IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi
1, 3 e 5, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001,
relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le
loro relazioni sull'attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002,
relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato
ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che
modifica l'allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003,
che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i
veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002
avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 marzo
2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, della salute e
per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come
definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e
materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo é stato mantenuto o
riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso é dotato di
componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio,
come ricambio, é conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1,
lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive
modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul
reimpiego e sul recupero.
4. É fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di
sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di
protezione del suolo e delle acque.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali é operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2001». L'art. 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B così
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
(Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
(Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie
di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3).
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione
di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e
la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
1996/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di
rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che
istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le
attività
professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle
direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA)
e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la
direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni
e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano
gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,
relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno («direttiva sul commercio elettronico»).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che
modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i
settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000,
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000,
relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000,
relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce
disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione
della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000,
recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i
principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione
dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF),
European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001,
che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001,
che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze
delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001,
relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che
possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001,
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che
modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al
sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e
93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica,
architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di
parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che
modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001,
recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i
principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di
taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive
vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto
della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.
La direttiva 2000/53/CE é pubblicata in GUCE legge n. 269 del 21 ottobre
2000.
La decisione 2001/753/CE é pubblicata in GUCE legge n. 282 del 26 ottobre
2001.
La decisione 2002/151/CE é pubblicata in GUCE legge n. 050 del 21 febbraio
2002.».
- L'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE così recita:
(Omissis).
«3. Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda necessaria la
presentazione di un certificato di rottamazione per la cancellazione del
veicolo fuori uso dal registro automobilistico. Il certificato viene
rilasciato al detentore e/o al proprietario del veicolo quando il veicolo
fuori uso é consegnato ad un impianto di trattamento. Gli impianti di
trattamento in possesso di autorizzazione a norma dell'art. 6 possono
rilasciare il certificato di rottamazione. Gli Stati membri possono
consentire ai produttori, ai concessionari e agli operatori addetti alla
raccolta per un impianto di trattamento autorizzato di rilasciare
certificati di rottamazione, sempre che essi garantiscano che il veicolo
fuori uso sarà consegnato a un impianto di trattamento autorizzato e
sempre che essi siano registrati presso le competenti autorità.
Il fatto di rilasciare un certificato di rottamazione non conferisce agli
impianti di rottamazione, concessionari o operatori addetti alla raccolta
incaricati da un impianto autorizzato di trattamento, il diritto di
pretendere rimborsi, fuori dai casi in cui ciò sia espressamente stato
previsto dagli Stati membri.
Gli Stati membri che all'entrata in vigore della presente direttiva non
hanno un sistema di cancellazione dal registro automobilistico
istituiscono un sistema in base al quale il certificato di rottamazione é
trasmesso alle autorità competenti quando il veicolo fuori uso é
consegnato a un impianto di trattamento e osservano comunque le
disposizioni del presente paragrafo. Gli Stati membri che applicano questo
comma ne informano la Commissione dandone dovuta motivazione.»
- La decisione della Commissione 2002/525/CE é pubblicata nella GUCE n. L
170 del 29 giugno 2002.
- L'allegato II della direttiva 2000/53/CE così recita: «Allegato II.
Materiali e componenti cui non si applica l'art. 4, paragrafo 2, lettera
a).
Nell'ambito della procedura di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera b), la
Commissione valuta in via prioritaria le categorie seguenti:
piombo come elemento di lega in alluminio di cerchi,
parti del motore e manovelle dei finestrini;
piombo negli accumulatori;
piombo nelle masse di equilibratura delle ruote;
componenti elettrici che contengono piombo inseriti in una matrice di
vetro o ceramica;
cadmio negli accumulatori per i veicoli elettrici;
per stabilire prima possibile se l'allegato II debba essere modificato di
conseguenza. Per quanto riguarda il cadmio negli accumulatori per i
veicoli elettrici, la Commissione tiene conto, nell'ambito della procedura
di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera b) e di una valutazione ambientale
globale, della disponibilità di prodotti sostitutivi nonché della
necessità di mantenere la disponibilità di veicoli elettrici.
Dichiarazioni della Commissione.
Art. 5, paragrafo 1, primo trattino.
La Commissione conferma che l'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino
consente agli Stati membri di utilizzare i sistemi di raccolta esistenti
per le parti utilizzate e non fa loro obbligo di istituire sistemi di
raccolta separati con requisiti finanziari specifici (per le parti
utilizzate).
Art. 5, paragrafo 3, primo comma.
La Commissione ritiene che il riferimento al registro di cui all'articolo
5, paragrafo 3, primo comma consenta agli Stati membri di stabilire se i
produttori, i distributori e gli operatori addetti alla raccolta debbano
essere inseriti in un registro ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti
o in un nuovo registro appositamente istituito.
Art. 7, paragrafo 1.
La Commissione dichiara che l'art. 7, paragrafo 1, non stabilisce
ulteriori requisiti, misure o criteri in materia di controlli tecnici».
- La decisone 2003/138/CE é pubblicata nella GUCE n. L. 53 del 28 febbraio
2003.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 reca:
«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
«Nuovo codice della strada».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
n. 202». L'art. 8 così recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é unificata
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanità, il presidente dell'associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e
sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é convocata almeno ogni
tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità
o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
deIIUNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 é convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non é conferito, dal Ministro dell'interno.»
Nota all'art. 1:
- La direttiva 70/156/CEE é pubblicata nella GUCE n. L 042 del 23 febbraio
1970.
Art. 2.
Obiettivi
1. Il presente decreto ha lo scopo:
a) di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al
fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al
miglioramento della qualità dell'ambiente;
b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto
riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della
raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli
fuori uso;
c) di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo
di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed
economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di
riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.
2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione dei principi di precauzione e
dell'azione preventiva ed in conformità alla strategia comunitaria in
materia di gestione dei rifiuti, il presente decreto individua e
disciplina:
a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di
rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e
per controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, da
adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il rilascio
nell'ambiente di sostanze pericolose, per facilitare il reimpiego, il
riciclaggio e il recupero energetico e per limitare il successivo
smaltimento di rifiuti pericolosi;
b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei
veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli
fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del
mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il
reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da
smaltire;
c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e
il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti
dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche;
d) le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l'efficienza delle
attività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del
veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo
fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento
del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l'ambiente ed in modo
economicamente sostenibile;
e) le responsabilità degli operatori economici.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di
cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a
motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con
esclusione dei tricicli a motore;
b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che
costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
c) «detentore» il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a
qualsiasi titolo;
d) «produttore», il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori
dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo
stesso;
e) «prevenzione», i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la
pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle
sostanze che lo compongono;
f) «trattamento», le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di
pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di
preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le
altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del
veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello
stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera n);
g) «messa in sicurezza», le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;
h) «demolizione», le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;
i) «pressatura», le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già
sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;
l) «tranciatura», le operazioni di cesoiatura;
m) «frantumatore», un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in
frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza
e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) «frantumazione», le operazioni per la riduzione in pezzi o in
frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle
operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere
residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche
destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;
o) «impianto di trattamento», impianto autorizzato ai sensi degli articoli
27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono
effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla
lettera f);
p) «centro di raccolta», impianto di trattamento di cui alla lettera n),
autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22
del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in
sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;
q) «reimpiego», le operazioni in virtu' delle quali i componenti
di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cuierano stati originariamente concepiti;
r) «riciclaggio», il ritrattamento, in un processo di produzione, dei
materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini,
escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende
l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia
me-diante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero
del calore;
s) «recupero», le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
t) «smaltimento», le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del
decreto legislativo n. 22 del 1997;
u) «operatori economici», i produttori, i distributori, gli operatori
addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore,
le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e
gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso
e dei relativi componenti e materiali;
v) «sostanza pericolosa», le sostanze considerate pericolose in base alla
direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;
z) «informazioni per la demolizione», tutte le informazioni necessarie per
il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo
fuori uso.
2. Un veicolo é classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore
direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori
uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della
succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla
demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. É,
comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima
della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato
ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di
esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale é stata
effettuata la
cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a
motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o
giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area
privata, risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1,
lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli
d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o
destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in
pezzi smontati.
Note all'art. 3:
- Per la direttiva 70/156/CEE vedi note all'art. 1.
L'allegato II, parte A, così recita:
«Allegato II.
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE
A. Dati generali
La compilazione di una scheda di omologazione nell'ambito della procedura
di omologazione Cee comporta le seguenti operazioni:
1. Compilare, sulla base dei dati corrispondenti figuranti nella scheda di
informazioni, dopo aver verificato la loro esattezza, le rubriche previste
a questo scopo nel modello della scheda di omologazione che figura al
punto B del presente allegato.
2. Iscrivere la o le menzioni indicate di fronte a ciascuna delle rubriche
del modello di scheda di omologazione, dopo aver effettuato le operazioni
seguenti corrispondenti a tali menzioni:
«CONF»: verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica
rubricata alle indicazioni figuranti nella scheda di informazioni;
«D.P.»: verifica della conformita dell'elemento o della caratteristica
rubricata alle prescrizioni armonizzate prese in esecuzione della
direttiva
particolare;
«P.V.»: redazione del processo verbale del collaudo, che dev'essere
allegato alla scheda di omologazione;
«SCH»: verifica dell'esistenza di uno schema.»
- La direttiva 2002/24/CE é pubblicata nella GUCE n. L 124 del 9 maggio
2002.
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle
premesse. L'art. 6 così recita:
«Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona
che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre
operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica
che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo
delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei
rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti
urbani in frazioni merceologiche omogenee;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o stabilimenti o
siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata
in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i
rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di
deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B,
nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in
riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5
ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25
ppm;
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni
di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale
indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa,
quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10
metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo é di un anno se
il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi
nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo é
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale
indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa,
quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i
20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo é di un anno
se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi
nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo e
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pencolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6) (numero soppresso dall'art. 1, decreto legislativo 8 novembre 1997, n.
389);
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di
quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite
conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento
definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali
circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani
mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze
pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico,
e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
q) composti da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualita».
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Gli
articoli 27, 28 e 33, così recitano:
«Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti
che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto
e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto
stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale,
di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto
debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda é
altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai
predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi
dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la
regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita
conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla
conferenza é invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione
o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza,
e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il
progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai
commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata
domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le
operazioni
di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del
provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.».
«Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
dei rifiuti é autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di
rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non
possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8
giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se
preventivamente catalogati ed identiticati secondo le modalità fissate dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 é concessa per un periodo di cinque
anni ed é rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla
scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione
che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti
questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27,
ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma
1, quest'ultima é sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di
dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a
rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa
é revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da
parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le
disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo
effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1,
lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli
adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di
rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della
sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio
nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il
sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché
l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni
integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato
qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibilé con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.».
«Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate
le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi
1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente
competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a
ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono
sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o
alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni
tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed
alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di
recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano
la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma
1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività é allegata
una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui
al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il
divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo
di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'art.
3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si
applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati
rispettivamente nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994
del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126
alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al
d.m. 16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel
rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano
valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a
tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività
di recupero, era stata già ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma
1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di
recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano
alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di
produzione di composti di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta
differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di
cui al comma 1;
c) [dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche
norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in
particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative
del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'art. 6].
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui
all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti
stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli
altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dell'ambiente determina modalità, condizioni e misure
relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni
legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre
energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti
a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di
combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai
sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra
quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni
di cui agli artt. 10, comma 3, 11, 12 e 15, nonché alle relative norme
sanzionatorie.
11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le
norme ordinarie per lo/ smaltimento qualora i rifiuti non vengano
destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di
cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre
mesi prima della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure
semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate
presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai
punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di
cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei
centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti
da R1 a R9, nonché modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i
quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni».
- Gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22 del 1997, così
recitano:
«Allegato B - (Previsto dall'art. 5, comma 6).
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
N.B. - Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento
come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono
essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
D1 |
Deposito sul o nel
suolo (ad es. discarica) |
D2 |
Trattamento in
ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi
nei suoli) |
D3 |
Iniezioni in
profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole
saline o faglie geologiche naturali) |
D4 |
Lagunaggio (ad es.
scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune,
ecc.) |
D5 |
Messa in discarica
specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni
separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) |
D6 |
Scarico dei rifiuti
solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione |
D7 |
Immersione, compreso
il seppellimento nel sottosuolo marino |
D8 |
Trattamento
biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia
origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 |
D9 |
Trattamento
fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia
origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti
elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione,
calcinazione, ecc.) |
D10 |
Incenerimento a
terra |
D11 |
Incenerimento in
mare |
D12 |
Deposito permanente
(ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) |
D13 |
Raggruppamento
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 |
D14 |
Ricondizionamento
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 |
D15 |
Deposito preliminare
prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti). |
__________________________________________________________
«Allegato C -[Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h].
OPERAZIONI DI RECUPERO
N.B. - Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero
come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono
essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente. La
direttiva 67/54 8/CEE é pubblicata nella GUCE n. 196 del 16 agosto 1967.
R1 |
Utilizzazione
principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia |
R2 |
Rigenerazione/recupero di solventi |
R3 |
Riciclo/recupero
delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) |
R4 |
Riciclo/recupero dei
metalli o dei composti metallici |
R5 |
Riciclo/recupero di
altre sostanze inorganiche |
R6 |
Rigenerazione degli
acidi o delle basi |
R7 |
Recupero dei
prodotti che servono a captare gli inquinanti |
R8 |
Recupero dei
prodotti provenienti dai catalizzatori |
R9 |
Rigenerazione o
altri reimpieghi degli oli |
R10 |
Spandimento sul
suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia |
R11 |
Utilizzazione di
rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 |
R12 |
Scambio di rifiuti
per sottoporli ad una delle operazioni
indicate da R1 a R11 |
R13 |
Messa in riserva di
rifiuti per sottoporli a una delle operazioni Indicate nei punti da R1
a R12 (escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) |
Art. 4.
Prevenzione
1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti
provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il
rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per
facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di
rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero
delle attività produttive, adotta iniziative dirette a favorire:
a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione
con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell'uso di sostanze
pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto piu'
possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;
b) modalità di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che
agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il
riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali,
promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;
c) l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con
il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità crescenti di
materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di
sviluppare il mercato dei materiali riciclati.
Art. 5.
Raccolta
1. Il veicolo destinato alla demolizione é consegnato dal detentore ad un
centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il
predetto veicolo per acquistarne un altro, é consegnato al concessionario
o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
per la successiva consegna ad un centro di raccolta.
2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di
un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le
disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in
spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti
salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal
Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli
relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero
alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.
3. Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva,
una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente
distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta,
opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali é
assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma
3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo
fuori uso, come determinati dal decreto di cui al comma 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo
non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della
carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il
concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o
dell'automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in
carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e
amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta
dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi
allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del
detentore, nonché, se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla
cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il
gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima
della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso
centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle
targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione
relativi al veicolo. Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni
dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce
dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di
rottamazione, conservandone copia.
7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato
alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo
o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato, apposito
certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché
dall'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se non
ancora effettuata, nonché al trattamento del veicolo.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal
PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del
centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di
agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro
tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o
titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione
e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo
fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai
sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al
competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al
veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal
concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato
sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in
conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 é soggetto il titolare del
centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai
sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 6 o del certificato di
rottamazione di cui al comma 7 libera il detentore del veicolo fuori uso
dalle responsabilità civile, penale e amministrativa connesse alla
proprietà ed alla corretta gestione dello stesso veicolo. Il rilascio del
certificato di cui al comma 7 libera, altresì, a partire dalla data della
consegna del veicolo al centro di raccolta, il concessionario o il gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato dalle
responsabilità assunte ai sensi del comma 6.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti
ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed
accettati sul territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai
proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli
927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di
cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle
disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
15. Entro il 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, sulla base di un apposito studio relativo al monitoraggio
delle attività di trattamento, predisposto dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, nonché
sulla base delle informazioni fornite dall'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4,
sono stabilite le modalità atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo
fuori uso con valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3
e 4,
e la metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso
veicolo, nonché le modalità per la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi stabiliti all'articolo 7, comma 2.
Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento
relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n.
29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50).».
- Per il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note alle
premesse. L'art. 159 così recita: «Art. 159 (Rimozione e blocco dei
veicoli). - 1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente
proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli
costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il
segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello
aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli artt. 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca
pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni
emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o
pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il
servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto
delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere
le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento
delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla
rimozione,
in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di
realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione é consentito, anche previo spostamento
del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle
ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità
di applicazione saranno stabilite nel regolamento.
L'applicazione di detto attrezzo non é consentita ogni qual volta il
veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla
circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono
sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi
delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei
veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si
possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere
anche
l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di
polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.».
- Per il decreto legislativo n. 285 del 1992, vedi note alle premesse.
L'art. 215, comma 4, così recita:
«4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della
effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario
del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da
cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il
veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal
regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla
soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese
di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene
restituito all'avente diritto.».
- Gli artt. 927, 929 e 923, del codice civile così recitano:
«Art. 927 (Cose ritrovate). - Chi trova (c.c. 1257) una cosa mobile deve
restituirla al proprietario (c.c. 930), e, se non lo conosce, deve
consegnarla senza ritardo al sindaco (c.c. 928), del luogo in cui l'ha
trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (c.c. 930; c.p. 647, n.
1; c.n. 501).».
«Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata). - Trascorso un
anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il
proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno
richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata (c.c. 922).
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo
il prezzo, devono pagare le spese occorse (c.c. 931, 1152; c.p. 647, n.
1).».
«Art. 923 (Cose suscettibili di occupazione). - Le cose mobili (c.c. 812)
che non sono proprietà di alcuno si acquistano (c.c. 922) con
l'occupazione (c.c. 827).
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia
o di pesca (c.c. 842).».
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle
premesse.
Art. 6.
Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso
1. Gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o),
si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato
I.
2. Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
f), sono svolte in conformità ai principi generali previsti dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle
pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti
obblighi:
a) effettuare al piu' presto le operazioni per la messa in sicurezza del
veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;
b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato
allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del
veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli
eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di
demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo
identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da
non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo
fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in
modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e
di recupero.
3. Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al
ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalità stabilite
dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino
ambientale é data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di
ingegneria ambientale.
4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la
provincia competente per territorio accerta la non conformità dello stesso
all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 27 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato
ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997,
la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima
autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa
autorizzazione é revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a
conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette
autorizzazioni.
5. L'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da
veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31
e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, é subordinata a preventiva
ispezione da parte della provincia competente per territorio, da
effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione
di inizio di attività e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività;
detta ispezione, che é effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una
volta l'anno, accerta:
a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di
recupero;
b) la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed
alle misure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché alle norme
tecniche previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 22
del 1997.
6. Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguito delle
ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni
stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un
termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività,
salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine
stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.
7. Le province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, all'APAT e all'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i
risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.
8. In conformità al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 é
rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto
per un periodo di cinque anni ed é rinnovabile, con le modalità stabilite
al citato comma 3. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, é registrato ai sensi
del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione é concessa ed é
rinnovabile per un periodo di otto anni.
Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, 22, vedi note alle premesse.
L'art. 2, comma 2, così recita:
«2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e
la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.».
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per
gli articoli 27, 28 e 33 vedi note all'art. 3. L'art. 31 così recita:
«Art. 31 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei
rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). –
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello
di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i
rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e
le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di
smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi
di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato
C) sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e
33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette
norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e
metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.
In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di
trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare
le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali
individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie
89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive
modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16
gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate
all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16
dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che
utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33,
comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato é tenuto
a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in
relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e
3 é disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di
impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti
di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente
articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli
27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche
ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Il Regolamento (CE) n. 761/01 é pubblicato nella GUCE n. L. 114 del 24
aprile 2001.
Art. 7.
Reimpiego e recupero
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo
fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza
dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore,
favoriscono:
a) il reimpiego dei componenti suscettibili di riutilizzo;
b) il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili e dei materiali, se
sostenibile dal punto di vista ambientale;
c) altre forme di recupero e, in particolare, il recupero energetico.
2. Gli operatori economici garantiscono il conseguimento degli obiettivi
del presente decreto anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 12,
comma 1, ovvero, in loro mancanza, con le modalità stabilite dal decreto
previsto all'articolo 5, comma 15. In particolare, detti operatori
garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire
dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero é pari
almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la
percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli é pari
almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i
veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero
é pari almeno al 75 per cento del peso medio per
veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio é pari
almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale
di reimpiego e di recupero é pari almeno al 95 per cento del peso medio
per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio é
pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.
Art. 8.
Gestione del veicolo fuori uso
1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio
delle attività di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti
costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività
produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per
favorire e per incentivare:
a) gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ed altre forme di
collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;
2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare
una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con
particolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti
di trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori
possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non é possibile o
conveniente reimpiegare o riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi
dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione
finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;
c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all'articolo 6,
commi 1 e 2;
d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano
le attività di trattamento a sistemi certificati di gestione
dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze,
al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali
riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:
a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al
riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo
stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici
finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualità dei materiali
trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di quantità
crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore
automobilistico.
3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed
anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il
riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso
e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare,
al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in
ordine di priorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero
energetico.
4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti,
di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, provvede, anche per le finalità di cui all'articolo 5, comma 15,
avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti
derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed
al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente
decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero.
Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio l997, n. 22, vedi note alle
premesse. L'art. 30, comma 1, così recita:
«1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed é
articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero
dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del
Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.».
Art. 9.
D i v i e t i
1. Dal 1° luglio 2003 é vietata la produzione o l'immissione sul mercato
di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio,
cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle
condizioni previsti nell'allegato II.
Art. 10.
Informazioni per la demolizione e codifica
1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato
dello stesso veicolo, mette a disposizione dei centri di raccolta le
pertinenti informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su
supporto informatico. Tali informazioni devono consentire di identificare
i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le
sostanze pericolose in esso presenti.
2. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di
riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del
veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni
sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che
possono essere reimpiegati.
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e
di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di
codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.
Nota all'art. 10:
- La decisione 2003/138/CE é pubblicata nella GUCE n. L 053 dell'8
febbraio 2003.
Art. 11.
Trasmissione di dati e di informazioni
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro
delle attività produttive trasmettono alla Commissione delle Comunità
europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di
tre anni preso in esame, una relazione sull'applicazione delle
disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall'APAT,
ai sensi del comma 4. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre
anni che decorre dal 21 aprile 2002.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle
immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i
dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad
essi consegnati, nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono
dal PRA.
3. I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di
trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai
pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati
relativi ai materiali, ai prodotti ed ai compo-nenti ottenuti ed avviati
al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico
di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e
successive modificazioni, che, a tal fine, é integrato da una specifica
sezione da adottare, con le modalità previste dall'articolo 6, comma
2-bis, della citata legge n. 70 del 1994, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai
commi 2 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici pubblicano
annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale delle imprese di cui
all'articolo 8, comma 4, le informazioni riguardanti:
a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possono essere
reimpiegati, recuperati e riciclati;
b) il corretto trattamento, sotto il profilo ambientale, del veicolo fuori
uso, con particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla
demolizione;
c) l'ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di
recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti;
d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine
di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti
dai relativi componenti e materiali.
6. Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo
le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni
promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.
Art. 12.
Accordi volontari
1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, può stipulare, con i settori
economici interessati, accordi e contratti di programma per dare
attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo
5, comma 1, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all'articolo 11,
commi 5 e 6, nonché per precisare le modalità di applicazione
dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i
seguenti requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le
modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
comunicati alla Commissione delle Comunità europee;
d) prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti.
Art. 13.
S a n z i o n i
1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei
rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione
dell'articolo 6, comma 2, é punito con l'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, é punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di mancata consegna del certificato o della dichiarazione di
cui all'articolo 5, comma 6, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti
risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto,
si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.
4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, é
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di
veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 é punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi
1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
25.000 euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma
4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, é punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica
quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
Nota all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle
premesse. Gli artt. 55 e 55-bis così recitano:
«Art. 55 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte salve le altre
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di
accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la
Provincia nel cui territorio é stata commessa la violazione, ad eccezione
delle sanzioni previste dall'art. 50, comma 1, per le quali é competente
il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative
di cui al comma 1 é esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art.
23, legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto
di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli
atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative.».
«Art. 55-bis (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. I
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del
presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati
all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti
salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.».
Art. 14.
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6,
comma 5, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei
controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del
presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali
prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con
disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono
determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalità
di versamento.
2. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate,
provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie
attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei
mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio
doman-da di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento
dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto
comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da
attuare alla chiusura dello stesso impianto.
2. La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 27 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento e si
pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione
del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori,
stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione,
che non può essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla
data di approvazione del progetto.
3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano
rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto
previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione
dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la
tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione
dello stesso impianto in tempi definiti.
4. La provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli
impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di
recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'articolo 6,
comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario,
stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni,
consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attività.
In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti,
l'attività é
interrotta.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le
disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo
stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i
veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al
1° luglio 2002.
6. L'entità della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 può essere ridotta se il centro di
raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del
Regolamento (CE) n. 761/01.
7. É consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in
occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo
fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza
dello stesso veicolo individuate all'allegato III.
8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso
sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive
modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di
revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte
delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture
rilasciate al cliente.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non
si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1, comma 1, e definiti
all'articolo 3, comma 1, lettera a). 11. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si
provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente
decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
12. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva
2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da
adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attività produttive
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 15:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, gli artt. 27 e 28,
vedi note all'art. 3.
- Per il Regolamento (CE) n. 761/01 vedi note all'art. 6.
- Per il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note alle
premesse. L'art. 80 così recita:
«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità
per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di
veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano
in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e
che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai
limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e
seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su
cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che
costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
della sicurezza stessa
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma
1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della
Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o
ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere
disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente
ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle
direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti
superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli
destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i
veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la
revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche
su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza,
rumorosità
ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al
controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi
abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi
sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono
tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione
singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare
in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci
di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le
suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto
e
gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di
commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o
accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere
iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le
suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai
consorzi e alle
società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente
costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le
sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto
esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere
durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità
tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui
al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli
sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità
di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n.
870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso
di
laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e
profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera
direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a
carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene
conseguentemente
modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non
sia piu' in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le
revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le
tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle
inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione
effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che
saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri - la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione
del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non
oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale
adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli
uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da
parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino
alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. Tale sanzione é raddoppiabile
in
caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze
previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con
un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della
revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato
accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
343,35 a Euro 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima
vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione
falsa é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse.
L'art. 46, così recita:
«Art. 46 (Veicoli a motore e rimorchi). - 1. Il proprietario di un veicolo
a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello
stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione,
autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28. Tali centri di raccolta possono
ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla
demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali
delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al
comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per
acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non
reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi
degli artt. 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di
raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
trasporti e della
navigazione.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano
al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione
un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli
estremi
dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli
estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del
gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della
succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di
cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro
automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a
carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro
sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del
proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare
l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il
certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al
competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti
dell'art. 103, comma 1, del decrelo legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario
del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa
con la proprietà dello stesso.
6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle
succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono
alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da
avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver
prima
adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle
targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati
sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi
secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti
i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di
veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.
285 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4,
del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quinquies. All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, le parole: "la distruzione, la demolizione" sono sostituite
dalle parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di
rimorchi non avviati alla demolizione".
7. É consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla
demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano
attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute
solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte
alle
operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte
delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle
fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le
norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di
demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.».
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, così recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza».
Allegato I
(articolo 6, commi 1 e 2)
REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI
VEICOLI FUORI USO
1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.
1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento
disciplinati dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto dei
seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi
impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono
ricadere:
a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modifiche;
b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
fatto salvo il caso in cui la localizzazione é consentita a seguito della
valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza,
effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modifiche;
d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo
specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 del citato
decreto.
1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere
ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce
A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n.
183 del 1989.
1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali
di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende
un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché
intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno
di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.
1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da
privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta
e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a
tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e
dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di
scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi
pesanti.
2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.
2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:
a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di
raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
b) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso
di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per
il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori
per oli, adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente
a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e
sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi
in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni
acide fuoriuscite dagli accumulatori;
f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
2.2. Il centro di raccolta é strutturato in modo da garantire:
a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie
impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando,
sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri
dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o
policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi
derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del
cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di
raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori,
fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti
nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità
verso l'esterno, il centro di raccolta é dotato di adeguata barriera
esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o
schermi mobili.
2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel
tempo della barriera di protezione ambientale.
3. Organizzazione del centro di raccolta.
3.1. Il centro di raccolta é organizzato, in relazione alle attività di
gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti,
per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:
a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del
trattamento;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito delle parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione
volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore di deposito dei veicoli trattati.
3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei
veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati
indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti
condizioni:
a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di
impermeabilità e di resistenza.
3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il settore destinato al deposito dei veicoli
trattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilità e di
resistenza non può essere utilizzato, nelle more dell'adeguamento
dell'impianto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per il deposito dei
veicoli ancora da trattare.
3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata allo
svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere superfici
impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide
contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete
di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con
separatori per oli.
3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di
stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita
copertura.
4. Criteri per lo stoccaggio.
4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i
bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati
requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed
alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di
sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in
condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di
svuotamento.
4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo
scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in
perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di
sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o
di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.
4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi é effettuato in
un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di
contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che
nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi, pari ad almeno
il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al
volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili
deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto
stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di
sostanze pericolose.
4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori é effettuato in appositi contenitori
stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono
fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in
loco.
4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformità a quanto
previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.
4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresì, rispettate le norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere
realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei
rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi
in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli
di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono
essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
4.10. Lo stoccaggio degli oli usati é realizzato nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e
successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n.
392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su
basamenti impermeabili.
4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto
di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse
tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a
consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati
presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri
autorizzati.
5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso.
5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono
effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide
eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni
dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire
dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere
effettuata sul posto o in altro luogo;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e
combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per
gli stessi combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere,
quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori,
secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei
rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio
del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido
refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di
condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori
uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti
interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e
adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine
di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa
scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti;
il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il
filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati
come contenenti mercurio.
6. Attività di demolizione.
6.1. L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:
a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni
equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti
pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui
della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio
commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in
modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di
riciclaggio e di recupero.
7. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.
7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio
consistono:
a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in
apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la
fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e
magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di
frantumazione;
c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono
separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere
effettivamente riciclati come materiali;
d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti,
cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono
separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere
effettivamente riciclati come materiali;
e) nella rimozione dei componenti in vetro.
8. Criteri di gestione.
8.1. Nell'area di conferimento non é consentito l'accatastamento dei
veicoli.
8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora
sottoposto a trattamento é consentita la sovrapposizione massima di tre
veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei
rischi per la sicurezza dei lavoratori.
8.3. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di
messa in sicurezza ed il cui trattamento é stato completato non deve
essere superiore ai cinque metri di altezza.
8.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate
prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento
ai fini del successivo reimpiego.
8.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili é realizzato in modo tale da
non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il
successivo recupero.
8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai
componenti che contengono liquidi e fluidi.
8.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi
contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.
Allegato II (articolo 9, comma 1)
MATERIALI E COMPONENTI Al QUALI NON SI APPLICA IL DIVIETO PREVISTO
DALL'ARTICOLO 9, COMMA 1.
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e termine di
scadenza dell'esecuzione |
Da etichettare o rendere
identificabili in base alla decisione 2002/525/CE |
Piombo come elemento di
lega |
|
|
1. Acciaio destinato a lavorazione
meccanica acciaio zincato contenente, in peso, o 0,35 % o meno di
piombo |
|
|
2. a) Alluminio destinato a
lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo b)
Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l' 1
% o meno di piombo in peso
|
1° luglio 2005 (1)
|
|
3. Leghe di rame contenenti, in
peso,il 4 % o meno di piombo |
1° luglio 2008 (2)
|
|
4. Cuscinetti e pistoni in
piombo/bronzo |
|
|
Piombo e composti di piombo nei
componenti |
|
|
5. Accumulatori |
|
X |
6. Masse smorzanti |
|
X |
7. Masse di equilibratura delle
ruote |
Veicoli omologati entro il 1° luglio
2003 e masse di equilibratura delle ruote destinate alla manutenzione
di tali veicoli: 1° luglio 2005 (3) |
X |
8. Agenti di vulcanizzazione
stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo
dei fluidi e all'apparato propulsore
|
1° luglio 2005 (4)
|
|
9. Stabilizzante per vernici
protettive |
1° luglio 2005
|
|
10. Spazzole di carbone per motori
elettrici |
Veicoli omologati entro il 1 luglio
2003 e spazzole di carbone di motori elettrici destinate alla
manutenzione di tali veicoli: 1° gennaio 2005
|
|
11. Saldature su schede elettroniche
e altre applicazioni elettriche |
|
X (5) |
12. Rame nelle guarnizioni dei freni
contenente, in peso, piu' dello 0,5 % di piombo |
Veicoli omologati entro il 1° luglio
2003 e manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2004 |
|
13. Sedi di valvole |
Tipi di motore sviluppati entro il
1° luglio 2003: 1° luglio 2006 |
|
14. Componenti elettrici
contenenti piombo inseriti una matrice di vetro o ceramica esclusi il
vetro delle lampadine e delle candele
|
|
X (6) (per i componenti diversi da
quelli piezoelettrici dei motori |
15. Vetro delle lampadine e delle
candele |
1° gennaio 2005 |
|
16.Inneschi pirotecnici
|
1° luglio 2007
|
|
Cromo esavalente |
|
|
17. Rivestimento anticorrosione |
1° luglio 2007 |
|
18. Frigoriferi ad assorbimento net
camper |
|
X |
Mercurio |
|
|
19.Lampade a luminescenza e
visualizzatori del quadro strumenti |
|
|
Cadmio |
|
|
20. Paste a film spesso
|
1° luglio 2006 |
|
21. Accumulatori per veicoli
elettrici |
Dopo il 31 dicembre 2005
l'immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come
parti di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima di tale
data.
|
X |
|