Art. 1. - (Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e
misure di diretta applicazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti
legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni
legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di
testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile
degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la
valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC);
g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e
le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri
direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari
provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di
attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione
delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà
regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma
dell’articolo 117 della Costituzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l’indicazione espressa
delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche
comunitarie e con gli altri Ministri interessati sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi
dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il
proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi
dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di
cui alla presente legge. Al fine della verifica dell’attuazione del
principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresì
essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri
di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla
data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con
le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il
parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere
entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato
rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi
dei decreti legislativi comporta la decadenza dall’esercizio della delega
legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi
dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione
motivata presentata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su
cui si intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo
proposto.
7. Dopo l’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali
modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche
testuali ai medesimi decreti legislativi.
8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei
princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle
amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli
enti locali, come definite ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di
attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della
qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana,
dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della
promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i
problemi dell’ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario
e mondiale, come indicato dall’articolo 174 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, e successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli
ambientali, nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle
disposizioni a tutela dell’ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l’invarianza del gettito, delle misure e
degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o
fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale,
l’introduzione e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, come
definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
nonché il risparmio e l’efficienza energetica, e a rendere più efficienti
le azioni di tutela dell’ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche
attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di
garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tale
modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando
fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei princìpi comunitari di prevenzione, di precauzione, di
correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del
principio "chi inquina paga";
g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l’efficacia dei
piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le
procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l’efficacia dei controlli e dei
monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di
controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il
potenziamento e il miglioramento dell’efficienza delle autorità
competenti;
i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche
mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema
sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e
l’entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto
previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione, nell’attuazione dei princìpi e criteri direttivi
ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un
quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo
preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio
amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti
ambientali nella formazione e nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie
imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le
norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni
amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese
certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento
(CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso
all’autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli
obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche
di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e se necessario,
mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti
princìpi e criteri specifici:
a) assicurare un’efficace azione per l’ottimizzazione quantitativa e
qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne
la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l’emanazione
di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti
speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante
l’intero ciclo di vita e di contrastare l’elusione e la violazione degli
obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti,
anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione
degli stessi, nonché il recupero di energia, garantendo il pieno
recepimento della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa all’incenerimento dei rifiuti, ed
innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell’ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni con
particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i
necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di
riciclaggio anche attraverso l’eventuale transizione dal regime di
obbligatorietà al regime di volontarietà per l’adesione a tutti i consorzi
costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate
dimensioni all’interno dei quali siano garantiti la costituzione del
soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento
secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite
procedure di evidenza pubblica; prevedere l’attribuzione al presidente
della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto
competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi
dalla data d entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
tramite la nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi
nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro
quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di
definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano
regionale dei rifiuti che dimostri l’adeguatezza di un differente modello
per i raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi
certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle
normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata
dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti
urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa
sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione
dell’istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare
la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati
incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per
l’utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare
riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del
legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse
finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi
dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le
norme tecniche da adottare per l’utilizzo obbligatorio di contenitori di
rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio
all’ambiente nell’esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei
rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza
e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti
previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività
produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi
di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee
de siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano
definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali
connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell’approccio
tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti
privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi
di bonifica e messa in sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato,
semplificando i procedimenti, anche mediante l’emanazione di regolamenti,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, al
fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico
favorendo l’introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per
l’uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare
interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici
superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare
la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di
ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei princìpi di regolazione e
vigilanza come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i
procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e
tempestiva l’utilizzazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di
nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell’acqua, l’obbligo di
utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia
interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le
costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, le modalità per la definizione dei meccanismi
premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di
impianti di energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e
finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli
organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del
suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani
settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici;
valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione
mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e
procedurale dell’attività di pianificazione programmazione e attuazione di
interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in
sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a
favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per
prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee
direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e
procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la
desertificazione, anche mediante l’individuazione di programmi utili a
garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della
stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli
strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti
i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione
dell’iter procedimentale;
d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere,
nel rispetto dell’autonomia degli enti locali e della volontà delle
popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di
territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante
inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio;
articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di
salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali;
favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in
considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e
ambientali delle aree protette; favorire l’uso efficiente ed efficace
delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le
organizzazioni più rappresentative dei settori dell’industria,
dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio e del terzo settore,
finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei
territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i
vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti
dall’articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano
con l’approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia
ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi
regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei
parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova
individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui
all’articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n. 312 del 1985,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e
coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni
internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della
biodiversità;
e) conseguire l’effettività delle sanzioni amministrative per danno
ambientale mediante l’adeguamento delle procedure d’irrogazione e delle
sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di
ripristino, al fine di garantire l’efficacia delle prescrizioni delle
autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di
quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei
soggetti che danneggiano l’ambiente, anche meccanismi premiali per coloro
che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento
della qualità dell’ambiente sul territorio nazionale;
f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997,
in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del
progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le
procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell’intervento da
valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare
l’effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;
garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre
meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e
promuovere l’utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi
statali, regionali e sovracomunali; prevedere l’estensione della procedura
di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il
rilascio dell’autorizzazione unica e identificando i provvedimenti
autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di
coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di
impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di
autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti
non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di un’autorizzazione
ambientale settoriale;
g) riordinare la normativa in materia di tutela dell’aria e di riduzione
delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per
le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme
comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi
internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:
1) l’integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti
dagli impianti di riscaldamento per uso civile;
2) l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o
alternative anche mediante la disciplina della vendita dell’energia
prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale
prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati
verdi previsti dalla normativa vigente;
3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle
attività agricole e zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l’uso di veicoli, combustibili
e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione
delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria;
5) strumenti di promozione dell’informazione ai consumatori sull’impatto
ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro
composizione possono causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all’articolo 4,
paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi
impianti di combustione esistenti.
10. Per l’emanazione dei regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b)
ed f) del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i
principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.
11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di una
commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti
fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di
ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie
oggetto della delega.
12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria
tecnica, coordinata dal Capo dell’ufficio legislativo del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e
composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee
all’amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di
supporto.
13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica
di cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, che ne disciplina altresì l’organizzazione
e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al
comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti ai predetti componenti.
14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono individuate
forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e
delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e
per la tutela dei consumatori.
15. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro
mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11,
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori
della medesima commissione.
16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare
l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti
all’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000
euro per l’anno 2004.
17. All’onere derivante dall’attuazione del comma 16, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio.
18. Per l’attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di 800.000
euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per l’anno 2005. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2004 e 2005,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.
19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
dei commi 17 e 18.
20. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del
Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio".
21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di
natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che
sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà
del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area
del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini
edificatori.
22. In caso di accoglimento dell’istanza presentata ai sensi del comma 21,
la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la
contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell’area interessata
dal vincolo sopravvenuto.
23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico
che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di
edificare di cui al comma 21.
24. L’accoglimento dell’istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce
titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il
vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi
della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può
richiedere l’indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione
del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e
22, è computata ai fini della determinazione dell’indennizzo eventualmente
dovuto.
25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che
disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono
individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti
come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di
consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività
siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano
sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.
26. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello
dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria
per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera
q-bis), dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il
detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi
e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti
ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo
oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli produttivi siderurgici o
metallurgici.
27 I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono
riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti
da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o
produttori di Paesi esteri che si iscrivono all’Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate
al comma 28.
28. È istituita una sezione speciale dell’Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le
imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di
recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell’allegato C
annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie
prime secondarie per l’industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto
delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell’allegato 1 al
decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
L’iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all’Albo da parte
dell’azienda estera interessata, accompagnata dall’attestazione di
conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall’autorità
pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di
funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale
dell’Albo; nelle more di tale definizione l’iscrizione è sostituita a
tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall’attestazione di
conformità dell’autorità competente.
29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:
"q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e
metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di
recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre
specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di
lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o
di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine
le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti: l’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti,
prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e
coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per
lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L’impresa che
intende svolgere l’attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di
intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell’Albo previsto
dall’articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica
e protezione ambientale stabilite dall’allegato A annesso al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";
b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la
seguente:
"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non
pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità
elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall’articolo 2,
comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall’articolo 1 del
decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di
produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002";
c) all’articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di
rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’allegato
B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto
smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario
di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il
certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto
che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato
allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio";
d) all’articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".
30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto
al comma 29, lettera b).
31. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato
ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro
dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il
riutilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto
derivante dalla produzione dell’industria agroalimentare, nonché dirette a
prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della
polvere di allumina, in una percentuale dall’1 al 5 per cento nella
miscela complessiva:
a) produzione di laterizi e refrattari;
b) produzione di industrie ceramiche;
c) produzione di argille espanse.
32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da vasti
interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella località denominata
Punta Perotti nel comune di Bari, il direttore generale per i beni
architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività
culturali, verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle
opere abusive già confiscate a favore del comune con sentenza penale
passata in giudicato, diffida il comune medesimo a provvedere entro il
termine di sessanta giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare, ove
occorra, il potere sostitutivo. Il direttore generale, accertata
l’ulteriore inerzia del comune, nonché il mancato esercizio del potere
sostitutivo da parte della regione, provvede agli interventi di
demolizione, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche del Ministero
della difesa, previa convenzione.
33. Per l’esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il Ministero per
i beni e le attività culturali si avvale delle anticipazioni e delle
procedure di cui all’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326. Per le medesime finalità, possono essere utilizzate le somme
riscosse ai sensi del comma 38, secondo periodo, nonché, previa intesa tra
il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Puglia, le
somme riscosse dalla regione ai sensi dell’articolo 164 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e ai sensi dell’articolo 167 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
34. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con la
regione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede
all’elaborazione del progetto di recupero e di riqualificazione
paesaggistica dell’area. Per l’esecuzione di tali interventi la regione o
i comuni interessati utilizzano le somme riscosse ai sensi dell’articolo
167 del decreto legislativo n 42 del 2004, ovvero altre somme individuate
dalla regione.
35. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, o della regione
interessata, sono individuati ulteriori opere o interventi realizzati da
sottoporre ad interventi di demolizione, secondo le procedure e le
modalità di cui ai commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di
cui all’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n.426.
36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 167, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Laddove l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non
provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della
medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità
competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla
demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall’articolo 41
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a
seguito di apposita convenzione stipulata d’intesa tra il Ministero per i
beni e le attività culturali e il Ministero della difesa".
b) all’articolo 167, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 1, nonché
per effetto del comma 38, secondo periodo, sono utilizzate, oltre che per
l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per
finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati
o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità
possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle
spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in
pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò
destinate dalle amministrazioni competenti".
c) all’articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori
di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell’articolo 136, per le
loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole
interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente
alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo
142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per
cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi,
ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria
superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative
ripristinatorie o pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità
amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo
le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1
non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione
paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma
1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del
vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli
interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda
entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere
vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili
soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che
venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima
che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".
37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30
settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa,
l’accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente
eseguiti, anche rispetto all’autorizzazione eventualmente rilasciata,
comporta l’estinzione del reato di cui all’articolo 181 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica
alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se
diversi da quelli indicati nell’eventuale autorizzazione, rientrino fra
quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione
paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con
il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167 del decreto legislativo
n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall’autorità
amministrativa competente all’applicazione della sanzione di cui al
precedente punto 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di
cinquantamila euro.
38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37,
lettera b), punto 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto
dall’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma
determinata ai sensi del comma 37, lettera b), punto 2), è riscossa dal
Ministero dell’economia e delle finanze e riassegnata alle competenti
unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le
finalità di cui al comma 33 e del comma 36, lettera d).
39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell’immobile o dell’area interessati all’intervento, presenta la domanda
di accertamento di compatibilità paesaggistica all’autorità preposta alla
gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della
soprintendenze.
40. All’articolo 34 del codice della navigazione, le parole:
"dell’amministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti:
"dell’amministrazione statale, regionale o dell’ente locale competente".
41. A decorrere dall’anno 2004 le spese di funzionamento delle autorità di
Bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unita
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio.
42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei,
alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali
gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l’efficienza di detti
interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse
derivanti da cofinanziamenti dell’Unione europea, è istituita, presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, una segreteria
tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione,
nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con
il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il
funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la spesa di 450.000
euro per l’anno 2004, di 500.000 euro per l’anno 2005 e di un milione di
euro a decorrere dall’anno 2006.
43. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione del comma 42 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando per gli anni 20042006 l’accantonamento relativo
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
44. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
del comma 43.
45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in
materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità
dell’aria, anche attraverso l’utilizzo e l’incentivazione di veicoli a
minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
46. All’onere derivante dall’attuazione del comma 45 si provvede quanto a
50 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 7004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio.
47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
del comma 46.
48. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore
del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni";
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti
in aree montane".
49. Dall’attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
50. Al fine di adeguare le strutture operative dell’Istituto centrale per
la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle
esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico
degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle
aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso
l’apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è
autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.
51. All’onere derivante dall’attuazione del comma 50 si provvede quanto a
7,5 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio.
52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la
bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina
Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica Militare,
zona "Vecchia delle Vigne", nell’ambito dell’attuazione del piano
intermodale dell’area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro
per l’anno 2003 di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di milioni di euro
per l’anno 2005.
53. All’onere derivante dall’attuazione del comma 52 si provvede quanto a
4 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2004 e a 5 milioni di
euro per l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio.
54. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
dei commi 53 e 55"" . |