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T.A.R. Catania 1315/2001 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di
Catania (Sez.1°), composto dai signori: dott.
Filippo Delfa
Presidente dott.
Vincenzo Salamone Consigliere dott.Giovanni
Milana Consigliere
rel, est.
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
sul
ricorso n.5814/2000 R.G. proposto dai signori Davino Matteo, Davino Angelo
Marco,Davino Luca, rappresentati e difesi,
dall'Avv.Giuseppe Aliquò ed elettivamente domiciliati presso lo
studio del predetto difensore in Catania in Via Michele Scammacca n. 46; CONTRO L’Ente
Parco Dell’Etna ,in persona del legale rappresentante p.t ,rappresentato
e difeso dall’Avvocato Serena Cantale Aeo ed elettivamente domiciliato
in Catania presso lo studio del predetto difensore,in Via Canfora n. 135; PER
L'ANNULLAMENTO Della
determinazione del Soprintendente tecnico di cui alla nota prot.6335 del
20/9/2000 ,nonché di ogni altro provvedimento presupposto,connesso e
conseguenziale anche se non conosciuto; Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visto
l'atto di costituzione dell' Ente intimato; Visti
gli atti tutti del giudizio; Designato
relatore, alla pubblica udienza del 8/5/2001 il Consigliere dott. Giovanni
Milana; Vista
la memoria depositata in data 26/4/2001 dai ricorrenti; Ritenuto
in fatto e considerato in
diritto quanto segue: FATTO Gli
odierni ricorrenti,proprietari di un fabbricato per uso abitativo sito
all'interno del Parco dell'Etna in zona <C.ALT>, in data
17/5/2000,hanno chiesto al predetto Ente Parco il rilascio del nulla osta
per trasformare il fabbricato di loro proprietà da abitativo a struttura
turistico ricettiva.
Con nota del 20/9/2000,l’Ente intimato premesso che gli inteventi
si configurano come ristrutturazione edilizia e variazione di
destinazione d'uso,rilevato < che detti interventi sono consentiti rispettivamente al
punto 4.1.1 lett. G) dal Decreto Presindenziale del 17/3/1987, istitutivo
del Parco dell’Etna ed al punto4.4.1 lett.i) che prevede inoltre la
possibilità di effettuare trasformazioni edilizie in quanto necessarie al
raggiungimento delle finalità indicate nella L.r. n.98/81,art. 8 al
punto3>, subordina i predetti interventi all’esecutività del piano
territoriale di coordinamento, di cui all’art, 18 della L.r. n. 98/81,
e,pertanto, l’istanza non viene accolta>.
Avverso il predetto diniego di nulla osta insorgono gli odierni
ricorrenti censurando il provvedimento impugnato per violazione della L.r
n. 98/1981 e successive integrazioni e modifiche e rilevando che il piano
territoriale avrebbe dovuto essere stato approvato da lungo tempo, e
,quindi, le limitazioni introdotte della legge nelle more della
approvazione del predetto piano non potrebbero più operare. I
ricorrenti concludono chiedendo
a questo Tribunale di
<ordinarsi all’Ente Parco dell’Etna di procedere all’esame della
pratica in oggetto per il rilascio del nulla osta>
L’Ente Parco, costituitosi in giudizio, ha chiesto che il ricorso
sia dichiarato inammissibile per indeterminatezza del petitum,ed in
subordine infondato in quanto l’impugnato diniego di nulla osta è
conforme al Decreto istitutivo del Parco.
Alla pubblica udienza del giorno 8/5/2001 il ricorso è passato in
decisione. DIRITTO Il
Collegio preliminarmente prende
in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso per
indeterminatezza del <petitum>, formulata dall’Ente resistente. L’eccezione è infondata . Infatti
i ricorrenti insorgono avverso il provvedimento con cui l’Ente
resistente ha denegato la concessione del nulla osta da essi richiesto per
l’effettuazione di lavori di ristrutturazione e trasformazione di un
fabbricato di loro proprietà, e chiedono a questo Tribunale una sentenza
che annullato il provvedimento impugnato comporti ,in virtù
dell’effetto conformativo proprio del giudicato amministrativo,
sostanzialmente la soddisfazione dell’interesse perseguito con il
ricorso. Poichè
il petitum è deducibile dal
contesto del ricorso all’esame del Collegio l’eccezione
d’inammissibilità va rigettata. Nel
merito il ricorso è fondato.
Non può ,invero, condividersi quanto affermato dall’Ente
resistente sia nella memoria di costituzione che nella nota di diniego
oggetto dell’impugnazione relativamente alla non assentibilità degli
interventi edilizi di trasformazione e mutamento di destinazione, atteso
che il piano Territoriale di
coordinamento di cui
all’art. 18 della L.r. n. 98/1981 non è ancora esecutivo.
Il Collegio osserva e considera
quanto segue: L’art.
8 della L.r. n 98/1981 prevede (al punto c) che nelle zone <C> sono
ammesse costruzioni e trasformazioni edilizie rivolte specificamente alla
valorizzazione dei fini
istitutivi del Parco quali le strutture turistico recettive. L’Allegato
<A> al Decreto Presidenziale istitutivo del Parco dell’Etna dopo
aver indicato gli interventi consentiti in zona <C>(ove è ubicato
l’immobile dei ricorrenti) prevede che gli interventi
di cui al punto G (ristrutturazione edilizia) ed <I>
(trasformazione edilizia) sono subordinati all’esecutività del Piano di
coordinamento territoriale. L’art.
18 della L.r. n. 14/1988 impone un termine di nove mesi per la redazione
del piano territoriale di coordinamento
Dette disposizioni ,quindi, introducono un limite alle facoltà del
proprietario di immobili che è tendenzialmente e dichiaratamente limitato
nel tempo.
Ma sebbene la norma abbia una natura di misura di salvaguardia ed
eccezioniale, in quanto limitatrice delle facoltà inerenti al diritto di
proprietà, l’Ente Parco dopo oltre tredici anni non ha ancora adottato
e reso esecutivo il Piano Territoriale di coordinamento che costituisce,
espressamente , condicio iuris per assentire le attività di
ristrutturazione e trasformazione edilizia nella zona <C>. Dalla norma predetta si
deduce la volontà del
legislatore regionale di porre agli organi dell’Ente resistente un
preciso limite temporale per la redazione del Piano Territoriale. Atteso che la facoltà di edificare attiene
al diritto di proprietà (vedasi in tal senso Corte Cost n. 5 del
30/1/1980; Cons Stato sez. quinta n.125 del 1982), se viene intrododotta
una limitazione temporanea di detta facoltà il
termine previsto non può essere ritenuto
meramente ordinatorio ,ma perentorio,specie se si considera che la norma
che introduce detta
limitazione (che costituisce una forma atipica di espropriazione) non
prevede alcuna forma di indennizzo. Invero
,ad avviso del Collegio,non può lasciarsi al mero arbitrio
dell’Amministrazione la disponibilità di un diritto costituzionalmente
garantito del cittadino. Se è vero che il legislatore può con norma primaria
introdurre precisi limiti allo <ius aedificandi>
certamente non può consentirsi all’Amministrazione di limitare
contro legge ,od anche <praeter legem> tale diritto ,od anche una
sola facoltà di esso.
Il legislatore Regionale ,con le norme sopra indicate , ha
consentito ,nella zona <C> del Parco determinate attività edilizie
(tra di esse possono sussumersi quelle che i ricorrenti vorrebbero
effettuare), però ha ritenuto di subordinare parte dell’attività, più
incisiva, sull’assetto del territorio all’adozione di un Piano
territoriale di Coordinamento, fissando agli organi del Parco,in sintonia
ai principi ed alle direttive costituzionali,un termine per adottare detto
piano.
Se si ritenesse che il limite temporale potesse essere disatteso
dall’amministrazione la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 41,42 e
97 della Costituzione, e questo Giudice dovrebbe sottoporre la predetta
norma allo scrutinio di costituzionalità da parte della Corte
Costituzionale.
Ma l’ esame della normativa di settore consente un
interpretazione della disciplina applicabile
alla fattispecie all’esame del Collegio che non conduce ad esiti
interpretativi difformi dai principi costituzionali. Infatti ritenendo il limite temporale introdotto dall’art.18 della L. r. n. 14 del 1998
perentorio non può dubitarsi della conformità ai principi Costituzionali
degli artt.17 e 18 della predetta n. 98/1991. Atteso
che la ritenuta natura perentoria dei termini <de quibus> riconduce
ad un recupero di legittimità della norma ,ad avviso del Collegio per il
principio di conservazione degli atti questa è l’opzione interpretativa
da seguire.
La ritenuta perentorietà dei termini per l’adozione del Piano
comporta che scaduti detti termini trovi direttamente applicazione quanto
disposto dall’art.8 della L.r. n.98/81,come modificato dalla
L.r.14/1991, e, pertanto,nella zona <C> del Parco sono consentiti
gli interventi di cui ai punti <G> ed <I> dell’Allegato
<A> del Decreto istitutivo del Parco. Da ciò scaturisce che le
opere di trasfomazione edilizia dell’immobile dei ricorrenti sono
assentibili in quanto non in contrasto con il disposto dall’art. 8 della
L.r. n. 98/1981 e successive integrazioni e modificazioni e
dall’Allegato <A> del Decreto istitutivo del Parco, atteso che la
mancata approvazione del Piano di coordinamento territoriale entro i
termini perentori fissati dalla legge. Per
le considerazioni che precedono il ricorso va accolto ,e per l’effetto
va annullato il provvedimento impugnato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti
del giudizio. P.Q.M. Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di
Catania, sezione prima, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e, per
l’effetto annulla il provvedimento ivi indicato.. Spese
compensate. Ordina
all'Amministrazione di dare esecuzione alla presente Sentenza. Così
deciso nella Camera di Consiglio del giorno 8/5/2001.
Depositata nella Segreteria
del T.A.R.- Sez. di Catania
Oggi 03/07/2001
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