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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 2756 del 10 maggio 2010 |
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano
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D E C I S I O N E |
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DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 7244 del 2009, proposto da: Wind Service Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N.2; contro Italia Nostra, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Memmo, Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11; Regione Puglia, Soprint. Beni Arc. Pat. St. art. Etno. Prov. Lecce Brindisi e Taranto, Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia, Ministero della Difesa, Ente Nazionale Aviazione Civile - Enac, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero delle Comunicazioni, Anas, Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, rappresentati e difesi dall'Attilio Barbieri, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; Unione Terre D'Oriente, Comune di Giuggianello, Comune di Muro Leccese, Comune di Minervino di Lecce, Comune di Palmariggi, Arpa Puglia, Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa, Enel Distribuzione, Aeronautica Militare, Ministero dell'Interno, Asl Le, Autorita' di Bacino della Puglia, Anas Compartimento di Bari Ufficio Progetti; Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Giovanna Capoccia, con domicilio eletto presso Franco Rolfo in Rom, via Fulcieri Paolucci De Calboli, 9; Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto De Giuseppe, Giulio Micioni, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia N.3; per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01890/2009, resa tra le parti, concernente AUTORIZZ. COSTRUZ. ED ESERCIZIO IMPIANTO PRODUZ. ENERGIA ELETT. DA FONTE EOLICA. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italia Nostra e di Regione Puglia e di Provincia di Lecce e di Soprint. Beni Arc. Pat. St. art. Etno. Prov. Lecce Brindisi e Taranto e di Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia e di Ministero della Difesa e di Ente Nazionale Aviazione Civile - Enac e di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di Ministero delle Comunicazioni e di Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi e di Anas e di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Quinto,e Gianluigi Pellegrino, per delega dell'Avv. Valeria Pellegrino, e Micioni; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il presente appello è proposto dalla Wind Service s.r.l. ed è diretto contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto un ricorso presentato in quella sede dall’Associazione Italia Nostra ed ha annullato il provvedimento regionale per l’installazione di 14 aerogeneratori. Rileva sul punto l’appellante che, ottenuta l’autorizzazione unica all’istallazione previa esclusione della valutazione di impatto ambientale, interveniva il ricorso accolto dal Tribunale amministrativo regionale. L’appello contesta le motivazioni della sentenza del tar. Innanzitutto quella della mancata convocazione alla conferenza dei servizi della Soprintendenza archeologica, in quanto, da un lato, non sussistendo alcun vincolo archeologico, la stessa non era da annoverare tra le amministrazioni da invitare alla conferenza dei servizi, mentre, da un altro, la medesima Sovrintendenza era stata più volte messa a conoscenza del procedimento, senza che mai avesse avanzato il benché minimo rilievo. Poi, quella della violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 14 del 2007, che vieta il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi plurisecolari esistenti nella zona, in quanto l’intervento di Wind non prevede alcun danneggiamento dei suddetti ulivi, oltre al fatto che nell’area in questione non vi sono ulivi monumentali. Ancora, quella relativa alla violazione dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2002, relativo alla tutela del patrimonio culturale, essendo interessato il territorio da miti e leggende risalenti nel tempo, poiché, a prescindere dal fatto che tali miti e leggende non risultano essere stati individuati da un provvedimento legislativo, non si vede come l’impianto degli aerogeneratori possa interferire su tale patrimonio culturale. Ancora, il mancato coinvolgimento nella conferenza dei servizi di alcuni comuni limitrofi e di una unione di comuni risulta irrilevante, non esistendo esigenze concrete del loro intervento, mentre non era necessario l’intervento dei vigili del fuoco, essendo la delibera regionale che lo prevedeva successivo alla chiusura della conferenza dei servizi, mentre la mancata attestazione della compatibilità paesaggistica della Regione non doveva essere richiesta, trattandosi di modificazioni del paesaggio di lieve entità. Si costituisce in giudizio il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, il quale aderisce all’appello, dichiarando di aver correttamente rilasciato il richiesto nulla osta. Anche la Provincia di Lecce si costituisce in giudizio, aderendo invece al ricorso incidentale proposto dall’Associazione Italia nostra. L’Associazione Italia Nostra, ritualmente costituitasi nel presente giudizio di appello, contesta le censure dell’appello e ne chiede la reiezione. La stessa presenta, altresì, appello incidentale riproponendo le censure ritenute inammissibili dal Tribunale amministrativo regionale, e precisamente: Mancata osservanza del parere della Provincia di Lecce in data 16 dicembre 2004, per essere mancato nell’istruttoria il rispetto di quanto richiesto dalla Provincia; Difetto istruttorio per mancato rispetto del parametro di controllo di cui all’art. 13 del Reg. reg. N. 16/2006; per non esservi alcun riferimento al calcolo del parametro suddetto; Sviamento, per avere scelto il Comune di Giuggianello l’offerta Wind solo per ragioni di carattere economico; Carenza del progetto di Wind relativamente alla distanza delle torri dalle strade provinciali e nazionali, notevolmente sottodimensionata. L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale controdeduce anche ai motivi dell’appello incidentale, insistendo per l’accoglimento dell’appello. La causa è spedita in decisione alla pubblica udienza del 23 marzo 2010. DIRITTO Vanno preliminarmente esaminate le censure di cui all’appello incidentale, in quanto,nella specie, le stesse, qualora fondate, determinerebbero necessariamente la improcedibilità dell’appello principale. Ma i motivi dell’appello incidentale, i quali peraltro ripropongono le medesime censure già svolte nel giudizio di primo grado, sono infondati. Infatti, il primo motivo dell’appello incidentale sul mancato rispetto di quanto richiesto dalla Provincia di Lecce è stato correttamente dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado, sia perché non riesce ad individuarsi in che cosa sia stata carente l’istruttoria espletata dalla conferenza dei servizi e sia perché il progetto di Wind è stato esaminato nel corso delle sedute che hanno caratterizzato la conferenza dei servizi, nell’ambito delle quali il parere rilasciato dalla Provincia è stato esaminato attentamente. Ugualmente corretta è la motivazione di inammissibilità operata dal primo giudice circa il difetto di istruttoria per il mancato rispetto del parametro di controllo di cui al regolamento regionale del 2006, in quanto, al di là del fatto che verifiche su tale punto sono state effettuate, il motivo di primo grado non consente di individuare quale sia stato il difetto istruttorio nell’ambito di tale valutazione. Relativamente al terzo motivo dell’appello incidentale, la infondatezza dello stesso, se non la sua stessa inammissibilità, discende dal fatto che il Comune di Giuggianello ha operato le sue scelte e se ha preferito il progetto Wind anche per ragioni economiche, questa scelta non appare illogica, in quanto anche gli introiti finanziari rappresentano uno strumento per il soddisfacimento di interessi pubblici, a cui l’ente locale può benissimo fare riferimento. Del resto, una volta che si era stabilito che nel proprio territorio non vi erano ostacoli all’inserimento degli aerogeneratori, è fuori discussione che l’unico elemento in più a giocare il suo ruolo era proprio quello del vantaggio economico che, come è noto, a parità delle altre condizioni, come è nel caso di specie, era quello destinato a fare la differenza. Anche l’ultimo motivo dell’appello incidentale è stato correttamente rigettato dal primo giudice, in quanto la differente pretesa di gittata (550-600 metri invece che 220) dei rotori è puramente affermata e collegata con studi che contrastano con le verificazioni effettuate in sede di conferenza dei servizi, per cui non vi sono ragioni per ritenere valide le affermazioni dell’appellante incidentale in mancanza di specifiche rappresentazioni di pericolo concrete, che, come detto, non ci sono. L’appello incidentale è, pertanto, infondato. Fondato è, invece, l’appello principale. Ed infatti, relativamente alla mancata partecipazione della Sovrintendenza archeologica alla indetta conferenza dei servizi, deve rilevarsi, innanzitutto, che la partecipazione della stessa non era necessaria, mancando sull’area in questione la imposizione di qualsiasi vincolo archeologico; il fatto che l’area stessa sia stata anticamente colonizzata e che, conseguentemente, possano individuarsi eventuali reperti archeologici è fatto puramente astratto che non determina la presenza normativa di alcun vincolo, fino a quando appunto lo stesso non è concretamente apposto; poi, va comunque rilevato che è intervenuta una nutrita corrispondenza con la medesima Sovrintendenza, la quale è stata messa al corrente dell’iniziativa nei suoi minimi particolari, senza che la medesima avesse mai avuto nulla da obiettare. Peraltro, una volta ricevuto il verbale della conferenza dei servizi (di natura istruttoria e quindi, propedeutica al rilascio del provvedimento amministrativo), ben avrebbe potuto la stessa Sovrintendenza intervenire per bloccare il provvedimento; se ciò non è stato fatto è perché la Sovrintendenza per i beni archeologici non ha ritenuto che sussistessero ragioni per un proprio intervento. Per quanto concerne la violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 14 del 2007, che prevede che non possano in alcun modo danneggiarsi gli ulivi plurisecolari, non può non rilevarsi che, a prescindere dal fatto che tali ulivi non sono presenti nell’area o quanto meno non ne è stata fornita la prova, l’intervento di Wind non consiste affatto nel toccare tali ulivi monumentali, ma solo nella sistemazione di aerogeneratori che, ovviamente, non intaccano in alcun modo tali ulivi, né relativamente al danneggiamento, né all’espianto, né all’abbattimento né al commercio, per cui la censura proposta in primo grado ed erroneamente accolta dal primo giudice doveva essere invece respinta. Ancora infondato appare il motivo relativo alla presenza di antichi miti e leggende nel territorio di riferimento. Si prescinde in questa sede dal fatto che non è stata fornita alcuna prova dell’esistenza di tali miti e leggende risalenti nel tempo, come pure del fatto che comunque in ogni territorio, ove più ove meno, vengono tramandate vicende del passato che assumono valori di trasmissione mitica e che vengono ripetuti, in vario modo, quali manifestazioni di antico sapere o antica saggezza; quel che conta in questa sede è il fatto che non si vede ed in quale, sia pur ridotta misura, l’impianto di aerogeneratori per la risorsa energetica eolica possa determinare un nocumento alla presenza di tali miti e leggende; essi, in quanto legati alla memoria ed alla tradizione, continueranno ad essere tramandati a nulla rilevando la presenza dell’impianto. Relativamente al motivo concernente il mancato invito alla partecipazione alla conferenza dei servizi di alcuni comuni limitrofi all’area degli impianti e di un’unione di comuni, va considerato che tale partecipazione non è prevista alla conferenza dei servizi, alla quale sono chiamati a partecipare soltanto gli enti che hanno concretamente voce in capitolo, nel senso che sono interessati direttamente al provvedimento da emanare, mentre la partecipazione di altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza però che gli stessi possano incidere sulla decisioni da adottare; trattandosi, perciò, di fatto puramente facoltativo, la sua mancanza non è censurabile. Ugualmente errata è la statuizione del Tribunale amministrativo regionale relativamente alla necessità del nulla-osta dei vigili del fuoco, in quanto al momento della conclusione della conferenza dei servizi ancora non era stata emanata la deliberazione regionale che prevedeva tale atto, per cui appare corretta la procedura seguita dall’Amministrazione nella emanazione del provvedimento impugnato in primo grado. Ugualmente infondata è, altresì, la censura proposta in primo grado del mancato rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica da parte della Regione. Infatti, un tale provvedimento è previsto allorquando si procede a rilevanti modifiche del paesaggio, mentre nella specie non vi è nessuna modifica rilevante, ma solo un inserimento di aerogeneratori che determinano solo una superficiale sovrastruttura senza alterare in modo significativo il paesaggio esistente, per cui nella specie non era necessario alcun provvedimento di compatibilità paesaggistica. Conclusivamente, l’appello incidentale va respinto, mentre l’appello principale va, viceversa, accolto, con la conseguenza della riforma della sentenza di primo grado e il rigetto del ricorso proposto in quella sede dall’Associazione Italia nostra. La particolarità della vicenda consente, tuttavia, di disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra tutte le parti costituite per entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, Rigetta l’appello incidentale; Accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Spese compensate per il doppio grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l'intervento dei Signori: Stefano Baccarini, Presidente Marco Lipari, Consigliere Aldo Scola, Consigliere Nicola Russo, Consigliere Eugenio Mele, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/05/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione |