IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo
1, commi 1 e 3 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470,
e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
76/160/CEE dell'8 dicembre 1975, del Consiglio, relativa alla qualità
delle acque di balneazione;
Considerato che le evidenze scientifiche relativamente al parametro
dell'ossigeno disciolto, di per sé considerato, non hanno mai rilevato
pericoli per la tutela della salute pubblica e che, conseguentemente, il
decreto del Presidente della Repubblica n. 470
del 1982 e' stato più volte derogato per tale parametro;
Considerato che la citata direttiva 2006/7/CE non include più,
diversamente da quanto previsto nella direttiva 76/160/CEE, l'ossigeno
disciolto tra i parametri necessari per la valutazione della
balneabilità delle acque;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al recepimento anticipato e
parziale della citata direttiva 2006/7/CE, garantendo comunque la
salvaguardia della salute pubblica attraverso, in particolare, il
controllo della crescita algale e l'informazione al pubblico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 aprile 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le
autonomie locali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di gestione della
qualità delle acque di balneazione.
2. Ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di
balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per
determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la
valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso
adottate misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione
delle attività di controllo algale, sulla base della vigente normativa,
e l'informazione al pubblico.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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