| sommario | legislazione | giurisprudenza | tabelle |modulistica || pubblicazioni | recensioni | links | utilities | |iusambiente è |

 

T.A.R. Pescara 288/2002

                                                                                                   

                             

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO

Sezione staccata di Pescara

composto dai magistrati:

-Michele ELIANTONIO presidente ff.

-Mario DI GIUSEPPE consigliere

-Dino NAZZARO cons. relatore

ha pronunciato, ai sensi dell’art. 26 L. 6.12.1971 n. 1034, u.c., quale sostituito dall’art. 9 L. 21.7.2000 n. 205, comma 1°, la seguente

SENTENZA

nel giudizio proposto con ric. n. 762 del 2001 da D’ANSELMO Fernando, costituito con l’avv. Giulio CERCEO, come in ricorso;

CONTRO

LA REGIONE ABRUZZO – Direzione Territorio, quale rappresentata per legge, in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;

IL SINDACO P.T. DEL COMUNE DI VILLA CELIERA;

PER L’ANNULLAMENTO

-DELL’ATTO PROT. N.8007/00 DEL 16.10.2001 (diniego di nullaosta per la costruzione di 5 fabbricati in contrada da Santa Maria nel Comune di Villa Celiera), ivi compreso il parere del Comitato speciale dei beni ambientali n. 2001/2496, con l’accertamento dell’illegittimo comportamento dell’Ente e consequenziale condanna al risarcimento del danno ex art. 35 L. 205/2000;

visto il ricorso, l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura ed i documenti depositati;

uditi alla camera di consiglio del 7 febbraio 2002 il consigliere Dino NAZZARO, gli avv. G. CERCEO e M. LUCCI;

ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in

FATTO e DIRITTO

-parte ricorrente contesta l’impugnato provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento alla normativa di settore (art. 7 L. 29.6.1939 n. 1497) e generale (art. 3 L. 241/90), nonché all’assoluto difetto di istruttoria.

IL provvedimento, invero, fonda il diniego sul fatto che gli “interventi comportano una disorganicità delle trasformazioni con inevitabili ripercussioni paesistiche e per tipologia e tecnologia poco adatte al contesto non appaiono compatibili con le esigenze di tutela e si ribadiscono le indicazioni già esposte da questo settore nella nota n. 9386 del 12.11.1997 e riportata nel precedente N.O. n. 2049 del 24/05/2000”.

I riferimenti alla nota n. 9386/97 non sono affatto pertinenti, atteso che esso attiene ad una sollecitazione al Comune di “dotarsi di uno strumento urbanistico generale adeguato”, in luogo del piano di fabbricazione, che, al di là di ogni specifica esigenza di tutela, non può comportare il blocco di ogni attività edilizia, se non evidenziando, caso per caso, i criteri di “non compatibilità” ambientale”; il precedente N.O. negativo, infine, fa riferimento ad una presunta lottizzazione, che, invero, è rimasta una mera ipotesi superata in sede istruttoria da parte dello stesso Comune (nota del 4.2.2000 prot. 318).

In sintesi, a sostegno del diniego, resta la generica motivazione di cui all’atto del 16.10.2001 prot. N. 8007/00, non supportata da alcun specifico atto istruttorio, che più che altro appare tesa a mantenere, in presenza dell’inerzia del Comune, quella posizione negativa assoluta e pregiudiziale nei confronti di ogni attività edilizia, penalizzando, in tale modo, i singoli interessati al rilascio delle concessioni edilizie.

Nel caso in esame, infatti, la “non compatibilità”, una volta esclusa (o comunque non provata) l’ipotesi della lottizzazione, resta ancorata ad espressioni e dati così generici ed indeterminati, che non fanno comprendere in base a quali elementi precisi e concreti le costruzioni progettate sarebbero pregiudizievoli alla conservazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi; la stessa amministrazione, inoltre, avrebbe dovuto, bilanciando l’interesse pubblico e quello privato, evidenziare gli aspetti non accettabili del progetto, anche ai fini di sua revisione, atteso che nella zona sono stati rilasciati altri nullaosta, così come documentato in atti.

In definitiva il ricorso va accolto per la parte impugnatoria, mentre va dichiarato inammissibile per il richiesto risarcimento dei danni, essendosi in presenza di una mera richiesta, assolutamente carente di prova (Tar Pescara n. 60/2001).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,

-accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato;

-dichiara inammissibile la richiesta risarcitoria;

-condanna la Regione Abruzzo, quale rappresentata, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa, che si liquidano, per onorario di avvocato, diritti di procuratore e spese vive, in complessivi € =2000= (duemilaeuro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 7 febbraio 2002.

-Michele ELIANTONIO presidente

 

-Dino NAZZARO cons. estensore

 

IL Segretario di udienza

 

Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 22.02.2002

IL Direttore di Segreteria