REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
PRIMA SEZIONE DI LECCE
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ENRICO D'ARPE Cons.
CARLO DIBELLO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio dell’11 Gennaio 2006
Visto il ricorso 2221/2005 proposto da:
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rappresentati e difesi da:
DE NUZZO PIETRANTONIO
CARONE TOMMASO
con domicilio eletto in
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presso
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contro
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO, non costituito;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’ordinanza
n. 20 emessa in data 28.11.2005 dal Sindaco del Comune di San Pancrazio
Salentino con la quale, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 22/1997, veniva
ordinato ai ricorrenti quali proprietari dei terreni individuati al Fg
19, p.lle 183, 186, 927, 929, 931, 934, 935, 936 e 937 del territorio
del Comune di San Pancrazio Salentino, di provvedere alla immediata
rimozione dei rifiuti abusivamente depositati sul terreno individuato,
nonché il loro smaltimento in discarica autorizzata ed il ripristino
dello stato dei luoghi entro il termine di giorni venti;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. CARLO DIBELLO e udito altresì per le parti
ricorrenti l’Avv. Carone, per sè e in sostituzione dell’Avv. De Nuzzo;
Con unico motivo di gravame, gli odierni ricorrenti, comproprietari di
appezzamenti di terreno ubicati in San Pancrazio Salentino, impugnano
un’ordinanza con la quale il sindaco del predetto comune ha ingiunto
loro la rimozione di rifiuti abusivamente depositati sui fondi in
questione, lamentando la violazione dell’art 14, comma 3 del decreto
legislativo n. 22 del 1997.
L’amministrazione procedente, benché ritualmente intimata, non si è
costituita.
Fissata la Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2006 per la trattazione
della domanda cautelare, il Collegio, verificata la rituale notifica del
ricorso alla amministrazione procedente e stante il presupposto della
manifesta fondatezza del gravame proposto, ha trattenuto la causa in
decisione in forma semplificata, ex artt 21 e 26 legge TAR.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’art 14, 3° comma del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 sancisce
la responsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti
reali o personali di godimento sull’area interessata dalla presenza di
rifiuti abbandonati, rispetto all’autore materiale della trasgressione
nel solo caso in cui la violazione possa essergli ascritta a titolo di
dolo o colpa.
Siffatto sistema sanzionatorio, -delineato dal Decreto Ronchi in materia
di rifiuti-, esclude la configurabilità di ipotesi di responsabilità
oggettiva o di posizione, e cioè che il proprietario del sito che ospita
rifiuti abbandonati sia chiamato, per ciò solo, a risponderne
indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della P.A., di una
condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito del terzo.
Peraltro, la responsabilità solidale del proprietario del terreno di cui
si discute si configura anche in caso di comportamento omissivo, cioè di
astensione dall’adozione di quelle cautele che possono ragionevolmente
pretendersi da un soggetto dotato di diligenza media (recinzione del
fondo, predisposizione di offendicula a difesa della proprietà ecc.,
segnalazione all’autorità di P.S. di episodi di abusivo abbandono di
rifiuti ).
Nella fattispecie posta al vaglio del Collegio, deve rilevarsi che, ben
al contrario, i ricorrenti hanno tenuto un contegno atto a prevenire il
pericolo di un abbandono incontrollato di rifiuti sull’appezzamento di
loro proprietà perché hanno delimitato il medesimo con apposita
recinzione, come risulta dalle foto versate in atti.
Gli stessi istanti hanno pure serbato un atteggiamento collaborativo con
le autorità preposte alla tutela della igiene pubblica in quanto hanno
provvidenzialmente denunziato l’illecito abbandono, da parte di ignoti,
di materiali sul terreno in questione.
Sotto tale profilo, il Collegio è dell’avviso che il proprietario il
quale abbia predisposto una recinzione che delimiti l’accesso al fondo
impedendo l’abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di terzi e che
abbia più volte denunciato alla pubblica autorità episodi di deposito
illegale di rifiuti sul terreno di sua pertinenza non può essere
ritenuto solidalmente responsabile con l’autore della trasgressione
perché serba un contegno rispettoso dell’obbligo di non agevolare il
fatto illecito del terzo.
Il provvedimento impugnato, d’altra parte, non rende ragione dei congrui
accertamenti che l’amministrazione procedente deve farsi carico di
svolgere per poter addossare al proprietario del sito l’obbligo di
rimozione dei rifiuti illegalmente presenti nel suo terreno, essendosi
limitata ad attribuire la responsabilità ai ricorrenti sulla sola base
di accertamenti inerenti alla titolarità del terreno in esame.
Ciò, però, si pone in contrasto con i principi che il Collegio ha
ritenuto di poter desumere dal dato normativo vigente e si traduce nel
vizio correttamente denunciato in ricorso di violazione di legge.
Deve, perciò, ritenersi conclusivamente che l’affermazione della
responsabilità solidale del proprietario del terreno, così come prevista
dall’art. 14, 3° comma del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22
non possa, per quanto già enunciato, fondarsi sul solo dato della
titolarità di un diritto reale su di un fondo.
Da tanto consegue l’annullamento del provvedimento impugnato .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro
1.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di
Lecce, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di San Pancrazio Salentino al pagamento, in favore
dei ricorrenti, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro
1.000,00 (Mille/00), oltre IVA e CAP nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’11 Gennaio 2006.
omissis
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