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T.A.R. Lecce 113 del l' 11 gennaio 2006

                                                                           

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

PRIMA SEZIONE DI LECCE

  nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente
ENRICO D'ARPE Cons.
CARLO DIBELLO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio dell’11 Gennaio 2006

Visto il ricorso 2221/2005 proposto da:
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx  

rappresentati e difesi da:
DE NUZZO PIETRANTONIO
CARONE TOMMASO
con domicilio eletto in xxxxx xxxxx
presso
xxxxx xxxxx  

contro

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO, non costituito;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’ordinanza n. 20 emessa in data 28.11.2005 dal Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino con la quale, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 22/1997, veniva ordinato ai ricorrenti quali proprietari dei terreni individuati al Fg 19, p.lle 183, 186, 927, 929, 931, 934, 935, 936 e 937 del territorio del Comune di San Pancrazio Salentino, di provvedere alla immediata rimozione dei rifiuti abusivamente depositati sul terreno individuato, nonché il loro smaltimento in discarica autorizzata ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di giorni venti;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Ref. CARLO DIBELLO e udito altresì per le parti ricorrenti l’Avv. Carone, per sè e in sostituzione dell’Avv. De Nuzzo;

Con unico motivo di gravame, gli odierni ricorrenti, comproprietari di appezzamenti di terreno ubicati in San Pancrazio Salentino, impugnano un’ordinanza con la quale il sindaco del predetto comune ha ingiunto loro la rimozione di rifiuti abusivamente depositati sui fondi in questione, lamentando la violazione dell’art 14, comma 3 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
L’amministrazione procedente, benché ritualmente intimata, non si è costituita.
Fissata la Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2006 per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, verificata la rituale notifica del ricorso alla amministrazione procedente e stante il presupposto della manifesta fondatezza del gravame proposto, ha trattenuto la causa in decisione in forma semplificata, ex artt 21 e 26 legge TAR.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’art 14, 3° comma del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 sancisce la responsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area interessata dalla presenza di rifiuti abbandonati, rispetto all’autore materiale della trasgressione nel solo caso in cui la violazione possa essergli ascritta a titolo di dolo o colpa.
Siffatto sistema sanzionatorio, -delineato dal Decreto Ronchi in materia di rifiuti-, esclude la configurabilità di ipotesi di responsabilità oggettiva o di posizione, e cioè che il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati sia chiamato, per ciò solo, a risponderne indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della P.A., di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito del terzo.
Peraltro, la responsabilità solidale del proprietario del terreno di cui si discute si configura anche in caso di comportamento omissivo, cioè di astensione dall’adozione di quelle cautele che possono ragionevolmente pretendersi da un soggetto dotato di diligenza media (recinzione del fondo, predisposizione di offendicula a difesa della proprietà ecc., segnalazione all’autorità di P.S. di episodi di abusivo abbandono di rifiuti ).
Nella fattispecie posta al vaglio del Collegio, deve rilevarsi che, ben al contrario, i ricorrenti hanno tenuto un contegno atto a prevenire il pericolo di un abbandono incontrollato di rifiuti sull’appezzamento di loro proprietà perché hanno delimitato il medesimo con apposita recinzione, come risulta dalle foto versate in atti.
Gli stessi istanti hanno pure serbato un atteggiamento collaborativo con le autorità preposte alla tutela della igiene pubblica in quanto hanno provvidenzialmente denunziato l’illecito abbandono, da parte di ignoti, di materiali sul terreno in questione.
Sotto tale profilo, il Collegio è dell’avviso che il proprietario il quale abbia predisposto una recinzione che delimiti l’accesso al fondo impedendo l’abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di terzi e che abbia più volte denunciato alla pubblica autorità episodi di deposito illegale di rifiuti sul terreno di sua pertinenza non può essere ritenuto solidalmente responsabile con l’autore della trasgressione perché serba un contegno rispettoso dell’obbligo di non agevolare il fatto illecito del terzo.
Il provvedimento impugnato, d’altra parte, non rende ragione dei congrui accertamenti che l’amministrazione procedente deve farsi carico di svolgere per poter addossare al proprietario del sito l’obbligo di rimozione dei rifiuti illegalmente presenti nel suo terreno, essendosi limitata ad attribuire la responsabilità ai ricorrenti sulla sola base di accertamenti inerenti alla titolarità del terreno in esame.
Ciò, però, si pone in contrasto con i principi che il Collegio ha ritenuto di poter desumere dal dato normativo vigente e si traduce nel vizio correttamente denunciato in ricorso di violazione di legge.
Deve, perciò, ritenersi conclusivamente che l’affermazione della responsabilità solidale del proprietario del terreno, così come prevista dall’art. 14, 3° comma del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22 non possa, per quanto già enunciato, fondarsi sul solo dato della titolarità di un diritto reale su di un fondo.
Da tanto consegue l’annullamento del provvedimento impugnato .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 1.000,00

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di San Pancrazio Salentino al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre IVA e CAP nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’11 Gennaio 2006.
omissis