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T.A.R. Napoli 724/2002 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI QUARTA
SEZIONE composto
dai Magistrati: -
dott. FRANCESCO
CORSARO Presidente - dott. UGO
DE MAIO
Consigliere
- dott. PIERLUIGI
RUSSO
Referendario estensore ha
pronunciato la seguente SENTENZA sul
ricorso n.1676/1997 R.G. proposto dalla sig.ra RIE SVEISTRUP JENSEN,
rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Como, con il quale è
elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Gramsci n.16 ; CONTRO il
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e la Soprintendenza per i
Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia, in persona del
Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui
Ufficio Distrettuale di Napoli, alla via Diaz n.11, è ope legis domiciliato ; PER
L’ANNULLAMENTO previa
sospensione del decreto a firma del Direttore Generale del Ministero per
i Beni Culturale ed Ambientali, del 15.7.1996, notificato il 3.12.1996,
di annullamento dell’autorizzazione paesistica
n.213 del 21.12.1992 rilasciata dal Sindaco di Napoli nonché di
ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo
delle posizioni soggettive della ricorrente, ivi compresa la nota della
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e
Provincia n.18590 del 13.6.1996 nonché l’atto, di cui si ignorano gli
estremi, con il quale lo stesso organo ha richiesto al Ministero
l’annullamento del provvedimento sindacale ; Visto
il ricorso con i relativi allegati ; Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni Culturali
ed Ambientali ; Vista
l’ordinanza n.371 pronunciata nella camera di consiglio del 21 marzo
1997 ; Visti
i documenti e le memorie depositati dalla ricorrente a sostegno delle
proprie richieste ; Visti
gli atti tutti della causa ; Udito
per il ricorrente l’avv. F. Acampora, per delega dell’avv. S. Como,
alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, relatore il
referendario P. Russo ; Ritenuto in fatto
e considerato in diritto quanto segue: F
A T
T O Con
ricorso notificato in data 1 febbraio 1997 e depositato il successivo 26
febbraio, la sig.ra RIE SVEJSTRUP JENSEN ha premesso di essere
proprietaria di due appartamenti – facenti parte del manufatto
denominato « Le case al mare »,
inserito nel complesso immobiliare « Villa
Gallotti », sito in Napoli alla via Posillipo n.54 –
che si sviluppano entrambi su tre livelli e poggiano sul banco
tufaceo prospiciente il mare. Avendo
eseguito alcuni lavori edilizi senza titolo, l’esponente presentava
istanza di condono edilizio all’entrata in vigore della L. n.47/1985. In
data 21.12.1992, il Sindaco di Napoli rilasciava l’autorizzazione di
cui all’art.7 della L. 29 giugno 1939 n.1497, in considerazione del
vincolo esistente. Tuttavia,
con il provvedimento impugnato, il Direttore generale del Ministero dei
Beni Culturali ed Ambientali annullava la summenzionata autorizzazione
ai sensi dell’art 82 D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, ritendola viziata da
eccesso di potere per carenza di motivazione e da violazione di legge. Avverso
tale provvedimento, sono stati proposti i seguenti motivi di diritto : 1)
Incompetenza del Direttore generale – Violazione ed errata
applicazione art. 82 D.P.R. 24.7.1977 n.616 , dovendosi invece
considerare competente il Ministro ; 2)
Violazione art.82 D.P.R. 24.7.1977 n.616 per tardività –
Violazione del giusto procedimento – Sviamento di potere –
Motivazione errata e pretestuosa - Contraddittorietà e contrasto
con i precedenti ; 3)
Violazione art.7 L. n.1497/1939 e dell’art.82 citato sotto
altro profilo – Eccesso di potere per presupposto erroneo e difetto
dei presupposti – Sviamento di potere – Motivazione pretestuosa e
falsa – Difetto assoluto di interesse pubblico ; 4)
Violazione L. 8.8.1985 n.431 – Violazione ed errata
applicazione D.M. 14.12.1995. Si
è costituito in resistenza il Ministero intimato con atto di mera
forma. Nella
camera di consiglio del 21 marzo 1997, questo Tribunale respingeva la
domanda incidentale di sospensione con ordinanza n.371/97. Successivamente
parte ricorrente ha depositato documenti e memorie difensive, con le
quali ha insistito nella propria richiesta di annullamento dell’atto
gravato.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, la causa è stata
trattenuta per la decisione, come da verbale. D
I R I T T O Il
ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Ad
avviso del Collegio, si appalesa fondata ed assorbente la censura
dedotta con il terzo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente
denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di
motivazione. E’
giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale (cfr., tra le
tante, C.d.S., VI, 20.6.1997 n.952; 30.6.1997 n.1010; 6.10.1998 n.1348;
3.11.1999 n.1693; 3.2.2000 n.630; T.A.R. Campania, IV, 19.10.1999
n.2688; I, 27.1.2000 n.258) che l’Autorità statale, nell’esercizio
del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate
dalla Regione o dall’Amministrazione delegata, ai sensi dell’art.7
della L. 29 giugno 1939 n.1497, esercita un riesame di queste ultime
sotto il profilo estrinseco, con riferimento cioè alla mera verifica di
legittimità. E’
altrettanto pacifico che il decreto di annullamento
dell’autorizzazione paesistica deve contenere una motivazione idonea a
contestare la legittimità delle scelte operate dall’Ente delegato
alla gestione del vincolo, che comprende anche il vizio di eccesso di
potere nelle sue diverse figure sintomatiche, in relazione alle esigenze
di tutela paesaggistica. Nel
caso di specie, il Sindaco del Comune di Napoli aveva considerato
compatibile con i valori paesistici tutelati il progettato intervento,
in conformità al parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata e
dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e
Provincia. Di
contro il Ministero, avendo rilevato difformità tra le opere realizzate
fino a quel momento ed i progetti presentati dall’interessata –
quanto alla quota del piano di calpestio del solaio di copertura, alle
dimensioni delle finestre, alla quota di calpestio del piano interrato e
ad una apertura nel locale interrato – ha annullato l’autorizzazione
sindacale. Osserva
in proposito il Collegio che il provvedimento ministeriale risulta
fondato in realtà su valutazioni di carattere edilizio costruttivo,
anziché sulle esigenze paesaggistico-ambientali tutelate dal vincolo,
oltrepassando così i limiti del controllo di legittimità previsto
dall’art.82 D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 ed invadendo le competenze
rientranti nella sfera esclusiva del Comune (cfr., C.d.S., VI,
20.11.1998 n.1583; T.A.R. Campania, 9.4.1999 n.1006; 14.5.1999 n.1278;
27.1.2000 n.258; T.A.R Campania, Salerno, 7.12.2000 n.977; T.A.R.
Sardegna, 14.3.2001 n.258). Infatti,
come sopra evidenziato, il decreto ministeriale impugnato si limita a
rilevare questioni di carattere meramente
edilizio senza dare compiutamente conto, nella motivazione, dell’iter
logico seguito in ordine alle ragioni di incompatibilità delle opere da
sanare col vincolo posto a tutela del paesaggio. In
relazione a tutto quanto precede, si appalesa fondata la dedotta censura
di eccesso di potere per difetto di motivazione ed il ricorso va quindi
accolto, con conseguente annullamento dell’illegittimo atto impugnato. Sussistono,
tuttavia, giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti
delle spese e degli onorari di causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -
Sezione Quarta – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il provvedimento ministeriale impugnato. Spese compensate. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. |