| sommario | legislazione | giurisprudenza | tabelle |modulistica || pubblicazioni | recensioni | links | utilities | |iusambiente è |
Consiglio di Stato 142/2002 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale,
Quinta Sezione ha pronunciato la seguente decisione sul
ricorso
n. 5539 del 2000
, proposto
dalla s.p.a. ITALIMPA
, rappresentata
e difesa
dagli avv.ti Giustino
Ciampoli e Ugo Ferrari
, elettivamente domiciliata
presso il secondo in Roma,
Via P.A Micheli n. 78; contro il
Comune di Biella, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Nicolò Paletti, con domicilio
eletto presso l’ultimo in Roma, via B. Tortolini n. 34; per
l’annullamento della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione
seconda
, 1° luglio 1999, n. 444,
resa tra le parti.
Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Biella
; Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti
gli atti tutti della causa; Relatore
alla pubblica udienza del 10 luglio
2001
il consigliere Marzio Branca, e uditi
gli Avv.ti Ferrari e Monti;
Visto
il dispositivo della decisione n. 424 del 16 luglio 201; Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO L’appellante
ottenne dal Comune di Biella la concessione per la progettazione, costruzione
e gestione del parcheggio interrato da realizzare nel sottosuolo delle piazze
Martiri della Libertà e Colonnetti. Nel
corso dei lavori di scavo la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, a causa
del rinvenimento di reperti archeologici, aveva imposto una serie di
prescrizioni, tra le quali quella della “conduzione a mano dello scavo con
metodo stratigrafico fino al completo esaurimento della giacitura
archeologica”. In
tali condizioni l’Impresa considerò impossibile la realizzazione
dell’opera, e pertanto, chiese all’Amministrazione di spostare il
parcheggio in altra area non coinvolta da giacimenti archeologici,
considerando che, a suo avviso, l’art. 11 della convenzione di concessione
prevedeva tale facoltà. Il
Comune di Biella ha osservato che nella fattispecie non si era realizzata
l’impossibilità assoluta di realizzare l’opera, dalla quale sarebbe
potuta derivare l’obbligo di esaminare soluzioni alternative, bensì la
diversa fattispecie, egualmente prevista dall’art. 11, di ritrovamenti
archeologici comportanti per l’impresa oneri non previsti. In tal caso
l’impresa avrebbe avuto diritto alla proroga del termine di ultimazione dei
lavori e ad un prolungamento del periodo di gestione tale da compensare i
maggiori oneri. L’Impresa
non ha ritenuto di poter proseguire i lavori e l’Amministrazione ha disposto
la revoca oggetto del gravame respinto con la sentenza in epigrafe. Con
il ricorso ora in esame l’appellante sostiene l’erroneità della pronuncia
di prime cure sotto due profili: a) per aver giudicato inammissibile la
domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di esaminare la soluzione
alternativa: spostamento del parcheggio; b) per aver respinto i motivi di
eccesso di potere e violazione dell’art. 11 della convenzione. Si
sostiene che l’Amministrazione avrebbe fatto un uso strumentale del potere
di revoca, presentando come un ipotesi di maggiore onerosità sopravvenuta
quella che doveva ascriversi a vera e propria impossibilità, in quanto le
modalità di scavo imposte dalla Soprintendenza venivano a mutare l’oggetto
stesso della concessione. Il
Comune di Biella si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto
dell’appello.
Alla
pubblica udienza del 10 luglio 2001
la causa veniva trattenuta in decisione. DIRITTO Osserva
il Collegio che assume priorità logica il motivo con il quale l’appellante
contesta che nella specie ricorresse l’ipotesi della accresciuta onerosità
dell’opera e non quella dell’impossibilità di realizzarla. L’art. 11
della convenzione, infatti, stabiliva, in relazione al caso di ritrovamenti
archeologici, la facoltà della concessionaria di proporre, e correlativamente,
l’obbligo dell’Amministrazione di valutare, soluzioni alternative solo
nell’ipotesi di impossibilità assoluta di realizzare l’intervento. La
stessa disposizione, come accennato, contemplava espressamente, sempre in
relazione a ritrovamenti archeologici, la
diversa ipotesi degli oneri imprevisti, assicurando al concessionario il
diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori e ad un
prolungamento del periodo di gestione tale da compensare i maggiori oneri. Il
TAR ha ritenuto che nella specie si sia verificata la seconda ipotesi, posto
che non si è prodotta una oggettiva impossibilità di costruire il
parcheggio, in quanto la Soprintendenza non ha emesso un divieto in tal senso,
ma ha prescritto solo particolari modalità di scavo. La
tesi va condivisa. La
documentazione in atti consente di affermare, infatti, che la concessionaria
considerò le prescrizioni della Soprintendenza tali da comportare “un onere
economico assolutamente incompatibile con il piano economico-finanziario di
gestione” (nota ITALIMPA 7 aprile 1993). La “sorpresa” archeologica,
quindi, ebbe a determinare un aggravio di oneri che la concessionaria valutò
come inaccettabili dal punto di vista del suo interesse alla realizzazione e
gestione del parcheggio, prospettando, pertanto, all’Amministrazione una
impossibilità di ordine soggettivo e non conseguente ad eventi estranei alla
volontà delle parti. In
tal modo, è da escludere il vizio di eccesso di potere per sviamento e
difetto di motivazione dedotti a carico del provvedimento di revoca della
concessione. La
posizione espressa dall’Impresa, infatti, è stata correttamente intesa come
un rifiuto di eseguire la convenzione, dando così luogo al presupposto per
l’adozione del provvedimento di autotutela. Alla
stregua delle considerazioni esposte, le censure, attinenti alla mancata
valutazione della proposta di spostamento del parcheggio in altra area, si
rivelano prive di fondamento, in quanto legate all’ipotesi
dell’impossibilità assoluta, che nella specie non si è verificata. In
conclusione l’appello deve essere respinto, ma le
spese possono essere compensate. P.Q.M. Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
rigetta
l’appello in epigrafe; dispone
la compensazione delle spese; ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così
deciso in Roma,
nella camera di consiglio del 10 luglio
2001 con l'intervento dei
magistrati: Alfonso Quaranta
Presidente Pier Giorgio Trovato
Consigliere Giuseppe Farina
Consigliere Goffredo Zaccardi
Consigliere Marzio Branca
Consigliere est. |