IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL
MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati proveniente da fonti agricole», e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n.
152/1999, ai sensi del quale deve essere assicurata la piu' ampia
divulgazione dello stato di qualita' delle acque;
Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio
2002 di trasferimento alle regioni degli uffici compartimentali del
Servizio idrografico e mareografico nazionale;
Ritenuto che le informazioni devono garantire la completezza, la coerenza,
l'omogeneita' e la comparabilita' dei dati in esse presenti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto e' finalizzato alla raccolta dei dati sullo stato
di qualita' dei corpi idrici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
i dati conoscitivi, le informazioni, le relazioni e le relative
cartografie secondo le modalita' e gli standard informativi di cui in
allegato al presente decreto e non oltre le scadenze temporali previste
per i singoli settori.
3. L'APAT elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo
nazionale ambientale, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e
predispone relazioni di sintesi per ciascun settore.
Ulteriori elaborazioni sono effettuate sulla base di particolari esigenze
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio i dati elaborati, le relazioni di sintesi e le cartografie,
elaborate su scala nazionale, per i singoli settori tenuto conto delle
scadenze temporali di cui all'allegato.
5. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione sullo stato di
qualita' delle acque in territorio nazionale, l'APAT, in collaborazione
con il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, pubblica i risultati delle elaborazioni dei dati regionali.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, entro tre mesi successivi alle
scadenze temporali di cui al comma 4, l'APAT comunica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio l'elenco delle
regioni che non hanno ottemperato agli obblighi previsti nel presente
decreto.
7. L'APAT, in merito agli aspetti quali-quantitativi della risorsa idrica,
fornisce, altresi', le informazioni agli organismi comunitari e
internazionali mediante i questionari predisposti dagli stessi.
Art. 2.
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un comitato composto
da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, Ministero della salute, Agenzia per la protezione
dell'ambiente e dei servizi tecnici, autorita' di bacino, regioni,
province autonome di Trento e Bolzano e ARPA. Il comitato ha il compito di
formulare le proposte necessarie per ottimizzare l'attuazione del presente
decreto e per coordinare le attivita' finalizzate alla raccolta dei dati
che deve avvenire sulla base di conoscenze sempre piu' estese e mediante
metodi di controllo individuati sulla base dei progressi scientifici e
tecnologici e delle sopravvenute esigenze comunitarie.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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