ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, e
dell’art. 49, comma 1, lettera f), della legge della Regione Campania 26
luglio 2002, n. 16 recte, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno
2002), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri
notificato il 4 ottobre 2002, depositato in Cancelleria il 14 successivo
ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2002.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2003 il Giudice relatore Piero
Alberto Capotosti;
uditi l’Avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio
dei ministri e l’avv. Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.
Ritenuto in fatto
1. ― Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 4
ottobre 2002, depositato il successivo 14 ottobre, solleva questione di
legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, e dell’art. 49, comma 1,
lettera f), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16
recte, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002) – pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 agosto 2002, n. 38 –
in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere l) ed e) recte,
s) , 119, secondo comma, della Costituzione.
2. — Il ricorrente, in ordine alla prima delle due norme impugnate, deduce
che l’art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania n. 15 del 2002,
stabilendo la proroga dei termini per il recupero delle tasse
automobilistiche spettanti alla Regione, reca una disposizione che si
porrebbe in contrasto con gli art. 3, 119, secondo comma, e 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, in quanto realizzerebbe una
discriminazione rispetto alla totalità dei contribuenti, in violazione dei
principi di coordinamento del sistema tributario, modificando il codice
civile ed interferendo nella disciplina della prescrizione, così da
vulnerare la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile.
Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la difesa
erariale sostiene che dagli artt. 119, 117, terzo comma, e 120 della
Costituzione risulta che il sistema delle entrate tributarie regionali
costituisce oggetto della competenza legislativa regionale, che però deve
essere esercitata "nell’ambito di un indirizzo generale proprio di una
produzione normativa di tipo "concorrente", quale è quella parallelamente
prevista per altre materie" dal terzo comma dell’art. 117 della
Costituzione, affinché siano garantiti "la coerenza del sistema
finanziario" ed il "coordinamento del sistema tributario". Pertanto, anche
l’applicazione delle "tasse automobilistiche regionali" deve essere
effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti in linea generale dalle
norme statali, allo scopo di scongiurare eventuali discriminazioni tra i
contribuenti in riferimento al recupero della tassa. A detti criteri è
riconducibile la disposizione recata dall’art. 5, commi 39 e 40, del d.l.
30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53,
richiamata nell’art. 25, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la
quale, stabilendo che l’azione per il recupero di detta tassa si prescrive
con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere
effettuato il pagamento, reca un principio fondamentale che non potrebbe
essere derogato dalla legge regionale.
2.1. — Secondo il ricorrente, la seconda delle due norme impugnate,
prevedendo, per diverse specie, la proroga dell’esercizio della caccia
sino all’ultimo giorno di febbraio violerebbe l’art. 16 recte, 18 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che recepisce le norme
comunitarie che disciplinano la materia della caccia. In particolare, la
norma si porrebbe in contrasto con il principio primario e prevalente
–desumibile da quest’ultima legge (sentenza n. 282 del 2002)– della
protezione della fauna, recando vulnus alla tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato
(art. 117, secondo comma, lettera s), ancor più in quanto nel concetto
giuridico di ambiente elaborato dalla Corte costituzionale (sentenza n.
169 del 1999) rientrerebbe anche la tutela della fauna quale elemento
determinante della qualità della vita.
Inoltre, sostiene la difesa erariale nella memoria depositata in
prossimità dell’udienza pubblica, la Corte, con la sentenza n. 536 del
2002, nel decidere la questione di legittimità costituzionale avente ad
oggetto una norma regionale simile a quella impugnata, ha espressamente
affermato che "la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta
dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde
all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema per il cui
soddisfacimento l’art. 117, secondo comma, lettera s), ritiene necessario
l’intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale".
3. — La Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta
regionale, si è costituita nel giudizio, chiedendo che la Corte dichiari
il ricorso inammissibile e comunque infondato.
Relativamente alle censure concernenti la prima delle due norme impugnate,
la resistente, nell’atto di costituzione e nella memoria depositata in
prossimità dell’udienza pubblica, premette che essa rinvia il termine per
il recupero delle tasse automobilistiche per il 1999, che il d.l. 30
dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53,
fissa entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il
pagamento. La relazione alla legge puntualizza che detto termine –
scadente il 31 dicembre 2002 – è inidoneo a permettere la messa a punto
dei dati informatici concernenti la tassa automobilistica regionale, che
sono incompleti e non aggiornati, anche a causa del mancato trasferimento
da parte dell’ACI dei dati di pagamento e di scadenza relativi al 1998. La
norma mira, quindi, a porre rimedio a questa particolare situazione, che
rischia di vanificare il tributo relativo all’anno in questione.
Secondo la resistente, non sussisterebbe la violazione dell’art. 3 della
Costituzione, poiché l’autonomia della Regione in materia di entrate,
costituzionalmente garantita, le permetterebbe di disciplinare la tassa in
esame, anche al fine di correggere situazioni particolari che possano
influire sul tributo. Si tratta, quindi, di una vicenda concernente il
territorio regionale e che interessa un tributo regionale;
conseguentemente, non sarebbe richiamabile il parametro in esame, in
quanto sarebbe insita nel principio di autonomia e nel federalismo
fiscale, ex art. 119 della Costituzione, la facoltà di stabilire
differenti discipline nelle diverse regioni.
In ordine al secondo profilo di censura, la Regione Campania deduce che
già nel testo originario dell’art. 119 della Costituzione i "principi di
coordinamento del sistema tributario" erano riferibili non ad una
disciplina di situazioni specifiche, bensì a leggi generali di
coordinamento aventi lo scopo di impedire fratture tra la finanza statale
e quella regionale e locale. Questa concezione sarebbe stata rafforzata
dal nuovo testo della norma costituzionale, anche in considerazione della
più ampia autonomia attribuita dall’art. 114 e confermata, per le entrate
tributarie, dall’art. 119 della Costituzione.
Infine, a suo avviso, sarebbe erroneo il riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, poiché la Corte costituzionale ha
affermato che il limite del diritto privato, finalisticamente
caratterizzato, legittima quegli adattamenti realizzati dalle norme
regionali che siano in stretta connessione con la materia di competenza
regionale e rispondano al criterio di ragionevolezza, così da
salvaguardare il principio di eguaglianza (sentenza n. 352 del 2001). Si
tratta, secondo la resistente di una concezione che offre la corretta
chiave di interpretazione della materia "ordinamento civile" e, in ogni
caso, il parametro sarebbe stato invocato erroneamente, in quanto la legge
regionale si limita a disciplinare un termine di prescrizione riguardante
un tributo regionale ed impropriamente stabilito da una legge statale.
4. — All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento
delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1. — Il giudizio in via principale promosso, con il ricorso in epigrafe,
dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione
Campania ha ad oggetto gli artt. 24, comma 2, e 49 comma 1, lettera f)
della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 (recte, n. 15)
(Legge finanziaria regionale per l'anno 2002) –pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 7 agosto 2002, n. 38– in riferimento
agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere l) ed e), (recte: s) e 119,
secondo comma, della Costituzione.
La prima delle due norme impugnate (art. 24, comma 2), stabilendo che "il
termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse
automobilistiche dovute alla Regione Campania per l'anno 1999 è prorogato
al 31 dicembre 2003", secondo la difesa erariale, violerebbe i parametri
costituzionali sopra indicati, in quanto realizzerebbe una discriminazione
dei cittadini residenti nella Regione Campania rispetto alla totalità dei
contribuenti, in contrasto con i principi di coordinamento del sistema
tributario. Inoltre, modificando il codice civile ed interferendo nella
disciplina della prescrizione, lederebbe la competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
La seconda delle due norme impugnate (art. 49, comma 1, lettera f) ha
modificato l'art. 16, comma 1, lettera b) della legge della Regione
Campania 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) nella parte in
cui identifica le "specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al
31 gennaio", disponendo che "si sostituiscono le parole <<al 31 gennaio>>
con le parole <<al 28 febbraio>>".
Secondo il ricorrente, questa disposizione, modificando il periodo entro
il quale le specie contemplate dall'art. 16, comma 1, lettera b) sono
cacciabili, violerebbe l'art. 16 (recte, art. 18) della legge 11 febbraio
1992, n. 157, che recepisce le norme comunitarie che disciplinano la
materia della caccia, ponendosi altresì in contrasto con il principio
primario –desumibile da quest'ultima legge– della protezione della fauna e
realizzando una lesione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione
alla competenza esclusiva dello Stato.
2. — In via preliminare va osservato che l'indicazione della legge recante
le norme impugnate come legge della Regione Campania "n. 16/2002" appare
un mero errore materiale –commesso in occasione della pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, peraltro successivamente
corretto– risultando inequivoco che la legge impugnata è la n. 15 del
2002, come ha precisato la stessa parte ricorrente, rendendo peraltro
palese che tale errore non ha influito sulla corretta identificazione
della legge e sul diritto di difesa della resistente.
3. — Entrambe le questioni sono fondate.
3.1. — La prima questione concerne l'art. 24, comma 2, della legge
impugnata, il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2003 del termine
scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche
dovute alla Regione Campania per l'anno 1999.
In proposito, va ricordato che questa Corte ha dichiarato fondata con le
sentenze n. 296 e 297 del 2003 una questione di legittimità costituzionale
del tutto analoga relativa a norme sostanzialmente identiche della Regione
Piemonte e della Regione Veneto, osservando che il legislatore statale,
pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa
unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo
originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla
riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora
sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del
tributo. In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non
può oggi definirsi come "tributo proprio della regione" ai sensi dell'art.
119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è
stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle regioni.
Si deve quindi ribadire che, allo stato della vigente legislazione, la
disciplina delle tasse automobilistiche rientra nell'ambito della
competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Pertanto,
la norma regionale impugnata, che modifica la decorrenza dei termini
fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse
automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del
rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria, viola la indicata
competenza esclusiva dello Stato.
3.2. — Fondata è anche la questione relativa all'art. 49, comma 1, lettera
f) della stessa legge regionale impugnata, nella parte in cui proroga al
"28 febbraio" l'originario termine del "31 gennaio" per l'esercizio della
caccia di diverse specie.
In proposito questa Corte ha più volte ribadito, con riferimento sia alle
regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia
speciale (sentenze n. 536 del 2002 e n. 226 del 2003), che la
delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della
legge n. 157 del 1992 è da considerare come rivolta ad assicurare la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo
quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato,
in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela
della fauna.
In questo quadro prorogare la stagione venatoria oltre i termini previsti
dalla legge statale equivale ad incidere sul nucleo minimo –comprensivo
anche delle modalità di caccia– di salvaguardia della fauna selvatica,
violando così uno standard di tutela uniforme valido per l'intero
territorio nazionale e pertanto riservato alla competenza esclusiva dello
Stato.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge
della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale
per l'anno 2002);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera f),
della medesima legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 2 ottobre 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2003.
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