Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi,
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219,
recante regolamento concernente la disciplina per la gestione dei rifiuti
sanitari;
Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta e
piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle
spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10
maggio 2002;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
data 6 giugno 2002, recante traduzione in lingua italiana del testo
consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli
allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci
pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di
merci pericolose su strada, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;
Visto l'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante
disposizioni in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e
degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di garantire elevati
livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli
efficaci.
2. Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della direttiva
98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernente l'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati. Sono altresi' esclusi
i materiali normati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano, quali le carcasse degli animali da esperimento, le carcasse intere
e le parti anatomiche, provenienti dall'attività diagnostica degli
Istituti zooprofilattici sperimentali delle facoltà di medicina
veterinaria ed agraria e degli Istituti scientifici di ricerca. Sono
invece disciplinati dal presente regolamento i piccoli animali da
esperimento ed i relativi tessuti e parti anatomiche, provenienti da
strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di
cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative
dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della
produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo
da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e
il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento.
A tale fine devono essere incentivati:
a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture
sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per
minimizzare il contatto di materiali non infetti con
potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio
infettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani
prodotti dalle strutture sanitarie;
c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e
farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a
rischio infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi;
d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al
fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti e
reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non
clorurate;
g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a
favorire il recupero di materia e di energia.
4. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti
prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti
dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, e dal presente regolamento. Le strutture sanitarie
pubbliche devono, altresi', provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti
secondo criteri di economicità.
5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti all'articolo
2, comma 1, sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti
da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da
aree cimiteriali;
g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che
come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo,
con l'esclusione degli assorbenti igienici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, s.o.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, s.o.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, s.o., è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
n. 202.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, recante:
«Regolamento concernente la disciplina per la gestione dei rifiuti
sanitari ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181 - L'art.
24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante: «Disposizioni in materia
ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189, è
il seguente:
«Art. 24 (Smaltimento dei rifiuti sanitari). - 1. Con regolamento da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti
sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
sulla
base di criteri di semplicaficazione e di contenimento delle spese. 2. Con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1
sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate
nel regolamento stesso.».
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano, è pubblicato nella
G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante: «Attuazione
della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernente
l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati», è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno, n. 126, s.o.
- Per il regolamento CE 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 si veda nelle- note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1992, n. 305, s.o.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante:
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale», è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, s.o.
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
si veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli
allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture
pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di
cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono
compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
c) rifiuti
sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a
titolo esemplificativo nell'allegato II del presente regolamento, compresi
tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato
A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 9 aprile 2002;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti
sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della
citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei
quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da
ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da
patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del
presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a
contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti
isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità
tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico
che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali
escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale,
liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido
pericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od
escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un
rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti
da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate
per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della
cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti
derivanti da attività cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia
cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della
cremazione, tumulazione od inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti
sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d),
assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti
urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle
cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti
provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi
quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i
quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una
patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere,
materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta
differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per
quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende
disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata
nell'ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche
contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini
pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le
urine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento
di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che
lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo
smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o
smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale,
la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le
seguenti categorie di rifiuti sanitari:
1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i
materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed
uso degli stessi;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3
dell'allegato I al presente regolamento;
3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al
presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che
come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo:
i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti
presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di
cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari.
Sono esclusi gli assorbenti igienici;
l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con
l'impiego di sostanze disinfettanti;
m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da garantire
un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6. La
sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima,
mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento
ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento,
nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono
essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo
rischio infettivo. L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato
nell'allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti
sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della
semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;
n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla
sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per
dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima, sulla
base delle prove di convalida in essa stabilite.
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note
all'art. 1.
- Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle note alle premesse.
- L'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio 9 aprile 2002,
recante: «Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al
nuovo elenco dei rifiuti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10
maggio 2002, n. 108 (supplemento ordinario n. 102), reca: «Elenco dei
rifiuti istituito conformemente all'art. 1, lettera a), della direttiva
75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'art.
1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.
- I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo individuati dalle voci
18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, sono i
seguenti:
«18.01.03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni 18.02.02 * rifiuti che
devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per
evitare infezioni».
- Gli agenti biologici di gruppo A, di cui all'allegato XI del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni sono i
seguenti:
Allegato XI
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto
che possono provocare malattie infettive in soggetti umani. I rischi
tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco
di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi in
considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che
non hanno effetto sull'uomo. In sede di compilazione di questo primo
elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei
microrganismi geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto
esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei
particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere
modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali,
immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei
quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4
dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1. Per gli agenti
di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco
comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un
riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti
allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo. Quando un
intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito
che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla
classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il
contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è
necessariamente applicativo a meno che la valutazione del rischio da esso
rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non
figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti
almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare
malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio
asterisco (**) nell'elenco allegato
possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non
sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti
l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione
effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per
attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2,
3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti
per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei
parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo dei parassiti che
possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che
possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è
disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno
conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato
in attività con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere
conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività
comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile».
- La lettera g) del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n.
22/1997 è la seguente:
«2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in
particolare:
a)-f) (omissis);
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi
dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti
urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque
natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.».
Art. 3.
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di
esumazione ed estumulazione
1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti
di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere
per effetto di mummificazione, saponificazione,
corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione,
pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche
riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o
cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per
territorio.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate
a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato
la persona amputata.
4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica
riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In
tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio
preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio,
attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore
dall'amputazione.
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le
autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono
rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o
estumulati.
6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione
di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.
Nota all'art. 3:
- I commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di
Polizia mortuaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990,
n. 239, s.o., sono i seguenti:
«4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la
richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal
medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal
coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del
nulla osta dell'autorità giudiziaria.».
Art. 4.
Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
e dei rifiuti provenienti
da altre attività cimiteriali.
1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di
deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero,smaltimento,
intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da
esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività
cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali
rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non
pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei
rifiuti.
2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture
pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833
del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo
di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi
dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il
conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione
alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore
sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il
rispetto dei termini di cui all'articolo 8.
3. Si considerano altresi' prodotti presso le strutture sanitarie di
riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli
urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria
di riferimento.
4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento della
spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitari
sterilizzati in impianti di termodistruzione con recupero energetico e per
assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari alle migliori
condizioni di mercato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono stipulare accordi di programma tra loro, con le strutture
sanitarie e i medici convenzionati con le stesse e con i soggetti privati
interessati.
5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono sistemi
di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei
medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti
sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al fine
della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attività
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li comunica
ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute.
Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni, può stabilire gli
obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti che le strutture
sanitarie sono tenute a raggiungere.
Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge n. 833 del 1978 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il decreto legislativo n. 502 del 1992 si veda nelle note all'art.
1.
- L'art. 58, comma 7-ter del decreto legislativo n. 22/1997, è il
seguente:
«7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza
sanitaria si considerano prodotti
presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.».
- Per il decreto legislativo n. 281/1997 si veda nelle note alle premesse.
Art. 5.
Recupero di materia dai rifiuti sanitari 1. Ai fini della riduzione del
quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere
favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti
sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni
per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la
somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci
antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non
siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di
plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle
strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle
strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono
stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante: «Attuazione delle
direttive 81/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 93/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in
materia di
radiazioni ionizzanti» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno
1995, n. 136, s.o.
- L'art. 4 del decreto legislativo n. 22/1997 è il seguente:
«Art. 4 (Recupero dei rifiuti). - 1. Ai fini di una corretta gestione dei
rifiuti le autorità competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di
appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al
fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro
mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono
essere considerati preferibili
rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero le autorità
competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei
prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla
raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in
materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie
ed il ricorso a strumenti economici.».
Art. 6.
Acque reflue provenienti da attività sanitaria
1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è
disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue
che scaricano nella rete fognaria.
Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque
dell'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole», è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, s.o.
Capo II
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Art. 7.
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi
a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro
della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti
prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla
struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i
rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma
organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di
sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono
responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo
di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno
delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla
provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici
istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto
di sterilizzazione prima della messa in funzione degli
stessi o, se si tratta di impianti già in esercizio, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i
criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. La convalida deve
essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di
manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione
deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura
sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta
delle competenti autorità.
6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e
certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti
nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal
responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli
periodici da parte delle autorità competenti.
8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve
essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale,
ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le
seguenti informazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di
sterilizzazione;
c) data del processo di sterilizzazione.
Note all'art. 7:
- Gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, sono i
seguenti:
«Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti
che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto
e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto
debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale statale
ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresi' allegata la
comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il
termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della
pronuncia sulla
compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la
regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita
conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla
conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione
o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza,
e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il
progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa
costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 149 e del decreto-legge 27giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai
commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito
delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione
rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma l può essere presentata
domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le
operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.».
«Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per
garantire l'attuazione dei
principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di
rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi
di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994,
e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente.
2. (Omissis).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per
un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta
giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione
che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti
questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27,
ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma
1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di
dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme
all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da
parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le
disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo
effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1,
lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non
può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della
sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo
svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il
sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché
l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni
integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato
qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.».
- L'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997, è il seguente:
«Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'art.
11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati
dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro
una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla
effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono
attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica
dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede
delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la
sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i
formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque
anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che
devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività
devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle
attività di manutenzione delle reti
e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di
diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono,
direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di
forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti,
nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di
coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5
tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati
previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia
dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento
all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di
carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle
modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.
6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui
agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui
all'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988 n. 475, e
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.».
Art. 8
Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito
temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il
deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando
apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta
«Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio
biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito
imballaggio rigido a perdere,
resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo
imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea
disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo».
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche
adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante
la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un
colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il
conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare
alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata
massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel
rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del
produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi
inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque
giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime
generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di
incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più
breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i
cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque,
fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche
l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.
Nota all'art. 8:
- Il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997, è riportato
nelle note all'art. 7.
Art. 9.
Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e
trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e
trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a
perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i
rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben
visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla
quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.
2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari
sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1 del presente
articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che
disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuori dell'ambito
territoriale ottimale (ATO) presso impianti di incenerimento di rifiuti
urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e
trasportati separatamente dai rifiuti urbani.
4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in
quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da
rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari
sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e
trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19
12 10.
5. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di
deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare, di
messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, di cui ai commi 3 e 4,
devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche
flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e
per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile,
l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovrà
essere aggiunta la data della sterilizzazione.
6. Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in
riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati di cui ai
commi 3 e 4 si applicano le disposizioni tecniche che disciplinano la
gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.
7. In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai
rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti
si applicano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Nota all'art. 9:
- Il comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 22/1997, è il
seguente:
«5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi
in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi
gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno
essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di
raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.».
Art. 10.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche
altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto
legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per
rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere
smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:
a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di
incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel
forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla
bocca del forno è ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie
di rifiuti;
b) in impianti di incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza
manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende
una operazione che generi per gli operatori un rischio infettivo.
Nota all'art. 10:
- L'allegato «I» al decreto legislativo n. 22/1997, è il seguente:
«Allegato I
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto
della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del
dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze,
soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi il cui punto
di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente
infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza
apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una
sorgente di accensione e che
continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della
sorgente di accensione, o
gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente
infiammabili in quantità pericolose;
H3-B Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare
una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità
limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati
molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la
morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la
frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi,
possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,
conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o
in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non
ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido,
sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine
in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di
lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare
rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.
Note.
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto
tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i
criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva
67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata
dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno",
"teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze,
precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e
l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva
67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della
Commissione.
Metodi di prova.
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle
definizioni di cui all'allegato
I. I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della
direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE
della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che
adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono
basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali
competenti, in particolare su
quelli dell'OCSE.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, recante:
«Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e
89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la
disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non
pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari» è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1998.
Art. 11.
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati:
a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente
utilizzati come mezzo per produrre energia;
b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere
smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di
incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche
adottate per i rifiuti urbani;
c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in
numero adeguato al fabbisogno, nè impianti di produzione di CDR, nè
impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per
produrre energia, nè impianti di termodistruzione, previa autorizzazione
del presidente della regione, possono essere sottoposti al regime
giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo
smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del
presidente della regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di
un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno
regionale.
Nota all'art. 11:
- Per il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, si
veda nelle note all'art. 10.
Capo III
Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivantida altre
attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetaliprovenienti da aree
cimiteriali, e rifiuti sanitariche richiedono particolari modalità di
smaltimento.
Art. 12.
Rifiuti da esumazione e da estumulazione
1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti
separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e
trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore
distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre
frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e
recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in
apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero,
qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore
razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i
rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere
flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al
recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e
28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei
rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21,
comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il
recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),
numero 5).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o
triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),
numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito
imballaggio a perdere, anche flessibile.
Note all'art. 12:
- Gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 sono riportati
nelle note all'art. 7.
- Il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 22/1997 è il
seguente:
«2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in
particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le
fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione
delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti
urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui
all'art. 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con
altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di
inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi
dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti
urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque
natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.».
Art. 13.
Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali
1. I rifiuti provenienti da altre attività
cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono
essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza
necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del
1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali
devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).
Nota all'art. 13:
- Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle note alle premesse.
Art. 14.
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di
gestione e smaltimento
1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere
smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del recepimento della
direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento dei chemioterapici antiblastici può
avvenire negli impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo.
2. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2) e 3),
devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo.
3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate allo
smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, il
trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Note all'art. 14:
- La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4
dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. L 332/91 del 28 dicembre 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255 (s.o.).
Art. 15.
Gestione di altri rifiuti speciali
1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che
come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con
le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
Sono esclusi gli assorbenti igienici.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 16.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, in data 26 giugno 2000, n. 219;
b) l'articolo 2, comma 1-bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405;
c) l'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Note all'art. 16:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità 26 giugno 2000, n. 219, abrogato dal presente regolamento, recava:
«Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari,
ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181.
- L'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato dal
presente regolamento, recava: «Rifiuti sanitari».
- Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2001, n. 218, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 16 novembre 2001, n. 405 (Gazzetta
Ufficiale 17 novembre 2001, n. 268), come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario). - 1. Le
regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinchè le
aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi,
aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria
approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo
Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni, inoltre, prevedono
con legge le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori che
non si adeguino. Le regioni, in conformità alle direttive tecniche
stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, adottano le
opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e
semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.
1-bis. (Abrogato).
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere, con proprio
provvedimento, di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti
per i quali sia dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti sono
trasmessi al collegio sindacale ed alla regione territorialmente
competente per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo.
3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unità di controllo,
attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni
riguardanti la spesa per beni e servizi, e realizzano, entro il 31
dicembre 2001, l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria,
rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito internet.
4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si
attribuisce separata evidenza:
a) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi
superiori ai prezzi di riferimento;
b) alla spesa complessiva per il personale del comparto sanità, ivi
compreso il personale dirigente,
superiore al livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi gli incrementi
previsti dai rinnovi contrattuali.
5. (Omissis).
5-bis. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le
seguenti: "A far data dal 1° febbraio 2002".
6. All'art. 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "Dal 1° gennaio 2003";
b) le parole: "dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal
1° gennaio 2004".
Art. 17.
Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero
1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del
cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle
disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 10 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con
l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in
materia di prevenzione incendi.
Note all'art. 17:
- Gli articoli 10 e 51 del decreto legislativo n. 22/1997 sono i seguenti:
«Art. 10 (Oneri dei produttori e dei detentori). - 1. Gli oneri relativi
alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i
rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le
operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei
precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le
seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle
disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata
apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del
presente decreto.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento
dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle
attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia
ricevuto il formulario di cui all'art. 15 controfirmato e datato in arrivo
dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto
a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del
formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è
elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione.».
«Art. 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata). 1. Chiunque
effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28,
29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un armo o con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti
pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai
responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i
rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con
la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la
discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca
dell'area
sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore
o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di
ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi
di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle
condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua
attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di
cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione
di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o
con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a
lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis,
6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tremilioni.
6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono
all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni
in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di
beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con
la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.
6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della metà nel
caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-ter.
6-quinquies. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a versare
un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso
versamento di tale contributo essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni
in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni
in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con
la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.».
Art. 18.
Oneri finanziari
1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate,
provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle
proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo
finalizzate. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
attuare le finalità di cui al presente decreto, secondo quanto previsto
dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 334
Allegato I
(art. 2, comma 1, lettera a)
Composizione |
Tipo rifiuto |
Regime giuridico |
1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)
C.E.R. 1801030 o 180202 |
Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni |
Pericolosi a rischio infettivo |
Bastoncini cotonati per colposcopia e pap test |
Bastoncini oculari non sterili |
Bastoncini oftalmici di TNT |
Cannule e drenaggi |
Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici, ecc.)
raccordi, sonde |
Circuiti per circolazione extracorporea |
Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale |
Deflussori |
Fleboclisi contaminate |
Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di
rischio chimico) |
Guanti monouso |
Materiale monouso: vials, pipette,
provette, indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola,
calzari, seridrape, soprascarpe, camici |
Materiale per medicazione (garze,
tamponi, bende, cerotti, lunghette,
maglie tubolari) |
Sacche (per trasfusioni, urina
stomia, nutrizione parenterale) |
Set di infusione |
Sonde rettali e gastriche |
Sondini
(nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.)
|
Spazzole, cateteri per prelievo citologico |
Speculum auricolare monouso |
Speculum vaginale |
Suturatrici automatiche monouso
|
Gessi o bendaggi |
Denti e piccole parti
anatomiche non
riconoscibili |
Lettiere per animali da
esperimento |
Contenitori vuoti |
Contenitori vuoti di
vaccini ad antigene vivo |
Rifiuti di gabinetti
dentistici |
Rifiuti di ristorazione
|
Spazzatura |
1-bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attivita' di ricerca e
di diagnostica battereologica C.E.R. 180103 o 180202
|
Piastre, terreni di colture ed altri
presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni
|
Pericolosi a rischio infettivo
|
2. Rifiuti taglienti C.E.R. 180103 o 180202 |
Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette, pungidito, venflon, testine,
rasoi e bisturi monouso |
Pericolosi a rischio infettivo
|
2-bis Rifiuti
taglienti inutilizzati
|
Aghi, siringhe, lame, rasoi C.E.R. 180101 o 180201 |
Non pericolosi |
3. Organi e parti anatomiche
non riconoscibili - Piccoli animali da esperimento C.E.R. 180103
o 180202 |
Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. Sezioni di
animali da esperimento |
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.
Pericolosi a rischio infettivo |
4. Contenitori vuoti, in base al materiale
costitutivo dell'imballaggio va assegnato un codice C.E.R. della
categoria 1501: 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 -
150106 - 150107 - 150109 |
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei
prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari
prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad
antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione |
Assimilati agli urbani
se conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 del presente
regolamento |
5. Farmaci scaduti o inutilizzabili C.E.R. 180109 o
180208 |
Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e
citostatici |
Rifiuti sanitari che
richiedono particolari sistemi di gestione.
Non Pericolosi |
6. Sostanze chimiche di scarto C.E.R. 180107 o
180206 |
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e veterinario
o da attivita' di ricerca collegate, non pericolose o non contenenti
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea
2001/118/CE |
Non Pericolosi |
Allegato
II
(art. 2, comma 1, lettera a))
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO
(elenco esemplificativo)
Denominazione |
C.E.R. |
Rifiuti sanitari che
richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e
citostatici dal settore sanitario o da attivita' di ricerca
collegate... |
180108 |
Rifiuti sanitari che
richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali
citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attivita' di
ricerca collegate....
|
180207 |
Sostanze chimiche di
scarto, dal settore sanitario o da attivita' di ricerca
collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi
dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE.... |
180106 |
Sostanze chimiche di
scarto, dal settore veterinario o da attivita' di
ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai
sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE....
|
180205 |
Rifiuti di amalgama
prodotti da interventi odontoiatrici.... |
180110 |
Oli per circuiti
idraulici contenenti PCB.... |
130101 |
Oli minerali per circuiti
idraulici, clorurati.... |
130109 |
Oli minerali per circuiti
idraulici, non clorurati....
|
130110 |
Oli sintetici per
circuiti idraulici.... |
130111 |
Oli per circuiti
idraulici, facilmente biodegradabili.... |
130112 |
Altri oli per circuiti
idraulici.... |
130113 |
Soluzioni fissative.... |
090104 |
Soluzioni di sviluppo e
attivanti a base acquosa.... |
090101 |
Materiali isolanti
contenenti amianto.... |
170601 |
Lampade fluorescenti.... |
200121 |
Batterie al piombo.... |
160601 |
Batterie al
nichel-cadmio.... |
160602 |
Batterie contenenti
mercurio.... |
160603 |
Allegato III
(art. 2, comma 1, lettera m))
CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DI
STERILIZZAZIONE
1. La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata
secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384/94 Parte I
e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso
della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale
e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso
abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori
adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori
dovra' essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della
sterilizzazione, con un minimo di tre. Tali bioindicatori dovranno essere
conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere
effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di
impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del
responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei
parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno
cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorita'.
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