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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.182

Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

(GU n. 168 del 22-7-2003)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 32 e l'allegato B che conferisce delega al Governo per il recepimento della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'interno, delle attivita' produttive e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Obiettivi
1. Il presente decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonche' di migliorare la disponibilita' e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

Art. 2.
Definizioni
1. Al fine del presente decreto, si intende per:
a) nave: unita' di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonche' le unita' di cui alle lettere f) e g);
b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonche' i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
f) peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
g) imbarcazione da diporto: unita' di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalita' sportive o ricreative;
h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;
i) Autorita' competente: l'Autorita' portuale, ove istituita, o l'Autorita' marittima.
2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica:
a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a).
2. Il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.
3. Il Ministro dell'interno, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.

Art. 4.
Impianti portuali di raccolta
1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto e' dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico
registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita' degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, e' commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo, nonche' delle esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Gli impianti portuali di cui al comma 1 si conformano alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.
4. Fatta salva la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi esplicati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, salvo che gli stessi impianti rispettino le condizioni stabilite all'articolo 6, comma 2, lettera m), del citato decreto.
5. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonche' del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformita' alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.
6. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce, in conformita' alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalita' di segnalazione allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze
degli impianti portuali di raccolta di cui al comma 1.

Art. 5.
Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti 1. Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato I e tenuto conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1, l'Autorita' portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanita' marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne da' immediata comunicazione alla regione competente per territorio.
2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di cui al comma 1, la regione valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Autorita' portuale dell'obbligo di cui al comma 1 nei termini ivi stabiliti, la regione competente per territorio nomina, entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine, un commissario ad acta per la elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti, da approvarsi secondo quanto previsto al comma 2.
4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta.
5. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorita' portuale puo' elaborare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purche' il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e l'entita' degli impianti disponibili.
6. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e' aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

Art. 6.
Notifica
1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorita' marittima da effettuarsi:
a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto e' noto;
b) non appena il porto di scalo e' noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore.
2. L'Autorita' competente trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'Autorita' portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe a disposizione dell'Autorita' competente, qualora richieste.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
5. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto dirifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di
raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 1.

Art. 7.
Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave
1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave puo' proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione dell'Autorita' marittima, che avvalendosi dell'Autorita' sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacita' di stoccaggio sufficiente per i rifiuti gia' prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorita' competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non e' conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

3. Sono fatte salve le prescrizioni piu' rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale.

4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. 5. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e' considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.

 

Art. 8. Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave

1. Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5.

2. La tariffa di cui al comma 1 e' determinata dall'Autorita' competente ed e' calcolata in conformita' alle disposizioni dell'Allegato IV.

3. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorita' competenti definiscono specifici criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati.

4. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorita' competente, in considerazione della ridotta quantita' e della particolarita' dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole non correlata alla quantita' di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato IV.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attivita' di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2. Art.

 

9. Esenzioni

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea, almeno una volta all'anno, le esenzioni rilasciate alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari di cui all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 8, comma 3.

 

Art. 10. Conferimento dei residui del carico

1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78.

 2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorita' competente in conformita' alle disposizioni di cui all'Allegato IV.

4. Il conferimento dei residui del carico e' considerato come immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.

 

Art. 11. Ispezioni

1. L'Autorita' marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli articoli 7 e 10, anche applicando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto della percentuale minima delle ispezioni da effettuare prevista nello stesso decreto.

2. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorita' marittima si interessa in particolare: a) della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6; b) della nave per la quale le informazioni fornite dal comandante, ai sensi dell'articolo 6, possano far ritenere l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

3. L'Autorita' marittima che accerti la violazione degli articoli 7 e 10 provvede affinche' la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli.

4. L'Autorita' marittima che accerta che la nave ha lasciato il porto in violazione degli articoli 7 e 10, informa immediatamente l'Autorita' marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.

5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di controllo atte a verificare il rispetto degli articoli 7 e 10 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.