IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'allegato II;
Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che
stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle
discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva
1999/31/CE;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e, in
particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la
definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 29
luglio 2004, n. 248, relativo alla determinazione e disciplina delle
attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti
amianto, che adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo
1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed
il deposito dei rifiuti di amianto nonchè sul trattamento,
sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle
discariche;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 28 luglio 2005;
Decreta:
Art. 1.
Principi generali
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di
ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto
stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano
conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di
discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.
3. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono
impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del
presente decreto.
4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un
livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non
pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale
superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di
rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di
discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.
Art. 2.
Caratterizzazione di base
1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna
categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto
ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di
rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione essere
effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo
trattamento effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti
attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo
smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di
base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed è effettuata nel
rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al presente
decreto.
3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo
conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo
che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano
che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria
di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella
corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta
l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del
produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di
garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono
corrette.
6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di
cinque anni.
Art. 3.
Verifica di conformità
1. I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di
discarica sulla base della caratterizzazione di base di cui all'art. 2
del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di
conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa
categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal
presente decreto.
2. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei
dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con la
medesima frequenza della caratterizzazione di base, come indicato
all'art. 2, comma 3.
3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più
determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base.
Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per
lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa al
test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i metodi di
campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.
4. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle
prove per un periodo di cinque anni.
Art. 4.
Verifica in loco
1. Ai fini dell'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve
sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e
controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai
criteri di ammissibilità dal presente decreto per la specifica categoria
di discarica.
2. I rifiuti smaltiti dal produttore, in una discarica da lui gestita,
possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.
3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a
quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla
verifica di conformità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e
se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di
accompagnamento secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica, sono prelevati
campioni con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente
e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati
devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione
dell'autorità territorialmente competente, per un periodo non inferiore
a due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f)
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Art. 5.
Impianti di discarica per rifiuti inerti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono
smaltiti in discarica per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad
accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai
criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art.
2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed
ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve
trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico
processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti
elencati nella tabella 1, purchè provenienti dallo stesso processo
produttivo;
b) i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione di base di cui
all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 al presente decreto,
presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella
2 del presente decreto;
non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a
quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.
2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che
contengono le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto
del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in concentrazioni
superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed
industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, per i quali il limite è fissato 1
mg/kg.
3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 sono
disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la
provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale
superamento dei limiti.
4. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati
nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera
e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero si sospetti una
contaminazione (o da un esame visivo o perchè se ne conosce l'origine),
anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o
semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o
contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica,
sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in
misura tale da determinare il loro smaltimento in una discarica
appartenente ad una categoria diversa, essi non sono ammessi in una
discarica per rifiuti inerti.
Tabella 1
Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per
rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione=====================================================================
Codice | Descrizione | Restrizioni
=====================================================================
|Scarti di materiali in fibra |Solo se privi di leganti
10 11 03|a base di vetro ** |organici
---------------------------------------------------------------------
15 01 07|Imballaggi in vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 01|Cemento |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 02|Mattoni |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 03|Mattonelle e ceramiche |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
|Miscugli di cemento, mattoni,|selezionati da costruzione e
17 01 07|mattonelle e ceramiche |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
17 02 02|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Esclusi i primi 30 cm di
| |suolo, la torba e purche' non
| |provenienti da siti
17 05 04|Terra e rocce*** |contaminati
---------------------------------------------------------------------
19 12 05|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente vetro raccolto
20 01 02|Vetro |separatamente
---------------------------------------------------------------------
| |Solo rifiuti di giardini e
| |parchi; eccetto terra vegetale
20 02 02|Terre e rocce |e torba
(*) Rifiuti contenenti una percentuale
minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno,
gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei
rifiuti deve essere nota.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione
provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose
inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi
adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e
dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze
pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la
costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione
provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali
contenenti sostanze pericolose in quantita' notevole.
(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.
(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.
Tabella 2
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in discariche
per rifiuti inerti
Componente |
L/S=10 1/kg mg/l |
As
Ba
Cd
Cr totale
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Cloruri
Fluoruri
Solfati
Indice Fenolo
DOC (**)
TDS (***)
|
0.05
2
0.004
0.05
0.2
0.001
0.05
0.04
0.05
0.006
0.01
0.4
80
1
100
(*)
0.1
50
400 |
(*) Nel caso in cui i rifiuti non
rispettino i valori riportati per il solfato, possono ancora essere
considerati conformi ai criteri di ammissibilita' se l'eluato non supera
il valore di 600 mg/l come Co se L/S = 10 1/kg.
(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il
DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una
proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e
8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di
ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato della
prova non supera 50mg/l. (E' disponibile un metodo in corso di
sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).
(***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti
totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.
Tabella 3
Limiti di accettabilita' per i composti organici in discariche per
rifiuti inerti
=====================================================================
| |Fattore di equivalenza
=====================================================================
|Tetraclorodibenzodiossina |
2, 3, 7, 8 |(TCDD) |1
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDD) |0,5
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDD) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzodiossina |
|(OCDD) |0,001
---------------------------------------------------------------------
|Tetraclorodibenzofurano |
2, 3, 7, 8 |(TCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 7, 8 |(PeCDF) |0,5
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDF) |0,05
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 6, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9|(HpCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzofurano |
|(OCDF) |0,001
Art. 6.
Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è
consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei
seguenti rifiuti:
a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati
come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le
frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i
rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti
urbani;
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista
positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e
della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi
in questa tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo 36 del 2003; non sono ammessi se
risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al
rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti
non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti
pericolosi stabili e non reattivi.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del
presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono
smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza
secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui
all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate in tabella 5.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del
presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono,
altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio,
sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati)
che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato
3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella
5;
b) hanno una concentrazione in carbonio organico
totale (TOC) non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche
chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con
esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non
biodegradabili;
c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione
di sostanza secca non inferiore al 25%;
d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree
destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del
presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il
conferimento di rifiuti che:
a) contengono PCB come definiti dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10
mg/kg;
b) contengono diossine o furani calcolati secondo i
fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori
a 0.002 mg/kg;
c) contengono le sostanze cancerogene previste dalla
tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre
1999, n. 471, in concentrazioni superiori a 1/10 delle rispettive
concentrazioni limite riportate all'art. 2 della decisione della
Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni, con una sommatoria
massima per tutti i diversi composti pari allo 0.1%.
6. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per
rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti costituite da fibre minerali
artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione, come
pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre
minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della
discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed
effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette
celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche
dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo
da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la
frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro
la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del
rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da
adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da
costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella
definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese
misure adatte ad impedire contatto tra rifiuti e persone;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali
rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non
pericolosi biodegradabili;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in
matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3,
lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 senza essere
sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono
rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In
questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e
2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere
ridotte dall'autorità territorialmente competente.
7. Le analisi di controllo relative ai parametri di
cui al comma 5 e ai parametri indicati con l'asterisco nella tabella 5
possono essere disposte dall'autorità territorialmente competente
qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un
eventuale superamento dei limiti.
Tabella 5
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in discariche per rifiuti non pericolosi
=====================================================================
Componente | L/S=10 1/kg mg/l
=====================================================================
As |0.2
Ba |10
Cd |0.02
Cr totale |1
Cu |5
Hg |0.005
Mo |1
Ni |1
Pb |1
Sb |0.07
Se |0.05
Zn |5
Cloruri |1500
Fluoruri |15
Cianuri |0.5
Solventi organici aromatici (*) |0.4
Solventi organici azotati (*) |0.2
Solventi organici clorurati (*) |2
Pesticidi totali non fosforati (*) |0.05
Pesticidi totali fosforati (*) |0.1
Solfati |2000
DOC (**) |80
TDS (***) |6000
(*) Le analisi di tali parametri sono disposte dall'autorita'
territorialmente competente esclusivamente qualora la provenienza del
rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale
superamento dei limiti.
(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati
per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test
con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0.
I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di
ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato
della prova non supera 80mg/l. (E disponibile un metodo in corso di
sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).
(***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti
totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.
Art. 7.
Sottocategorie di discariche per rifiuti non
pericolosi
1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autorità territorialmente
competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti
sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso
contenuto organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da
suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di
biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con
elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di
rifiuti inorganici, con recupero di biogas.
2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie
di discariche di cui al comma 1, vengono individuati dalle autorità
territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I
criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle
caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo
alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo
deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non
esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.
3. Le autorità territorialmente competenti possono,
altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti
da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di
bonifica dei siti inquinati ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, prendendo in considerazione i
parametri previsti dalla tabella 1, allegato 1, colonna B, al decreto
del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
Art. 8.
Impianti di discarica per rifiuti pericolosi
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del
presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti
i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato
3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella
6;
b) contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio
1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
c) contengono diossine o furani calcolati secondo i
fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non
superiori 0,01 mg/kg;
d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non
deve essere inferiore al 25%;
e) il TOC non deve essere superiore al 6% con
riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di
interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri
od altri composti non biodegradabili.
2. Le analisi di controllo relative ai parametri di
cui al comma 1, lettere b) e c) e ai parametri indicati con l'asterisco
nella tabella 6 possono essere disposte dall'autorità territorialmente
competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato
sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
Tabella 6
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in discariche per rifiuti pericolosi
=====================================================================
Componente | L/S=10 1/kg mg/l
=====================================================================
As |2.5
Ba |30
Cd |0.2
Cr totale |7
Cu |10
Hg |0.05
Mo |3
Ni |4
Pb |5
Sb |0.5
Se |0.7
Zn |20
Cloruri |2500
Fluoruri |50
Cianuri |5
Solventi organici aromatici (*) |4
Solventi organici azotati (*) |2
Solventi organici clorurati (*) |20
Pesticidi totali non fosforati (*) |0.5
Pesticidi totali fosforati (*) |1
Solfati |5000
DOC (**) |100
TDS(***) |10000
(*) Le analisi di tali parametri possono essere disposte
dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del
rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale
superamento dei limiti.
(**) NeI caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati
per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test
con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0.
I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di
ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato
della prova non supera 100 mg/l. (E disponibile un metodo in corso di
sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).
(***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi
disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il
cloruro.
Art. 9.
Criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo
1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i
rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di
quelli indicati al comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei,
è effettuata la valutazione della sicurezza conformemente a
quanto stabilito al punto 3 dell'allegato 1 al decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e degli ulteriori criteri
stabiliti nell'allegato 4 al presente decreto. I rifiuti sono
ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale
valutazione.
3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i
rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo
fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono
compresi:
a) i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a
contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni
previste per lo stoccaggio e subire quindi:
un cambiamento di volume;
una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o
esplosivi, o qualunque altra reazione che possa rappresentare un
rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrità della
barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall'odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o
esplosiva, e in particolare i rifiuti che:
provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni
parziali dei componenti;
in condizioni di saturazione in un contenitore formano
concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che
corrisponde al limite inferiore di esplosività;
f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto delle
condizioni geomeccaniche;
g) i rifiuti autoinflammabili o soggetti a combustione spontanea
nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi,
i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto
forma di miscele non identificate.
4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo,
è effettuata la valutazione dei rischi specifici per il sito in
cui avviene il deposito in questione, in conformità a quanto
previsto al punto 1.2 dell'allegato 4. Tale valutazione deve
accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo
dalla biosfera è accettabile.
5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto
reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di
compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono
essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.
Art. 10.
Deroghe
1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri
specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto
qualora:
a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare
riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei
limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto,
dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla
valutazione dei rischi;
b) l'autorità territorialmente competente conceda
un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici
per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche
della stessa discarica e delle zone limitrofe;
c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non
superino, per più del triplo, quelli specificati per la
corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore
limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti
inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del
doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di
discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo
naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità
territorialmente competente può stabilire limiti più elevati
coerenti con tali concentrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
seguenti parametri:
a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5 e
6;
b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
c) PCB di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);
d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per
rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi
stabili e non reattivi;
e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti
pericolosi.
4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio, nell'ambito degli obblighi di relazione
sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE previsti dall'art. 15
della medesima direttiva, invia alla commissione una relazione
sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù del
presente articolo sulla base delle informazioni ricevute
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi
tecnici (APAT), ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La relazione è elaborata in
base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE della
commissione del 17 novembre 2000.
Art. 11.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e
tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003.
Roma, 3 agosto 2005.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attività produttive
Scajola
Il Ministro della salute
Storace
Allegato 1
CARATTERIZZAZIONE DI BASE
La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle
caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte
le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in
condizioni di sicurezza. 1. Scopi della caratterizzazione di
base.
La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti
(tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre
percolato e ove necessario e ove possibile, altre
caratteristiche);
b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il
comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le
possibilità di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori
limite;
d) individuare le variabili principali (parametri critici) per
la verifica di conformità di cui all'art. 3 del presente decreto
e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in
modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo
dopo verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le
caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti
tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure
di test semplificate, nonchè la frequenza delle verifiche di
conformità. 2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione
di base.
I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei
rifiuti sono i seguenti:
a) fonte ed origine dei rifiuti;
b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti
(descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei
prodotti);
c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi
dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36 o una dichiarazione che spieghi perchè tale trattamento non è
considerato necessario;
d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del
percolato quando sia presente;
e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione della
Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni);
g) per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi
i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE
del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti
pericolosi;
h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano
tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono
ammissibili;
j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla
discarica;
k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare
o recuperare i rifiuti. 3. Caratterizzazioni analitiche.
Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 è
necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica.
Oltre al comportamento dell'eluato deve essere nota la
composizione dei rifiuti o deve essere determinata mediante
caratterizzazione analitica. Le determinazioni analitiche
previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre
comprendere quelle destinate a verificarne la conformità.
La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma
delle determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra
caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità
dipendono dal tipo di rifiuti. Ai fini della caratterizzazione
analitica si individuano due tipologie di rifiuti:
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso
processo;
b) rifiuti non generati regolarmente.
Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno
informazioni che possono essere direttamente messe in relazione
con i criteri di ammissibilità alla categoria di discarica
corrispondente; è possibile inoltre fornire informazioni
descrittive (come ad esempio le conseguenze del loro deposito
insieme a rifiuti urbani). a) Rifiuti regolarmente generati nel
corso dello stesso processo.
I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed
omogenei prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo,
durante il quale:
l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e
le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben
definiti;
il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni
necessarie ed informa il gestore della discarica quando
intervengono cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche
dei materiali impiegati).
Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti
possono anche provenire da impianti diversi, se è possibile
considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche
comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti
urbani).
Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono
essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto
2 del presente allegato e in particolare:
la composizione dei singoli rifiuti;
la variabilità delle caratteristiche;
se prescritto, il comportamento dell'eluato dei rifiuti,
determinato mediante un test di cessione per lotti;
le caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni
analitiche periodiche.
Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti
diversi, occorre effettuare un numero adeguato di determinazioni
analitiche per evidenziare la variabilità delle caratteristiche
dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione
di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla
verifica di conformità, a meno che, il loro processo di
produzione cambi in maniera significativa.
Per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso
impianto, i risultati delle determinazioni analitiche potrebbero
evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in
relazione ai valori limite corrispondenti. In tal modo risulta
effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno
essere sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno
che, il loro processo di produzione cambi in maniera
significativa.
I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e
la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da
flussi misti di diversi impianti di raccolta, possono presentare
caratteristiche estremamente variabili e occorre tenerne conto
per stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia a: rifiuti
regolarmente generati nel corso dello stesso processo o
tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale
variabilità fa propendere verso la tipologia b. b) Rifiuti non
generati regolarmente.
I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati
regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso
impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben
caratterizzato. In questo caso è necessario determinare le
caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di
base deve tener conto dei requisiti fondamentali di cui al punto
2. Per tali rifiuti, devono essere determinate le
caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere
effettuata la verifica di conformità. 4. Casi in cui non sono
necessarie le caratterizzazioni analitiche.
Oltre a quanto previsto alla tabella 1 e all'art. 6, comma 6,
lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono
necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del
presente allegato qualora:
i rifiuti siano elencati in una lista positiva, compresi i
rifiuti individuati dal decreto di cui all'art. 6, comma 1,
lettera b) del presente decreto;
tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei
rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorità
territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione di
cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta
pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non
sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore
dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare
riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a
caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una
determinata categoria di discarica.
Allegato 2
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI
AMIANTO
1. Principi.
I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere
conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:
a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella
dedicata;
b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di
cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice
dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie
di rifiuti contenenti amianto, purchè sottoposti a processi di
trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale
248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1,
verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente
presso l'impianto di trattamento.
Tabella 1 Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non
pericolosi dei
rifiuti contenenti amianto trattati
=====================================================================
Parametri | Valori
=====================================================================
Contenuto di amianto (% in peso) |< = 30 Densità apparente
(g/cm3) |> 2 Densità relativa (%) |> 50 Indice di rilascio |<
0.6
Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche
di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di
rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle discariche
individuate alle precedenti lettere a) e b), devono essere
rispettati modalità e criteri di smaltimento, dotazione di
attrezzature e personale, misure di protezione del personale
dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo
punto 2. 2. Modalità e criteri di deposito dei rifiuti
contenenti amianto.
Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire
direttamente all'interno della discarica in celle appositamente
ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale
da evitare la frantumazione dei materiali.
Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere
spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi
senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.
Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve
essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e
prima di ogni operazione di compattaggio e, se i rifiuti non
sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali
impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza
plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei
materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione
contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di
almeno 20 cm di spessore.
Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività,
quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di
fibre.
Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la
collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della
discarica o dell'area.
Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono
essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e
persone. Nella copertura finale dovrà essere operato il recupero
a verde dell'area di discarica, che non dovrà essere interessata
da opere di escavazione ancorchè superficiale.
Nella normale conduzione delle discariche dove possono essere
smaltiti rifiuti contenenti amianto, il personale adotta i
criteri di protezione di cui al decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, e successive modificazioni e norme tecniche
derivate.
Allegato 3
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI
Il campionamento, le determinazioni analitiche per la
caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono
effettuati da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate.
I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel
campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di
controllo della qualità.
Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere
effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi
abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della
qualità, compreso un controllo periodico indipendente. 1. Metodo
di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile.
Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla
successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della
composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed
analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.
Secondo quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE, art. 2,
lettera m), devono essere considerati fra i rifiuti urbani
biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed
il cartone, i pannolini e gli assorbenti. 2. Analisi degli
eluati e dei rifiuti.
Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro
caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo
tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri,
le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI
10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi -
Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati».
Le prove di eluizione e l'analisi degli eluati per i parametri
previsti dalle tabelle 2, 5 e 6 del presente decreto devono
essere effettuate mediante i metodi analitici ENV 12457/1-4, ENV
12506 ed ENV 13370.
Per le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi
ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.
3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.
Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti
contenenti amianto le analisi devono essere integrate come
segue. 3.1 Analisi del rifiuto.
Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il
contenuto di amianto in peso deve essere determinato
analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche
quantitative previste dal decreto del Ministro della sanità 6
settembre 1994, la percentuale in peso di amianto presente,
calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta
dall'effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al
valore del rifiuto iniziale.
La densità apparente è determinata secondo le normali procedure
di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica
strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densità
assoluta è determinata come media pesata delle densità assolute
dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di
trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel
materiale finale. La densità relativa è calcolata come rapporto
tra la densità apparente e la densità assoluta.
L'indice di rilascio I.R. è definito come:
I.R. = frazione ponderale di amianto/densità relativa (essendo
la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).
L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato,
dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e
solidità.
La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi
contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1
kg.
La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita
secondo le modalità indicate nel piano di sorveglianza e
controllo. 3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente
amianto.
Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in
contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle
analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio
indicati nel decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994.
Allegato 4
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI RIFIUTI
IN DEPOSITI SOTTERRANEI
1. Principi di sicurezza per tutti i tipi di deposito
sotterraneo.
1.1. L'importanza della barriera geologica.
Lo smaltimento dei rifiuti in depositi sotterranei deve
garantire l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la
barriera geologica e le cavità, e in particolare le strutture
artificiali, costituiscono un sistema che, come tutti gli altri
aspetti tecnici, deve rispettare i prescritti requisiti. In
particolare, devono essere attuate le misure necessarie per
impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque
sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di
tutti i corpi idrici sotterranei. A tal fine, deve essere
effettuata la valutazione a lungo termine dell'impianto, in
conformità a quanto stabilito al punto 1.2.7 del presente
allegato. 1.2. Valutazione dei rischi specifica per il sito.
Per la valutazione dei rischi è necessario individuare:
il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati);
i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque
sotterranee);
le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti
possono raggiungere la biosfera; e
la valutazione dell'impatto delle sostanze che possono
raggiungere la biosfera.
I criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo devono
essere basati sull'analisi della roccia ospitante, accertando
che, per quanto riguarda il sito, non sia applicabile alcuna
delle condizioni dell'allegato 1 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36 ad eccezione dei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5
per gli impianti di discarica per rifiuti inerti e dei paragrafi
2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 per gli impianti di discarica per rifiuti
non pericolosi e pericolosi.
I criteri di ammissibilità devono essere determinati tenendo
conto delle condizioni locali. A tale scopo è necessario
accertare che gli strati sono adatti per la collocazione di un
deposito, cioè valutare i rischi legati al contenimento, tenendo
conto del sistema generale costituito dai rifiuti, dalle
strutture e cavità artificiali e dalla natura della roccia
ospitante.
La valutazione dei rischi dell'impianto specifica per il sito
deve essere effettuata sia per la fase operativa che per la fase
post-operativa. L'esito delle valutazioni consentirà di definire
le misure di controllo e di sicurezza necessarie e di
determinare i criteri di ammissibilità.
È necessario effettuare un'analisi integrata della valutazione
delle prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:
1) valutazione geologica;
2) valutazione geomeccanica;
3) valutazione idrogeologica;
4) valutazione geochimica;
5) valutazione dell'impatto sulla biosfera;
6) valutazione della fase operativa;
7) valutazione a lungo termine;
8) valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie
del sito. 1.2.1. Valutazione geologica.
È necessaria un'indagine della struttura geologica di un sito,
se non è già nota, con ricerche ed analisi della tipologia delle
rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad
accertare che il sito è adatto alla creazione di un deposito
sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la
frequenza e la struttura delle irregolarità o delle fratture
degli strati geologici circostanti e l'impatto potenziale
dell'attività sismica su tali strutture. E indispensabile
prendere in considerazione anche siti alternativi. 1.2.2.
Valutazione geomeccanica.
La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate
ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto
anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e
documentati in maniera sistematica.
È necessario accertare che:
1) durante e dopo la formazione delle cavità, nè nella cavità
stessa nè sulla superficie del suolo sono prevedibili
deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalità
del deposito sotterraneo o consentire un contatto con la
biosfera;
2) la capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenirne
il crollo durante l'utilizzo;
3) il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad
assicurarne la compatibilità con le proprietà geomeccaniche
della roccia ospitante. 1.2.3. Valutazione idrogeologica.
È indispensabile un'indagine approfondita delle caratteristiche
idrauliche per valutare la configurazione dello scorrimento
delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base
delle informazioni sulla conduttività idraulica della massa
rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici. 1.2.4.
Valutazione geochimica.
È indispensabile un'indagine approfondita della composizione
delle rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione
attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale
nel tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella
frattura, nonchè una descrizione mineralogica quantitativa della
roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della
variabilità sul sistema geochimico. 1.2.5. Valutazione
dell'impatto sulla biosfera.
È indispensabile un'indagine sull'impatto del deposito
sotterraneo sulla biosfera. Vanno svolti anche studi di base per
determinare il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente
naturale locale. 1.2.6. Valutazione della fase operativa.
Per quanto riguarda la fase operativa l'analisi deve accertare:
1) la stabilità delle cavità come stabilito al punto 1.2.2;
2) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto
tra i rifiuti e la biosfera;
3) che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio
dell'impianto.
L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve
comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base
di dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla
gestione dell'impianto e al programma di attività. Va dimostrato
che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi reazioni
chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta
della roccia e da mettere a rischio il deposito stesso. Per
questo motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dei
rifiuti non ammessi al deposito sotterraneo ai sensi dell'art.
9, comma 3 del presente decreto, non è consentito il
conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione
spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste (temperatura,
umidita), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti
provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non
identificata.
Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare
a una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la
fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali
devono essere riassunti in categorie specifiche e ne devono
essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono
rischi inaccettabili di una rottura del contenimento
dell'operazione e prevedendo misure di emergenza. 1.2.7.
Valutazione a lungo termine.
Per conseguire l'obiettivo di uno smaltimento sostenibile, la
valutazione dei rischi deve comprendere previsioni di lungo
termine. Va accertato quindi che durante la fase post-operativa
a lungo termine del deposito sotterraneo non si creeranno vie di
contatto con la biosfera.
È necessario analizzare quantitativamente sul lungo periodo le
barriere del sito di deposito sotterraneo (come la qualità dei
rifiuti, le strutture artificiali, le opere di consolidamento e
di sigillatura di pozzi e forature), le caratteristiche
prestazionali della roccia ospitante, degli strati circostanti e
del terreno di copertura e valutarle sulla base di dati
specifici del sito o di calcoli deduttivi sufficientemente
prudenti. Va tenuto conto anche delle condizioni geochimiche e
geoidrologiche come la circolazione delle acque sotterranee
(cfr. le sezioni 1.2.3 e 1.2.4), l'efficacia delle barriere,
l'attenuazione naturale e il percolato dei rifiuti depositati.
La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo deve
essere accertata attraverso un esame che comprenda una
descrizione della situazione iniziale in un momento specifico
(ad esempio il momento della chiusura) seguita da una previsione
dei maggiori cambiamenti previsti nel tempo geologico. Vanno
infine valutate le conseguenze del rilascio delle sostanze
coinvolte dal deposito sotterraneo, in base a scenari
previsionali diversi che tengano conto della possibile
evoluzione a lungo termine della biosfera, della geosfera e del
deposito sotterraneo.
Nel valutare i rischi legati ai rifiuti a lungo termine non è
necessario tenere conto dei contenitori e del rivestimento delle
cavità per la loro durata limitata. 1.2.8. Valutazione di
impatto degli impianti di raccolta di superficie.
Anche quando sono destinati allo smaltimento sotterraneo, i
rifiuti portati al sito vengono scaricati, sottoposti a prove ed
eventualmente stuccati in superficie prima di raggiungere la
destinazione finale. Gli impianti di raccolta devono essere
progettati e gestiti in maniera da evitare danni alla salute
umana e all'ambiente locale e da rispettare gli stessi requisiti
previsti per gli altri impianti di raccolta dei rifiuti. 1.2.9.
Valutazione degli altri rischi.
Ai fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono
essere stoccati in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente
isolati da attività minerarie. Non sono ammessi rifiuti che
contengono o possono produrre sostanze pericolose per la salute
umana, come ad esempio germi patogeni di malattie contagiose. 2.
Considerazioni supplementari in materia di miniere di salgemma.
2.1. Importanza della barriera geologica.
Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di
salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice
ruolo:
roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti,
strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad
esempio di anidrite) che costituiscono una barriera geologica
che impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella
discarica e che impedisce ai liquidi e ai gas di filtrare
all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale
barriera geologica è attraversata da pozzi e perforazioni è
necessario provvedere a sigillarli durante le operazioni per
prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente
dopo la cessazione delle attività del deposito sotterraneo. Se
l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di attività
della discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è
indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga
impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione
idraulica operativa a tale profondità, in maniera che l'acqua
che potrebbe filtrare nella miniera ancora in funzione non possa
comunque penetrare nell'area di smaltimento,
nelle miniere di salgemma il sale è considerato una barriera di
contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la
biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto
di un evento geologico a lungo termine come il movimento
terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del
livello del mare). Non esistono probabilità molto elevate che i
rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo
stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze di
possibili eventi sfavorevoli. 2.2. Valutazione a lungo termine.
La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo situato
in uno strato roccioso di salgemma va accertata principalmente
designando la roccia salina come barriera. La roccia salina
risponde al requisito di impermeabilità ai gas e ai liquidi e,
grazie alla sua natura convergente, è in grado di incapsulare i
rifiuti e di isolarli completamente al termine del processo di
trasformazione.
La natura convergente della roccia salina non è quindi in
contrasto con la necessità di disporre di cavità stabili nella
fase operativa. La stabilità è un fattore importante per
garantire la sicurezza operativa e mantenere l'integrità della
barriera geologica senza limitazioni di tempo, assicurando così
la protezione della biosfera. I rifiuti devono essere mantenuti
in isolamento permanente rispetto alla biosfera. Il cedimento
controllato del terreno di copertura o altri difetti prevedibili
a lungo termine sono accettabili solo se è possibile dimostrare
che potranno verificarsi esclusivamente trasformazioni diverse
dalla rottura, che rimarrà comunque integra la barriera
geologica e che non si formeranno vie di contatto tra l'acqua e
i rifiuti o i rifiuti e la biosfera.
3. Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia
dura.
Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo
stoccaggio sotterraneo a una profondità di parecchie centinaia
di metri; la roccia dura può essere costituita da diverse rocce
magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche da rocce
sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si
può servire di una miniera non più sfruttata per le attività
estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo. 3.1. Principi
di sicurezza.
Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il
contenimento totale e quindi è necessario costruire una
struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che
l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli
effetti degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi
irreversibili nei confronti dell'ambiente. Sarà quindi la
capacità dell'ambiente circostante di attenuare e degradare gli
agenti inquinanti a determinare l'accettabilità di una fuga da
una struttura di questo tipo.
Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno
valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento
coerente delle diverse componenti del sistema. Nel caso di
stoccaggio sotterraneo nella roccia dura, il deposito deve
essere situato al di sotto della falda acquifera per prevenire
il deterioramento delle acque sotterranee.
Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale requisito,
impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito
raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori
della falda acquifera a contatto con essa - in quantità o
concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. È necessario
quindi valutare l'afflusso delle acque verso e nella biosfera e
l'impatto della variabilità sul sistema idrogeologico.
Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio
e delle strutture artificiali può portare alla formazione di gas
nel deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi
tenere conto di tale fattore nel progettare le strutture per lo
stoccaggio sotterraneo di questo tipo. |
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