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T.A.R. Pescara 288/2002 |
REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO Sezione
staccata di Pescara composto
dai magistrati: -Michele
ELIANTONIO presidente ff. -Mario
DI GIUSEPPE consigliere -Dino
NAZZARO cons. relatore ha
pronunciato, ai sensi dell’art. 26 L. 6.12.1971 n. 1034, u.c., quale
sostituito dall’art. 9 L. 21.7.2000 n. 205, comma 1°, la seguente SENTENZA nel
giudizio proposto con ric. n. 762 del 2001 da D’ANSELMO Fernando,
costituito con l’avv. Giulio CERCEO, come in ricorso; CONTRO LA
REGIONE ABRUZZO – Direzione Territorio, quale rappresentata per legge,
in giudizio con l’Avvocatura dello Stato; IL
SINDACO P.T. DEL COMUNE DI VILLA CELIERA; PER
L’ANNULLAMENTO -DELL’ATTO
PROT. N.8007/00 DEL 16.10.2001 (diniego di nullaosta per la costruzione
di 5 fabbricati in contrada da Santa Maria nel Comune di Villa Celiera),
ivi compreso il parere del Comitato speciale dei beni ambientali n.
2001/2496, con l’accertamento dell’illegittimo comportamento
dell’Ente e consequenziale condanna al risarcimento del danno ex art.
35 L. 205/2000; visto
il ricorso, l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura ed i
documenti depositati; uditi
alla camera di consiglio del 7 febbraio 2002 il consigliere Dino NAZZARO,
gli avv. G. CERCEO e M. LUCCI; ritenuta
la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in FATTO
e DIRITTO -parte
ricorrente contesta l’impugnato provvedimento per violazione di legge
ed eccesso di potere, con riferimento alla normativa di settore (art. 7
L. 29.6.1939 n. 1497) e generale (art. 3 L. 241/90), nonché
all’assoluto difetto di istruttoria. IL
provvedimento, invero, fonda il diniego sul fatto che gli “interventi
comportano una disorganicità delle trasformazioni con inevitabili
ripercussioni paesistiche e per tipologia e tecnologia poco adatte al
contesto non appaiono compatibili con le esigenze di tutela e si
ribadiscono le indicazioni già esposte da questo settore nella nota n.
9386 del 12.11.1997 e riportata nel precedente N.O. n. 2049 del
24/05/2000”. I
riferimenti alla nota n. 9386/97 non sono affatto pertinenti, atteso che
esso attiene ad una sollecitazione al Comune di “dotarsi di uno
strumento urbanistico generale adeguato”, in luogo del piano di
fabbricazione, che, al di là di ogni specifica esigenza di tutela, non
può comportare il blocco di ogni attività edilizia, se non
evidenziando, caso per caso, i criteri di “non compatibilità”
ambientale”; il precedente N.O. negativo, infine, fa riferimento ad
una presunta lottizzazione, che, invero, è rimasta una mera ipotesi
superata in sede istruttoria da parte dello stesso Comune (nota del
4.2.2000 prot. 318). In
sintesi, a sostegno del diniego, resta la generica motivazione di cui
all’atto del 16.10.2001 prot. N. 8007/00, non supportata da alcun
specifico atto istruttorio, che più che altro appare tesa a mantenere,
in presenza dell’inerzia del Comune, quella posizione negativa
assoluta e pregiudiziale nei confronti di ogni attività edilizia,
penalizzando, in tale modo, i singoli interessati al rilascio delle
concessioni edilizie. Nel
caso in esame, infatti, la “non compatibilità”, una volta esclusa
(o comunque non provata) l’ipotesi della lottizzazione, resta ancorata
ad espressioni e dati così generici ed indeterminati, che non fanno
comprendere in base a quali elementi precisi e concreti le costruzioni
progettate sarebbero pregiudizievoli alla conservazione delle
caratteristiche ambientali dei luoghi; la stessa amministrazione,
inoltre, avrebbe dovuto, bilanciando l’interesse pubblico e quello
privato, evidenziare gli aspetti non accettabili del progetto, anche ai
fini di sua revisione, atteso che nella zona sono stati rilasciati altri
nullaosta, così come documentato in atti. In
definitiva il ricorso va accolto per la parte impugnatoria, mentre va
dichiarato inammissibile per il richiesto risarcimento dei danni,
essendosi in presenza di una mera richiesta, assolutamente carente di
prova (Tar Pescara n. 60/2001). Le
spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il
Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, -accoglie
in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto
impugnato; -dichiara
inammissibile la richiesta risarcitoria; -condanna
la Regione Abruzzo, quale rappresentata, al pagamento, in favore del
ricorrente, delle spese di causa, che si liquidano, per onorario di
avvocato, diritti di procuratore e spese vive, in complessivi € =2000=
(duemilaeuro). Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così
deciso in Pescara nella camera di consiglio del 7 febbraio 2002. -Michele
ELIANTONIO presidente -Dino
NAZZARO cons. estensore IL
Segretario di udienza Pubblicata
mediante deposito in segreteria in data 22.02.2002 IL
Direttore di Segreteria |