DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17
giugno 2003, n.261
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio. G.U. 215 del 16 settembre 2003
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
di interazione tra pubblico e privato;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia
ambientale;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207,
recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, ed in particolare
gli articoli 3, 4 e 5;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 febbraio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a
n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito
denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo
3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Il Ministero, per
l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si articola in sei direzioni
generali.
2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a) Direzione
per la protezione della natura; b) Direzione per la qualita' della vita;
c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la
salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del suolo; f)
Direzione per i servizi interni del Ministero.
3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca,nelle
materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di
livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, e' il seguente: «Art. 87. - Il Presidente
della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e
ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere
grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, (S.O.), e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri
e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, (S.O.).
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, (S.O.).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,
n. 203, (S.O.).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
(S.O.).
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al
Titolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:
«Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172.
- La legge 31 luglio 2002, n. 179, recante: «Disposizioni in materia
ambientale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n.
189.
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega al Governo per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche' di
enti pubblici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n.
158.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207,
recante: «Approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, (S.O.).
- L'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11,
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1999, n. 203, (S.O.) e' il seguente:
«4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle
agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia
anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del
presente decreto con riferimento al capo del Dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei
poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della
responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro
competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o,
nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei
principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a
quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio
delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono
comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel
precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di
approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a
garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da
raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per
accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il
Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi
specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale
determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare
all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi;
delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad
assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali
interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle
risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia
di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la
propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati
dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione,
consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed
altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del
Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli
iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di
specifica professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del
Ministro competente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione
ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle
esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione
amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia,
adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e
devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro
potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generate dell'agenzia di deliberare e proporre
all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del
tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita'
dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' pubblica.
- Gli articoli 3, 4 e 5, del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287,
recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonche' i compiti e
le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2002, n. 304, sono i
seguenti:
«Art. 3 (Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300). - 1. All'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla
tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare
riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali
protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e
della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti
comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della
comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati;
tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e
internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali
conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto
sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi
industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e
ambientali.».
«Art. 4. (Modifiche dell'art. 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300). -
1. L'art. 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e' sostituto dal seguente:
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). -
1.
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonche' la titolarita' del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale
per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto
ministeriale, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a
ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.».
«Art. 5 (Modifiche all'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300). - 1. All'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni
generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi
dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 35 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, e'
il seguente:
«Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla
tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare
riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali
protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e
della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti
comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della
comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati;
tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e
internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali
conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto
sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi
industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e
ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i
compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o
agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono
altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche
agricole in materia di polizia forestale ambientale.».
Art. 2.
Direzione generale per la protezione della natura
1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali
protette;
b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'articolo 3
della legge 6 dicembre 1991, n. 394; c) individuazione delle linee
fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti
competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela
degli ecosistemi terrestri e marini;
d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversita', terrestre e
marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la
predisposizione del piano nazionale per la biodiversita', nonche'
istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle
riserve naturali dello Stato;
e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli
organismi geneticamente modificati;
f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna
terrestri e marine;
g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di
specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES),
firmata a Washington il 3 marzo 1973 e
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti
comunitari;
h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di
incidenti marini;
l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento
marino;
m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;
n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati
della gestione dei parchi nazionali;
p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale
della relativa tutela e possibilita' di sviluppo compatibile, presso gli
operatori e i cittadini.
Note all'art. 2:
- L'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro
sulle aree protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
1991, n. 292, (S.O.), e' il seguente:
«Art. 3 (Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le
aree naturali protette). –
1. E'
istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato
"Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede,
dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni
culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei
presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati,
designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alle
riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i
presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio
ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del
Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al
comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento
ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi tecnici nazionali di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del
Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili
relativi al complesso delle finalita' di cui all'art. 1,
comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della
montagna di cui all'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori
naturali e i profili di vulnerabilita' territoriale. La Carta della
natura e' adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 5
miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di
cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo
internazionale di cui all'art. 4, sentita la consulta di cui al comma 7
del presente articolo, nonche' le relative direttive per l'attuazione e le
modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno,
provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla
loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga
la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al
Consiglio dei Ministri, che decide in merito.
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di
seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente
qualificati per l'attivita' e per gli studi realizzati in materia di
conservazione della natura, nominati, per un quinquennio,
dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi
presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel
Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di
rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei
Lincei, dalla Societa' botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana,
uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una
rosa di nomi proposta
dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a
partire dall'anno 1991
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia
di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o
del Ministro dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della
Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura
del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un
contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di
cinquanta unita', con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il
predetto contingente e' composto mediante apposito comando di dipendenti
dei Ministeri presenti nel Comitato, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' di
personale di enti pubblici anche economici, ai quali e' corrisposta una
indennita' stabilita con decreto
del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno
parte del contingente non piu' di venti esperti di elevata qualificazione,
assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e
rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalita' di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla
legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro
dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina
l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente
comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire
dall'anno 1991.
- La legge 19 dicembre 1975, n. 874, con la quale e' stata ratificata la
Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora
selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3
marzo 1973, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 1976, n. 49, (S.O.).
Art. 3.
Direzione generale per la qualita' della vita
1. La Direzione generale per la qualita' della vita svolge le seguenti
funzioni:
a) definizione degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici, superficiali
e sotterranei, relativamente alla quantita' e qualita' delle acque, alla
qualita' dei sedimenti e del biota, al fine di mantenere la capacita'
naturale di autodepurazione dei corpi idrici, di sostenere comunita'
animali e vegetali ampie e ben diversificate, nonche' di consentire gli
usi legittimi delle risorse idriche, contribuendo alla qualita' della vita
e alla tutela della salute umana;
b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione
dell'inquinamento dei corpi idrici, dovuto a fonti puntuali e diffuse,
prevedendo particolari interventi per l'eliminazione delle sostanze
pericolose, nonche' definizione delle misure necessarie al
loro risanamento;
c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla
salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano interventi specifici
per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche
geomorfologiche ovvero di aree che presentano
pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e
al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e alle aree
di salvaguardia;
d) definizione, in collaborazione con la Direzione per la difesa del
suolo, delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la
disciplina dell'economia idrica, nonche' individuazione di metodologie
generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse
idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche,
anche attraverso la definizione e l'aggiornamento dei criteri e metodi per
il conseguimento del
risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con particolare
riferimento all'uso irriguo;
e) definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato,
nonche' promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento
idrico, di distribuzione, di fognatura, di
collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in
attuazione degli adempimenti comunitari e delle disposizioni legislative;
f) concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il
territorio di piu' regioni e piu' bacini idrografici in assenza della
determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi derivazioni per
uso idroelettrico;
g) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione
integrata dei rifiuti;
h) individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della
produzione e della pericolosita' dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;
i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e
individuazione delle iniziative e delle azioni economiche atte a favorire
il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, nonche' a promuovere il
recupero di energia e il mercato dei materiali
recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte della pubblica
amministrazione;
l) individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu'
elevato impatto ambientale, che presentano maggiori difficolta' di
smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti
medesimi e indirizzo e coordinamento per la loro gestione;
m) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la
messa in sicurezza, per la caratterizzazione e per la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti medesimi con
particolare riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque superficiali e
sedimenti, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale di bonifica
e formazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero
ambientale di aree industriali prioritarie,
ivi comprese quelle ex estrattive minerarie;
n) indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi sviluppati per
superare situazioni di emergenza nelle materie di competenza;
o) supporto alle attivita' del Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche, garantendo la funzionalita' della Segreteria tecnica e
dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36.
Nota all'art. 3.
- Gli articoli 21 e 22, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante:
«Disposizioni in materia di risorse idriche», pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, (S.O.), sono i seguenti:
«Art. 21
(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche).
1. Al
fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 9, con
particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicita'
del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento
delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP), nonche' alla tutela dell'interesse
degli utenti, e' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito
denominato Comitato.
2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con
funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto – sono scelti
tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle
acque, sulla base di specifiche
esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori
ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per
l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni
ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita
nell'ambito della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero
dei lavori pubblici, nonche' della collaborazione delle
Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi', dell'attivita'
ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le iniziative
da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il
perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, anche mediante la
cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni
e dalle province autonome competenti».
«Art. 22
(Osservatorio dei servizi idrici). –
1. Per
l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di un Osservatorio
dei servizi idrici, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio,
mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione
con i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle Autorita' di bacino e dei soggetti pubblici che
detengono informazioni nel settore, svolge funzioni di raccolta,
elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in
particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei
servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo
dei servizi.
2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente
all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio ha,
altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie relative ai
servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi
giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli
atti posti in essere in violazione della presente legge, nonche'
dell'azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori e di
risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta
del Comitato, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
a) definire indici di produttivita' per la valutazione della economicita'
delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei
servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche
tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia
di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto
dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
d) individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionale dei
servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia,
per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
f) verificare la fattibilita' e la congruita' dei programmi di
investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica
tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali il
Comitato predispone una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei
servizi idrici.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela
degli interessi degli utenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il Ministro del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
approvata la consistenza della dotazione organica della segreteria tecnica
del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti due dirigenti,
rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico del Ministero dei
lavori pubblici. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio
puo' avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare
convenzioni con enti pubblici di ricerca e con societa' specializzate.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato
e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750
milioni annue a
decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi».
Art. 4.
Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo
1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e sviluppo svolge le
seguenti funzioni:
a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;
b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati
interministeriali di programmazione economica;
c) contabilita', fiscalita' ambientale e meccanismi tariffari;
d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo
ambientale, nonche' di accordi volontari con imprese singole o associate
per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e
private in materia di tutela ambientale;
f) promozione della ricerca in campo ambientale;
g) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e
attivita' di rapporto (reporting) in materia ambientale;
h) educazione e formazione ambientale;
i) gestione della biblioteca centrale di documentazione ambientale e
promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per
l'acquisizione di dati, testi e documenti di
interesse ambientale;
l) coordinamento operativo della partecipazione della rappresentanza del
Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli,
delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale,
nell'ambito del Programma ambientale delle Nazioni-Unite (UNEP), della
Commissione economica per l'Europa (ECE-ONU), dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Unione europea,
d'intesa con le Direzioni
generali competenti per materia;
m) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e
delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione
internazionale in campo ambientale;
n) rapporti con le altre Direzioni con riferimento alla protezione
internazionale dell'ambiente;
o) supporto alle attivita' del Ministero nelle sedi internazionali della
Convenzione sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e del
protocollo di Montreal per la protezione
dell'ozono stratosferico, nonche' attuazione dei relativi impegni e
programmi.
Art. 5.
Direzione generale per la salvaguardia ambientale
1. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale svolge le seguenti
funzioni:
a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle
procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle
attivita' delle relative commissioni;
b) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in
materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;
c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e
programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere
nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
d) attivita' relative all'ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70, al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui
al regolamento CE n. 761/2001, nonche' alla promozione di tecnologie
pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del
marchio nazionale;
e) valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle attivita' a rischio di
incidente rilevante;
f) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;
g) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle
sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonche' dell'introduzione di
organismi geneticamente modificati;
h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico;
i) prevenzione e protezione inquinamento acustico;
l) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;
m) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
n) fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e
dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di
natura chimica, fisica e biologica,
nonche' dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro.
Note all'art. 5.
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante: «Norme per la semplificazione
degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit
ambientale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n.
24.
- Il regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 114 del 24 aprile
2001.
Art. 6.
Direzione generale per la difesa del suolo
1. La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti
funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia
di difesa del suolo;
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri
fenomeni di dissesto idrogeologico;
c) indirizzo e coordinamento, dell'attivita' dei rappresentanti del
Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo nazionale, regionale
e interregionale;
d) identificazione, d'intesa con la direzione per la protezione della
natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con
riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo,
nonche' con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle
trasformazioni territoriali;
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione
e consultazione dei dati, definizione di modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonche'
indirizzi volti all'accertamento e allo studio degli elementi
dell'ambiente fisico delle condizioni generali di rischio; valutazioni
degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei
progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
f) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro
compatibilita' ambientale;
g) coordinamento dei sistemi cartografici;
h) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da
parte delle regioni, delle autorita' di bacino di rilievo interregionale
di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma
3, e 20, comma 4, della stessa legge.
Note all'art. 6.
- L'art. 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989, n. 120, (S.O.), e' il
seguente:
«4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato
istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera
a).
- L'art. 18, comma 2, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e' il
seguente:
«2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o
del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza,
sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i
provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle
procedure e adozione degli atti necessari per la formazione dei piani
secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa a nomina di
commissari ad acta.».
- L'art. 19, comma 3, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e' il
seguente:
«3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle
osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, puo' adottare eventuali
modifiche».
- L'art. 20, comma 4, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e' il
seguente:
«4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro
trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del
Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva
competenza, gli atti in via sostitutiva».
Art. 7.
Direzione generale per i servizi interni del Ministero
1. La direzione per i servizi interni cura gli affari generali della
medesima e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per le
altre direzioni, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti
istituiti presso le stesse. In particolare, svolge le seguenti funzioni di
competenza del Ministero:
a) assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento economico del
personale;
b) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed
assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita'
di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del
personale;
d) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei
carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione
delle procedure;
e) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso
relativo ai rapporti di lavoro;
f) gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa
la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi
collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;
g) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;
h) cerimoniale e onorificenze;
i) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei
servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
l) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con
l'Autorita' per l'informatica per la pubblica amministrazione;
m) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi
all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.
Art. 8.
Organismi di supporto tecnico-scientifico
1. Nell'ambito del Ministero operano, oltre gli organismi espressamente
elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002, attuativo
dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
a) l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
b) l'Ufficio del responsabile della mobilita' aziendale previsto dal
decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179;
c) la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
d) il Comitato di esperti di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31
luglio 2002, n. 179.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale, in
particolare:
a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;
b) del Corpo forestale dello Stato;
c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto;
d) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonche' dei
reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri competenti.
Note all'art. 8:
- L'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001,
n. 301, (S.O.), e' il seguente:
«Art. 18 (Riordino degli organismi collegiali). -
1. Ai fini del
contenimento della spesa e di maggiore funzionalita' dei servizi e delle
procedure, e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di
istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali,
ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non
perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata
specializzazione gia' operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti
indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si
provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto
dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre
all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli
organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come
indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli
adempimenti ivi previsti, e' fatto divieto di corrispondere alcun compenso
ai componenti degli organismi collegiali».
- L'art. 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n.
136, e' il seguente:
«Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico). -
1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e'
indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria
potesta' regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla
riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i
seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative,
e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e
coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i
processi di verifica della qualita' dei servizi e di gradimento degli
stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con
il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonche'
fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie
amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla
contrattazione collettiva.».
- Il decreto ministeriale 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179, reca «Mobilita' sostenibile nelle aree
urbane».
- L'art. 19, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante:
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto
2002, n. 199, (S.O.) e' il seguente:
«Art. 19 (Contenuto della valutazione di impatto ambientale). - 1. La
valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed
indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa
l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle
acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e
sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e sul
patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni
per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, e' istituita, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, una commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri,
oltre il presidente, scelti tra professori universitari e professionisti
particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche
e giuridiche, nonche' tra dirigenti della pubblica
amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per
la durata, l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed
ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma
3.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai
soggetti aggiudicatori a norma dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n.
136, senza oneri per il bilancio dello Stato».
- L'art. 6, della citata legge 31 luglio 2002, n. 179, e' il seguente:
«Art. 6 (Programma strategico di comunicazione ambientale).
1. Per l'attuazione di un programma di
comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e
gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di
promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, e'
autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e
di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti
obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo
continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello
nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel
settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante
protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da
stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di
categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri
enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette,
agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, universita',
organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di
natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti
destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attivita'
formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli
strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi
quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalita', la durata e
gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne
pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di
sportelli ambientali e di siti Internet.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione
ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'art. 3, e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un
comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed
il funzionamento del comitato e' autorizzata la spesa, nell'ambito
dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro
a decorrere dall'anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le
modalita' di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
Art. 9.
Dotazione organica
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati
secondo l'allegata tabella A.
2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero
sono rideterminate secondo l'allegata tabella B.
3. A seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali
generali, ferma restando l'invarianza della spesa, la dotazione organica
dei posti di funzioni dirigenziali non generali e' incrementata di n. 6
posti, da individuarsi anche nell'ambito degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro.
4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente
regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente,
anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
Art.
10.
Verifica dell'organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica,
ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla
suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un
anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Nota all'art. 10.
- L'art. 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il
seguente:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e
nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e
la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con
decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo
1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e
l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali.
Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di
ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita'
tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto
dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative
funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale
non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi
automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi
informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali
per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai
criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art.
2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di
ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con
decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla
revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni
normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
medesimi.».
Art.
11.
Norme finali e abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta aggravi di spesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 17 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 338
Nota all'art. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178,
recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2001, n. 114, (S.O.).
Tabella A
(art. 9, comma 1)
POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE
Posti di funzione dirigenziale di livello generale 8
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale 62
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Tabella B
(art. 9, comma 2)
TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
Area A 52
B1 73
B2 161
B3 152
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Totale area B 386
C1 232
C2 171
C3 87
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Totale area C 490
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Totale 928
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