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T.A.R. Napoli 721/2002 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI QUARTA
SEZIONE composto
dai Magistrati: -
dott. FRANCESCO
CORSARO Presidente - dott. UGO
DE MAIO
Consigliere
- dott. PIERLUIGI
RUSSO
Referendario estensore ha
pronunciato la seguente SENTENZA sul
ricorso n.13062/1998 R.G. proposto dai sig.ri ANNUNZIATA Francesco e
ANNUNZIATA Ciro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sabato Perna e Rita
Scopa, con i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via A.
D’Isernia n.38 ; CONTRO l’Ente
Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosaria Cugia, con
la quale è elettivamente domiciliato,
in Napoli, alla via Duomo n.326 ; PER
L’ANNULLAMENTO dell’ordinanza
n.103 di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere edilizie
ivi specificate, emessa dal Presidente dell’Ente Parco Nazionale del
Vesuvio in data 21 luglio 1998 ; Visto
il ricorso con i relativi allegati ; Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del
Vesuvio ; Viste
le memorie e i documenti depositati dalle parti a sostegno delle
rispettive difese ; Visti
gli atti tutti della causa ; Uditi,
alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001, l’avv. R.Scopa per i
ricorrenti e l’avv. M.R.Cuggia per l’Ente resistente, relatore il
ref. P.Russo ; Ritenuto in fatto
e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con
ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno
impugnato il provvedimento in epigrafe descritto, con il quale il
Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio ha disposto la sospensione e
la demolizione di determinate opere edilizie, ritenute abusive,
realizzate in San Giuseppe Vesuviano, censurandolo per violazione di
legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Si
è costituito in resistenza l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, che ha
sostenuto l’infondatezza delle censure, concludendo per la reiezione
del gravame.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001, la causa è stata
trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO Come
accennato in narrativa, il ricorso ha per oggetto l’ordinanza con la
quale il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha disposto
la sospensione e la demolizione delle opere edilizie ivi descritte. Dalla
documentazione versata in atti risulta che, in relazione alle opere
anzidette, sono state presentate al Comune di San Giuseppe Vesuviano, in
data 1 marzo 1995, n.5 domande di condono ai sensi della L. n.724/1994,
recanti i seguenti numeri di protocollo : 5125, 5126, 5127, 5128, 5129 e
5130, non ancora definite. Come
evidenziato dai ricorrenti, inoltre, il presente giudizio risulta
strettamente connesso con altro ricorso tra le medesime parti, avente ad
oggetto precedente ordinanza di demolizione (n.59 del 20.7.1998)
emessa dallo stesso Ente, definito con sentenza di questo
Tribunale n.2521, depositata il 5 giugno 2001. In
proposito il Collegio ritiene di condividere, anche nell’odierna
causa, quanto statuito
nella citata pronuncia, che ha dichiarato improcedibile il ricorso per
sopravvenuto difetto d’interesse. Non
è invero contestabile che i procedimenti aperti dalle riferite domande
di condono possono concludersi con provvedimenti favorevoli ai
ricorrenti o con provvedimenti a loro sfavorevoli, e che in entrambi i
casi cessa per gli istanti l’interesse a coltivare la presente
impugnativa. Nel primo caso perché, soddisfatti nella loro pretesa
sostanziale, gli istanti medesimi non hanno più alcuna ragione di
dolersi del provvedimento impugnato; nel secondo caso perché
l’interesse effettivo e concreto dei ricorrenti si sposta
sull’impugnativa delle determinazioni reiettive delle predette domande
di condono. In
relazione a quanto precede, si deve concludere dichiarando l’improcedibilità
anche dell’odierno ricorso. Spese
e competenze di giudizio possono equamente compensarsi tra le parti in
causa. P.Q.M. Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
- Sezione quarta – dichiara improcedibile il ricorso
in epigrafe. Spese
compensate. La
presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 5 dicembre 2001. |