
particolareggiato per verificare la costruzione della nave, le relative
dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto
delle procedure operative a bordo;
m) "ispezione estesa": ispezione che si effettua nei casi indicati
nell'articolo 6;
n) "fermo": il divieto per una nave di prendere il mare a causa di carenze
individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
o) "sospensione di un'operazione": il divieto per una nave di continuare
una qualunque attività operativa tecnica o commerciale a causa di carenze
individuate che, da sole o nel complesso, rendono il proseguimento della
predetta attività pericoloso per la sicurezza della navigazione, la
salute delle persone a bordo o per l'ambiente;
p) "Sirenac": sistema di informazione sulle navi sottoposte a controllo
dello Stato di approdo nell'ambito del MOU.
q) "Equasis": sistema di informazione sulle condizioni delle navi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa
all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la
prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo,
per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di
approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile
1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 99/97/CE della
Commissione del 19 dicembre 1999, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 1995, n. L 157.
- Il decreto 19 aprile 2000, n. 432, recante: "Regolamento di recepimento
della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive
98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
gennaio 2001, n. 20.
- La direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19
giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la
sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di
vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e
che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
(controllo dello Stato di approdo), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 gennaio 2002, n. L 19.
- La direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima
e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il
loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse
richiamati é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2002, n. L
324.
- L'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
cosi' recita:
"Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati
sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità
economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità
economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento.".
- L'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: "Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58, cosi' recita:
"Art. 2 (Legge comunitaria). - 1. Il Ministro competente per il
coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere,
contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo
emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee;
verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo
stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di
politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette
tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da
intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni
parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione
ed atto d'indirizzo.
2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di
cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle
politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al
Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee"; tale dicitura é completata dall'indicazione: "legge
comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.
3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:
a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al
diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione
dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni
degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via
amministrativa;
c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso
inserimento delle direttive il cui termine di recepimento é già scaduto
e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di
riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa. Si dà altresi' conto della legislazione regionale attuativa
di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'art. 9, comma 2-bis.
4. All'art. 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 é
sostituito dal seguente:
"2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto
alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti
nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o
direttiva comunitaria"".
- L'art. 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni per
l'adeguamento degli obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995 - 1997",
pubblicata el supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale 7 maggio
1998, n. 104, cosi' recita:
"Art. 6 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o
amministrativa). - 1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da
attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto
del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli
articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del
comma 1.".
- L'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: "Disposizioni per
l'adeguamento degli obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1998", pubblicata
nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1999,
n. 35, cosi' recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o
amministrativa). - Testo in vigore dal 27 febbraio 1999.
1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante
regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo,
nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il
disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del
comma 1.".
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2002", é pubblicata nel supplemento
ordinario n. 5/L alla Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2003, n. 31.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777,
recante: "Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di
massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile l996", é pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante: "Adesione alla convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con
allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua
esecuzione" (SOLAS 74), é pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662, recante: "Ratifica ed esecuzione
della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi,
adottati a Londra il 2 novembre 1973", é pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292.
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: "Adesione alla convenzione
del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al
rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978,
e sua esecuzione", é pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante: "Ratifica ed esecuzione
della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire
gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972",
é
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
1978, n. 48.
- La legge 22 ottobre 1973, n. 958, recante: "Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi,
adottata a Londra il 23 giugno 1969", é pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1974, n. 26.
- La legge 10 aprile 1981, n. 159, recante: "Ratifica ed esecuzione delle
convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre
1976 dalla 62a sessione della Conferenza internazionale del lavoro",
é
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile
1981, n. 116.
- La legge 27 maggio 1999, n. 177, recante: "Adesione ai protocolli
emendativi delle Convenzioni 1969 e 1971 concernenti, rispettivamente, la
responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da
idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per
l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e
loro esecuzione", é pubblicata nel supplemento ordinario n. 177 alla
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi e relativi equipaggi, che
approdano in un porto nazionale o in un impianto off-shore o che sono
ancorate a largo di tale porto o impianto. Per le navi di stazza lorda
inferiore alle 500 tonnellate, si applicano i requisiti della pertinente
convenzione e, qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le
procedure previste dall'allegato IV al presente regolamento per garantire
che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza della
navigazione, dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e
della tutela ambientale.
2. Il presente regolamento non si applica alle navi da pesca, alle navi da
guerra, alle navi ausiliari, alle imbarcazioni in legno di costruzione
rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e
alle unità da diporto che non sono adibite a traffici commerciali.
3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha
sottoscritto una delle convenzioni di cui all'articolo 1, l'autorità
competente locale accerta che la nave e il relativo equipaggio, che godono
di un trattamento diverso da quello riservato alle navi battenti bandiera
di uno Stato firmatario di tale convenzione, presentino comunque requisiti
non inferiori a quelli previsti dalle convenzioni.
Art. 3.
Ispettori
1. Gli ispettori dipendono funzionalmente dall'autorità competente
centrale, che assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività
ispettiva nei porti nazionali, l'analisi dei dati statistici relativi alle
ispezioni, nonché la trasmissione costante delle informazioni acquisite
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei requisiti
professionali indicati nell'allegato VII del presente regolamento ad opera
dell'autorità competente centrale, viene provvisto di un documento autorizzativo personale, sotto forma di documento di
identità, rilasciato
dalla predetta Autorità, conforme al modello previsto dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25
novembre 1997, n. 275.
3. Il documento di cui al comma 2 é soggetto a rinnovo triennale e deve
essere esibito ai fini dell'accesso alla nave.
4. L'ispettore puo' farsi motivatamente assistere da soggetti muniti di
specialistiche competenze professionali, ai fini dello svolgimento di
particolari compiti di ispezione.
5. Gli ispettori ed i soggetti di cui al comma 4, non possono avere alcun
interesse economico nei porti in cui avviene l'ispezione, né con le navi
ispezionate; gli ispettori estranei al corpo delle capitanerie di porto
non possono essere dipendenti, né possono intraprendere attività per
conto di organizzazioni non governative che rilasciano i certificati per
conto dello Stato di bandiera e quelli di classe o che svolgono gli
accertamenti necessari per il rilascio di tali certificati. Per quanto non
espressamente indicato nel presente comma, si applicano, quali cause di
incompatibilità, i motivi di astensione previsti per il giudice
dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
6. Il possesso dei requisiti per la qualifica di ispettori, previsti
dall'allegato VII del presente decreto, é assicurato e verificato dall'autorità
competente centrale.
Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre
1997, recante: "Attuazione della direttiva 96/40/CE della Commissione del
25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità
per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo", é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997.
- Il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile é il seguente:
"Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione
di diritto;
2) se egli stesso o la moglie é parente fino al quarto grado o legato da
vincoli di affiliazione, o é convivente o commensale abituale di una
delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi
difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in
essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come
consulente tecnico;
5) se é tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, é amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o
stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il
giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad
astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio
l'autorizzazione é chiesta al capo dell'ufficio superiore.".
Art. 4.
Obblighi ispettivi
1. Le Autorità competenti locali eseguono annualmente un numero
complessivo di ispezioni ed ispezioni estese pari ad almeno il 25% del
numero medio annuo di singole navi approdate nei porti nazionali,
calcolato in base agli ultimi tre anni solari di cui sono disponibili
statistiche.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, qualsiasi nave non
soggetta ad ispezione estesa avente un fattore di priorità nel sistema
SIRENAC superiore a 50 deve essere sottoposta ad ispezione da parte dell'autorità
competente locale salvo che l'unità non sia stata ispezionata in un porto
della regione del MOU nel corso degli ultimi trenta giorni.
3. Ferme restando le disposizioni del comma 2 e del successivo articolo 6
l'ordine di priorità nella selezione delle navi da sottoporre ad
ispezione é il seguente:
a) le navi di cui all'allegato I, parte I del presente regolamento sono
selezionate per prime indipendentemente dal valore del fattore di
priorità riportato dal sistema SIRENAC;
b) le navi di cui all'allegato I, parte II del presente regolamento sono
selezionate in ordine decrescente rispetto al valore del rispettivo
fattore di priorità riportato dal sistema SIRENAC.
4. Le autorità competenti locali si astengono dall'ispezionare una nave
già ispezionata nella regione MOU nei sei mesi precedenti all'ispezione
medesima a condizione che:
a) la nave in questione non figuri nell'allegato I del presente
regolamento;
b) una precedente ispezione non abbia rilevato carenze;
c) le condizioni della nave e le relative certificazioni non evidenzino
fondati motivi per eseguire l'ispezione;
d) la nave non rientri nei casi di cui al comma 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, non trovano applicazione
nell'ipotesi di controlli operativi specificatamente previsti nelle
convenzioni.
Art. 5.
Procedura di ispezione
1. L'ispettore effettua il controllo delle navi, osservando le procedure
previste dall'allegato IV del presente regolamento.
2. L'ispettore controlla i certificati e la documentazione elencati
nell'allegato II del presente regolamento e verifica che le condizioni
generali della nave, compresi la sala macchine e gli alloggi, siano
soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione,
dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela
ambientale.
3. L'ispettore puo' controllare tutti i certificati e i documenti, diversi
da quelli elencati nell'allegato II del presente regolamento, che devono
essere presenti a bordo secondo quanto previsto dalle pertinenti
convenzioni. Se, a seguito dei suddetti controlli, l'ispettore ritiene la
sussistenza di uno dei casi di cui all'allegato III del presente
regolamento ovvero di altri fondati motivi circa la non rispondenza delle
condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio, ai
requisiti previsti dalle relative Convenzioni, deve procedere ad
un'ispezione dettagliata.
4. L'ispettore effettua le ispezioni estese secondo le procedure di cui
all'allegato V, sezione C del presente regolamento.
5. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o di
un'ispezione estesa, l'ispettore redige apposito verbale, a norma
dell'allegato IX del presente regolamento, consegnandone copia al
comandante del porto ed al comandante della nave.
6. In circostanze eccezionali, quando le condizioni generali della nave
sono evidentemente al di sotto delle norme, l'autorità competente locale puo' disporre di sospendere l'ispezione della nave
finché i soggetti
responsabili dell'esercizio della nave non abbiano adottato tutte le
misure necessarie per garantire che la nave ottemperi ai pertinenti
requisiti fissati dalle convenzioni.
7. In tutti i casi in cui dall'ispezione emergono o vengono confermate
carenze, l'autorità competente locale si accerta, tramite l'ispettore,
che la nave sia in grado di riprendere il mare senza rischi per la
sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, senza pericoli per
le altre navi e senza rappresentare una grave minaccia per l'ambiente
marino.
Art. 6.
Ispezione estesa
1. Le navi appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato V,
sezione A del presente regolamento, sono assoggettabili ad ispezione
estesa dopo un periodo di 12 mesi dall'ultima ispezione estesa effettuata
in un porto della regione MOU.
2. Se una nave assoggettabile ad ispezione estesa é selezionata per
essere sottoposta a controlli ai sensi dell'ordine di priorità indicato
nel comma 3 dell'articolo 4, l'autorità competente locale dovrà
effettuare una ispezione estesa. é tuttavia possibile, tra due ispezioni
estese l'effettuazione di una ispezione secondo quanto previsto
dall'articolo 5.
3. Le navi assoggettabili ad ispezione estesa e riportate dal sistema
SIRENAC come candidate ad ispezione obbligatoria nel primo porto di scalo
nella regione MOU, devono essere sottoposte ad ispezione estesa da parte
dell'autorità competente locale.
4. L'armatore ovvero il suo rappresentante o il Comandante di una nave
assoggettabile ad ispezione estesa é tenuto a comunicare, alle autorità
competenti locali del porto di scalo, le informazioni di cui all'allegato
V sezione B del presente regolamento; tali informazioni sono fornite
almeno tre giorni prima dell'ora prevista dell'arrivo nel porto ovvero,
nel caso di viaggi di durata inferiore a tre giorni prima che la nave
lasci il porto di partenza.
5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizione di cui al precedente
comma 3 é sottoposta ad ispezione estesa nel porto di destinazione.
Art. 7.
Procedure in caso di impossibilità ad effettuare ispezioni di talune navi
1. L'autorità competente locale che, per ragioni di carattere operativo,
non sia stata in grado di effettuare una ispezione su di una nave con un
fattore di priorità superiore a 50 di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero
una ispezione estesa di cui all'articolo 6, comma 3, é tenuta a
comunicare tempestivamente al sistema SIRENAC che l'ispezione non é stata
effettuata.
2. A cadenza semestrale l'Autorità competente centrale notifica i casi di
cui al comma 1 alla Commissione europea, indicando i motivi della mancata
ispezione.
Art. 8.
Sospensione dell'operazione o fermo delle navi
1. L'ispettore che rileva, nell'attività della nave, carenze tali che,
individualmente o nel complesso, rendano le operazioni della stessa
pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o
l'ambiente, informa il comandante del porto che deve disporre la
sospensione delle operazioni.
2. La sospensione delle operazioni continua fino all'eliminazione del
pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti,
anche sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, per le carenze che rappresentano un pericolo
per l'ambiente marino, abbia determinato le condizioni alle quali
l'operazione puo' continuare senza rischi per la sicurezza della
navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
3. L'ispettore, nel caso in cui abbia riscontrato carenze nella nave che
rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente,
notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa
immediatamente il comandante del porto, ai fini del diniego delle
spedizioni ai sensi dell'articolo l8l del codice della navigazione.
4. Il fermo della nave é revocato a seguito della riscontrata
eliminazione delle carenze di cui al com-ma 3, ovvero qualora siano
determinate, sulla base di ulteriori accertamenti dell'ispettore, anche
sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio per le carenze che rappresentano un pericolo per
l'ambiente marino, le condizioni alle quali la nave puo' riprendere il
mare senza pericolo per le altre navi e senza rischi per la sicurezza
della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
5. Nell'allegato VI del presente regolamento sono indicati i criteri da
applicare per il fermo delle navi.
6. Nel caso in cui, a seguito di un'ispezione, é disposto il fermo della
nave, l'autorità competente locale ne informa immediatamente per
iscritto, accludendo il verbale di ispezione, l'Amministrazione dello
Stato del quale la nave batte bandiera o, quando cio' non sia possibile,
il Console o, in sua assenza, la piu' vicina rappresentanza diplomatica
nonché gli ispettori nominati o l'organismo riconosciuto, responsabili
del rilascio dei certificati relativi alla nave in questione.
7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche nei
confronti delle navi alle quali si applica, al momento della verifica, il
codice ISM e che risultano prive del documento di conformità per la
società ovvero del certificato di gestione sicurezza rilasciati
conformemente al codice ISM. Nonostante l'assenza di tale documentazione,
se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustifichino il fermo,
il comandante del porto puo' revocare l'ordine di fermo per evitare la
congestione del porto.
Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le autorità
competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che presentano le carenze
previste dal presente comma, alle quali é stato consentito di riprendere
il mare, é negato, eccettuati i casi di deroga di cui all'articolo 9,
comma 2, l'accesso ai porti dello Stato finché il proprietario o
l'armatore dell'unità non comprovi, a soddisfazione dell'autorità che ha
imposto il fermo, che la nave dispone dei certificati rilasciati
conformemente al codice ISM.
8. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche nei
confronti delle navi non equipaggiate con dispositivi di registrazione dei
dati di navigazione (VDR) quando il loro uso é previsto ai sensi
dell'allegato XII del presente regolamento.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 181 del codice della navigazione é il seguente:
"Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire se non
ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità
consolare. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione
del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione
integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con
mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale é tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore
o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle
norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché
agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle
competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate
qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto
gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al
pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni
eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o
regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di
legge.".
Art. 9.
Riparazioni
1. Nel caso in cui le carenze previste nell'articolo 8, commi l, 3 e 8 non
possono essere corrette nel porto in cui é avvenuta l'ispezione, il
comandante del porto puo' autorizzare la nave a raggiungere il piu' vicino
cantiere navale adeguatamente attrezzato, scelto dal comandante della nave
congiuntamente all'autorità competente locale ed alle competenti autorità dello Stato di bandiera previo assenso dell'autorità competente
dello Stato in cui si trova il cantiere. Le carenze di cui all'articolo 8,
comma 8, debbono essere risolte entro trenta giorni. Per le carenze che
rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, la predetta
autorizzazione é rilasciata anche in base alle indicazioni del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 é concessa nel rispetto delle
condizioni, indicate dall'amministrazione dello Stato di bandiera e
approvate dall'autorità competente locale: tali condizioni assicurano che
la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute
dei passeggeri o dell'equipaggio, per le altre navi e senza rappresentare
un potenziale grave pregiudizio per l'ambiente marino, in conformità alle
eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
3. L'autorità competente locale, nel caso in cui il cantiere di
riparazione si trovi in altro Stato informa, con notifica conforme alle
modalità adottate in seno al MOU, l'autorità competente di tale Stato,
le parti menzionate all'articolo 8, comma 6, e ogni altro
organismo competente, delle condizioni alle quali é stata autorizzata la
navigazione e chiede la successiva comunicazione delle azioni intraprese
al riguardo.
4. Nel caso in cui l'autorità competente di un altro Stato membro
autorizzi una nave a raggiungere un porto nazionale nelle condizioni di
cui al comma 1 per effettuare le necessarie riparazioni e tale nave non si
rechi nel predetto porto, l'autorità competente locale informa
tempestivamente tutti gli altri Stati membri.
Art. 10.
Rimborso dei costi e diritto al ricorso
1. Le spese, e le relative modalità di pagamento, inerenti alle ispezioni
di cui all'articolo 5 e 6, qualora queste accertino o confermino carenze
che giustifichino il fermo della nave, nonché le spese relative alle
ispezioni per la dimostrazione di cui all'articolo 11, comma 1, sono poste
a carico dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato, in solido
con il proprietario, sulla base del costo effettivo del servizio reso,
secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento ed aggiornate almeno ogni due anni.
2. Nei casi prescritti, oltre alle spese per il servizio reso, sono
comunque a carico dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato, in
solido con il proprietario, secondo le tariffe di cui al comma 1, gli
eventuali costi per le prestazioni fornite dagli ispettori al di fuori del
normale orario di lavoro nonché degli oneri dell'eventuale missione. Tali
spese sono dovute nelle misure rispettivamente previste dalle tabelle
della amministrazione di appartenenza per la eventuale corresponsione ai
citati ispettori.
3. Sono altresi' poste in solido a carico del proprietario, o
dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato i costi relativi alla
sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo.
4. Nel provvedimento di fermo e di rifiuto di accesso nei porti di cui al
successivo articolo 11 notificati al comandante della nave, é indicato al
proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo rappresentante nello
Stato il termine entro il quale é possibile ricorrere dinanzi all'autorità
giurisdizionale.
5. Il fermo della nave non puo' essere revocato finché non si sia
provveduto al completo pagamento o non sia stata data garanzia sufficiente
per il rimborso delle spese.
Art. 11.
Divieto di accesso nei porti
1. L'accesso ai porti dello Stato é negato alle navi che hanno ripreso il
mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o
che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi
nel previsto cantiere di riparazione, finché il proprietario o l'armatore
dell'unità non abbia dimostrato inequivocabilmente all'autorità
competente dello Stato membro della Comunità europea in cui sono state
riscontrate le carenze, la piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle
convenzioni.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'accesso ad un porto
dello Stato é consentito in casi di forza maggiore, per motivi di
sicurezza o per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento, a
condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave
abbiano adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso sicuro a
soddisfazione dell'autorità competente locale.
3. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello Stato,
senza rispettare le condizioni stabilite nel corso dell'ispezione, ovvero
ometta di recarsi presso il previsto cantiere di riparazione l'autorità
competente locale informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.
Art. 12.
Divieto di accesso nei porti riguardante alcune navi
1. Salvo i casi di cui all'articolo 11, comma 2, l'accesso ai porti dello
Stato é negato ad una nave appartenente ad una delle categorie di cui
all'allegato XI, sezione A, del presente regolamento quando la stessa
nave:
a) batte bandiera di uno Stato inserito nella lista nera del rapporto
annuale pubblicato dal MOU e sia stata oggetto di un provvedimento di
fermo piu' di due volte nei 24 mesi precedenti nei porti della regione MOU,
ovvero
b) batte bandiera di uno Stato incluso nella sezione "ad altissimo
rischio" e "ad alto rischio" della lista nera del rapporto annuale
pubblicato dal MOU e sia stata oggetto di un provvedimento di fermo piu'
di una volta nei 36 mesi precedenti nei porti della regione MOU.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, l'autorità competente
locale ove si é verificato, a seconda dei casi, il secondo o il terzo
fermo della nave, provvede, nel momento in cui la nave é autorizzata a
lasciare il porto, ad informare del provvedimento di rifiuto d'accesso il
comandante e proprietario della unità, l'amministrazione dello Stato di
bandiera, la società di classifica interessata, il sistema SIRENAC, gli
altri Stati membri, la Commissione europea e il Segretariato del MOU.
3. Le procedure per l'imposizione e la revoca del divieto di accesso ai
porti di cui al presente articolo sono contenute nell'allegato XI, sezione
B del presente regolamento.
Art. 13.
Rapporto dei piloti
1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto
nazionale, informano immediatamente l'autorità competente locale, qualora
nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di carenze che
possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o rappresentare una
minaccia per l'ambiente marino.
2. L'autorità competente locale informa immediatamente il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, qualora le carenze di cui al
comma 1 rappresentano una minaccia per l'ambiente marino.
Art. 14.
Cooperazione e pubblicazione di notizie connesse ai fermi ed alle
ispezioni
1. L'autorità competente centrale garantisce lo scambio di informazioni e
la collaborazione necessarie con gli altri Stati membri ed assicura che le
autorità competenti locali mantengano un collegamento operativo con il
sistema SIRENAC, la Commissione europea ed il sistema EQUASIS.
2. Le autorità competenti locali provvedono a trasmettere al sistema
SIRENAC le informazioni contenute nel verbale d'ispezione di cui
all'articolo 5, com-ma 5, nonché quelle di cui all'allegato VIII, parte
prima e parte seconda del presente regolamento. Tali informazioni devono
essere trasmesse al sistema SIRENAC non appena possibile ad ultimazione
completata dell'ispezione ovvero a revoca del fermo.
3. A cadenza mensile l'autorità competente centrale provvede a pubblicare
su riviste specializzate a diffusione internazionale le informazioni
elencate nell'allegato VIII, parte I, del presente regolamento relative a
navi che siano state trattenute in un porto nazionale o alle quali é
stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale nel corso del mese
precedente. Le predette informazioni altresi' vengono rese disponibili, a
cura dell'autorità competente centrale, sul sito internet del Ministero
delle infrastrutture e trasporti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.
4. L'autorità competente centrale fornisce alla Commissione europea le
informazioni previste nell'allegato X del presente regolamento con la
frequenza specificata nel predetto allegato.
Art. 15.
Disposizioni abrogative
1. é abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
19 aprile 2000, n. 432.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 ottobre 2003
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003 Ufficio di controllo
sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 4, foglio n. 36
Allegato I
NAVI DA SOTTOPORRE PRIORITARIAMENTE AD ISPEZIONE (di cui all'art. 4, comma
3)
Art. 1.
Fattori di priorità assoluta
1. Indipendentemente dal valore dei fattori di priorità, l'ispezione
delle seguenti navi deve essere considerata di priorità assoluta:
a) navi che su segnalazione dei piloti o delle autorità portuali
risultano avere carenze tali da non permettere loro di navigare in
condizioni di sicurezza (ai sensi della direttiva 93/75/CEE e dell'art. 10
del presente regolamento);
b) navi che non si sono attenute agli obblighi fissati dalla direttiva
93/75/CEE;
c) navi che sono state oggetto di segnalazione o di notifica da parte di
un altro Stato membro;
d) navi che sono state oggetto di rapporto o esposto da parte del
comandante, di un membro dell'equipaggio o di altre persone od organismi
aventi un interesse legittimo alla sicurezza nella gestione operativa
della nave, alle condizioni di vita o di lavoro a bordo o alla prevenzione
dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro ritenga che il rapporto o
l'esposto non siano manifestamente infondati; l'identità della persona
che presenta il rapporto o l'esposto non é resa nota né al comandante,
né al proprietario della nave in questione;
e) navi che:
1) sono state coinvolte in collisioni o si sono arenate o incagliate
durante l'avvicinamento al porto;
2) sono state oggetto di un'accusa di presunta violazione delle norme per
lo scarico di sostanze o effluenti pericolosi;
3) hanno eseguito manovre errate o pericolose non rispettando le misure
adottate dall'IMO in materia, o le pratiche e procedure per la sicurezza
della navigazione, oppure vengono comunque gestite in maniera tale da
costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
f) navi il cui certificato di classe é stato sospeso o ritirato per
motivi di sicurezza nei sei mesi precedenti.
Art. 2.
Fattori di priorità ordinaria
1. L'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata prioritaria:
a) navi che approdano per la prima volta nel porto di un Stato membro o
dopo un'assenza di dodici mesi o piu'. Nell'applicare tali criteri, l'autorità
competente locale tiene conto anche delle ispezioni effettuate dai membri
del MOU. In mancanza di informazioni adeguate in materia, l'autorità
competente locale si basa sui dati disponibili sul sistema Sirenac ed
ispeziona le navi che non risultano registrate nella banca dati SIRENAC
dopo l'entrata in vigore di quest'ultima il 1° gennaio 1993;
b) navi non ispezionate da nessuno Stato membro nei sei mesi precedenti;
c) navi i cui certificati obbligatori relativi alla costruzione e alle
dotazioni rilasciati in conformità delle convenzioni, e i cui certificati
di classificazione sono stati rilasciati da un organismo non riconosciuto
ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio;
d) navi battenti bandiera di uno Stato che figura nella lista nera
pubblicata nella relazione annuale del MOU:
e) navi alle quali é consentito lasciare il porto di uno Stato membro a
determinate condizioni:
1) carenze da correggere prima della partenza;
2) carenze da correggere nel porto successivo;
3) carenze da correggere entro quattordici giorni;
4) carenze per le quali sono state specificate altre condizioni, e tenuto
conto del fatto che siano state adottate iniziative riguardanti la nave e
siano state corrette tutte le carenze;
f) navi in cui sono state riscontrate carenze durante una precedente
ispezione, a seconda del numero di carenze riscontrate;
g) navi che sono state fermate in un porto precedente;
h) navi battenti bandiera di uno Stato che non ha ratificato tutte le
pertinenti convenzioni;
i) navi in classe con una società la cui flotta ha registrato un tasso di
carenze superiore alla media;
l) navi appartenenti ad una categoria di cui all'allegato V, sezione A del
presente regolamento;
m) navi che hanno piu' di 13 anni.
2. Nel determinare l'ordine di priorità per l'ispezione delle navi sopra
elencate, l'autorità competente locale tiene conto dell'ordine risultante
dal fattore di priorità ordinaria che figura nel sistema informativo
SIRENAC.
3. Un fattore di priorità piu' elevato indica una priorità piu' elevata.
Il fattore di priorità é la somma dei valori del fattore applicabili
come definito nel quadro del MOU. Le lettere e), f), g), del comma 1,
dell'art. 2 del presente allegato si applicano soltanto per le ispezioni
eseguite negli ultimi 12 mesi. Il fattore di priorità ordinaria non deve
essere inferiore alla somma dei valori constatati di cui alle lettere c),
d). h), i), l), m), dell'art. 2, comma 1, del presente allegato. Tuttavia
il sistema SIRENAC nell'indicare l'obbligatorietà di una ispezione estesa
ai sensi dell'art. 6, comma 3, non tiene conto di quanto specificato
nell'art. 2, comma l, lettera l) del presente allegato.
Nota all'allegato I, art. 1, lettere a) e b):
- Il testo della direttiva 93/75/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993,
relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti
marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci
pericolose o inquinanti, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee del 5 ottobre 1993, n. L 247.
Nota all'allegato I, art. 2, lettera c):
- Il testo della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994,
relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attività delle amministrazioni marittime, é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 12 dicembre 1994, n. L 319.
Allegato II
ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI (di cui all'art. 5, comma 2)
1. Certificato internazionale di stazza (ITC 69).
2. Certificato di sicurezza:
a) per nave da passeggeri;
b) per costruzione per nave da carico;
c) per le dotazioni di nave da carico;
d) radiotelegrafica per nave da carico;
e) radiotelefonica per nave da carico;
f) radio per nave da carico;
g) di esenzione, compreso, se del caso, l'elenco dei carichi;
h) per nave da carico.
3. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa
di gas liquefatti e Certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa
di gas liquefatti.
4. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa
di prodotti chimici pericolosi e Certificato di idoneità per il trasporto
alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi.
5. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio
minerale.
6. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento per il
trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi.
7. Certificato internazionale di bordo libero (LL66) e Certificato
internazionale di esenzione di bordo libero.
8. Registro degli oli minerali, parti I e II.
9. Registro dei carichi.
10. Documento attestante la tabella minima d'armamento.
10-bis. Certificati rilasciati secondo la Convenzione STCW.
11. Certificati medici, di cui alla Convenzione ILO n. 73 in materia di
esame medico dei marittimi.
12. Informazioni sulla stabilità.
13. Copia del documento di conformità e del certificato di gestione della
sicurezza rilasciato in conformità del Codice internazionale per la
sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) (SOLAS,
capitolo IX).
14. Certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i macchinari,
rilasciati dalla società di classificazione competente (richiesti solo se
la nave mantiene la classe con una società di classificazione).
15. Documento di conformità con i requisiti specifici previsti per le
navi che trasportano merci pericolose.
16. Certificato di sicurezza delle unità veloci e autorizzazione a
operare unità veloci.
17. Elenco speciale o manifesto delle merci pericolose o piano dettagliato
di stivaggio.
18. Giornale di bordo contenente le registrazioni di prove ed
esercitazioni e registro dei verbali di ispezione e manutenzione della
dotazione di salvataggio e dell'equipaggiamento.
19. Certificato di sicurezza per navi a destinazione specifica.
20. Certificato di sicurezza di unità mobili di trivellazione off-shore.
21. Per le petroliere il registro relativo al sistema di sorveglianza e
controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.
22. Il ruolo dell'equipaggio, il piano di lotta antincendio e, per le navi
passeggeri, un piano antiavaria.
23. Piano di emergenza per inquinamento da olio minerale.
24. In caso di portarinfuse e petroliere, fascicolo di visita ai sensi del
programma ispettivo previsto dalla regola 2 capitolo XI della convenzione
Solas.
25. Verbale di precedenti ispezioni dello Stato di approdo.
26. Per le navi passeggeri ro-ro, informazioni sul rapporto massimo A/A.
27. Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie.
28. Manuale di fissazione del carico.
29. Piano di gestione dei rifiuti e registro dei rifiuti.
30. Sistema di supporto all'assunzione di decisioni per il comandante di
navi da passeggeri.
31. Piano di cooperazione SAR (servizio di ricerca e salvataggio) per navi
da passeggeri in servizio su rotte fisse.
32. Elenco dei limiti operativi per navi passeggeri.
33. Manuale di carico/scarico per portarinfuse.
34. Piano di carico e scarico.
35. Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa
alla responsabilità civile per i danni da inquinamento (Convenzione
CLC92).
Allegato III
ESEMPI DI "FONDATI MOTIVI" PER UN'ISPEZIONE PIU' DETTAGLIATA (di cui
all'art. 5, comma 3)
1. Navi contemplate nell'art. 1, dell'allegato I, e nelle lettere c), d),
e), numeri 2) e 3), e h) del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato I.
2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.
3. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e di altra
documentazione (di cui all'art. 5, comma 2 e comma 3).
4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di
soddisfare le condizioni dell'art. 8 della direttiva 94/58/CE del
Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di
formazione della gente di mare.
5. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e altre
operazioni non vengono effettuate in condizioni di sicurezza o in
conformità degli orientamenti dell'International maritime organization
(IMO): ad esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale di
gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli massimi prescritti.
6. Incapacità del comandante di una petroliera di fornire il registro
relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio
per l'ultimo viaggio in zavorra.
7. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza, da parte
dei membri dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso di incendio o
di abbandono della nave.
8. Emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti da idonee procedure
di cancellazione.
9. La mancanza di importanti dotazioni o equipaggiamenti richiesti dalle
convenzioni.
10. Condizioni di eccessiva insalubrità a bordo della nave.
11. Evidenza tratta dall'osservazione o dall'impressione generale
dell'ispettore secondo cui esistono serie carenze o grave deterioramento
della carena o delle strutture atte a pregiudicare l'integrità
strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la tenuta stagna
alle intemperie.
12. Informazioni o prove che il comandante o l'equipaggio non ha
dimestichezza con operazioni di bordo essenziali relative alla sicurezza
della nave o alla prevenzione dell'inquinamento o che tali operazioni non
sono state effettuate.
Nota all'allegato III, comma 4:
- L'art. 8 della direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 12
dicembre 1994, n. L 319, cosi' recita:
"Art. 8. - Gli Stati membri assicurano che:
1) a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro e di
tutte le navi passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno
Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad
un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri
della compagnia di navigazione, in particolare ai fini di una ricezione e
di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle
disposizioni. Inoltre, dovrebbero essere previsti adeguati strumenti per
la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune
o nella lingua di tali autorità;
2) a bordo delle navi passeggeri il personale incaricato nel ruolo
d'appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia
facilmente individuabile e dotato - di capacità di comunicazione
sufficienti per questo scopo in base a un'adeguata combinazione dei
seguenti criteri:
a) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle
principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;
b) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare
vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire
di comunicare con un passeggero che necessiti aiuto, sia che il passeggero
e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) l'eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con
altri mezzi (ad esempio dando l'esempio, ovvero gestualmente, ovvero
richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di
raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita) allorché
la comunicazione orale é inattuabile;
d) la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai
passeggeri nella loro madrelingua;
e) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in
situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive
ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei
passeggeri;
3) a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere battenti
bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai
siano in grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro
comuni.
Inoltre dovrebbero essere previsti strumenti adeguati per la comunicazione
tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di
tali autorità;
4) quando effettuano un'ispezione a bordo nella loro qualità di Stato
d'approdo, gli Stati membri controllano che anche le navi battenti
bandiera di uno Stato non membro osservino il presente articolo.".
Allegato IV
PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE NAVI (di cui agli articoli 2, comma 1, e 5,
comma 1)
1. Principi di composizione minima degli equipaggi riportati nella
Risoluzione IMO A.890(21) e allegati: "Principles of Safe Manning"
(allegato I); "Guidelines for the Application of Principles of Safe
Manning" (allegato II).
2. Le disposizioni dell'"International Maritime Dangerous Goods Code" (IMDG
Code).
3. Pubblicazione ILO "Inspection of Labour Conditions on Board Ship:
Guidelines for procedures" (Ispezione delle condizioni di lavoro a bordo
delle navi).
4. Allegato I, "Procedure di controllo dello Stato di approdo" del MOU.
Allegato V
A. CATEGORIE DI NAVI ASSOGGETTABILI AD ISPEZIONE ESTESA (di cui all'art.
6, comma 1)
1. Petroliere di stazza lorda superiore a 3000 tonnellate e dietà
superiore a 15 anni, calcolata a decorrere dalla data di costruzione
indicata nei certificati di sicurezza della nave.
2. Portarinfuse di età superiore a 12 anni, calcolata a decorrere dalla
data di costruzione indicata nei certificati di sicurezza della nave.
3. Navi passeggeri di età superiore ai 15 anni, calcolata a decorrere
dalla data di costruzione indicata nei certificati di sicurezza, diverse
dalle navi di cui all'art. 2, lettere (a) e (b) della direttiva 1999/35/CE
del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ad un sistema di visite
obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di
linea.
4. Gasiere e chimichiere di età superiore a 10 anni, calcolata a
decorrere dalla data di costruzione indicata nei certificati di sicurezza
della nave.
B. INFORMAZIONI SULLA NAVE DA NOTIFICARE ALL'AUTORITà COMPETENTE LOCALE
(ai sensi dell'art. 6, comma 4).
1. Nome.
2. Bandiera.
3. Eventuale numero IMO.
4. Portata lorda.
5. Data di costruzione della nave come risultante dai certificati di
sicurezza.
6. Ora stimata di arrivo.
7. Durata prevista dello scalo.
8. Operazioni previste nel porto di destinazione (carico, scarico, altro).
9. Visite di sicurezza pianificate e lavori di riparazione e manutenzione
sostanziali da eseguire nel porto di destinazione.
10. Per le navi cisterna:
a) configurazione: monoscafo, monoscafo con SBT (cisterna di zavorra
segregata), doppio scafo;
b) condizioni delle cisterne di carico e zavorra: piene, vuote,
inertizzate;
c) volume e natura del carico.
C. PROCEDURE PER L'ISPEZIONE ESTESA (di cui all'art. 5, comma 4)
Salvo restando la loro fattibilità materiale ovvero eventuali limitazioni
connesse alla sicurezza delle persone, della nave o del porto, gli
elementi indicati di seguito rientrano nel concetto di ispezione estesa.
Gli ispettori sono consapevoli che l'espletamento di prove aventi
conseguenze dirette su operazioni a bordo, puo' pregiudicarne l'esecuzione
in condizioni di sicurezza.
1. Navi in generale (tutte le categorie della sezione A):
a) black-out e avvio del generatore di emergenza;
b) ispezione dell'illuminazione di emergenza;
c) funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due manichette
antincendio collegate alla linea antincendio principale;
d) funzionamento delle pompe di sentina;
e) chiusura delle porte a tenuta stagna;
f) calata in acqua di un'imbarcazione di salvataggio;
g) prova di arresto di emergenza a distanza per, ad esempio, caldaie,
pompe di ventilazione e carburante;
h) prove dell'apparecchio di governo, compreso quello ausiliario;
i) ispezione dell'alimentazione di emergenza per gli impianti radio;
l) ispezione e, per quanto possibile, verifica del separatore nella sala
macchine.
2. Petroliere.
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle
petroliere comprende anche i seguenti elementi:
a) sistemi d'inondazione di schiumogeno;
b) attrezzature antincendio in generale;
c) ispezione delle serrande tagliafuoco della sala macchine, sala pompe e
alloggi;
d) controllo della pressione del gas inerte e suo contenuto di ossigeno;
e) verifica di almeno una delle cisterne di zavorra nei vani carico da
effettuarsi dal passo d'uomo della cisterna ovvero dall'accesso sul ponte
e, qualora l'ispettore ne constati l'esigenza, da effettuarsi
dall'interno;
f) verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti, della loro
convalida e delle informazioni in essi contenute:
1) rapporto di visita strutturale;
2) rapporto di valutazione delle condizioni della nave;
3) rapporto sulla misurazione dello spessore;
4) documento descrittivo di cui alla risoluzione IMO A. 744 (18).
3. Portarinfuse.
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle
portarinfuse comprende anche i seguenti elementi:
a) eventuale corrosione delle fondamenta dei macchinari ausiliari da
ponte;
b) eventuale deformazione e/o corrosione delle coperture dei boccaporti;
c) eventuali fenditure o corrosione localizzata nelle paratie trasversali;
d) accesso ai vani carico;
e) verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti, della loro
convalida e delle informazioni in essi contenute:
1) rapporto di visita strutturale;
2) rapporto di valutazione delle condizioni della nave;
3) rapporti sulla misurazione dello spessore;
4) documento descrittivo di cui alla risoluzione IMO A. 744 (18).
4. Gasiere e chimichiere.
Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, l'ispezione estesa delle
gasiere e delle chimichiere comprende anche i seguenti elementi:
a) dispositivi di controllo e sicurezza della cisterna di carico per
quanto concerne la temperatura, la pressione e lo spazio libero;
b) dispositivi per l'analisi dell'ossigeno e la valutazione dell'esplosività,
compresa la loro taratura; disponibilità di attrezzatura per
l'individuazione di prodotti chimici (mantici) con un numero adeguato di
appositi tubi per l'individuazione del gas per il carico specifico a
bordo;
c) attrezzature di emergenza per le cabine che offrano un'adeguata
protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi per ciascuna persona a
bordo (se richiesto per i prodotti elencati, secondo i casi, nel
certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla
rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti);
d) controllo che il prodotto caricato sia elencato, secondo i casi, nel
certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla
rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti;
e) dispositivo fisso antincendio sul ponte, funzionante a schiuma o con
prodotto chimico secco o con altra sostanza, secondo il prodotto caricato.
5. Navi passeggeri.
(non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/35/CE di
cui al punto A.3).
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle navi
passeggeri comprende anche i seguenti elementi:
a) prove del sistema di rilevamento di incendio e di allarme;
b) verifica della chiusura delle porte tagliafuoco;
c) prove del sistema di diffusione sonora;
d) dimostrazione di almeno tutti i set di indumenti antincendio, cui deve
partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;
e) dimostrazione che i responsabili operativi dell'equipaggio conoscono il
piano d'emergenza in caso di avaria ("damage control plan").
Se opportuno, l'ispezione puo' essere continuata con il consenso del
comandante o dell'operatore, mentre la nave é in navigazione da o verso
un porto di uno Stato membro. Gli ispettori non ostacolano il
funzionamento della nave né provocano situazioni che, a giudizio del
comandante, possano compromettere la sicurezza dei passeggeri,
dell'equipaggio e della nave.
Nota all'allegato V, lettera A, comma 3:
- L'art. 2, lettere a) e b) della direttiva del Consiglio 1999/35/CE
relativa ad un sistema di visite obbligatorio per l'esercizio, in
condizioni di sicurezza, di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci
da passeggeri in servizio di linea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee del 1° giugno 1999, n. L 138, cosi' recita:
"Art. 2 (Definizioni). - Ai fini della presente direttiva e dei suoi
allegati si intende per:
a) "traghetto ro-ro", una nave marittima da passeggeri avente dispositivi
che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o
ferroviari) e che trasporta piu' di dodici passeggeri;
b) "unità veloce da passeggeri", un'unità veloce come definita all'art.
2, lettera f), della regola 1 del capitolo X della convenzione Solas del
1974, nel testo vigente alla data di adozione della presente direttiva,
che trasporti piu' di dodici passeggeri;".
Allegato VI
CRITERI PER IL FERMO DI UNA NAVE (di cui all'art. 8, comma 5)
Sezione I
Criteri di valutazione delle carenze
Nello stabilire se le carenze rilevate durante un'ispezione giustificano
il fermo della nave in questione, l'ispettore si conforma ai seguenti
criteri:
1. Quando la carenza deriva da un'avaria accidentale subita nel viaggio
della nave verso un porto, l'ordine di fermo non é emanato a condizione
che:
a) sia stato tenuto debito conto degli obblighi di cui allaregola I/11 (c)
SOLAS 74 concernenti la notifica all'autorità dello Stato di bandiera, o
all'ispettore nominato o all'ente riconosciuto, competente per il rilascio
del certificato pertinente;
b) prima dell'ingresso nel porto, il comandante o l'armatore abbia
trasmesso all'autorità competente informazioni sulle circostanze
dell'avaria accidentale e del danno subito ed informazioni sulla notifica
obbligatoria all'amministrazione dello Stato di bandiera;
c) la nave stia intraprendendo un'azione stimata dall'Autorità competente
idonea ad ovviare alla carenza riscontrata;
d) la competente autorità, dopo aver ricevuto notifica del completamento
dei lavori intesi ad ovviare alle carenze, abbia constatato che le
carenze, che erano chiaramente pericolose per la sicurezza, la salute o
l'ambiente, sono state eliminate.
2. Le navi che presentano un rischio per la navigazione devono essere
trattenute subito dopo la prima ispezione a prescindere dal periodo di
tempo in cui la nave rimane nel porto.
3. La nave deve essere trattenuta se le carenze sono sufficientemente
gravi da giustificare il fatto che l'ispettore ritorni sulla nave stessa
per verificare che vi sia stato posto rimedio prima che essa salpi. La
necessità che l'ispettore ritorni sulla nave qualifica la gravità delle
carenze. Tuttavia cio' non impone tale obbligo in ogni caso. Cio' implica
che l'autorità competente locale deve comunque verificare,
preferibilmente mediante un'ulteriore visita, che si é posto rimedio alle
carenze prima della partenza.
4. Nel decidere se le carenze riscontrate in una nave sono
sufficientemente gravi da giustificare il fermo, l'ispettore tiene conto
dei seguenti aspetti prendendo in considerazione il fermo della nave se
anche una sola delle risposte ai quesiti é negativa ovvero si riscontri
un insieme di carenze di tipo meno grave:
a) se la nave ha la pertinente e valida documentazione;
b) se la nave dispone dell'equipaggio richiesto nel documento sulla
composizione minima degli equipaggi;
c) se nel corso di tutto il successivo viaggio la nave e/o l'equipaggio
sono in grado di:
1) navigare in maniera sicura;
2) effettuare in sicurezza le operazioni di carico e di trasporto e
controllarne le condizioni;
3) far funzionare la sala macchine in maniera sicura;
4) mantenere propulsione e governo adeguati;
5) disporre di efficaci attrezzature antincendio in ogni parte della nave,
se necessario;
6) abbandonare la nave velocemente e in maniera sicura e effettuare
salvataggi, se necessario;
7) prevenire l'inquinamento dell'ambiente;
8) mantenere un'adeguata stabilità;
9) mantenere una adeguata tenuta stagna totale;
10) comunicare in situazioni di pericolo, se necessario;
11) provvedere affinché vi siano condizioni di sicurezza e di igiene a
bordo fornire ogni possibile informazione in caso di incidente.
Sezione II
Elenco delle carenze
Per agevolare l'ispettore nell'applicazione dei presenti orientamenti,
segue un elenco di carenze, raggruppate in base alle diverse convenzioni
e/o codici, che, per la loro gravità, possono giustificare il fermo della
nave interessata. L'elenco non vuole essere completo. Tuttavia le carenze
che danno luogo al fermo nell'ambito STCW 78, elencate al successivo punto
8, costituiscono gli unici motivi per il fermo sulla base di questa
Convenzione.
a) Aspetti generali.
Mancanza dei certificati e documenti validi richiesti dagli strumenti
pertinenti. Tuttavia, le navi battenti bandiera di uno Stato che non é
parte di una data Convenzione (strumento pertinente) o che non hanno
attuato un altro strumento pertinente non devono recare a bordo i
certificati previsti da detta Convenzione o tale altro strumento
pertinente. La mancanza dei certificati richiesti non potrebbe quindi
costituire in sé motivo per sottoporre al fermo tali navi; applicando
tuttavia la clausola che esclude un trattamento piu' favorevole, é
necessario assicurare la conformità sostanziale con le disposizioni in
questione prima che la nave salpi.
b) Ambito di pertinenza della Convenzione Solas (eventuali riferimenti
sono indicati fra parentesi).
1. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del propulsore, di
altre macchine essenziali o degli impianti elettrici.
2. Pulizia insufficiente della sala macchine, eccessiva presenza di
miscele olio-acqua nelle sentine, isolamento delle tubolature (ivi
compresi i tubi di scappamento nella sala macchine) contaminato da olio,
funzionamento imperfetto delle pompe di sentina.
3. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del generatore, delle
illuminazioni, delle batterie e degli interruttori di emergenza.
4. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del timone principale
e ausiliario.
5. Mancanza, capacità insufficiente o serio deterioramento dei mezzi
collettivi ed individuali di salvataggio.
6. Mancanza, mancata conformità o deterioramento sostanziale - nella
misura in cui non é conforme all'uso destinato - del sistema per il
rilevamento di incendi, degli allarmi antincendio, dei mezzi antincendio,
degli estintori fissi, delle valvole di ventilazione, delle serrande tagliafuoco, dei dispositivi di chiusura rapida.
7. Mancanza, sostanziale deterioramento o funzionamento imperfetto della
protezione antincendio sul ponte di carico delle navi cisterna.
8. Mancanza, mancata conformità o sostanziale deterioramento delle luci,
delle sagome o dei segnali sonori.
9. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature radio per
comunicazioni di pericolo e di sicurezza.
10. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature di
navigazione, tenuto conto delle disposizioni della regola SOLAS V/12 (o).
11. Mancanza di carte nautiche corrette e/o di altre pubblicazioni
nautiche pertinenti necessarie per il viaggio previsto, tenendo presente
la possibilità di sostituire dette carte con carte elettroniche.
12. Mancanza di ventilatori di scarico antiscintilla per le sale delle
pompe di scarico (regola SOLAS II-2/59.3.1).
13. Gravi carenze a livello dei requisiti operativi, come indicato nella
sezione 5.5 dell'allegato I del MOU.
14. Numero, composizione o certificati dell'equipaggio che non sono
conformi al documento di composizione minima degli equipaggi.
15. Mancata esecuzione del programma di ispezioni estese previsto dalla
regola 2 del capitolo XI della Convenzione SOLAS.
16. Mancanza o avaria del dispositivo VDR qualora l'impiego del medesimo
sia obbligatorio.
4. Ambito di pertinenza del codice IBC (i riferimenti sono indicati tra
parentesi).
a) Trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di idoneità o
scarse informazioni sul carico (16.2).
b) Dispositivi di sicurezza ad alta pressione mancanti o danneggiati
(8.2.3).
c) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i
requisiti del codice (10.2.3).
d) Sorgenti di ignizione ubicate in luoghi pericolosi di cui al punto 10.2
(11.3.15).
e) Infrazione di requisiti specifici (15).
f) Superamento del volume massimo ammissibile del carico per cisterna
(16.1).
g) Insufficiente protezione termica per i prodotti sensibili (16.6).
5. Ambito di pertinenza del codice IGC (i riferimenti sono indicati tra
parentesi).
a) Trasporto di sostanze non menzionante nel certificato di idoneità o
scarse informazioni sul carico (18.1).
b) Mancanza dei dispositivi di chiusura degli alloggi o dei locali di
servizio (3.2.6).
c) Paratie non stagne al gas (3.3.2).
d) Camere di equilibrio difettose (3.6).
e) Valvole a chiusura rapida mancanti o difettose (5.6).
f) Valvole di sicurezza mancanti o difettose (8.2).
g) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i
requisiti del codice (10.2.4).
h) Mancato funzionamento dei ventilatori dei vani carico (12.1).
i) Mancato funzionamento degli allarmi di pressione nelle cisterne di
carico (13.4.1).
l) Impianto per il rilevamento di gas e/o impianto per il rilevamento di
gas tossici difettoso (13.6).
m) Trasporto di sostanze con inibitori, senza certificato valido (17/19).
6. Ambito di pertinenza della Convenzione sulle linee di massimo carico.
a) Vaste superfici danneggiate o corrose oppure vaiolatura del fasciame,
unita ad un irrigidimento dei ponti di coperta e dello scafo, che incidano
sull'idoneità alla navigazione o sulla resistenza a carichi locali, a
meno che non siano state effettuate adeguate riparazioni temporanee in
vista del trasferimento in un porto dove si proceda alle riparazioni
definitive.
b) Insufficiente stabilità riconosciuta.
c) Mancanza di informazioni sufficienti e affidabili, con un formulario
approvato, che consenta, in maniera rapida e semplice, al comandante di
effettuare il carico e lo zavorramento della nave in modo tale da
mantenere un sicuro margine di stabilità in tutte le fasi e nelle varie
condizioni del viaggio e da evitare intollerabili sollecitazioni nella
struttura della nave.
d) Mancanza, deterioramento sostanziale o difetti nei dispositivi di
chiusura, nei dispositivi di chiusura dei boccaporti e nelle porte a
chiusura stagna.
e) Sovraccarico.
f) Mancanza o impossibilità di leggere la linea di pescaggio. 7. Ambito
di pertinenza della Convenzione Marpol, allegato I.
a) Mancanza, grave deterioramento o difetto relativo al corretto
funzionamento del dispositivo di filtrazione delle acque miste a olio e
del sistema per la sorveglianza e il controllo dello scarico di olio o dei
dispositivi di allarme a 15 ppm.
b) Insufficienza nella rimanente capacità della cisterna di decantazione
e/o di sedimentazione per il viaggio previsto.
c) Mancata disponibilità del registro degli oli minerali.
d) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.
e) Mancanza o inadeguatezza della documentazione di conformità alla
regola 13G (3) (b) dall'annesso I alla Convenzione Marpol.
8. Ambito di pertinenza della convenzione Marpol, allegato II.
a) Assenza del manuale P&A.
b) Carico non classificato.
c) Mancata disponibilità del registro del carico.
d) Trasporto di sostanze simili al petrolio senza che siano soddisfatte le
relative prescrizioni o senza un certificato adeguatamente modificato.
e) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.
9. Ambito di pertinenza della Convenzione STCW.
a) Mancato possesso da parte dei marittimi del certificato o di un
certificato appropriato, di una dispensa valida o mancata presentazione di
una prova documentale che é stata inoltrata all'amministrazione dello
Stato di bandiera una domanda di convalida.
b) Non conformità con gli obblighi di composizione minima dell'equipaggio
applicabile dell'amministrazione dello Stato di bandiera.
c) Mancata conformità delle disposizioni di navigazione o di guardia in
macchina agli obblighi specificati per la nave dall'amministrazione dello
Stato di bandiera.
d) Assenza, nella guardia, di una persona qualificata ad operare le
apparecchiature essenziali per la sicurezza della navigazione, per la
sicurezza delle comunicazioni radio o per la prevenzione dell'inquinamento
marino.
e) Mancata produzione della prova di idoneità professionale per i compiti
assegnati ai marittimi per quanto riguarda la sicurezza della nave e la
prevenzione dell'inquinamento.
f) Incapacità di disporre, per la prima guardia all'inizio di un viaggio
e per i successivi cambi della guardia, di persone che siano
sufficientemente riposate o altrimenti idonee al servizio.
10. Ambito di pertinenza della Convenzione ILO.
a) Insufficienza di generi alimentari per il viaggio fino al porto
successivo.
b) Insufficienza di acqua potabile per il viaggio fino al porto
successivo.
c) Condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo.
d) Mancanza di riscaldamento negli alloggi di una nave che naviga in zone
dove le temperature possono essere eccessivamente basse.
e) Passaggi/alloggi bloccati da eccesso di ciarpame, armamento o carico, o
in condizioni altrimenti non sicure.
11. Casi in cui non si giustifica il fermo, ma in cui debbono, ad esempio,
essere sospese le operazioni di carico.
a) La mancanza di un corretto funzionamento (o manutenzione) del
dispositivo a gas inerte, dei dispositivi di carico o delle macchine é
considerata un motivo sufficiente per sospendere le operazioni di carico.
Allegato VII
REQUISITI PROFESSIONALI PER GLI ISPETTORI (di cui all'art. 3, comma 2)
1. Ciascun ispettore é autorizzato dall'Autorità competente centrale ad
eseguire i controlli dello Stato d'approdo ed é provvisto del relativo
documento personale di cui all'art. 3, comma 2, qualora ricorrano i
seguenti presupposti alternativi:
a) (Ipotesi A): l'ispettore deve aver prestato almeno un anno di servizio
come ispettore per uno Stato di bandiera, incaricato dei controlli e delle
certificazioni conformemente alle convenzioni e:
1) deve essere in possesso di un certificato di qualifica professionale
come comandante, abilitato ad assumere il comando di una nave di 1600
t.s.l. o piu' (di cui alla convenzione STCW, reg. II/2) o;
2) deve essere in possesso di un certificato di qualifica professionale
come direttore di macchina abilitato ad assumere tali funzioni a bordo di
una nave il cui gruppo motopropulsore principale ha una potenza pari o
superiore a 3000 kW (di cui alla convenzione STCW, reg. III/2) o;
3) deve aver superato l'esame per architetto navale, ingegnere meccanico,
ingegnere navale o altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e aver prestato servizio
in tale funzione per almeno cinque anni.
Inoltre, gli ispettori di cui ai numeri 1) e 2) devono aver prestato
servizio in mare per almeno cinque anni, rispettivamente come ufficiale di
coperta o ufficiale di macchina.
b) (Ipotesi B1): l'ispettore deve essere in possesso di laurea in
ingegneria (tutti gli indirizzi) o architettura navale conseguita ai sensi
dell'ordinamento antecedente al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (università
e ricerca scientifica tecnologica), oppure di laurea di primo livello in
ingegneria industriale o in scienze e tecnologie della navigazione
marittima ed aerea ovvero altro titolo riconosciuto equipollente dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e:
1) aver ottenuto la qualifica di ispettore alla sicurezza delle navi dopo
aver seguito un corso di formazione presso il Comando generale del corpo
delle capitanerie di porto ovvero un organismo all'uopo riconosciuto da
parte dell'autorità competente centrale;
2) aver prestato servizio per almeno due anni come ispettore di uno Stato
di bandiera incaricato, presso una autorità competente, dei controlli e
delle certificazioni previsti dalle convenzioni.
c) (Ipotesi B2): l'ispettore deve possedere un percorso formativo quale
Ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di
porto e:
1) aver ottenuto la qualifica di ispettore alla sicurezza delle navi dopo
aver seguito un corso di formazione presso il Comando generale del corpo
delle capitanerie di porto;
2) aver prestato servizio per almeno due anni in qualità di ispettore
dello Stato per i controlli e per le certificazioni previsti dalle
convenzioni.
2. In ogni caso gli ispettori devono essere in grado di comunicare
oralmente e per iscritto nella lingua inglese e possedere una conoscenza
adeguata delle disposizioni delle convenzioni internazionali e delle
pertinenti procedure relative al controllo dello Stato di approdo
accertati dalla Autorità competente centrale.
3. Sono altresi' accettati gli ispettori che non soddisfano i criteri
sopraelencati se essi erano già stati incaricati dall'autorità
competente di uno Stato membro di eseguire i controlli dello Stato di
approdo alla data del 30 giugno 1996.
Nota allegato VII, comma 1, lettera b):
- Il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante: "Determinazione delle
classi delle lauree universitarie", é pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245.
Allegato VIII
PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE AI FERMI ED ALLE ISPEZIONI IN PORTI
NAZIONALI (di cui all'art. 14)
1. Le informazioni pubblicate conformemente all'art. 11, comma 3,
comprendono i seguenti dati:
a) nome della nave;
b) numero IMO;
c) tipo di nave, stazza (GT);
d) anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;
e) nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore della nave;
f) Stato di bandiera;
g) la società di classificazione o le società di classificazione, ove
pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave i certificati
di classificazione;
h) la società di classificazione o le società di classificazione e/o
altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente
con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con
menzione dei certificati rilasciati;
i) porto e data dell'ultima ispezione estesa, indicando, se del caso se
sia stato imposto un provvedimento di fermo;
l) porto e data dell'ultima visita speciale, indicando l'organismo che
l'ha eseguita;
m) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;
n) paese e porto di fermo;
o) data in cui é stato tolto il fermo;
p) durata del fermo, in giorni;
q) numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in termini chiari ed
espliciti;
r) provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;
s) quando alla nave é stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale, i
motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti;
t) indicazione delle eventuali responsabilità della società di
classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla
pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in
combinazione, ha provocato il fermo;
u) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave sia stata
autorizzata a recarsi al piu' vicino cantiere di riparazione appropriato o
in cui alla nave sia stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale.
2. Le informazioni relative alle navi oggetto di ispezione rese pubbliche
conformemente all'art. 11, comma 2, includono i seguenti dati:
a) nome della nave;
b) numero IMO;
c) tipo di nave;
d) stazza (GT);
e) anno di costruzione, indicato nei certificati di sicurezza;
f) nome e indirizzo del proprietario o armatore della nave;
g) Stato di bandiera;
h) per le navi che trasportano prodotti alla rinfusa, nome e indirizzo del
noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio;
i) la società di classificazione o le società di classificazione, ove
pertinente, che hanno rilasciato eventualmente a detta nave certificati di
classificazione;
l) la società di classificazione o le società di classificazione e/o
altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente
con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con
menzione dei certificati rilasciati;
m) porto nazionale e data di ispezione;
n) numero e natura delle carenze.
Allegato IX
VERBALE D'ISPEZIONE (redatto a norma dell'art. 5.5)
Il verbale d'ispezione comprende almeno gli elementi di seguito riportati.
I. Informazioni generali.
1. Autorità competente locale che ha redatto il verbale.
2. Data e luogo dell'ispezione.
3. Nome della nave ispezionata.
4. Bandiera della nave ispezionata.
5. Tipo della nave.
6. Numero IMO.
7. Indicativo radio.
8. Stazza lorda (GT).
9. Portata lorda (eventuale).
10. Anno di costruzione, come indicato dai certificati di sicurezza.
11. La società di classificazione o le società di classificazione, ove
pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave i certificati
di classificazione.
12. La società di classificazione o le società di classificazione e/o
altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente
con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con
menzione dei certificati rilasciati.
13. Nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore.
14. Nome ed indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della
nave e tipo di noleggio per le unità con carichi alla rinfusa.
15. Data finale di stesura del verbale di ispezione.
16. Indicazione che i dati dell'ispezione sono soggetti a pubblicazione.
II. Informazioni relative all'ispezione.
1. Certificati rilasciati in applicazione delle convenzioni internazionali
pertinenti, con indicazione dell'autorità che li ha rilasciati, della
data di rilascio e di scadenza.
2. Parti o elementi della nave che sono stati oggetto di ispezione
dettagliata o estesa.
3. Tipo di ispezione condotta (iniziale, dettagliata, estesa).
4. Natura delle carenze.
5. Misure adottate.
III. Informazioni supplementari in caso di fermo.
1. Data del provvedimento di fermo.
2. Data di revoca del provvedimento di fermo.
3. Natura delle carenze che hanno motivato la decisione del fermo con
riferimento alle Convenzioni internazionali.
4. Informazioni sull'ultima visita intermedia o annuale.
5. Indicazione delle eventuali responsabilità della società di
classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla
pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in
combinazione, ha provocato il fermo.
6. Misure adottate.
Allegato X
DATI DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE EUROPEA (in ottemperanza all'art. 14,
comma 4)
1. L'autorità competente centrale fornisce, entro il 1° aprile, alla
Commissione europea i seguenti dati riferiti all'anno solare precedente:
a) numero totale di singole navi soggette al controllo dello Stato di
approdo entrate nei porti nazionali;
b) numero di ispettori incaricati del controllo delle navi da parte dello
Stato di approdo; tali informazioni devono essere trasmesse conformandosi
alla tabella sotto rappresentata:
Porto/zona (1) |
Numero di ispettori
a tempo pieno |
Numero
di ispettori a tempo parziale |
Conversione a tempo
pieno |
2. L'autorità competente centrale fornisce alla Commissione europea, su
base semestrale, ii numero IMO e la data di arrivo delle singole navi
entrate nei porti nazionali soggette al controllo dello Stato di approdo,
con eccezione delle navi traghetto in servizio di linea.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
l'Autorità competente centrale notifica alla Commissione Europea l'elenco
dei traghetti in servizio di linea di cui al comma precedente provvedendo altresi' a notificare eventuali cambiamenti.
(1) Con il termine porto si intende un porto singolo ovvero la zona
geografica coperta da un ispettore o da un gruppo di ispettori che puo'
comprendere piu' di un singolo porto. Il medesimo ispettore puo' essere
chiamato ad operare in piu' di un porto o zona.
Allegato XI
PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DI ACCESSO (a di cui all'art. 12)
A) Categorie di navi soggette al rifiuto d'accesso di cui all'art. 12.
1. Gasiere e chimichiere;
2. Portarinfuse;
3. Petroliere;
4. Navi da passeggeri.
B) Procedure relative al rifiuto d'accesso di cui all'art. 12.
1. Il provvedimento di rifiuto di accesso notificato a norma dei quanto
previsto dall'art. 12, comma 2, scatta nel momento in cui la nave é stata
autorizzata a lasciare il porto previa correzione delle carenze che hanno
determinato il fermo.
2. Per la revoca del rifiuto d'accesso di cui all'art. 12, il proprietario
o l'armatore puo' presentare, all'autorità competente locale che ha
emanato il provvedimento, un'istanza formale corredata di una
dichiarazione dell'amministrazione dello stato di bandiera, attestante che
la nave é pienamente conforme alle disposizioni previste dalle
Convenzioni internazionali e di una certificazione della eventuale società di classifica presso la quale la nave
é classificata, attestante
che l'unità risponde ai previsti requisiti di classe.
3. Il provvedimento di rifiuto d'accesso di cui all'art. 12 puo' essere
revocato solo a seguito di una nuova ispezione che riscontri la
conformità della nave alle disposizioni applicabili delle convenzioni.
4. La nuova ispezione per la revoca del provvedimento di rifiuto di
accesso ai sensi dell'art. 12 comprende, per quanto applicabili,
quantomeno le verifiche ed i controlli previsti per l'ispezione estesa di
cui all'allegato 5, sezione C del presente regolamento. I costi di questa
nuova ispezione sono a carico del proprietario o armatore della nave.
5. La nuova ispezione per la revoca del provvedimento di accesso puo'
essere effettuata nel porto ove il provvedimento é stato imposto ovvero
in un altro porto concordato tra l'autorità competente che ha imposto il
rifiuto d'accesso, il proprietario o armatore della nave e l'autorità
competente del porto prescelto. Lo scalo nel porto prescelto puo' essere
autorizzato al solo scopo di sottoporre la nave alla visita ispettiva di
cui al precedente comma 3.
6. La revoca del provvedimento di rifiuto d'accesso é comunicata per
iscritto al proprietario o armatore della nave ed é notificato alla
Amministrazione di bandiera della nave, alla società di classifica
interessata, agli altri Stati membri, alla Commissione europea, al
segretariato del MOU e al sistema informativo SIRENAC.
Allegato XII
DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE RELATIVE AI DISPOSITIVI DI
REGISTRAZIONE
DEI DATI DI NAVIGAZIONE (VDR) (di cui all'art. 8, comma 8)
1. Le navi soggette al controllo dello Stato di approdo che scalano i
porti nazionali devono essere equipaggiate con il dispositivo VDR conforme
agli standard previsti dalla risoluzione dell'Assemblea IMO A.861(20)
nonché ai requisiti di prova fissati dalla Commissione elettrotecnica
internazionale (CEI) nello standard n. 61996, secondo il seguente
calendario stabilito in funzione del tipo e della data di costruzione
dell'unità:
a) navi da passeggeri costruite a partire dal 1° luglio 2002: all'entrata
in vigore del presente regolamento;
b) navi da passeggeri ro-ro costruite prima del 1° luglio 2002: non oltre
la prima ispezione di sicurezza effettuata a partire dal 1° luglio 2002;
c) navi da passeggeri diverse dalle navi passeggeri ro-ro, costruite
anteriormente al 1° luglio 2002: non oltre il 1° gennaio 2004;
d) navi diverse dalle navi da passeggeri, di stazza lorda pari o superiore
alle 3.000 tonnellate e costruite a partire dal 1° luglio 2002:
all'entrata in vigore del presente regolamento;
e) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate
costruite prima del 1° luglio 2002: non oltre la data fissata dall'IMO o,
in mancanza, non oltre il 1° gennaio 2007;
f) navi da carico di stazza lorda compresa tra le 3.000 e le 20.000
tonnellate costruite prima del 1° luglio 2002: non oltre la data fissata
dall'IMO o, in mancanza, non oltre il 1° gennaio 2008.
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