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Consiglio di Stato 5871/2001 |
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO IL
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE
SESTA) ha
pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso proposto
dall’associazione temporanea tra le Imprese GEOSONDA SpA - ITALDRILL
Srl. - PERRONE Costruzioni generali SrL, in persona dei rispettivi
amministratori unici legali rappresentanti sigg. Rolando Diamanti, ing.
Aldo Ariolli e geom. Gioacchino Perrone, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Antonio Valensise, Fulvio Mancini e Francesco Calarco
elettivamente domiciliati nello studio del primo, in Roma via Teulada
52; contro - il MINISTERO DEI BENI CULTURALI - Soprintendenza
Archeologica della Calabria, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato nei
confronti della soc. coop. a r.l. EDILATELLANA, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Laudadio,
Ferdinando Scotto e Carlo Russo ed elettivamente domiciliata in Roma
alla via Mantegazza n. 24
presso il sig. Luigi Gardin; per
l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria Sezione di Reggio Calabria, n.73 del 28 gennaio
2000 e notificata il 18 maggio 2000, con la quale è stato respinto il
ricorso dell'odierna appellante avverso la determinazione del
13.10.1999, adottata dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria,
di diniego dell'aggiudicazione all'appellante medesima e di affidamento
all'ATI Edil Atellana dei lavori di realizzazione del Parco Archeologico
di Capo Colonna, in uno agli atti presupposti, connessi e conseguenti; Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell’Amm.ne e dell'ATI Edil
Atellana; Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti
gli atti tutti della causa; Udita
alla pubblica udienza del 26 giugno 2001 la relazione del Consigliere
Santoro e uditi, altresì, l'avv. Carbone su delega dell'avv. Mancini,
l'avv. Pezzuti su delega dell'avv. Laudadio e l'avv. dello Stato Aiello; Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F
A T T O Con gli atti impugnati in primo grado erano
affidati i lavori di realizzazione del Parco Archeologico di Capo
Colonna, all’A.T.I. "Edil Atellana" Soc. Coop. a. r.l., a
seguito di licitazione privata con il criterio di cui all'art.21, commi
1 ed 1 bis della L. 11 febbraio 1994, n. 109, per l'importo a base
d'asta di lire 11.111.916.880 + IVA, con il ribasso del 21,11 %, previa
esclusione dell'offerta della ricorrente Geosonda che aveva offerto un
ribasso 32,01% ma le cui giustificazioni a corredo dell'offerta erano
state ritenute, pur senza avviare il subprobcedimento di verifica, poco
convincenti ed incomplete. Avverso la determinazione "di non
accettazione delle giustificazioni del ribasso offerto e di non
aggiudicazione dell'appalto", la Geosonda proponeva ricorso n.
986/99 al T.A.R. di Reggio Calabria, che lo accoglieva con la sentenza
n. 1023/99 del 28.7.1999, annullando la determinazione di non
accettazione delle giustificazioni del ribasso offerto dalla ricorrente
e di non aggiudicazione dell'appalto alla stessa, con aggiudicazione
all'ATI Edil Atellana Soc. Coop. a.r.l., atteso che le giustificazioni
della ricorrente non rivelavano "ictu oculi" «una manifesta
ed incontrovertibile carenza di credibilità». Questa prima decisione è stata appellata dall'ATI
Edil Atellana con ricorso notificato il 21.9.1999. La Soprintendenza Archeologica della Calabria,
allora, con nota del 27.8.1999 chiedeva alla ricorrente di presentare
giustificazioni integrative, che la ricorrente trasmetteva con nota del
13.3.1999, con alcuni allegati. La ricorrente replicava alle osservazioni dei
componenti della Commissione di gara con una nota di chiarimento in data
5.10.1999 contenente dettagli sulle analisi dei prezzi, ulteriormente
esplicando la voce "spese generali", rilevando insufficienze
ed errori dell'invito alla gara e dichiarando la propria disponibilità
per eventuale documentazione ulteriore di supporto. La Commissione di gara quindi escludeva
l’offerta Geosonda adducendo, nel verbale delle valutazioni negative,
che l'abbattimento degli elementi di costo non sarebbe stato coincidente
con i dati ufficiali della Commissione regionale per la revisione dei
prezzi, ritenendo irrilevanti i preventivi dei fornitori, ed ininfluenti
i singoli prezzi dell'opera sulla sicurezza, nonostante le posizioni
agevolative e di privilegio documentate. Nel corso di tale fase, l’amministrazione
consegnava i lavori alla società resistente, la quale firmava il
contratto in data 19 ottobre 1990. Con la sentenza appellata, il ricorso
di primo grado era respinto. Con l’appello in esame, notificato il 16 giugno
2000, la società indicate in epigrafe chiede sia dichiarato il proprio
diritto all’aggiudicazione dei lavori in questione, ritenendo la
determinazione impugnata illegittima per violazione dei principi sul
procedimento di gara, per non aver ottemperato alla sentenza dello
stesso tribunale amministrativo n. 1023 del 31 luglio 1999, per eccesso
di potere sotto vari profili, per violazione del criterio
dell’articolo 21, comma 1 bis, della L. 18 novembre 1998 n. 415, nonché
per violazione dell’art. 29 comma V del D. l.vo 19 dicembre 1991 n.
406 ed ulteriore eccesso di potere per diverse figure. L’A.T.I. guidato dalla soc. GEOSONDA,
nell’atto d’appello, conclude affinché il “Consiglio
di Stato, reiectis contrariis, previo accoglimento della domanda di
sospensione della determinazione come qui impugnata, poiché sussistenti
i presupposti del fumus boni juris e del grave pregiudizio economico,
ovvero definendo immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione
in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 25.3.1997 n. 67,
convertito dalla legge 23.5.1997 n. 135, voglia statuire,
in accoglimento del ricorso di appello, l'annullamento dell'impugnata
sentenza del TAR di Reggio Calabria n.73/2000, depositata il 28 gennaio
2000, dichiarando il diritto dell'appellante all'aggiudicazione
dell'appalto, con la condanna dell'Ente committente alle spese
processuali”. L’impresa controinteressata si è costituita
anche in questo giudizio di secondo grado, ed ha controdedotto
puntualmente al gravame. Il ministero dei Beni Culturali si è anch’esso
costituito ed ha controdedotto. La domanda di sospensione cautelare della
sentenza è stata rinviata al merito. Le parti hanno depositato memorie. D
I R I T T O L’appello è infondato. L’appellante in sintesi sostiene che sarebbe
dovuta conseguire automaticamente l'aggiudicazione a proprio favore, e
non già la riapertura della gara, a seguito dell’accoglimento del
ricorso n. 986/99 al T.A.R. di Reggio Calabria, con la sentenza n.
1023/99 del 28.7.1999, che aveva in un primo tempo annullato la
determinazione di non accettazione delle giustificazioni del ribasso
offerto dalla ricorrente e di non aggiudicazione dell'appalto alla
stessa, con aggiudicazione all'ATI Edil Atellana Soc. Coop. a.r.l., sul
rilievo che le giustificazioni della ricorrente non rivelavano "ictu
oculi" «una manifesta ed incontrovertibile carenza di credibilità». La sentenza n.1023/99 cit. invocata
dall’appellante aveva, infatti, annullato l’esclusione della stessa
dalla gara per un vizio di carenza istruttoria e di motivazione, con
particolare riferimento alle controdeduzioni presentate dall'A.T.I.
Geosonda in sede di verifica dell’anomalia della sua offerta. Lamenta
ancora che sarebbe stata omessa la pronuncia di un "ulteriore
annullamento di ufficio", ritenuto necessario per ottemperare alla
decisione del giudice di primo grado. In realtà, non può sostenersi che la
commissione abbia riaperto la gara. Infatti, a seguito della citata
sentenza, la commissione aveva correttamente rinnovato gli atti ritenuti
illegittimi dal TAR, innanzitutto contestando alla ricorrente, con la
nota del 1° ottobre 1999 n. 23580, la mancanza dell’analisi dei
prezzi per le forniture e le opere a corpo, per alcuni impianti
tecnologici, e l’inattendibilità dell’aliquota per le spese
generali. Come si vede, la commissione aveva semplicemente rinnovato
l’atto iniziale del subprocedimento di verifica dell’anomalia, e
quelli successivi fino alla sua conclusione, ed aveva successivamente
proceduto, nella seduta del 6 ottobre 1999, all’esame tecnico delle
ragioni per le quali l’offerta in questione doveva ritenersi anomala,
prendendo accuratamente in esame le controdeduzioni dell’interessata.
Le valutazioni svolte in questa fase dalla commissione di gara sfuggono
alle censure di legittimità dedotte dall’interessata, e sono
ovviamente immuni da ogni rilievo di merito, non essendo sindacabili in
questa sede per tali profili, se non per eventuali macroscopiche
illogicità nella specie non ravvisabili. L’annullamento d’ufficio invocato dalla
ricorrente, a ben vedere c’è stato, ma in forma implicita, mediante
la rinnovazione del subprocedimento di cui s’è detto. Per le stesse ragioni sopra esposte, sono
parimenti infondate le censure riproposte circa la pretesa erroneità
delle motivazioni che avevano condotto la Commissione di gara a ritenere
anomala l'offerta Geosonda. Lamenta inoltre l'A.T.I. Geosonda che la
Commissione di gara non avrebbe proceduto al “calcolo per individuare
la media limite dell’anomalia” ed al cd. “taglio delle ali” e
denuncia infine l'erroneità del calcolo dell'anomalia. Queste censure sono tuttavia inammissibili, perché
non proposte in primo grado. L’appello deve dunque respingersi. Le spese di giudizio possono essere compensate. P.
Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge l’appello. Compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 26 giugno 2001 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Sesta - riunito in
camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Giorgio
GIOVANNINI
Presidente Sergio
SANTORO
Consigliere
Est. Paolo
NUMERICO
Consigliere Chiarenza
MILLEMAGGI COGLIANI
Consigliere Francesco CARINGELLA
Consigliere
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