IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma, vista la proposta della
Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando
quanto segue:
(1) a norma dell'articolo 3, lettera p) del trattato, l'azione della
Comunità deve comprendere un contributo al conseguimento di un notevole
livello di protezione della salute; il trattato prevede altresì la difesa
della salute dei
lavoratori e dei consumatori;
(2) nella risoluzione del 5 maggio 1994 sulla lotta contro gli effetti
nocivi delle radiazioni non ionizzanti (2), il Parlamento europeo ha
invitato la Commissione a proporre provvedimenti legislativi allo scopo di
limitare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni
elettromagnetiche non ionizzanti;
(3) esistono prescrizioni comunitarie minime per la protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione ai campi
elettromagnetici per le attività svolte su dipsositivi provvisti di
videoterminali (3); sono state adottate misure comunitarie volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento (4) che obbligano,
fra l'altro, i datori di lavoro a valutare le attività che comportano lo
specifico rischio di esposizione alle radiazioni non ionizzanti; sono
state proposte norme minime per la protezione dei lavoratori dagli agenti
fisici (5), che comprendono misure relative alle radiazioni non
ionizzanti; la presente raccomandazione
non contempla, pertanto, la protezione dei lavoratori nell'esposizione
professionale a campi elettromagnetici;
(4) nell'ambito della Comunità è imperativo proteggere i singoli cittadini
dagli effetti negativi certi sulla salute, che possono derivare
dall'esposizione ai campi elettromagnetici;
(5) le misure riguardanti i campi elettromagnetici dovrebbero offrire a
tutti i cittadini della Comunità un elevato livello di protezione; le
disposizioni degli Stati membri in questo settore si dovrebbero basare su
un quadro normativo concordato, in modo da contribuire a garantire
una protezione uniforme in tutta la Comunità;
(6) conformemente al principio di sussidiarietà, ogni nuova misura in un
settore che non rientra nell'ambito esclusivo di competenza della
Comunità, quale la protezione della popolazione dalle radiazioni non
ionizzanti, può essere adottata dalla Comunità unicamente se, per
ragioni di scala o in considerazione delle conseguenze dell'azione
proposta, gli obiettivi perseguiti possono essere meglio realizzati dalla
Comunità che dagli Stati membri;
(7) le azioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici dovrebbero essere commisurate con gli altri
benefici nel campo della salute e della sicurezza, che i dispositivi
emittenti campi elettromagnetici arrecano alla qualità della vita nei
settori
come le telecomunicazioni, l'energia elettrica e la sicurezza della
popolazione;
(8) si avverte l'esigenza di istituire, attraverso raccomandazioni rivolte
agli Stati membri, un quadro comunitario per quanto concerne l'esposizione
ai campi elettromagnetici in un'ottica di protezione della popolazione;
(9) obiettivo della presente raccomandazione è la protezione della salute
della popolazione e pertanto essa si applica in particolare ai luoghi in
cui singoli cittadini permangono per un tempo significativo rispetto agli
effetti contemplati dalla presente raccomandazione;
(10) il quadro comunitario che si riferisce a un'ampia documentazione
scientifica già esistente deve essere basato sui migliori dati scientifici
e sui pareri più autorevoli disponibili in questo campo e dovrebbe
comprendere limiti fondamentali e livelli di riferimento per l'esposizione
ai campi elettromagnetici, tenendo presente che i limiti di esposizione
raccomandati si basano soltanto su effetti accertati; a questo proposito,
la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non
ionizzanti (ICNIRP) ha espresso un parere, che è stato
adottato dal comitato scientifico istituito dalla Commissione; il quadro
dovrebbe essere riesaminato e rivalutato regolarmente alla luce delle
nuove conoscenze e degli sviluppi nel settore tecnologico e nell'impiego
di sorgenti e nelle utilizzazioni che danno luogo ad un'esposizione
a campi elettromagnetici;
(11) i limiti fondamentali e i livelli di riferimento dovrebbero
applicarsi a tutti i campi elettromagnetici emessi, ad eccezione della
radiazione ottica e di quelle ionizzanti; per la radiazione ottica occorre
approfondire ulteriormente dati e i pareri scientifici, mentre per le
radiazioni ionizzanti esistono già disposizioni comunitarie;
(12) gli organismi nazionali e europei di standardizzazione (ad es.
CENELEC, CEN) dovrebbero essere incoraggiati a elaborare nell'ambito del
quadro normativo norme comunitarie standardizzate per la progettazione ed
il collaudo di attrezzature per valutare la loro conformità
con i limiti fondamentali previsti nella presente raccomandazione;
(13) l'adesione ai limiti e ai livelli di riferimento raccomandati
dovrebbe fornire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti
accertati sulla salute, che possono derivare dall'esposizione ai campi
elettromagnetici, ma essa non evita necessariamente i problemi di
interferenza o effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali
protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti
cocleari e di altro tipo; i problemi di interferenza con gli stimolatori
cardiaci possono verificarsi per valori inferiori ai livelli di
riferimento raccomandati ed esigono
quindi precauzioni adeguate che esulano comunque dall'ambito di
applicazione della presente raccomandazione e sono contemplate nel
contesto della normativa sulla compatibilità elettromagnetica e sui
dispositivi medici;
(14) coerentemente con il principio di proporzionalità, la presente
raccomandazione definisce principi e metodi generali per la protezione dei
singoli cittadini, demandando tuttavia agli Stati membri l'adozione di
norme specifiche per quanto riguarda le sorgenti e le attività che
comportano l'esposizione ai campi elettromagnetici, la classificazione, in
ambiente professionale o meno, delle condizioni di esposizione delle
singole persone ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
(15) gli Stati membri hanno facoltà, ai sensi del trattato, di fornire un
livello di protezione più elevato di quello di cui alla presente
raccomandazione;
(16) i provvedimenti adottati dagli Stati membri in questo settore, siano
essi vincolanti o meno, e il modo in cui essi tengono conto della presente
raccomandazione dovrebbero formare oggetto di relazioni a livello
nazionale e comunitario;
(17) allo scopo di migliorare la conoscenza dei rischi e delle misure di
protezione dai campi elettromagnetici, gli Stati membri dovrebbero
promuovere la diffusione dell'informazione e le norme di buona prassi in
questo campo, in particolare per quanto riguarda la progettazione,
l'installazione e l'uso di attrezzature, in modo da far sì che i livelli
di esposizione non superino i limiti raccomandati;
(18) attenzione dovrebbe essere rivolta ad un'adeguata informazione
finalizzata alla comprensione dei rischi inerenti ai campi
elettromagnetici, anche tenendo conto della percezione presso la
popolazione esistente in questo campo;
(19) gli Stati membri dovrebbero considerare i progressi delle conoscenze
scientifiche e della tecnologia in relazione ai sistemi di protezione
dalle radiazioni non ionizzanti con un atteggiamento di precauzione e
dovrebbero prevedere la rassegna e la revisione su base sistematica con le
corrispondenti valutazioni tenendo presenti gli indirizzi elaborati dalle
organizzazioni internazionali competenti, quali la Commissione
internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti,
RACCOMANDA CHE:
I. Ai fini della presente raccomandazione gli Stati membri attribuiscano
alle grandezze fisiche che figurano nell'allegato I.A il significato ivi
indicato.
II. Gli Stati membri, allo scopo di assicurare un elevato livello di
protezione della salute dall'esposizione ai campi elettromagnetici:
a) adottino un quadro di limiti fondamentali e di livelli di riferimento
che utilizzi l'allegato I.B come base;
b) attuino, sulla scorta di detto quadro, misure relative alle sorgenti o
alle attività che determinano l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici, quando il tempo di esposizione è significativo, ad
eccezione dell'esposizione per scopi medici, nel qual caso i rischi ed i
benefici dell'esposizione che ecceda i limiti fondamentali devono essere
correttamente valutati;
c) si propongano l'obiettivo di conformarsi ai limiti fondamentali che
figurano nell'allegato II per l'esposizione della popolazione.
III. Gli Stati membri, allo scopo di facilitare e di promuovere
l'osservanza dei limiti fondamentali di cui all'allegato II:
a) tengano conto dei livelli di riferimento di cui all'allegato III ai
fini della valutazione dell'esposizione, o qualora esistano, se
riconosciute dallo Stato membro, delle norme europee o nazionali basate su
procedure concordate di misura e calcolo scientificamente provate,
definite per valutare la conformità con i limiti fondamentali;
b) valutino le situazioni di esposizione dovute a sorgenti di diversa
frequenza, coerentemente con le formule di cui all'allegato IV, sia in
termini di limiti fondamentali che di livelli di riferimento;
c) possano tener conto, ove opportuno, di criteri quali tempo di
esposizione, parti del corpo esposte, età e stato di salute della
popolazione.
IV. Gli Stati membri dovrebbero considerare sia i rischi che i benefici
nel decidere se sia necessaria o meno un'azione, ai sensi della presente
raccomandazione, quando decidono strategie o adottano provvedimenti
relativi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
V. Gli Stati membri, allo scopo di migliorare la comprensione dei rischi e
la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici,
forniscano nei modi appropriati informazioni alla popolazione sulle
conseguenze per la salute e sui provvedimenti adottati per ovviare ad
esse.
VI. Gli Stati membri, allo scopo di migliorare la conoscenza degli effetti
dei campi elettromagnetici sulla salute, promuovano e valutino le ricerche
nel settore dei campi elettromagnetici e della salute umana nell'ambito
dei loro programmi nazionali di ricerca, tenendo conto delle
raccomandazioni e degli sforzi della ricerca comunitaria e internazionale
basata sulla più ampia gamma possibile di fonti.
VII. Gli Stati membri, allo scopo di contribuire alla definizione di un
sistema coerente di protezione dai rischi di esposizione ai campi
elettromagnetici, elaborino relazioni sull'esperienza acquisita attraverso
i provvedimenti adottati nel settore oggetto della presente
raccomandazione e informino la Commissione al riguardo, dopo un periodo di
tre anni dalla data di adozione della presente raccomandazione, indicando
in che modo essi ne hanno tenuto conto nel formulare i propri
provvedimenti.
INVITA la Commissione a
1. adoperarsi per stabilire le norme europee di cui alla sezione III,
lettera a), inclusi i metodi di calcolo e misura;
2. incoraggiare la ricerca per studiare gli effetti a lungo e a breve
termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici a tutte le relative
frequenze nell'ambito dell'attuale programma quadro di ricerca;
3. continuare a partecipare alle attività delle organizzazioni
internazionali competenti nel settore per promuovere il raggiungimento di
un consenso internazionale in materia di orientamenti e pareri sulle
misure protettive e preventive;
4. occuparsi delle materie oggetto della presente raccomandazione, per
assicurarne la revisione e l'aggiornamento, tenendo altresì conto degli
effetti possibili attualmente oggetto di ricerca, inclusi i relativi
aspetti di precauzione e a elaborare, ogni cinque anni, una relazione
globale della Comunità, tenendo conto delle relazioni trasmesse dagli
Stati membri e dei più recenti dati e pareri scientifici.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.
Per il Consiglio Il Presidente
S. NIINISTÖ
ALLEGATO I
DEFINIZIONI
Ai fini della presente raccomandazione, con il termine «campi
elettromagnetici» si intendono i campi statici, i campi a frequenza
estremamente bassa (ELF) e i campi a radiofrequenza (RF), comprese le
microonde, nella gamma di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz.
A. GRANDEZZE FISICHE
Nell'ambito dell'esposizione ai campi elettromagnetici si fa di norma
riferimento a otto grandezze fisiche:
Corrente di contatto (Ic). La corrente di contatto tra una persona e un
oggetto è espressa in ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo
elettrico può essere caricato dal campo.
Intensità di corrente (J). È definita come il flusso di corrente
attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un
volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in
ampere per metro quadro (A/m2).
Intensità di campo elettrico. È una quantità vettoriale (E) che
corrisponde alla forza esercitata su una particella carica
indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in volt per
metro (V/m).
Intensità di campo magnetico. È una quantità vettoriale (H) che, assieme
all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto
dello spazio. È espressa in ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una
forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in tesla (T). Nello
spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e
l'intensità del campo magnetico si ricavano in base all'equazione 1 A m–1
= 4π 10–7 T.
Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle
frequenze molto alte, per le quali la profondità di penetrazione nel corpo
è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a
una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è
espressa in watt per metro quadro (W/m2).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce mediante l'energia
assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in joule
per chilogrammo (J/kg). Nella presente raccomandazione il termine si
impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a
microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore
mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di
assorbimento di energia per unità di massa del tessuto corporeo ed è
espresso in watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR riferito a tutto il corpo
è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti
termici nocivi all'esposizione a RF. Oltre al valore del SAR mediato su
tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e
limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo
conseguenti a speciali condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso
di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF nella gamma
inferiore di MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, le seguenti possono essere misurate
direttamente: l'induzione magnetica, la corrente di contatto, l'intensità
di campo elettrico e magnetico, nonché la densità di potenza.
B. LIMITI DI BASE E LIVELLI DI RIFERIMENTO
Ai fini dell'applicazione delle limitazioni basate sulla valutazione dei
possibili effetti sulla salute dei campi elettromagnetici, occorre
distinguere tra i limiti di base e i livelli di riferimento.
Nota:
I limiti di base e i livelli di riferimento per limitare l'esposizione
sono stati elaborati sulla scorta di un approfondito esame di tutta la
letteratura scientifica pubblicata. I criteri applicati nel corso
dell'esame erano volti a valutare la credibilità dei vari risultati
divulgati; per proporre le limitazioni dell'esposizione ci si è basati
soltanto su effetti accertati. L'insorgere del cancro per gli effetti
dell'esposizione ai campi elettromagnetici di lungo periodo non è
considerato accertato. Tuttavia, poiché esistono fattori di sicurezza di
circa 50 tra i valori limite per gli effetti acuti e i limiti di base la
presente raccomandazione implicitamente contempla gli eventuali effetti a
lungo termine nell'intero
intervallo di frequenza.
Limiti di base. Le limitazioni all'esposizione ai campi elettrici
magnetici ed elettro-magnetici variabili nel tempo, che si fondano
direttamente su effetti accertati sulla salute e su considerazioni di
ordine biologico, sono denominate «limiti di base». In base alla frequenza
del campo, le quantità fisiche impiegate per specificare tali limitazioni
sono: la densità di flusso magnetico (B), la densità di corrente (J), il
tasso di assorbimento specifico di energia (SAR), e la densità di potenza
(S). La densità di flusso magnetico e la densità di potenza negli
individui esposti possono essere misurate rapidamente.
Livelli di riferimento. Questi livelli sono indicati a fini pratici di
valutazione dell'esposizione in modo da determinare se siano probabili
eventuali superamenti dei limiti di base. Alcuni livelli di riferimento
sono derivati dai limiti di base fondamentali attraverso misurazioni e/o
tecniche informatiche e alcuni livelli di riferimento si riferiscono alla
percezione e agli effetti nocivi indiretti dell'esposizione ai campi
elettromagnetici. Le quantità derivate sono: l'intensità di campo
elettrico (E), l'intensità di campo magnetico (H), la densità del flusso
magnetico (B), la densità di potenza (S) e la corrente su un arto (IL). Le
grandezze che si riferiscono alla percezione e agli altri effetti
indiretti sono la corrente (di contatto) (Ic) e, per i campi pulsati,
l'assorbimento specifico di energia (SA). In qualunque situazione
particolare di
esposizione, i valori misurati o calcolati di una delle quantità sopra
citate possono essere raffrontati al livello di riferimento appropriato.
L'osservanza del livello di riferimento garantirà il rispetto delle
restrizioni fondamentali corrispondenti. Se il valore misurato supera il
livello di riferimento, non ne consegue necessariamente che sia superata
la restrizione fondamentale. In tali circostanze, tuttavia, vi è la
necessità di definire se il limite di base sia o meno rispettato.
Nella presente raccomandazione non sono indicate limitazioni quantitative
per i campi elettrici statici. Tuttavia, si raccomanda di evitare il
contatto con cariche elettriche superficiali e le scariche distruttive che
possono causare stress o comunque disturbo.
A determinate frequenze (cfr. allegati II e III) alcune grandezze quali la
densità di flusso magnetico (B) e la densità di potenza (S) sono
utilizzate sia ai fini dei limiti di base che dei livelli di riferimento.
ALLEGATO II
LIMITI DI BASE
Per specificare i limiti di base relativi ai campi elettromagnetici, a
seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche
(quantità dosimetriche/esposimetriche):
— fra 0 e 1 Hz sono stati definiti limiti di base per l'induzione
magnetica relativamente ai campi magnetici statici (0 Hz) e per
l'intensità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a
1 Hz, al fine di evitarne effetti sul sistema cardiovascolare e sul
sistema nervoso centrale,
— fra 1 Hz e 10 MHz sono stati definiti limiti di base per l'intensità di
corrente, in modo da evitare effetti sulle funzioni del sistema nervoso,
— fra 100 kHz e 10 GHz sono stati definiti limiti di base per il SAR, in
modo da evitare lo stress da calore su tutto il corpo e l'eccessivo
riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza
compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i limiti di base previsti si riferiscono
sia all'intensità di corrente che al SAR,
— fra 10 GHz e 300 GHz sono stati definiti limiti di base per la densità
di potenza al fine di evitare il riscaldamento dei tessuti della
superficie del corpo o in prossimità della stessa. I limiti di base
indicati nella tabella 1 sono stabiliti in modo da tener conto delle
incertezze connesse con la sensibilità individuale delle condizioni
ambientali e delle differenti età e condizioni di salute fra i membri
della popolazione.
Note
1. ƒ è la frequenza in Hz.
2. I limiti di base per l'intensità di corrente si prefiggono di
proteggere dagli effetti gravi da esposizione acuta dei tessuti del
sistema nervoso centrale nella testa e nel torace e include un fattore di
sicurezza. I limiti di base per i campi ELF sono basati sugli effetti
nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono
essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per
modificare i limiti di base nel caso di esposizioni di breve durata.
Tuttavia, poiché i limiti di base si riferiscono agli effetti nocivi sul
sistema nervoso centrale, sono possibili intensità di corrente più elevate
in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di
condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le intensità di corrente
devono essere calcolate come media su una sezione di 1 cm2 perpendicolare
alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori dell'intensità della corrente
di picco possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per
√2 (=1,414). Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per
l'applicazione dei limiti di base va calcolata come ƒ= 1/(2tp).
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la
densità massima di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in
base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di cambiamento della
densità di flusso magnetico. L'intensità della corrente indotta può essere
confrontata con i corrispondenti limiti di base.
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi
periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per calcolare il SAR medio localizzato è pari a 10 g
di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il
valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti
10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà
elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di
tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella
dosimetria computazionale ma che può presentare difficoltà per le
misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice
quale una massa cubica di
tessuto, purché le quantità dosimetriche calcolate abbiano valori
conservativi rispetto alle norme guida in materia di esposizione.
8. Per gli impulsi di durata tp, la frequenza equivalente da applicarsi ai
limiti di base va calcolata come ƒ= 1/(2tp). Inoltre, per esposizioni
pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per
esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare
effetti auditivi causati da espansioni termoelastiche, si raccomanda un
ulteriore limite di base. Quest'ultimo è l'assorbimento specifico (SA) che
non dovrebbe superare 2 mJ kg–1 calcolato come media su 10 g di tessuto.
ALLEGATO III
LIVELLI DI RIFERIMENTO
I livelli di riferimento relativi all'esposizione sono indicati al fine di
poterli confrontare con i valori di grandezze misurate.
Il rispetto di tutti i livelli di riferimento raccomandati garantisce il
rispetto dei limiti di base. Se il valore delle grandezze misurate supera
i livelli di riferimento, non ne consegue necessariamente che i limiti di
base siano superati. In tal caso, sarà necessario effettuare una
valutazione per decidere se i livelli di esposizione siano inferiori a
quelli fissati per i limiti di base. I livelli di riferimento volti a
limitare l'esposizione sono stati ottenuti dai limiti di base nella
situazione di massimo accoppiamento fra campo e individuo esposto e perciò
forniscono la massima protezione. Nelle tabelle 2 e 3 sono
riportati i livelli di riferimento. Questi, di norma, vanno considerati
come valori mediati nel volume del corpo dell'individuo esposto ma con la
condizione tassativa che i limiti di base per esposizione localizzati non
siano superati.
In talune situazioni in cui l'esposizione è altamente localizzata, come
l'esposizione del capo nel caso dei radiotelefoni portatili, l'impiego dei
livelli di riferimento non risulta adeguato. In tali casi l'osservanza dei
limiti di base relativi ad esposizioni localizzate dovrà essere valutata
direttamente.
Livelli di campo
Note:
1. ƒ come indicato nella colonna della gamma di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq, E2, H2, e B2
devono essere calcolati come media su qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq, E2, H2, e B2 devono essere
ottenuti come media su qualsiasi periodo di 68/ƒ1,05 minuti (ƒ in GHz).
4. Non è fornito alcun valore di campo E per le frequenze <1 Hz, perché di
fatto sono campi elettrici statici. Per la maggior parte delle persone la
sensazione fastidiosa di cariche elettriche di superficie non è
avvertibile a intensità di campo inferiori a 25 kV/m. Le scariche che
provocano stress o disturbo vanno evitate.
Nota:
Livelli di riferimento più elevati per esposizioni a campi ELF di breve
durata non sono indicati (cfr. tabella 1, nota 2). In molti casi, quando i
valori misurati sono superiori al livello di riferimento, non ne consegue
necessariamente che i limiti di base siano superati. A condizione che
possano essere evitati impatti nocivi sulla salute causati dagli effetti
indiretti dell'esposizione (quali i microshock), si ammette che i livelli
di riferimento per la popolazione possano essere superati purché non
vengano superati i limiti di base sull'intensità di corrente. In molte
situazioni pratiche di esposizione, campi ELF esterni di intensità
corrispondente ai livelli di riferimento indurranno nei tessuti del
sistema nervoso centrale intensità di corrente inferiori ai limiti di
base. Viene inoltre riconosciuto che una serie di dispositivi comuni
emettono campi localizzati superiori ai livelli di riferimento. Tuttavia,
ciò avviene generalmente in condizioni di esposizione in cui i limiti di
base non vengono superati a causa del debole accoppiamento tra il campo ed
il corpo.
Per i valori di picco, si applicano i seguenti livelli di riferimento
dell'intensità di campo E (V/m), dell'intensità di campo magnetico H (A/m)
e dell'induzione magnetica B (µT):
— per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di riferimento di picco si
ottengono moltiplicando i corrispondenti valori efficaci (rms) per √2
(=1,414). Per gli impulsi di durata tp, la frequenza equivalente da
applicarsi deve essere calcolata come ƒ= 1/(2tp);
— per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 MHz, i valori di riferimento
di picco si ottengono moltiplicando i corrispondenti valori efficaci (rms)
per 10α, dove α = [0,665 log(ƒ/105)+0,176); ƒ in Hz
— per le frequenze comprese fra 10 MHz e 300 GHz i valori di riferimento
di picco si ottengono moltiplicando i corrispondenti valori efficaci (rms)
per 32.
Nota:
Generalmente, per quanto riguarda i campi pulsati e/o transitori a basse
frequenze, da alcuni limiti di base e dai livelli di riferimento in
funzione dalle frequenze si possono derivare la valutazione del rischio e
le linee guida di esposizione relative a sorgenti pulsate e/o transitorie.
Per un approccio conservativo occorre rappresentare il segnale di un campo
elettromagnetico pulsato o transitorio attraverso lo spettro di Fourier
delle sue componenti in ogni intervallo di frequenza, di modo che sia
possibile il confronto con i livelli di riferimento per tali frequenze. Le
formule di somma per l'esposizione simultanea a campi di frequenze
multiple possono essere applicate anche per determinare il rispetto dei
limiti di base.
Anche se sul nesso fra effetti biologici e valori di picco dei campi
pulsati le conoscenze sono scarse, si propone che, per le frequenze che
superano i 10 MHz, il valore di Seq valutato come media sulla durata
dell'impulso non superi di 1 000 volte i livelli di riferimento, oppure
che le intensità di campo non superino di 32 volte i livelli di
riferimento delle intensità di campo. Per le frequenze comprese fra circa
0,3 GHz e vari GHz e per l'esposizione localizzata del capo, allo scopo di
limitare o di evitare gli effetti auditivi causati dall'espansione
termoelastica, si dovrà limitare l'assorbimento specifico degli impulsi.
In questa gamma di frequenza, l'assorbimento specifico di 4-16 mJ kg–1 per
produrre questo effetto corrisponde, per impulsi da 30–µs, a valori di
picco dei SAR di 130-520 W kg–1 nel cervello. Fra 100 kHz e 10 MHz, i
valori di picco per le intensità di campo sono ottenuti tramite
interpolazione del valore di picco moltiplicato per 1,5 a 100 kHz al
valore di picco moltiplicato per 32 a 10 MHz. Correnti di contatto e
correnti attraverso gli arti Allo scopo di evitare i rischi dovuti alle
correnti di contatto, per le frequenze fino a 110 MHz si raccomandano
livelli di riferimento addizionali. I livelli di riferimento per le
correnti di contatto sono presentati nella tabella 3. Questi livelli sono
stati definiti tenendo conto che le correnti di contatto di soglia, che
inducono reazioni biologiche nelle donne adulte e nei bambini, sono pari
rispettivamente a circa due terzi e alla metà di quelle che inducono le
stesse reazioni sugli uomini adulti.
Nell'intervallo di frequenza compresa fra 10 MHz e 110 MHz,
si raccomanda un livello di riferimento di 45 mA per la corrente che
attraversa ciascun arto. Questa norma è intesa a limitare il SAR
localizzato su qualsiasi periodo di 6 minuti.
ALLEGATO IV
ESPOSIZIONE DA SORGENTI DI DIVERSE FREQUENZE
Quando si verificano esposizioni simultanee a campi di frequenza diversa,
si deve considerare la possiblità che i loro effetti
si sommino. Ai fini dell'additività i calcoli devono essere eseguiti
separatamente per ciascun effetto. Gli effetti di stimolazione termica ed
elettrica sul corpo devono essere perciò valutati separatamente.
Limite di base
Nel caso di esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, per
quanto riguarda le restrizioni fondamentali, devono essere soddisfatti i
seguenti criteri.
Con riferimento alla stimolazione elettrica, che è significativa da 1 Hz a
10 MHz, le densità di corrente indotta devono essere sommate in base alla
seguente formula:
Quanto agli effetti termici, che sono significativi a
partire da 100 kHz, il tasso di assorbimento specifico di energia e la
densità di potenza devono essere sommati in base alla seguente formula:
Livelli di riferimento
Ai fini applicativi dei limiti di base, i criteri da applicare ai livelli
di riferimento dell'intensità dei campi devono essere i seguenti.
Per la densità di corrente indotta e gli effetti di stimolazione
elettrica, significativi fino a 10 MHz, i livelli dei campi devono
soddisfare le due seguenti condizioni:
Con riferimento alle linee guida dell'/CNIRP (1) che riguardano sia
l'esposizione professionale che quella della popolazione, i valori limite
nelle sommatorie si riferiscono a condizioni di esposizione relative ad
individui della popolazione.
L'impiego di costanti (a, b) al di sopra di 1 MHz per il campo elettrico e
al di sopra di 150 kHz per il campo magnetico è dovuto al fatto che la
sommatoria si basa sulla densità di corrente indotta e ogni mescolanza
dev'essere evitata con l'eventuale effetto termico. Quest'ultimo è alla
base dei valori di EL,i e HL,j rispettivamente al di sopra di 1 MHz e di
150 kHz, di cui alla tabella 2.
Nei casi di effetti termici, a partire da 100 kHz, i livelli di campo
devono soddisfare le due seguenti condizioni:
Anche in questo caso, con riferimento alle linee guida dell'ICNIRP,
alcuni valori limiti sono stati adattati unicamente per l'esposizione
della popolazione.
Per la corrente su un arto e per la corrente di contatto si devono
applicare rispettivamente le seguenti norme:
Le formule suddette si basano sull'ipotesi che la relazione di base tra
i campi derivanti da sorgenti multiple sia la peggiore possibile. Di
conseguenza, le situazioni che corrispondono ad una esposizione tipica
possono in pratica comportare livelli di esposizione meno restrittivi di
quelli indicati dalle suddette formule per i livelli di riferimento.
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