IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1,
comma 6, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive
ed integrative del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla data di entrata in vigore;
Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del
citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 giugno 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19
luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2006;
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Acquisito il secondo parere della commissione VIII della Camera dei
deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nellariunione del 31 agosto 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i
Ministri per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie
locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e
delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle
infrastrutture e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le
disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che
continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate
norme correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento
comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui
al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione
della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo
correttivo, le autorita' di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in
vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.».
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
correttivo di cui al comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3, sono fatti
salvi gli atti posti in essere dalle autorita' di bacino dal 30
aprile 2006.
5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti
ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti
nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.
6. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«dodici mesi».
7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in
materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, supplemento ordinario.
- Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308,
recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2004, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:
«6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una
relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti
legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento
normativo proposto.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le
citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per il comma 6 dell'art. 1 della citata legge n. 308 del 2004 si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 170 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 170 (Norme transitorie). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art.
65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani
di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del
presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed
approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n.
183.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'art. 1 del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi riferiti all'art.
66 del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n.
183, devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del
presente decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al
titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della
relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo,
le autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono
prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo
che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004,
definisce la relativa disciplina.
3. Ai fini dell'applicazione della Parte terza del presente decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 95, commi 4 e 5,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 99, comma 1, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 104, comma 4, si
applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112, comma 2, si
applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 114, comma 4,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 118, comma 2,
continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il
decreto ministeriale 19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 123, comma 2,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 146, comma 3,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 150, comma 2,
all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico
integrato nonche' all'affidamento a societa' miste continuano ad
applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonche' le
circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6
dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 154, comma 2,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
4. La Parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento
delle seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei
pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei
campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque
destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei
cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da
quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di
qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato 11 della
direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di
qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano
nell'elenco 1 dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per
gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1
della direttiva 76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per
quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi
di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi
dell'art. 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa
della Parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui
all'art. 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva
96/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui al-l'art. 112,
le attivita' di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le
disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della
Parte terza del presente decreto.
8. Dall'attuazione della Parte terza del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza
pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al
quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali
di finanziamento e' riservata alle attivita' di monitoraggio e studio
destinati all'attuazione della Parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione
della Parte terza del presente decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in
attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della
Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all'art. 22, comma 6, della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
13. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della
Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad
unmilioneduecentoquarantamila euro, aggiornato annualmente in relazione
al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui
all'art. 224 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati.
Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi
all'entrata del bilanclo dello Stato per essere riassegnate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
14. In sede di prima applicazione, li termine di centottanta giorni di
cui all'art. 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della
Parte terza del presente decreto.».
- Gli articoli 159, 160 e 207 del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 159 (Autorita' di vigilanza sulle risono idriche e sui rifiuti).».
«Art. 160 (Compiti e funzioni dell'Autorita' di vigilanza).».
«Art. 207 (Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti).».
- Si riporta il testo de1l'art. 224, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il raggiungimento
degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il
necessario coordinamento dell'attivita' di raccolta differenziata, i
produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale
imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalita' giuridica
di diritto privato senza fine di lucro ed e' retto da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Parte quarta
del presente decreto, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi dell'art. 221, comma 2.
Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, salvo motivate osservazioni
cui il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni.
Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo
statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e
il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli
sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di
ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di
prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il
Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne
garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art.
223, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e gli
altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del
contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che
realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle
minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli
obiettivi globali di cui all'allegato E alla Parte quarta del presente
decreto. Nella medesima misura e' ridotta la quota del contributo
spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di
recupero;
f) garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i
consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne
di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma
generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i maggiori oneri per
la raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera b),
nonche' gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di
imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in
proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia del
materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle
quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per
ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico
dei
consorziati, con le modalita' individuate dallo statuto, anche in base
alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo
denominato contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto
dall'art. 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di
applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i
consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3,
lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono
relativi, alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale
oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi,
esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita' di cui
all'art. 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa
tracciati.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e
dai consorzi di cui all'art. 223 nelle riserve costituenti il loro
patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a
condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto
qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti ditali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali,
dei consorzi e del CONAI.
5. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base
nazionale con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con
l'Unione delle province italiane (PI) o con le Autorita' d'ambito al
fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita'
gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In
particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), da
versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo
criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza di gestione
del servizio medesimo, nonche' sulla base della tariffa di cui all'art.
238, dalla data di entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle
esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' trasmesso all'Autorita'
di cui all'art. 207, che puo' richiedere eventuali modifiche ed
integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h),
sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul
mercato previa cauzione.
8. Il contributo ambientale CONAI e' utilizzato in via prioritaria per
il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio
pubblico ed e' attribuito dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni,
ai soggetti di cui all'art. 223 in proporzione diretta alla quantita' e
qualita' dei rifiuti da imballaggio recuperati oppure riciclati e
tenendo conto della quantita' e tipologia degli imballaggi immessi sul
territorio nazionale. Al fine della ulteriore utilizzazione del
contributo, il CONAI stipula, con i soggetti di cui all'art. 223,
accordi per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. E' fatto
obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui all'art. 223 di adottare uno
specifico sistema contabile che distingua la quota del contributo
ambientale CONAI utilizzata per il ritiro, il riciclo ed il recupero
degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico, da
quella utilizzata per imballaggi secondari e terziari ritirati,
riciclati o recuperati da superficie privata. Il CONAI provvede ai mezzi
finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i
proventi dell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una
quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura
necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel
rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della
gestione, delle unzioni conferitegli dal presente titolo.
9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude
l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo
costituiscono ad altri contributi con finalita' ambientali previsti
dalla Parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in
applicazione del presente decreto.
10. Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di
voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle
attivita' produttive.
11. Al consiglio di amministrazione del CONAI non possono partecipare
gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed i
titolari di cariche direttive degli organismi di cui agli articoli 221,
comma 3, lettere a) e c), e 223.
12. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 3 e 5, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive puo' determinare con proprio decreto
l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggio, di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), a carico dei
produttori e degli utilizzatori, nonche' le condizioni e le modalita' di
ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori. Qualora tali accordi
siano conclusi dal CONAI e uno o piu' dei soggetti di cui all'art. 221,
comma 3, lettere a) e c), o uno o piu' consorzi di cui all'art. 223 non
vi aderiscano o non concludano con le competenti amministrazioni
pubbliche, che lo richiedano, le convenzioni locali per il ritiro dei
rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite dall'accordo concluso
con il CONAI, il CONAI medesimo puo' subentrare a tali soggetti nella
conclusione delle convenzioni locali, se necessario per raggiungere gli
obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'art. 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali
di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel
programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui
all'art. 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilita'
finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di
imballaggi nelle aree
geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta
differenziata di cui all'art. 205, comma 1, entro i limiti massimi di
riciclaggio previsti dall'allegato E alla Parte quarta del presente
decreto.».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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