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Consiglio di Stato 6012/2001 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale,
Quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE
Sul ricorso
in appello sub 5711/95 proposto
dalla Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente p.t. della
Giunta Regionale, rappresentato
e difeso dall’avv.
Alberto Predieri e presso il
medesimo elettivamente domiciliato in Roma,
Via G. Carducci n. 4;
contro la
SOTER s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca W. Benzoni ed
Enrico Romanelli, e presso il
secondo domiciliata in Roma, Via
della Cosseria n. 5;
e nei confronti dei
sig.ri Mozzi Giovanni, Mozzi Pietro, Mozzi Giuseppe, Mozzi Antonio, Mozzi
Mario, Rossi Giorgio, Mozzi Anna, Mozzi Cesarina, Bianchi Lucia,
Bellocchio Anna Maria, Lanfranchi Maria Teresa, Piga Lucia, Florio
Roberto, Mozzi Giuseppe, Luppi Luca, Ballerini Maria Luisa, Monfasani
Mirella, Mozzi Piero, Mozzi Giuseppe, Caprioli Giancarlo, Anselmi Enrico,
Piana Anna Maria, Rebecchi Gabriella, Mariani Luciana,
Negri Giancarlo, Ferrari Piera, Mazzari Gabriella, Mazzocchi David,
Scagnelli Anna, Gatti Marco, Anselmi Alfreda, Mantovani Gaetano, Cerri
Carlo e Binelli Fabrizio, tutti n.c.;
nonché nei confronti della
Provincia di Piacenza e del Comune di Bobbio, n.c.;
per la riforma della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna,
Sezione staccata di Parma, n.
161 del 24 maggio 1994;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
della SOTER s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza
n. 1383 del 29 settembre 1995 con la quale è stata accolta la
domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza
appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del
15 maggio 2001 il consigliere
Vincenzo A. Borea, uditi l’avv.
Amorosino, su delega dell’avv. Predieri
per l’appellante e l’avv. Romanelli per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto FATTO Con
ricorso al TAR Emilia Romagna il sig. Mozzi Giovanni e gli altri in
epigrafe indicati impugnavano l’atto di concessione gratuita per il
restauro di una centrale idroelettrica sul fiume Trebbia rilasciata dal
Comune di Bobbio a favore della SOTER s.r.l. in data 14 gennaio 1989. Successivamente
la SOTER s.r.l., la quale in
data 12 gennaio 1988 aveva
ottenuto dalla Regione la relativa concessione di derivazione di acqua, e,
in data 2 marzo 1989, dalla
Provincia, l’autorizzazione per deviazione temporanea di acque, con
separati ricorsi, impugnava: a) un atto del 4 marzo 1990 della provincia
di sospensione di efficacia dell’autorizzazione di cui sopra; b) un atto
sindacale del 5 aprile 1990 di annullamento della concessione edilizia
rilasciata il 14 gennaio 1989 della quale si è detto; c) un ulteriore
atto della provincia del 24 aprile
1991 di apposizione di un termine finale (9 giugno 1991)
all’autorizzazione rilasciata il 2 marzo 1989; d), l’atto regionale 4
marzo 1992 di sospensione a tempo indeterminato della concessione di
derivazione rilasciata a suo tempo. I
primi giudici respingevano il ricorso Mozzi e , quanto ai ricorsi SOTER,
dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso sub a) e
accoglievano gli altri. Ricorre
ora in appello la Regione Emilia Romagna, in primo luogo denunciando il
difetto di giurisdizione del G.A. nella controversia de qua, e nel merito,
contestando le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici.
DIRITTO Come
si è accennato in narrativa, la controversia in esame riguarda lavori di
restauro e ripristino di una centrale idroelettrica in disuso sul fiume
Trebbia, lavori i quali l’appellata SOTER s.r.l., dopo aver a suo tempo
ottenuto i necessari titoli abilitanti (concessione di derivazione di
acque pubbliche dalla Regione Emilia Romagna, autorizzazione alla
deviazione di acque dalla Provincia di Piacenza, concessione edilizia dal
Comune di Bobbio), si era, succcessivamente, vista in vario modo bloccare
(sospensione della autorizzazione provinciale alla deviazione acque,
annullamento concessione edilizia, apposizione di un termine alla
autorizzazione suddetta, e, infine, sospensione regionale della
concessione di derivazione a suo tempo rilasciata). Ciò
posto, appare al Collegio fondato il rilievo dell’appellante Regione
secondo il quale nella controversia in esame difetta la giurisdizione del
Giudice Amministrativo. Va
premesso che le opere in questione hanno una diretta incidenza sulla
regimazione delle acque del fiume Trebbia,
dato che il progetto prevede il ripristino dello scorrimento delle
acque nel letto del fiume, fino all’impatto con la traversa esistente e
ora da ripristinare e completare, acque che attualmente scorrono in una
galleria artificiale per un tratto di circa trecento metri a suo tempo
scavata sul fianco del letto del fiume. Ciò
posto ha buon gioco l’appellante a richiamare la giurisprudenza in
materia, in base alla quale, ai sensi dell’art. 143 lett. a) R.D. 11
dicembre 1933 n. 1775, spettano al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche le controversie che attengono a provvedimenti che incidono
direttamente sul regime delle acque pubbliche: si veda, ad es., in
generale SS.UU. dec. 15 luglio 1999 n. 403, a tenore della quale
appartengono alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque
pubbliche tutti quei provvedimenti amministrativi che, anche se aventi
finalità diverse, incidono in maniera diretta e immediata sul regime
delle acque pubbliche. Più in particolare, per quanto riguarda le
concessioni edilizie, cfr. T.S.A.P., 29 maggio 1998 n. 52, in cui si
afferma che la giurisdizione del detto tribunale ricomprende tutti gli
atti i quali investono direttamente il regime delle acque pubbliche, nel
cui ambito devono essere ricompresi anche gli atti generali in materia
urbanistica nelle parti in cui siano diretti a influire in via immediata e
diretta sul regime delle acque pubbliche, ivi
comprese le concessioni edilizie allorchè incidano sul suddetto
regime. Ciò
chiarito, poiché tutti gli atti impugnati nella presente controversia
sono da considerare come direttamente incidenti sul regime delle acque del
fiume Trebbia, appare al Collegio evidente l’insussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo. Non
vale opporre che i provvedimenti impugnati (sospensione
dell’autorizzazione alla deviazione delle acque, annullamento della
concessione edilizia, apposizione di un termine alla autorizzazione
suddetta e sospensione della
concessione di derivazione acque) avrebbero a proprio presupposto
finalità di tutela
paesistica e ambientale, e come tali sfuggirebbero alla speciale
giurisdizione del T.S.A.P., che riguarda la diversa materia della tutela
delle acque pubbliche: al contrario, ciò che rileva, ai fini della
individuazione del giudice competente, è soltanto l’incidenza oggettiva
sul regime delle acque, per cui sono considerati provvedimenti in materia
di acque pubbliche tutti quei provvedimenti amministrativi i quali, pur
costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla
materia in parola, che incidono cioè su interessi generali o diversi
rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque,
attengano counque alla utilizzazione del demanio stesso, interferendo
immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione,
e cioè, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche (SS.UU., 18
dcembre 1998 n. 12706). E che tali provvedimenti, aventi finalità diverse
da quelle direttamente attinenti alla regimazione delle acque, ricadano
comunque nella giurisdizione del T.S.A.P., nel caso in cui, naturalmente,
incidono in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche,
risulta espressamente affermato, dalle SS.UU, 15 luglio 1999 n. 403, anche
con espresso riferimento a provvedimenti emanati a tutela di interessi
paesistici e ambientali, come nella specie. L’appello
deve in definitiva essere accolto, e, in riforma della sentenza di primo
grado, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo. Le
spese dei due gradi di giudizio possono comunque essere compensate tra le
parti.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), definitivamente pronunciando:
Accoglie
l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi
di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 15 maggio 2001, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
V), riunito in Camera di Consiglio con
l’intervento dei seguenti Magistrati: Alfonso
Quaranta
- Presidente
Andrea
Camera
- Consigliere Paolo
Buonvino
-
Consigliere Aldo
Fera
- Consigliere Vincenzo
Borea
- Consigliere est. |