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T.A.R. Brescia 1128/2001 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul
ricorso n. 327/01
proposto da NACCARI
OLGA, ALIMENTI ROSANNA, BARDINI MARTA, BARTOLI ANNA, BONSIGNORI PAOLO,
COMOLA GIORGIO, ORLANDO MAURO, PORTULANO MASSIMO, RIOLFO MARIA TERESA,
PORTULANO VINCENZO, ZACHER ALESSANDRO, SOCCINI ANTONELLA, PORTULANO
BRUNELLA, CORINI ROSANNA, DAMIANO ANNAMARIA, FONTANA ANTONELLA, GANDINI
FRANCA, GHIROLDI ANGELO, rappresentati
e difesi
dagli avv.ti Paolo Zenoglio e Stefania Vasta
ed elettivamente domiciliati
presso la Segreteria della Sezione in Brescia, via Malta n.12;
contro COMUNE
DI DESENZANO DEL GARDA
, in
persona del Sindaco pro tempore,
costituito
si in giudizio, rappresentato
e difeso
dall’avv. Fiorenzo
Bertuzzi
ed elettivamente domiciliato
presso lo stesso in
Brescia, via Diaz n.9; e
nei confronti di RAMELLA
PIER GIUSEPPE, non
costituitosi in giudizio; per l'annullamento delle
delibere della Giunta comunale n. 592 del 29.12.2000 e nn. 22 e 23 del
16.1.2001, nonché dei provvedimenti del responsabile nn. 3346 e 9291 del
8.1.2001, dell’atto sindacale n. 15 del 8.10.1999 e mediante motivi
aggiunti del provvedimento del responsabile edilizia privata n. 3408 del
20.3.2001 e del verbale della commissione edilizia n. 182 del 19.3.2001,
tutti relativi a progetto di riqualificazione del lungolago del comune di
Desenzano del Garda. Visto
il ricorso con i relativi
allegati; Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda; Visti
i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti;
Viste
le memorie prodotte dalle
parti
a sostegno delle proprie
difese e domande; Visti
gli atti tutti della causa; Udito
il ref. Elena Quadri, designato relatore per l’udienza del 13.7.2001 e
del 30.10.2001;
Uditi
i difensori delle parti;
Ritenuto
in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO Con
ricorso notificato il 16.3.2001 e depositato il 28.3.2001, i ricorrenti
impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo: 1.
Violazione degli artt.151 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 e 4-5-8
della L.R. 9.6.1997, n. 18; eccesso di potere per contraddittorietà,
difetto di istruttoria e carenza di motivazione: l’approvazione del
progetto di riqualificazione del lungolago, zona sottoposta a vincolo
ambientale-paesaggistico, sarebbe avvenuta senza che la commissione
edilizia fosse integrata dagli esperti ambientali, i cui pareri sarebbero
intervenuti solo successivamente all’approvazione. Inoltre, il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 1497/39 (ora art.
151 del D.Lgs. 490/99) sarebbe stato effettuato dalla giunta comunale,
mentre l’art. 8 della L.R. n. 18/97 stabilirebbe espressamente in
proposito la competenza del Sindaco, sentita la commissione edilizia
integrata. La delibera 592/00, poi, si fonderebbe su una motivazione
insufficiente e contraddittoria, in quanto esprimerebbe un giudizio
conforme alla relazione degli esperti ambientali di fatto realizzando il
superamento del vincolo paesaggistico sulla base di un presupposto non
vero e cioè quello che la relazione degli esperti desse parere
favorevole. 2.
Violazione dell’art. 17 della L. 11.2.1994, n. 109; violazione
dei principi generali in tema di procedimenti ad evidenza pubblica,
eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, in quanto la
commissione per l’affidamento del progetto avrebbe stabilito i parametri
di giudizio solo dopo aver ricevuto le domande dei tecnici interessati,
violando i principi generali in tema di trasparenza. Con
ricorso per motivi aggiunti successivamente notificato e depositato i
ricorrenti hanno impugnato con gli stessi motivi espressi in precedenza
gli atti n. 3408 del 20.3.2001 e n. 182 del 19.3.2001 descritti in
epigrafe. Si
è costituito il Comune di Desenzano del Garda, che ha in via preliminare
dedotto l’inammissibilità del ricorso, unitamente ai motivi aggiunti,
per carenza di legittimazione attiva ed ha, comunque, chiesto la reiezione
del gravame per infondatezza nel merito. Alla
pubblica udienza del 13.7.2001, il gravame è stato, quindi, trattenuto
per la decisione, che è avvenuta nelle camere di consiglio del 13.7.01 e
del 30.10.2001. DIRITTO Con
il ricorso all’esame i ricorrenti impugnano i provvedimenti descritti in
epigrafe, con il quale è stato approvato un progetto di riqualificazione
del lungolago di Desenzano del Garda. Il
ricorso deve ritenersi inammissibile, essendo evidente la carenza di
legittimazione attiva dei ricorrenti. Occorre
al riguardo premettere che, ai sensi dell'art. 13, della legge 8.7.1986 n.
349 il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto, individua le
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in
almeno cinque regioni italiane legittimate a promuovere ricorsi a tutela
dell'ambiente davanti al giudice amministrativo. Sotto
la spinta, invero, di correnti di pensiero sempre più forti e coscienti,
avvalorate e rafforzate dalla sensibilità della giurisprudenza sia
ordinaria che amministrativa _ che da sempre ha riconosciuto l'esistenza
di interessi individuali distinti da quello generale alla protezione
dell'ambiente naturale se inerenti al godimento dei valori che i beni
ambientali esprimono ed alla fruizione dei vantaggi che essi apportano
(per tutte: Cons. Stato, Ap., 19 ottobre 1979 n. 24, VI Sez., 27 maggio
1988 n. 725) _ le quali tendono alla realizzazione in concreto dei
principi sanciti dall'art. 2 della Carta costituzionale in ordine al
riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, «sia
come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità»,
il legislatore ha normativamente sancito al punto 5 dell'art. 18 della
legge n. 349 del 1986 la legittimazione a ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa ad aggregazioni di soggetti in quanto
rappresentative esse stesse come collettività dei medesimi interessi
legittimi facenti capo a ciascun componente della comunità. L'attribuzione
della legittimazione é, tuttavia, riferita dall'art. 18 esclusivamente a
quelle Associazioni, che in possesso di determinati requisiti, siano state
individuate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto a mente del
precedente art. 13 della legge n. 349. Con la conseguenza che, una volta
intervenuta la normativa di cui menzionata alla legge n. 349, sfugge, in
materia di protezione dell'ambiente, all'interpretazione
giurisprudenziale, la valutazione delle caratteristiche delle formazioni
soggettive abilitate al patrocinio giurisdizionale dell'interesse
ambientale e ciò risulta confermato anche dall’art. 9 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, intitolato azione popolare e delle associazioni di
protezione ambientale che, al comma 3, legittima le associazioni di
protezione ambientale di cui all’art. 13 della L. 349/86 a proporre le
azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al
comune o alla provincia, conseguenti a danno ambientale, implicitamente
escludendo la legittimazione dei singoli elettori. A
maggior ragione è, quindi, da escludere la legittimazione degli istanti a
ricorrere per l'annullamento degli atti impugnati, in quanto non si
ravvisa nella qualità da loro vantata di cittadini residenti nel comune
di Desenzano del Garda il requisito soggettivo idoneo a differenziare la
loro posizione da quella che ha un qualsiasi soggetto al rispetto della
legalità dell'azione amministrativa. Perciò, stante la non ammissibilità
nel nostro ordinamento dell'azione popolare da parte del singolo per far
valere interessi generali o collettivi (o, più comunemente detti, diffusi),
quali sono quelli alla tutela dell’ambiente, non assurgendo la posizione
dello stesso a dignità di interesse legittimo, la stessa non trova tutela
in via giurisdizionale. Per
le suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Sussistono
giusti motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Spese
compensate. La
presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti. Così
deciso, in Brescia, il 13.7.2001 ed il 30.10.2001, dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori: Francesco
Mariuzzo
Presidente Oreste
Mario Caputo
Giudice Elena
Quadri
Giudice est. |