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T.A.R. Catania  1315/2001

                                                                        

                               

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sez.1°), composto dai signori:

dott. Filippo Delfa          Presidente

dott. Vincenzo Salamone     Consigliere

dott.Giovanni Milana     Consigliere rel, est.       ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n.5814/2000 R.G. proposto dai signori Davino Matteo, Davino Angelo Marco,Davino Luca, rappresentati e difesi,  dall'Avv.Giuseppe Aliquò ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Catania in Via Michele Scammacca n. 46;

CONTRO

L’Ente Parco Dell’Etna ,in persona del legale rappresentante p.t ,rappresentato e difeso dall’Avvocato Serena Cantale Aeo ed elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio del predetto difensore,in Via Canfora n. 135;

PER L'ANNULLAMENTO

Della determinazione del Soprintendente tecnico di cui alla nota prot.6335 del 20/9/2000 ,nonché di ogni altro provvedimento presupposto,connesso e conseguenziale anche se non conosciuto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell' Ente intimato;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 8/5/2001 il Consigliere dott. Giovanni Milana;

Vista la memoria depositata in data 26/4/2001 dai ricorrenti;

Ritenuto in  fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Gli odierni ricorrenti,proprietari di un fabbricato per uso abitativo sito all'interno del Parco dell'Etna in zona <C.ALT>, in data 17/5/2000,hanno chiesto al predetto Ente Parco il rilascio del nulla osta per trasformare il fabbricato di loro proprietà da abitativo a struttura turistico ricettiva.

  Con nota del 20/9/2000,l’Ente intimato premesso che gli inteventi  si configurano come ristrutturazione edilizia e variazione di destinazione d'uso,rilevato  < che detti interventi sono consentiti rispettivamente al punto 4.1.1 lett. G) dal Decreto Presindenziale del 17/3/1987, istitutivo del Parco dell’Etna ed al punto4.4.1 lett.i) che prevede inoltre la possibilità di effettuare trasformazioni edilizie in quanto necessarie al raggiungimento delle finalità indicate nella L.r. n.98/81,art. 8 al punto3>, subordina i predetti interventi all’esecutività del piano territoriale di coordinamento, di cui all’art, 18 della L.r. n. 98/81, e,pertanto, l’istanza non viene accolta>.

   Avverso il predetto diniego di nulla osta insorgono gli odierni ricorrenti censurando il provvedimento impugnato per violazione della L.r n. 98/1981 e successive integrazioni e modifiche e rilevando che il piano territoriale avrebbe dovuto essere stato approvato da lungo tempo, e ,quindi, le limitazioni introdotte della legge nelle more della approvazione del predetto piano non potrebbero più operare.

I ricorrenti concludono  chiedendo  a questo Tribunale  di <ordinarsi all’Ente Parco dell’Etna di procedere all’esame della pratica in oggetto per il rilascio del nulla osta>

  L’Ente Parco, costituitosi in giudizio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per indeterminatezza del petitum,ed in subordine infondato in quanto l’impugnato diniego di nulla osta è conforme al Decreto istitutivo del Parco.

  Alla pubblica udienza del giorno 8/5/2001 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il Collegio preliminarmente  prende in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del <petitum>, formulata dall’Ente resistente.

 L’eccezione è infondata .

Infatti i ricorrenti insorgono avverso il provvedimento con cui l’Ente resistente ha denegato la concessione del nulla osta da essi richiesto per l’effettuazione di lavori di ristrutturazione e trasformazione di un fabbricato di loro proprietà, e chiedono a questo Tribunale una sentenza che annullato il provvedimento impugnato comporti ,in virtù dell’effetto conformativo proprio del giudicato amministrativo, sostanzialmente la soddisfazione dell’interesse perseguito con il ricorso.

Poichè il petitum è  deducibile dal contesto del ricorso all’esame del Collegio l’eccezione d’inammissibilità va rigettata.

Nel merito il ricorso è fondato.

  Non può ,invero, condividersi quanto affermato dall’Ente resistente sia nella memoria di costituzione che nella nota di diniego oggetto dell’impugnazione relativamente alla non assentibilità degli interventi edilizi di trasformazione e mutamento di destinazione, atteso che il  piano Territoriale di coordinamento  di cui all’art. 18 della L.r. n. 98/1981 non è ancora esecutivo.

  Il Collegio osserva e considera  quanto segue:

L’art. 8 della L.r. n 98/1981 prevede (al punto c) che nelle zone <C> sono ammesse costruzioni e trasformazioni edilizie rivolte specificamente alla valorizzazione  dei fini istitutivi del Parco quali le strutture turistico recettive.

L’Allegato <A> al Decreto Presidenziale istitutivo del Parco dell’Etna dopo aver indicato gli interventi consentiti in zona <C>(ove è ubicato l’immobile dei ricorrenti) prevede che gli interventi  di cui al punto G (ristrutturazione edilizia) ed <I> (trasformazione edilizia) sono subordinati all’esecutività del Piano di coordinamento territoriale.

L’art. 18 della L.r. n. 14/1988 impone un termine di nove mesi per la redazione del piano territoriale di coordinamento

  Dette disposizioni ,quindi, introducono un limite alle facoltà del proprietario di immobili che è tendenzialmente e dichiaratamente limitato nel tempo.

  Ma sebbene la norma abbia una natura di misura di salvaguardia ed eccezioniale, in quanto limitatrice delle facoltà inerenti al diritto di proprietà, l’Ente Parco dopo oltre tredici anni non ha ancora adottato e reso esecutivo il Piano Territoriale di coordinamento che costituisce, espressamente , condicio iuris per assentire le attività di ristrutturazione e trasformazione edilizia nella zona <C>.

 Dalla norma predetta  si deduce la volontà  del legislatore regionale di porre agli organi dell’Ente resistente un preciso limite temporale per la redazione del Piano Territoriale.

 Atteso che la facoltà di edificare attiene  al diritto di proprietà (vedasi in tal senso Corte Cost n. 5 del 30/1/1980; Cons Stato sez. quinta n.125 del 1982), se viene intrododotta una limitazione temporanea di detta  facoltà  il termine previsto non può essere  ritenuto meramente ordinatorio ,ma perentorio,specie se si considera che la norma che introduce  detta limitazione (che costituisce una forma atipica di espropriazione) non prevede alcuna forma di indennizzo.

Invero ,ad avviso del Collegio,non può lasciarsi al mero arbitrio dell’Amministrazione la disponibilità di un diritto costituzionalmente garantito del cittadino.

 Se è vero che il legislatore può con norma primaria introdurre precisi limiti allo <ius aedificandi>   certamente non può consentirsi all’Amministrazione di limitare contro legge ,od anche <praeter legem> tale diritto ,od anche una sola facoltà di esso.

  Il legislatore Regionale ,con le norme sopra indicate , ha consentito ,nella zona <C> del Parco determinate attività edilizie (tra di esse possono sussumersi quelle che i ricorrenti vorrebbero effettuare), però ha ritenuto di subordinare parte dell’attività, più incisiva, sull’assetto del territorio all’adozione di un Piano territoriale di Coordinamento, fissando agli organi del Parco,in sintonia ai principi ed alle direttive costituzionali,un termine per adottare detto piano.

  Se si ritenesse che il limite temporale potesse essere disatteso dall’amministrazione la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 41,42 e 97 della Costituzione, e questo Giudice dovrebbe sottoporre la predetta norma allo scrutinio di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale.

  Ma l’ esame della normativa di settore consente un interpretazione della disciplina  applicabile alla fattispecie all’esame del Collegio che non conduce ad esiti interpretativi difformi dai principi costituzionali.

 Infatti ritenendo il limite temporale  introdotto dall’art.18 della L. r. n. 14 del 1998 perentorio non può dubitarsi della conformità ai principi Costituzionali degli artt.17 e 18 della predetta n. 98/1991.

Atteso che la ritenuta natura perentoria dei termini <de quibus> riconduce ad un recupero di legittimità della norma ,ad avviso del Collegio per il principio di conservazione degli atti questa è l’opzione interpretativa da seguire.

  La ritenuta perentorietà dei termini per l’adozione del Piano comporta che scaduti detti termini trovi direttamente applicazione quanto disposto dall’art.8 della L.r. n.98/81,come modificato dalla L.r.14/1991, e, pertanto,nella zona <C> del Parco sono consentiti gli interventi di cui ai punti <G> ed <I> dell’Allegato <A> del Decreto istitutivo del Parco. Da ciò scaturisce che le opere di trasfomazione edilizia dell’immobile dei ricorrenti sono assentibili in quanto non in contrasto con il disposto dall’art. 8 della L.r. n. 98/1981 e successive integrazioni e modificazioni e dall’Allegato <A> del Decreto istitutivo del Parco, atteso che la mancata approvazione del Piano di coordinamento territoriale entro i termini perentori fissati dalla legge.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto ,e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.

 Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e, per l’effetto annulla il provvedimento ivi indicato..

Spese compensate.

Ordina all'Amministrazione di dare esecuzione alla presente Sentenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 8/5/2001.

                Depositata nella Segreteria

                del T.A.R.- Sez. di Catania

                Oggi 03/07/2001