DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007,
n. 90. (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007, S.O. n. 157)
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare,
l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni,
comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il
riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento
delle strutture;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261,
recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio;
Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione degli
organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 gennaio e del 24
aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Conferma degli organismi esistenti
1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi,
istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare:
a) Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) Comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed
interregionale, di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni;
c) Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7
febbraio 1992, n. 150 e all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio
1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.
59;
d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 1, comma 5, del
decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 7 del
presente regolamento;
e) Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle
prescrizioni VIA, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 2002, n.
179;
f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 della
legge 31 luglio 2002, n. 179;
g) Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui
all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'articolo 1, comma
5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 6 del
presente regolamento.
2. Sono, altresi', confermati i seguenti organismi:
a) Consiglio nazionale ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8
luglio 1986, n. 349;
b) Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 2
Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la
Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14,
comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata
"Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali".
2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e secondo le
direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare svolge, nell'ambito della sua autonomia
valutativa, i seguenti compiti:
a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilità
tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici
in relazione alle iniziative, piani e progetti di prevenzione,
protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed
alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di
competenza del Ministero;
c) svolge le finzioni di nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144;
d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture
dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione
tecnica, scientifica e giuridica della Commissione;
e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o
regolamenti.
3. La Commissione e' composta da trentatrè membri, tra cui il
Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o più
discipline attinenti l'attività della Commissione stessa, nominati con
incarico di esperto anche tra il personale delle pubbliche
amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le
modalità di funzionamento e di organizzazione interni della Commissione.
Art. 3
Segreteria tecnica per la protezione della natura
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la
Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' ridenominata:
"Segreteria tecnica per la protezione della natura" e fornisce supporto
al Ministero per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle
aree protette terrestri, per l'adozione del programma per le aree
naturali protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale, per
l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette,
nonché per il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla
progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti
comunitari, nelle predette aree.
2. La Segreteria tecnica per la protezione della natura e' composta da
un contingente di:
a) venti unità di personale in posizione di comando proveniente da
qualsiasi pubblica amministrazione ovvero mediante ricorso alla mobilità
volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia;
b) venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e
tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato tra biologi
con specifica competenza in flora e fauna terrestre, giuristi ed esperti
in discipline economiche e di gestione, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 4
Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita
la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette
marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8, comma 11, della
legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza
ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne
l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento
delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al
funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare,
anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonché fornisce
supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli
impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli
ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed
internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare
pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del
mediterraneo.
3. La Segreteria tecnica e' composta da venti esperti di elevata
qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel
settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 5
Segreteria tecnica per la qualità della vita
1. La Segreteria tecnica per la qualità della vita, istituita ai sensi
dell'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e'
composta da non più di diciotto esperti, scelti tra persone di elevata
qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel
settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed
adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed
alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela
delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché
di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo
della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti
dell'Unione europea.
Art. 6
Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai
sensi dell'articolo 21 delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, e ricostituito
dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' composto da sette
membri, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico
amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato,
nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Tre dei sette membri sono designati dalla
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge i
seguenti compiti:
a) garantisce l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio
idrico integrato;
b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle
tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale
prezzi (CIP);
c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti;
d) definisce, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a
garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione
con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle
province autonome competenti.
Art. 7
Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'articolo 26 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e ricostituito dall'articolo
1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, è composto da nove
membri, scelti tra persone, esperti in materia di rifiuti, di elevata
qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel
settore pubblico e privato nominati con decreto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzione di presidente;
b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con
funzioni di vicepresidente;
c) uno designato dal Ministro della salute;
d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri
e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed
all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla
prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo
225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Consorzio
nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il raggiungimento degli
obiettivi di recupero e di riciclaggio;
e) verifica i costi di recupero e smaltimento;
f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;
g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello
sviluppo economico e della salute.
Art. 8
Segreteria tecnica per la tutela del territorio
1. La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
e' composta da quindici esperti di elevata qualificazione,
giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore
pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti: a)
assicurare il raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, e le Autorità di
bacino distrettuali;
b) assicurare la consulenza e il supporto al Ministero nello svolgimento
delle funzioni di competenza nell'ambito della conferenza istituzionale
permanente delle Autorità di bacino distrettuali; c) assicurare la
consulenza ed il supporto al Ministero nella conferenza operativa dei
servizi delle Autorità di bacino distrettuali;
d) effettuare, per quanto di competenza del Ministero, l'istruttoria
tecnica e le proposte in materia di individuazione degli interventi
ordinari e urgenti per la riduzione dei rischio idrogeologico;
e) assicurare il supporto per lo svolgimento delle funzioni di
segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per gli interventi nel
settore della difesa del suolo, per quanto di competenza del Ministero;
f) fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa e contabile
agli enti locali per gli interventi di difesa del suolo al fine di una
loro rapida ed efficace attuazione;
g) fornire il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attività
amministrative e contabili relative al funzionamento delle Autorità di
bacino distrettuali;
h) fornire la necessaria assistenza tecnica al Ministero per assicurare
il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di
difesa del suolo con gli interventi in materia ambientale;
i) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero per lo
svolgimento delle attività conoscitive nel settore della difesa del
suolo;
l) fornire 1'assistenza necessaria all'identificazione delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio in materia di difesa del suolo;
m) fornire il supporto al Ministero per la predisposizione della
relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
n) svolgere le funzioni di raccordo tra il Ministero e il Ministero
dell'economia e delle finanze per l'espletamento delle procedure
amministrativo contabili relative ai finanziamenti.
Art. 9
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita
la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa
la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai
sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione
di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 184, comma 2,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da sessanta
commissari, oltre il presidente e il segretario, nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra
liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni
pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con
adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e
giuridiche. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e
di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un
concorrente interesse regionale, la Commissione e' integrata da un
componente designato dalle regioni e dalle province autonome
interessate, in possesso dei predetti requisiti. A tale fine, entro,
quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della
Commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti
degli altri componenti di nomina statale.
2. La Commissione e' articolata nei seguenti organi: Presidente,
Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e Ufficio di segreteria.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del
decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla
valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;
c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale
strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi
dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime
il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il
conseguente provvedimento.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione
ed il funzionamento della Commissione.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai componenti
nominati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al
presidente e al segretario.
6. E' posto a carico dei soggetto committente il progetto il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per
mille del valore delle opere da realizzare, che e' riassegnata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione.
7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del comma 6,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. La Commissione può operare attraverso Sottocommissioni composte da un
numero variabile di componenti in ragione delle professionalità
necessarie. Per le attività già di competenza della Commissione di cui
all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e' costituita una Sottocommissione i cui componenti sono
individuati sentito il Ministero delle infrastrutture.
Art. 10
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -
IPPC
1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi
dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, e' composta da venticinque esperti di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore
pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le
attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione
e' integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto
designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun
comune territorialmente competenti.
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie
e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni
integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire
all'autorità' competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in
tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un
parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati,
nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di
autorizzazione. La Commissione ha altresì il compito di fornire al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo
relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del
2005.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono nominati i membri della Commissione ed e' disciplinato
il funzionamento della Commissione stessa.
Art. 11
Pari opportunità tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati
nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Art. 12
Durata e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre
anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi
presentano una relazione sull'attività' svolta al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione
congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della
conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore
a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono
adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun
organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata
dell'organismo stesso.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al
presente provvedimento, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 1,
comma 2, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali
compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque
denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta
nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista
dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura
proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in
vigore del predetto decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre
2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data
di entrata in vigore del medesimo decreto.
2. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i trattamenti economici, già previsti, dalle
norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente
regolamento.
Art. 14
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438;
d) l'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
e) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e
successive modificazioni;
f) l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modificazioni;
g) l'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
h) l'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
i) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59;
l) gli articoli 6, 48, comma 1, lettera m), comma 3, limitatamente alle
parole "ed m)", e 49 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
m) l'articolo 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 2007
in vigore dal 25 luglio 2007
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