IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul
riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed
integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo
sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
Viste le circolari del Ministero della marina mercantile - Direzione
generale della navigazione e traffico marittimo - Divisione X - n.
310474/MP e n. 310476/MP, in data 1° agosto 1974, aventi ad
oggetto, rispettivamente: «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo
sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato
liquido oppure allo stato di gas liquefatti» e «Norme per l'imbarco, il
trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari
contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas
liquefatti», e successive modifiche;
Viste le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo
di merci pericolose, approvate con decreto ministeriale 14 maggio 1990;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana
in mare SOLAS 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e
successivi emendamenti;
Tenuto conto che le norme del cap. VII della citata convenzione SOLAS,
come emendata, fanno rinvio, per aspetti tecnici, alle disposizioni
contenute nel codice marittimo internazionale delle merci pericolose
(codice IMDG), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO)
con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come attualmente
emendato;
Considerata la necessita' di procedere alla classificazione di alcuni
nuovi prodotti ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose;
Tenuta presente l'esigenza di uniformita' di disciplina del trasporto
marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che
per motivi economico-commerciali;
Decreta:
Articolo unico
Le miscele elencate e classificate negli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente
decreto sono ammesse al trasporto marittimo in imballaggi, in contenitori
intermedi ed in cisterna secondo le modalita' e con le prescrizioni
stabilite negli allegati stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2003
Il comandante generale: Sicurezza
Si omettono gli allegati
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