Nel procedimento C-29/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 28 gennaio
2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner,
in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d’Austria, rappresentata dal sig. M. Fruhmann, in qualità di
agente,
convenuta,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann
(relatore), J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 21 aprile 2005, ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di dichiarare che, poiché il contratto relativo allo smaltimento
dei rifiuti della città di Mödling è stato stipulato senza osservare le
norme di procedura e di pubblicità risultanti dal combinato disposto
degli artt. 8, 11, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 18
giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), la Repubblica
d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale
direttiva.
Contesto normativo
2 L’art. 1 della direttiva 92/50 stabilisce quanto segue:
[Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
«a) “appalti pubblici di servizi”, i contratti a titolo oneroso
stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed
un’amministrazione aggiudicatrice, (…)
(…)
b) “amministrazioni aggiudicatrici”, lo Stato, gli enti locali, gli
organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti
od organismi di diritto pubblico.
(…)
c) “prestatori di servizi” le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli
enti pubblici che forniscono servizi. (…)
d) “procedure aperte” le procedure nazionali nell’ambito delle quali
tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare offerte;
e) “procedure ristrette” le procedure nazionali nell’ambito delle quali
possono presentare offerte soltanto i prestatori di servizi invitati
dall’amministrazione;
f) “procedure negoziate” le procedure nazionali nell’ambito delle quali
le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e
negoziano i termini del contratto con uno o più di essi»;
(…)»
3 L’art. 8 di tale direttiva così recita:
«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A
vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a
VI».
4 L’art. 11, n. 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:
«Nell’aggiudicare gli appalti pubblici di servizi le amministrazioni
applicano le procedure definite nell’articolo 1, lettere d), e) e f)
adattate ai fini della presente direttiva».
5 Secondo l’art. 15, n. 2, della direttiva 92/50:
«Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di
servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti
nell’articolo 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando
di gara».
I fatti e la fase precontenziosa
6 Il 21 maggio 1999, la città di Mödling, in occasione della riunione
del consiglio comunale, decideva di creare un organismo giuridicamente
indipendente per far fronte ai compiti ad esso attribuiti dalla legge
del Land della Bassa Austria concernente lo smaltimento dei rifiuti (Niederösterreichisches
Abfallwirtschaftsgesetz) del 1992 (LGB1. 8240) allo scopo, in
particolare, di fornire prestazioni di servizi in materia di gestione
ecologica dei rifiuti e di realizzare le relative operazioni
commerciali, segnatamente nel campo dello smaltimento dei rifiuti.
7 Pertanto, il 16 giugno 1999, veniva redatto l’atto costitutivo della
società Stadtgemeinde Mödling AbfallwirtschaftsgmbH (in prosieguo: la
«società Abfall»), il cui capitale sociale era interamente detenuto
dalla città di Mödling. Il 25 giugno 1999, il consiglio comunale di
Mödling deliberava di incaricare a titolo esclusivo della gestione dei
rifiuti sul territorio comunale la società Abfall.
8 Il 15 settembre 1999, con un contratto concluso a tempo indeterminato
ed entrato in vigore con efficacia retroattiva il 1° luglio 1999, la
città di Mödling attribuiva in via esclusiva alla società Abfall la
raccolta e il trattamento dei suoi rifiuti. Tale contratto fissava
l’importo della remunerazione, e cioè un importo fisso per ogni bidone o
cassonetto, che la città di Mödling doveva versare alla società Abfall.
9 In occasione della riunione del 1° ottobre 1999, il consiglio comunale
di Mödling decideva di cedere il 49% delle quote della società Abfall
alla società Saubermacher Dienstleistungs-Aktiengesellschaft (in
prosieguo: la «società Saubermacher»). Secondo il verbale relativo a
tale riunione, dopo la delibera adottata il 25 giugno 1999, avevano
avuto luogo vari colloqui con i rappresentanti delle società interessate
ad una partecipazione nell’ambito di attività della società Abfall, in
particolare con la società Saubermacher.
10 Il 6 ottobre 1999, veniva modificato l’atto costitutivo della società
Abfall, per consentire l’adozione, da parte dell’assemblea generale,
della maggior parte delle decisioni a maggioranza semplice e per fissare
il quorum al 51% del capitale sociale. Si decideva anche che la
rappresentanza di tale società, nelle sue relazioni interne ed esterne,
sarebbe stata assicurata da almeno due soci dotati di poteri di firma
congiunti, purché fossero stati nominati due amministratori.
11 La cessione delle quote summenzionate veniva effettivamente
realizzata il 13 ottobre 1999.
Tuttavia, la società Abfall iniziava le sue attività operative solo il
1° dicembre successivo, e cioè in un momento in cui la società
Saubermacher deteneva già una parte delle quote di tale società.
12 Dal 1° dicembre 1999 al 31 marzo 2000, la società Abfall svolgeva la
sua attività esclusivamente per conto della città di Mödling. In
seguito, dopo la messa in esercizio della stazione di carico, essa
forniva prestazioni anche a terzi, in particolare a altri comuni del
distretto.
13 Dopo avere invitato la Repubblica d’Austria a presentare le sue
osservazioni, il 2 aprile 2003 la Commissione le inviava un parere
motivato in cui constatava la violazione delle disposizioni della
direttiva 92/50 risultante dal fatto che la città di Mödling non aveva
indetto una gara d’appalto per l’attribuzione del contratto di
smaltimento dei rifiuti di cui si tratta, mentre tale contratto doveva
essere considerato come un appalto pubblico di servizi ai sensi di tale
direttiva.
14 In risposta a tale parere motivato, la Repubblica d’Austria affermava
che la conclusione del contratto in parola con la società Abfall non
rientrava nell’ambito di applicazione delle direttiva relative agli
appalti pubblici, in quanto riguardava un’operazione interna tra il
comune di Mödling e la società Abfall.
15 Non essendo rimasta soddisfatta di tale risposta, la Commissione
decideva di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
16 La Commissione afferma che, dal momento che ricorrono le condizioni
di applicazione della direttiva 92/50, le norme di procedura definite
all’art. 11, n. 1, di tale direttiva e le regole di pubblicità contenute
all’art. 15, n. 2, di essa sono pienamente applicabili.
17 Secondo la Commissione, contrariamente a quanto sostenuto dal governo
austriaco nell’ambito della fase precontenziosa, non sussiste alcun
elemento che dimostri l’esistenza di un rapporto interno tra il comune
di Mödling e la società Abfall. A tale riguardo, la Commissione si
riferisce alla sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal (Racc.
pag. I-8121, punto 50), nella quale la Corte ha giudicato che l’appello
alla concorrenza non è obbligatorio nell’ipotesi in cui l’autorità
pubblica, che è un’autorità aggiudicatrice, eserciti sull’ente distinto
di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui
propri servizi e in cui tale ente realizzi la parte più importante della
propria attività con l’autorità pubblica o le autorità pubbliche che lo
controllano.
18 La Commissione sostiene che anche se tale sentenza è stata
pronunciata con riferimento all’art. 1, lett. a), della direttiva del
Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di
forniture (GU L 199, pag. 1), la posizione adottata dalla Corte può
essere trasposta a tutte le direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici. La Commissione invoca la citata sentenza Teckal a sostegno del
suo argomento secondo cui è solo nel caso in cui l’autorità
aggiudicatrice esercita un controllo illimitato sull’aggiudicataria che
le direttive sugli appalti pubblici non si applicano. Se un’impresa
privata detiene delle quote nella società aggiudicataria occorre,
secondo la Commissione, presumere che l’autorità aggiudicatrice non
possa esercitare su tale società «un controllo analogo a quello da ess[a]
esercitato sui propri servizi» ai sensi di tale sentenza. Una
partecipazione minoritaria di un’impresa privata sarebbe quindi
sufficiente ad escludere l’esistenza di un’operazione interna.
19 Inoltre, la Commissione fa osservare che, nella fattispecie, la
partecipazione minoritaria della società Saubermacher implica
l’esistenza a profitto di quest’ultima di diritti di veto e del potere
di designare uno dei due amministratori aventi gli stessi diritti, il
che esclude che la città di Mödling possa esercitare sulla società
Abfall un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi.
20 A suo difesa, il governo austriaco contesta, in primo luogo, la
ricevibilità del ricorso della Commissione.
21 Esso sostiene che la creazione della società Abfall, la conclusione
del contratto riguardante lo smaltimento dei rifiuti e la cessione delle
quote costituiscono tre operazioni distinte che non avrebbero dovuto
essere esaminate alla luce delle disposizioni della direttiva 92/50, ma
direttamente alla luce di quelle del Trattato CE. Una violazione di tale
direttiva potrebbe quindi essere ipotizzata solo nel caso in cui tali
operazioni fossero state decise per eludere l’applicazione della
direttiva 92/50 o nel caso in cui la cessione delle quote di cui si
tratta potrebbe realizzare un’operazione rientrante nelle disposizioni
in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.
22 Orbene, nel corso della procedura per inadempimento, la Commissione
non avrebbe formulato alcuna osservazione su tali ipotesi. Essa non
avrebbe, né nel caso del procedimento precontenzioso, né nel ricorso,
definito l’oggetto della controversia e non avrebbe neppure provato che
il contratto in esame sarebbe stato concluso in violazione della
direttiva 92/50 né esposto le ragioni per cui essa ritiene che
l’esistenza di un’operazione interna sia essenziale nella presente
causa.
23 In secondo luogo, nel merito, il governo austriaco rimprovera alla
Commissione di ignorare il fatto che, al momento della conclusione del
contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti con la società Abfall,
le quote di quest’ultima erano detenute per il 100 % dalla città di
Mödling. Così, in presenza di un’operazione interna, non sarebbe stata
richiesta una gara d’appalto.
24 Inoltre, tale governo considera che la nozione di «un controllo
analogo a quello (…) esercitato sui propri servizi» ai sensi della
citata sentenza Teckal, non implica un controllo identico, ma un
controllo comparabile. La città di Mödling avrebbe mantenuto tale
controllo, anche dopo la cessione del 49 % delle quote della società
Abfall.Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità
25 Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il
procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro
interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi ad
esso incombenti in forza del diritto comunitario e, dall’altro, di far
valere utilmente i suoi motivi di difesa contro gli addebiti formulati
dalla Commissione (v., in particolare, sentenze 10 maggio 2001, causa
C152/98, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3463, punto 23, e 15
gennaio 2002, causa C439/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-305, punto
10).
26 Ne consegue, innanzi tutto, che l’oggetto di un ricorso proposto ai
sensi dell’art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso
previsto dal medesimo articolo. Pertanto, il ricorso dev’essere basato
sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato. Se una censura non è
stata formulata nel parere motivato, essa è irricevibile in sede di
procedimento dinanzi alla Corte (v., in particolare, sentenza
Commissione/Italia, cit., punto 11).
27 In secondo luogo, il parere motivato deve contenere un’esposizione
coerente e dettagliata delle ragioni che hanno indotto la Commissione al
convincimento che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli
obblighi impostigli dal Trattato CE (v., in particolare, sentenze 4
dicembre 1997, causa C207/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6869,
punto 18, e 15 gennaio 2002, Commissione/Italia, cit., punto 12).
28 Nel caso di specie, al punto 16 del suo parere motivato e al punto 13
della sua lettera di diffida, la Commissione ha fatto valere che la
cronologia degli avvenimenti, dalla decisione del consiglio comunale di
Mödling di incaricare in via esclusiva la società Abfall della gestione
dei rifiuti di quel comune fino alla cessione del 49% delle quote di
tale società alla società Saubermacher, provava che il periodo durante
il quale la città di Mödling aveva detenuto il 100% delle quote della
società Abfall costituiva in realtà solo una fase intermedia
all’assunzione di una partecipazione di un’impresa privata in tale
società. Quindi la Commissione nel corso della fase precontenziosa ha
chiaramente dichiarato di rifiutare la tesa della città di Mödling
fondata sull’esistenza di tre operazioni distinte.
29 La Commissione ha quindi esposto in modo coerente e dettagliato le
ragioni per cui, considerando applicabili le disposizioni della
direttiva 92/50, la conclusione del contratto che attribuiva in via
esclusiva alla società Abfall la raccolta e il trattamento dei rifiuti
della città di Mödling non poteva essere considerata come un’operazione
interna e avrebbe dovuto costituire oggetto di una procedura d’appalto
pubblico.
30 Pertanto, occorre constatare che l’oggetto del ricorso era
chiaramente definito e che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal
governo austriaco deve essere respinta.
Nel merito
31 Nell’ambito del presente ricorso, la Commissione rimprovera, in
sostanza, alle autorità austriache di aver permesso l’attribuzione, da
parte di un comune, di un appalto pubblico di servizi ad una società
giuridicamente distinta da tale comunità e detenuta, al 49%, da una
società privata, senza che fosse attuata la procedura d’appalto pubblico
prevista dalla direttiva 92/50.
32 In via preliminare, occorre constatare che le condizioni di
applicazione di tale direttiva ricorrevano nella fattispecie. Infatti,
la città di Mödling è considerata, in quanto comunità territoriale, come
un’«amministrazione aggiudicatrice», ai sensi dell’art. 1, lett. b),
della direttiva 92/50, che ha concluso un contratto a titolo oneroso con
la società Abfall che è un «prestatore di servizi», ai sensi dell’art.
1, lett. c), della stessa direttiva. I servizi di raccolta e di
trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato I A di tale
direttiva. Inoltre, secondo le constatazioni della Commissione, che non
sono state contestate dal governo austriaco, la soglia fissata all’art.
7, n. 1, della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 328,
pag. 1) era stata superata nel caso di specie.
33 Di conseguenza, l’aggiudicazione dell’appalto relativo a tali
servizi, alla luce dell’art. 8 della direttiva 92/50, poteva avvenire
solo nel rispetto delle regole previste ai titoli III-VI di tale
direttiva, in particolare degli artt. 11 e 15, n. 2 di essa. Orbene, in
forza di quest’ultima disposizione, l’autorità aggiudicatrice
interessata doveva pubblicare un bando di gara.
34 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, l’appello alla
concorrenza non è obbligatorio, anche se la controparte contrattuale è
un ente giuridicamente distinto dall’autorità aggiudicatrice,
nell’ipotesi in cui l’autorità pubblica, che è un’autorità
aggiudicatrice, eserciti sull’ente distinto di cui si tratta un
controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e in cui tale
ente realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente
o con gli enti locali che la controllano (sentenze cit. Teckal, punto
50, e 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, Racc.
pag. I-1, punto 49).
35 Il governo austricato sostiene che ciò accade nella fattispecie, per
cui non occorreva applicare le procedure di appalto pubblico di servizi
previste dalla direttiva 92/50.
36 In primo luogo, tale governo afferma che la conclusione del contratto
relativo allo smaltimento dei rifiuti con la società Abfall, che è stato
concluso quando le quote di tale società erano ancora interamente
detenute dalla città di Mödling, non ha avuto lo scopo di stabilire un
rapporto tra persone giuridiche autonome, poiché tale ente locale poteva
esercitare sulla società Abfall un controllo analogo a quello che
esercita sui propri servizi. Di conseguenza, tale contratto non
rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 92/50 e alla
città di Mödling non sarebbe imposto alcun obbligo di procedere ad una
gara d’appello.
37 Tale argomento non può essere accolto.
38 Senza che appaia necessario decidere la questione se la detenzione,
da parte del comune di Mödling, dell’intero capitale della società
Abfall alla data dell’attribuzione dell’appalto pubblico di servizi
fosse necessaria per stabilire che il detto ente locale esercitava sulla
società Abfall un controllo analogo a quello che esercita sui propri
servizi, occorre rilevare che la data rilevante nella fattispecie per
valutare se le disposizioni della direttiva 92/50 dovrebbero essere
applicate non è la data effettiva dell’aggiudicazione dell’appalto
pubblico in questione. Anche se è vero che per ragioni di certezza del
diritto occorre in generale esaminare l’eventuale obbligo per l’autorità
aggiudicatrice di procedere ad una gara d’appalto alla luce delle
condizioni esistenti alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico
di cui si tratta, le circostanze particolari della presente causa
richiedono che siano presi in considerazione degli avvenimenti
successivamente intervenuti.
39 Occorre ricordare che la cessione del 49% delle quote della società
Abfall è intervenuta due settimane dopo che tale società è stata
incaricata, in esclusiva e a tempo indeterminato, della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti della città di Mödling. Inoltre, la società
Abfall è diventata operativa solo dopo che la società Saubermacher ha
rilevato una parte delle sue quote.
40 Così, è pacifico che attraverso una costruzione artificiale
comprendente più fasi distinte, e cioè la creazione della società Abfall,
la conclusione con essa del contratto di smaltimento dei rifiuti e la
cessione del 49% delle quote di tale società alla società Saubermacher,
un appalto pubblico di servizi è stato attribuito ad un’impresa di
economia mista in cui il 49% delle quote sono detenute da un’impresa
privata.
41 Quindi l’aggiudicazione di tale appalto deve essere esaminata tenendo
conto dell’insieme di tali fasi nonché il loro obiettivo e non in
funzione dello svolgimento cronologico in senso stretto di esse, come
propone il governo austriaco.
42 Esaminare, come propone il governo austriaco, l’aggiudicazione
dell’appalto pubblico di cui si tratta considerando esclusivamente la
data in cui è avvenuta, senza tener conto degli effetti della cessione
in termini molto brevi del 49% delle quote della società Abfall alla
società Saubermacher, comprometterebbe l’effetto utile della direttiva
92/50. La realizzazione dell’obiettivo perseguito da quest’ultima, e
cioè la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza
non falsata in tutti gli Stati membri, sarebbe compromessa se le
autorità aggiudicatici potessero ricorrere a manovre dirette a celare
l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi a società ad economia
mista.
43 In secondo luogo, il governo austriaco sostiene che, anche dopo aver
ceduto il 49% delle quote della società Abballa alla società
Saubermacher, la città di Mödling aveva mantenuto un controllo identico
a quello esercitato sui propri servizi. Tale circostanza, alla luce
della citata sentenza Teckal, l’avrebbe dispensata dal procedere ad un
appalto pubblico in quanto la conclusione del contratto relativo allo
smaltimento dei rifiuti costituiva un’operazione interna.
44 A tale proposito, occorre ricordare che, nella fattispecie, il
contratto in esame, che riguarda servizi rientranti nell’ambito di
applicazione materiale della direttiva 92/50, è stato concluso a titolo
oneroso tra un’autorità aggiudicatrice e una società di diritto privato
giuridicamente distinta da essa, nel capitale della quale l’autorità
aggiudicatrice detiene una partecipazione maggioritaria.
45 Nella citata sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, la Corte ha già
esaminato la questione se, in tali circostanze, l’autorità
aggiudicatrice è tenuta ad applicare le procedure di gara d’appalto
previste dalla direttiva 92/50 a causa del solo fatto che un’impresa
privata detiene una partecipazione, anche di minoranza, nel capitale
della società controparte contrattuale.
46 Essa ha giudicato che la partecipazione, anche di minoranza, di
un’impresa privata nel capitale di una società a cui partecipa anche
l’autorità aggiudicatrice interessata esclude in ogni caso che tale
autorità aggiudicatrice possa esercitare un controllo analogo a quello
da essa esercitato sui propri servizi (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau,
cit. punto 49).
47 Il rapporto tra un’autorità pubblica, che è un’autorità
aggiudicatrice, e i suoi propri servizi è disciplinato da considerazioni
ed esigenze proprie al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico.
Al contrario, qualsiasi piazzamento di capitale privato in un’impresa
obbedisce a considerazioni relative agli interessi privati e persegue
obiettivi di natura diversa (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit.,
punto 50).
48 L’aggiudicazione di un appalto pubblico ad un’impresa ad economia
mista senza appello alla concorrenza comprometterebbe l’obiettivo di
concorrenza libera e non falsata e il principio di parità di trattamento
degli interessati previsto dalla direttiva 92/50, in quanto tale
procedura offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale di tale
impresa un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti (sentenza Stadt Halle
e RPL Lochau, cit., punto 51).
49 La Corte ha dichiarato che nel caso in cui un’autorità aggiudicatrice
ha l’intenzione di concludere un contratto a titolo oneroso riguardante
servizi che rientrano nell’ambito di applicazione materiale della
direttiva 92/50 con una società giuridicamente distinta da essa, nel
capitale della quale detiene una partecipazione con una o più imprese
private, le procedure di appalto pubblico previste da tale direttiva
devono in ogni caso essere applicate (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau,
cit., punto 52).
50 Così, alla luce di quanto precede, occorre constatare che, poiché il
contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Mödling è
stato concluso senza che fossero rispettate le norme di procedura e di
pubblicità previste dal combinato disposto degli artt. 8, 11, n. 1, 15,
n. 2, della direttiva 92/50, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli
obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Sulle spese
51 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta
soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce
1) Poiché il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città
di Mödling è stato concluso senza che fossero rispettate le norme di
procedura e di pubblicità previste dal combinato disposto degli artt. 8,
11, n. 1, 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992,
92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi
che
le incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. |