IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare,
l'articolo 31, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di
attivita', con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', le norme che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di recupero sono sottoposte a
procedure semplificate;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161,
recante regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei
rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure
semplificate;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante
regolamento di approvazione del modello dei registri di carico e scarico
dei rifiuti, ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, lettera m), e 18,
comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e in
particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione
della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta
per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico e in
particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i residui del carico
siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero;
Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed
esecuzione della Marpol 73 (convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata a
Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai
protocolli relativi alle convenzioni internazionali per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana
in mare con allegati adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro
esecuzione;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente le
imposte sulla produzione e sui consumi per il settore degli oli minerali
e relative sanzioni penali e amministrative;
Visti il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del
testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare,
l'articolo 52, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, approvazione del regolamento per l'esecuzione del
Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE
e 98/34/CE;
Sentito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 26
maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;
Ritenuto di non dover accogliere la richiesta di soppressione
dell'articolo 2, in quanto il medesimo contiene i principi generali, al
pari del soprarichiamato decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno
2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005;
Adotta:
il seguente regolamento
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure
semplificate per le attivita' di recupero dei seguenti rifiuti
pericolosi:
a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra
venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di
lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);
b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti
alla Convenzione Marpol;
c) acque di sentina delle navi.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, il presente
regolamento si applica esclusivamente alle attivita' di recupero svolte
presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive
modificazioni.
3. Per la terminologia riportata nel presente regolamento si rinvia alle
definizioni contenute nel decreto legislativo del 24 giugno 2003, n.
182.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni. ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante:
«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n.
38, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei
rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure
semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per
i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi
e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le
attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai
produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si
provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche
riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio
del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi
che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base
annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33,
comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e'
tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale
determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2
e 3 e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati
ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente capo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni.
Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, recante:
«Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22», relativo all'individuazione dei rifiuti
pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2002, n. 177.
- L'art. 1 del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante:
«Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e
scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m)
e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110, e' il
seguente:
«Art. 1. - 1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico
dei rifiuti riportati negli allegati A e B.
2. Il registro di carico e scarico e' composto da fogli numerati e
vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le
modalita' indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica.
3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici
devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri
deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie
di operatori dall'art. 12, comma 1, del decreto legisltivo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede
di verifica da parte degli organi di controllo.
4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di
rifiuti non pericolosi hanno la facolta' di adempiere all'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri,
scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 197, n. 600, e successive
modificazioni;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista
da disposizioni di legge.
5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico
e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati
dal formulario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la
cadenza stabilita dall'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo
e secondo le modalita' indicate nell'allegato C:
a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il
numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento
viene effettuato;
b) le caratteristiche del rifiuto;
c) le quantita' dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o
presi in carico;
d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti
presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.
6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'art.
12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i
registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la
procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.».
- L'art. 10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante:
«Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali
di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, e' il
seguente:
«Art. 10 (Conferimento dei residui del carico). - 1. Il comandante della
nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un
impianto di raccolta di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), in base
alle disposizioni della convenzione Marpol n. 73/1978.
2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio
ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.
3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), sono poste a carico esclusivamente
delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono
determinate dall'Autorita' competente in conformita' alle disposizioni
di cui all'allegato IV.
4. Il conferimento dei residui del carico e' considerato come immissione
in libera pratica ai sensi dell'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92
del 12 ottobre 1992, del Consiglio, che istituisce un codice doganale
comunitario. Le autorita' doganali non esigono la presentazione della
dichiarazione sommaria di cui all'art. 45 del codice doganale
comunitario.».
- L'art. 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante:
«Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge
con modificazioni dall'art. 1, legge 17 febbraio 2004, n. 47 (Gazzetta
Ufficiale 27 febbraio 2004, n. 48), e' il seguente:
«Art. 10-bis (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico). - 1.
L'entrata in vigore del comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in vigore della
specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, e comunque non oltre il 31
dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale
un'adeguata capacita' di recupero delle acque di lavaggio e di sentina
delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire
dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono
tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una
comunicazione di attivita' all'autorita' competente di cui al decreto
legislativo 5 febraio 1997, n. 22.
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1,
presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende autorizzate dalle
autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di
lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli
idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del
decreto legislativo 21 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e
delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al
trattamento delle acque reflue industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della
quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni
attualmente in uso.».
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 recante: «Ratifica ed esecuzione
della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi,
adottati a Londra il 2 novembre 1973», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, supplemento ordinario.
- La legge 4 giugno 1982, n. 438, recante: «Adesione ai protocolli
relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio
1978», e loro esecuzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1982, n. 193, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1992, n. 504, recante: «Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento
ordinario.
- L'art. 52 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 1327, recante il «Codice
della navigazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942,
n. 93, edizione speciale, e' il seguente:
«Art. 52 (Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti). - Le
concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i
quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio
marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al
mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle
disposizioni del presente titolo.
Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di
sostanze infiammabili o esplosive e' richiesta inoltre l'autorizzazione
del Ministro per le comunicazioni.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono
sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorita'
marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui
al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
materia.».
- L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, recante: «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione
del Codice della navigazione (Navigazione marittima)» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del12 dicembre 1991, relativa
ai rifiuti pericolosi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 377
del 31 dicembre 1991.
- La Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. L 204 del 21 luglio 1998.
Note all'art. 1:
- L'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato
nelle note alle premesse.
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente:
«Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano
rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di
recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni
dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a
ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono
sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o
alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni
tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche
in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo
ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine
di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui
al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche
e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato
il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque
anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del
periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e
dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e
2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti
elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5
settembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e
nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995 del Ministro
dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi
contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni
gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione
dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di recupero, era
stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al
comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano
alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di
produzione di composti di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta
differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di
cui al comma 1;
c) (omissis).
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di
cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti
stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli
altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di
rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai
sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra
quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonche'
alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente
le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano
destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di
cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre
mesi prima della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se
effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio
e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche
di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche
dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove
sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate
ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini
massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' riportato nelle note
alle premesse.
Art. 2.
Principi generali
1. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti di
cui all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi
all'ambiente ed in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di
cui all'articolo 1 operano nel rispetto delle norme vigenti in
particolare in materia di:
a) tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modificazioni;
b) tutela della qualita' dell'aria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni;
c) etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
3. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti e i
metodi di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme vigenti
in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute umana e
dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie
insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti
rilevanti, con particolare riguardo al proprio settore di attivita'.
4. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero devono garantire
l'ottenimento di materie prime o di prodotti con caratteristiche
merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore nelle forme
usualmente commercializzate.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
recante: «Attuazione delle direttive numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria relativamente
a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140,
supplemento ordinario.
Art. 3.
Requisiti soggettivi
1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi
per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, da adottare ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento, il
titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci
amministratori delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari
delle societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di
societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri
della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di
reciprocita':
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri
dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro
Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile
organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle
imprese individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato,
salvi gli effetti della riabilitazione, nonche' della sospensione della
pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela
dell'ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero
per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente
articolo.
Note all'art. 3:
- L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato
nelle note all'art. 1.
- L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente:
«Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione
del presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni
per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e
limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui
beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre
la pericolosita' degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con
piu' elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta'
di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le
sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva
dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio,
il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione
della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche,
per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti,
nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
ed il loro impiego da parte della Pubblica amministrazione e dei
soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei servizi di gestione
dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani
regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e
l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti
inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto
sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla
quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, rivestono interesse
nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei
rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche' delle
norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei
prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacita' tecniche
e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del
formulario di cui all'art. 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e
la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche'
l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro
stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni
di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare
riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della
legge 19 ottobre 1984, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, del
prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine
in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e
dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione
e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle
politiche agricole, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona
di competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave
con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le
funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le
norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria
del commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche', quando le
predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei
rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse
agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.».
- L'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: «Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1956, n. 327, e' il seguente:
«Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato
condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano
pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi
stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del
caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi
da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee
alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.».
Art. 4.
Comunicazione di inizio attivita'
1. I soggetti che effettuano o che intendono effettuare le attivita' di
recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, negli impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, trasmettono alla provincia competente per
territorio, la comunicazione di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, contenente tra l'altro:
a) gli estremi dei provvedimenti amministrativi rilasciati dall'Autorita'
marittima o dall'Autorita' portuale ai fini dell'esercizio
dell'impianto, ove previsti;
b) le tipologie, le caratteristiche e la quantita' annua dei rifiuti
che, nel rispetto della potenzialita' dell'impianto, si intendono
recuperare;
c) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attivita' di recupero.
2. Alla comunicazione e' allegata la dichiarazione di rispetto delle
norme tecniche contenute nel presente regolamento.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque
anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
Note all'art. 4:
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e'
riportato nelle note all'art. 1.
Art. 5.
Individuazione dei rifiuti
1. L'allegato 1 definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e, per
ciascuna tipologia, i relativi metodi di recupero ammessi alle procedure
semplificate ai sensi del presente regolamento.
2. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si
applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed ai
rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli
allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo al
recupero.
3. Nel caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello
costiero destinatario del carico, di cui il rifiuto costituisce il
residuo, e' necessario che il titolare dell'impianto ricevente verifichi
la conformita' del rifiuto conferito anche mediante la caratterizzazione
dello stesso con appositi campionamenti ed analisi effettuati secondo
metodiche ufficiali.
Art. 6.
Messa in riserva
1. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di
cui all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per il
deposito dei rifiuti e della materia prima.
2. Gli impianti devono essere provvisti di:
a) adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne;
b) adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche interne;
c) adeguato sistema di raccolta dei reflui. Ogni sistema dovra'
terminare con pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta, di idonee
dimensioni.
3. La quantita' di rifiuti di cui all'articolo 1 messi in riserva presso
ciascun impianto non puo' eccedere mai il cinquanta per cento della
quantita' dei rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7 del presente
regolamento, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in un anno
nell'impianto stesso.
4. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o
stabilimenti in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I
rifiuti devono essere sottoposti alle attivita' di recupero con cadenza
almeno semestrale che puo' essere estesa di ulteriori due mesi qualora
ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione
dell'impianto, delle quali deve essere data tempestiva notizia alla
provincia.
Art. 7.
Quantita' impiegabile
1. La quantita' impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1, comma
2, e' individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse operazioni
di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque, non deve mai
eccedere la quantita' di rifiuti che l'impianto puo' sottoporre ad
attivita' di recupero in un anno.
Art. 8.
Adempimenti amministrativi
1. Ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, i soggetti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti
individuati all'articolo 1 sono tenuti a registrare nel registro di cui
al citato articolo 12, con le modalita' indicate dal decreto
ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e successive modifiche, i rifiuti
in ingresso, conferiti sia direttamente sia attraverso bettoline,
nonche' i rifiuti in uscita prodotti dalle attivita' di recupero,
rimanendo esclusi dalla registrazione i prodotti e le materie prime
ottenuti dall'attivita' di recupero stessa.
2. I prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle accise,
saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le procedure
previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Fino
all'accertamento di cui sopra, i serbatoi utilizzati per l'attivita'
disciplinata dal presente decreto non sono assoggettati a verifica
fiscale.
3. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti
di autorizzazione, di concessione e nelle ordinanze rilasciate dall'Autorita'
portuale o marittima.
Note all'art. 8:
- L'art. 12 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente:
«Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'art.
11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico,
con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono
annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro
una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana
dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono
attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre,
contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di
trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la
sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e
presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri
integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad
eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato
ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che
ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle
attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai
soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai
sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante
appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di
interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia
dove l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento
organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla
provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5
tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede
dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento
all'autorita' di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di
carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle
modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalita' di tenuta
dei registri.
6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui
agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui
all'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.».
- Per i riferimenti del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, si
vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si vedano le note alle premesse.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 182, la notifica del comandante della nave e' equiparata al
formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, limitatamente ai trasporti
dei rifiuti delle navi effettuati all'interno delle aree sottoposte al
controllo dell'Autorita' marittima o dell'Autorita' portuale.
2. Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, e' cosi' modificato:
a) il punto 6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione dell'attivita'
di recupero delle miscele acqua-idrocarburi provenienti dalla pulizia
delle navi contenenti oli minerali, e' soppresso;
b) le indicazioni relative al punto 6.5 della tabella dell'allegato 2
sono soppresse;
c) nell'allegato 1, suballegato 1, e' aggiunto il punto 6.6 riportato in
allegato 3 al presente regolamento;
d) nella tabella di cui all'allegato 2 e' aggiunta la riga relativa a
recupero rifiuti portuali, riportata in allegato 4 al presente
regolamento.
3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero
svolte ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47, devono inoltrare, entro i sessanta giorni successivi alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, copia della comunicazione di
cui al suddetto articolo 10-bis, integrandola con le informazioni di cui
all'articolo 4 del presente regolamento, alla provincia territorialmente
competente, che provvede alla verifica della sussistenza dei presupposti
e dei requisiti richiesti.
L'inoltro della documentazione predetta consente la prosecuzione dell'attivita'.
La comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in
caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 novembre 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive Scajola
Il Ministro della salute Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 276
Note all'art. 9:
- L'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante:
«Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i requisiti del carico»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, e' il
seguente:
«Art. 6 (Notifica). - 1. Il comandante della nave diretta verso un porto
situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di
cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo
n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'allegato III e
con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorita'
marittima da effettuarsi:
a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto e'
noto;
b) non appena il porto di scalo e' noto, qualora conosciuto a meno di 24
ore dall'arrivo;
c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del
viaggio e' inferiore a 24 ore.
2. L'Autorita' competente trasmette le informazioni di cui al comma 1
all'Autorita' portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di
raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di
porto, di aeroporto
e di confine.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino
al successivo porto di scalo e sono messe a disposizione dell'Autorita'
competente, qualora richieste.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci
e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici
passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari,
che ai sensi dell'art. 7, comma 1, non hanno l'obbligo di conferire i
rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di
approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma
cumulativa all'Autorita' marittima del porto di scalo presso il quale
conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
5. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti
nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che
ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
e), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.».
- L'art. 15 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente:
«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato
da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti
dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore
dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario
deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e
due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le
copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in
materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta
chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma
1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere
numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere
annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.».
- Si riporta il testo dell'Allegato 1, Suballegato 1, punto 6, del
decreto ministeriale n. 161 del 2002, come modificato dal presente
decreto:
«6. Reflui liquidi a carattere organico
6.1 Tipologia: acque madri acetate [070501*].
6.1.1 Provenienza: produzione di sali sodici di antibiotici sterili
nell'industria farmaceutica.
6.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze
pericolose: miscela di solventi organici non alogenati costituita da
metilacetato 70-85%, alcool metilico 5-10% e alcool isopropilico 5-15%.
6.1.3 Attivita' di recupero: distillazione e rettifica per la
purificazione dei singoli solventi [R2].
6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
metilacetato, alcol metilico e alcol isopropilico nelle forme usualmente
commercializzate.
6.2 Tipologia: soluzione di acqua e DMF [070201*].
6.2.1 Provenienza: industria delle finte pelli poliuretaniche ottenuto
mediante coagulazione e spalmatura.
6.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze
pericolose: soluzione acquosa a < 6,5 pH > 9, contenente
N,N,dimetilformammide " 30%, tracce di glicoli, dioctilftalato,
tensioattivi, siliconi coloranti e carbossimetilcellulosa.
6.2.3 Attivita' di recupero: recupero del solvente tramite distillazione
mediante rettifica frazionata [R2].
6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: DMF
con elevato grado di purezza nelle forme usualmente commercializzate.
6.3 Tipologia: solventi e diluenti esausti [070101*] [070604*] [140602*]
[140603*].
6.3.1 Provenienza: sgrassaggio pezzi meccanici, pulizia metalli ed
operazioni di sverniciatura, lavaggio macchine per la verniciatura e
produzione di similpeile, tintolavanderia; industria elettronica.
6.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze
pericolose: soluzioni costituite dall'80% in peso da solventi o diluenti
anche clorurati; soluzioni acquose monocomponenti contenenti il 20% in
peso di solvente; tali soluzioni possono contenere solventi aromatici (es.:
xilolo e toluolo) " 50%, oli o grassi e vernici < 15%, Pb > 5.000 ppm,
Cu < 500 ppm, Cr < 500 ppm e Cd < 50 ppm; soluzioni acquose di alcool
isopropilico con titolo minimo del 94%.
6.3.3 Attivita' di recupero:
a) rigenerazione mediante distillazione [R2];
b) riutilizzazione diretta come solventi per impieghi che richiedono un
minor grado di purezza del solvente [R2].
6.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
solventi e diluenti nelle fbrine usualmente commercializzate.
6.4 Tipologia: soluzioni residue di bassobollenti clorurati [070707*].
6.4.1 Provenienza: produzione di CVM (vinilcloruro monomero).
6.4.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze
pericolose: soluzioni organiche a base di cloroformio < 31%,
1-2dicloroetano < 53%, 1-ldicloroetano < 19%, tetracloruro di carbonio <
22% e contenenti cloruro di vinile monomero < 0,9%, ossido di etilene <
0,3%, cloruro di etile < 3%, 2cloropropano < 0,15%, 1-1-dicloroetilene <
5%, cloruro di metilene < 0,5%, lcloropropano < 0,08%, 1-2dicloroetilene
trans < 4,4%, cloroprene < 0,9%, 1-2dicloroetilene cis < 1,6%, benzene <
1,8%, 1-1-ltricloroetano < 0,1%, trielina < 0,9%, 1-1-2tricloroetano <
1,5%, percioroetilene " 0,3%, 1-1-2-2-tetracloroetano < 0,1%,
1-1-l-2tetracloroetano < 0,03%, pentacloroetano < 0,05%; contenenti PCB,
PCT " o = 25 ppm e PCDD o = 2,5 ppb.
6.4.3 Attivita' di recupero: produzione di percloroetilene e
tetracloruro di carbonio in sostituzione del cloro [R2].
6.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
percloroetilene e tetracloruro di carbonio nelle forme usualmente
commercializzate.
6.5 Abrogato.
- Si riporta l'Allegato 2 del citato decreto ministeriale n. 161 del
2002, come modificato dal presente decreto:
(omissis)
Allegato 1
(Art. 5, comma 1)
1. Tipologia: miscele di acque marine lacustri o fluviali ed
idrocarburi.
[13 07 01*] [13 07 02*] [13 07 03*] [ 13 08 02*] [ 16 07 08*]
1.1 Provenienza:
cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in
attivita' di disinquinamento).
1.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua e idrocarburi
emulsionate, anche con morchie, residui oleosi, ed impurezze.
1.3 Attivita' di recupero:
a) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e
successivo trattamento di centrifugazione e miscelazione con oli
combustibili [R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione;
b) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione
con eventuale trattamento successivo di centrifugazione per impiego
negli impianti di produzione quali materie prime tipiche del ciclo
produttivo petrolifero [R3] in impianti che operano ai sensi del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.
1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) miscele di idrocarburi assimilate al petrolio greggio quale materia
prima destinata agli impianti di produzione;
b) combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e
successive modifiche;
2. Tipologia: acque di sentina delle navi.
[13 04 01*] [13 04 03*]
2.1 Provenienza: sentina delle navi.
2.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con
residui oleosi, idrocarburi ed impurezze.
2.3 Attivita' di recupero:
messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela
acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di
centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti che
operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come
Codice della Navigazione.
2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e
successive modifiche.
3. Tipologia: residui del carico e miscele di prodotti, diversi da
quelli individuati al punto 1, soggetti a Convenzione MARPOL e
provenienti dalla pulizia di serbatoi per trasporto, contenenti
sostanze pericolose [16 07 09*].
3.1 Provenienza: cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi
impiegate in attivita' di disinquinamento).
3.2 Caratteristiche del rifiuto:
residui/miscele acquose che contengono sostanze pericolose cosi' come
definite ed indicate nella Convenzione Marpol.
3.3 Attivita' di recupero:
rigenerazione/recupero di solventi (R2), riciclo/recupero delle sostanze
organiche non utilizzate come solventi (R3), riciclo/recupero di altre
sostanze inorganiche (R5) e rigenerazione degli acidi e delle basi (R6)
per separazione e/o trattamento fisico-chimico in impianti che operano
ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice
della Navigazione messa in riserva dei rifiuti (R13) in impianti che
operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come
Codice della Navigazione, per sottoporli ad una delle attivita' di
recupero sopra descritte.
3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
sostanze con caratteristiche merceologiche conformi al carico di cui
costituivano il residuo.
Allegato 2
(Art. 7)
==========================================================================
| | | |Quantita' massima
Attivita' di| Codice | | Tipologie | per impianto
recupero | allegato 1 | Codice CER | rifiuti |(Tonnellate/anno)
=====================================================================
| | |Miscele di |
| |[13 07 01*] |acque |
| |[13 07 02*] |marine, |
Recupero | |[13 07 03*] |lacustri o |
rifiuti | |[13 08 02*] |fluviali ed |
portuali |1 |[16 07 08*] |idrocarburi |500.000
---------------------------------------------------------------------
Recupero | | |Acque di |
rifiuti | |[13 04 01*] |sentina |
portuali |2 |[13 04 03*] |delle navi |20.000
---------------------------------------------------------------------
| | |Residui del |
| | |carico e |
| | |miscele di |
| | |prodotti |
| | |soggetti a |
| | |Convenzione |
| | |Marpol, |
| | |diversi da |
| | |quelli |
| | |individuati |
| | |al punto 1, |
Recupero | | |contenenti |
rifiuti | | |sostanze |
portuali |3 |[16 07 09*] |pericolose |500.000
Allegato 3
(Art. 9, comma 2, lettera c)
6.6 Tipologia: acque di sentina delle navi: [13 04 01*] [13 04 03*].
6.6.1 Provenienza: sentina delle navi.
6.6.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con
residui oleosi, idrocarburi ed impurezze
6.6.3 Attivita' di recupero:
messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela
acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di
centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti non
operanti ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come
Codice della Navigazione.
6.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI
6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002
e successive modifiche.
Allegato 4
(Art. 9, comma 2, lettera d)
=====================================================================
| Codice | | |
| allegato 1 | | |
| (sub 1 D.M. | | |
| 161 come | | |
| modificato | | |
|dall'Allegato| | |
| 3 del | | |Quantita' massima
Attivita' | presente | | Tipologie | per impianto
di recupero| decreto | Codice CER | rifiuti |(tonnellate/anno)
=====================================================================
Recupero | | |Acque di |
rifiuti | |[13 04 01*] |sentina |
portuali |6.6 |[13 04 03*] |delle navi |20.000
|