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 T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Sentenza n. 554 del 02 settembre 2004

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:

Vincenzo Sammarco – Presidente
Enzo Di Sciascio – Consigliere, relatore
Vincenzo Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 289/04 proposto da Telecom Italia Mobile s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzio e Paolo Volli ed Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso di loro in Trieste, via S. Nicolò 30, come da mandato a margine del ricorso;
c o n t r o
il Comune di Trieste, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Serena Giraldi e Oreste Danese, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Trieste, via Genova 2, come da mandato a margine dell’atto di costituzione;
e nei confronti
della Regione Friuli - Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione consiliare n. 20 dd. 8.3.2004 di approvazione delle direttive di una variante al PRGC in ordine alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile e di adozione della salvaguardia ai sensi degli artt. 31 e 35 della L.R. n. 52/91;
della comunicazione P.G. 59704 dd. 5.4.2004 del dirigente dell’Area competente, diretta anche alla ricorrente, con cui si informa dell’applicazione, a seguito della deliberazione predetta, delle misure di salvaguardia nelle aree ed edifici, individuati con apposito elaborato grafico ad essa allegato;
Visto il ricorso, notificato il 7.5.2004 e ritualmente depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale intimata;
Visti i motivi aggiunti di gravame, ritualmente notificati e depositati
per l’annullamento
del provvedimento del Dirigente del servizio concessioni edilizie P.G. prot. n. 78716 dd. 6.3.2004, con cui è stato sospesa ogni determinazione sulla domanda della ricorrente di concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base UMTS denominata “di Ponterosso”;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori presenti delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
La ricorrente è titolare di licenza individuale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili e l’installazione delle relative reti sul territorio italiano, rilasciata dall’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, che la obbliga, fra l’altro, ad installare detta rete in tutti i capoluoghi di Regione entro il 30.6.2004, pena l’applicazione di sanzioni, fino all’eventuale revoca della citata autorizzazione.
Essa rappresenta che, per questa ragione, ha presentato al Comune intimato numerose istanze di concessione o autorizzazione edilizia per l’installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, ad oggi non riscontrate.
Con la deliberazione consiliare impugnata, oltre ad approvare le direttive per una variante al PRGC diretta a regolare l’installazione e modifica di dette stazioni, si è peraltro vietato di installarle sugli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 490/99, in determinati siti dichiarati sensibili e negli ambiti posi a 100 m. di distanza da essi.
Detto provvedimento dispone, in ordine a tali localizzazioni, non solo la sospensione dell’esame delle domande di concessione e autorizzazione edilizia, non ancora rilasciate e pendenti, in contrasto con le direttive stesse, ma altresì, in via immediata, la salvaguardia ai sensi dell’art. 35, 2° comma, della L.R. n. 52/91 nei confronti delle iniziative negli immobili e siti sopra descritti.
Con la successiva comunicazione dirigenziale, pur essa oggetto di gravame, indirizzata anche alla ricorrente, si precisa che gli immobili e le aree oggetto di salvaguardia immediata sono quelle in cui operano i divieti di installazione, posti dalla menzionata deliberazione, e che dalla sua approvazione consegue la sospensione dell’esame delle domande di concessione o autorizzazione edilizia in contrasto con essa non ancora rilasciate o che verranno presentate.
Ritenendo illegittimi i predetti atti e provvedimenti, ne chiede l’annullamento deducendo:
1) Violazione degli artt. 6, 23° comma, della L.R. 3.7.2000 n. 13, 31 e 35 della L.R. 19.11.1991 n. 52 e s.m.i., art. 1, 6° comma della L. 31.1.1997 n. 249, D.M. 10.9.1998 n. 381, 1 della L. 15.3.1997 n. 59, art. 83 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 112, 1 e 8 della L. 22.2.2001 n. 36, 4 del D. Lgs. 4.9.2002 n. 198; incompetenza assoluta; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento
Il regolamento previsto dall’art. 8 della L. n. 36/01, richiamata a presupposto della deliberazione impugnata, non avrebbe natura urbanistica e non potrebbe essere emanato sotto forma di direttive a una futura variante, e comunque la competenza, in materia di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare non sarebbe del Comune.
Esso, inoltre, non potrebbe porre dei limiti indiscriminati alla localizzazione delle stazioni radio base in gran parte del territorio comunale, né potrebbe trasformare, a mezzo della salvaguardia, le direttive in divieti immediatamente efficaci, in particolare inibendo, sin dall’approvazione delle direttive, il rilascio dei provvedimenti abilitativi alla realizzazione di dette infrastrutture qualora situate nel raggio di 100 m. dagli immobili vincolati e dai siti c.d. “sensibili”.
In tal modo l’amministrazione comunale avrebbe agito non per finalità urbanistiche, ma per ragioni di tutela sanitaria, non ad essa attribuita, con palese incompetenza assoluta e sviamento, anche perché non potrebbe, per tali motivi, essere vietata in via preventiva e generale la realizzazione degli impianti in oggetto, dovendo essere singolarmente valutato l’impatto di ciascuno di essi sul paesaggio e sulle caratteristiche del bene vincolato, nonché il rispetto dei limiti di emissione, con l’acquisizione dei pareri degli organi competenti.
In ogni caso spetterebbe allo Stato dettare norme uniformi per la regolazione dei campi elettromagnetici, connessi alla telefonia cellulare, in base alle norme richiamate, mentre nessuna competenza sarebbe attribuita ai Comuni in materia.
2) Violazione dell’art. 6, 23° comma, della L.R. n. 13/00
La deliberazione consiliare impugnata, nel fissare, ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia, dei divieti di installazione delle stazioni radio base, sarebbe illegittima per violazione della norma in rubrica, sia perché al Comune competerebbe soltanto di rilasciare i titoli abilitativi, sia perché, pur potendo esso regolare con atti di pianificazione urbanistica l’uso del suo territorio, non potrebbe violare, nell’esercizio di tale potestà, il dettato normativo che impone di tener conto dell’esigenza di copertura del servizio sul territorio, inibita ab origine quando si introducono, in maniera generalizzata, divieti assoluti di installazione di impianti di un’ampiezza tale, che sarebbe incompatibile con l’obiettivo in parola e senza collegamento con una qualsiasi zonizzazione, tant’è vero che essi investono le più disparate destinazioni d’uso del territorio comunale.
Violerebbero perciò la norma emarginata detti divieti preventivi, in quanto non consentirebbero il rilascio della concessione o autorizzazione, senza considerazione alcuna dell’obbligo dell’amministrazione, cui corrisponde la facoltà (e anche il dovere) del gestore del servizio pubblico, di valutare le esigenze di copertura del territorio, con illegittimità ancora con riguardo ad uno di essi, che riguarda le aree poste fino 100 m di distanza dai c.d. siti sensibili, non previsto dalle direttive, ma voluto dal Consiglio comunale.
3) Violazione degli artt. 31 e 35 della L. R. n. 52/91 e dell’art. 6, 23° comma, della L. R. n. 13/00
Illegittimamente il Consiglio comunale avrebbe disposto, con la deliberazione impugnata, di sospendere l’esame non solo delle istanze di autorizzazione e concessione in contrasto con le direttive, che vengono presentate, ma anche di quelle non ancora rilasciate e che verranno presentate, con ciò applicando direttamente la salvaguardia, senza che sia consentito l’esame delle domande predette da parte del Sindaco, organo competente, sentita la Commissione edilizia.
Inoltre, mentre le direttive, pur illegittime, si risolvevano spesso in determinazioni di massima, che lasciavano spazio a futuri approfondimenti e ad accertamenti sulle singole domande di concessione, la salvaguardia deliberata con il provvedimento impugnato ha imposto dei dinieghi di installazione immediatamente efficaci, e talmente estesi, da comportare la violazione delle disposizioni in rubrica.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse là dove impugna parti della deliberazione, oggetto di gravame, diverse da quelle che impongono misure di salvaguardia, le uniche che ritiene lesive, ed ha quindi controdedotto ai motivi di gravame.
La ricorrente ha quindi impugnato, con i motivi aggiunti, la comunicazione dirigenziale in epigrafe, con cui è stata sospesa ogni determinazione sull’istanza di installazione di un proprio impianto radio base UMTS, in dichiarata applicazione della salvaguardia.
Ha dedotto, al riguardo, in via di illegittimità derivata, i motivi di gravame già prospettati nei confronti della deliberazione impugnata, nonché il seguente motivo di illegittimità propria:
1) violazione dell’art. 35 della L.R. n. 52/91 in quanto l’organo emanante ha provveduto all’adozione della misura di salvaguardia senza il parere della Commissione edilizia, prescritto dalla norma in rubrica.
Le parti hanno quindi precisato, con memoria, le rispettive conclusioni.
D I R I T T O
1.0 Deve innanzitutto provvedersi all’estromissione della Regione Friuli Venezia Giulia, non essendo in discussione, nel presente giudizio, alcun atto regionale.
1.1 Va esaminata, in primo luogo l’eccezione preliminare del Comune, che dev’essere disattesa.
1.2 Al riguardo, invero, dev’essere osservato che:
a) anche a voler accedere all’assunto dell’amministrazione, secondo cui solo l’applicazione delle misure di salvaguardia lederebbe la ricorrente, non può essere disconosciuto l’interesse della medesima ad impugnare la determinazione delle direttive, sia nella parte normativa che in quella grafica, da cui detta salvaguardia discende, per ottenere, in via strumentale, l’annullamento delle determinazioni lesive in via derivata, per il venir meno del loro unico presupposto.
b) in ogni caso la tesi del Comune è indifendibile, dal momento che, nella fattispecie qui esaminata, la volontà espressa dal Consiglio comunale di Trieste con la deliberazione oggetto di gravame, di provvedere, secondo il dettato dell’art. 35, 2° comma, della L.R. n. 52/91, all’adozione di direttive per una futura variante con contestuale applicazione di misure di salvaguardia, dalle quali deriva la sospensione di ogni intervento in contrasto con esse, in attesa che sia adottato detto strumento urbanistico non è scindibile, come esso vorrebbe, in due momenti distinti.
Come si verifica nell’analogo caso dell’impugnazione del PRGC adottato, l’esistenza di misure di salvaguardia determina l’interesse a gravarsi contro lo strumento urbanistico e non soltanto contro la salvaguardia stessa, che non ha autonoma consistenza, al di là delle disposizioni che la determinano.
Allo stesso modo la discrezionale adozione di dette misure contestualmente all’adozione di direttive vincolanti la futura pianificazione consente di impugnare queste ultime, da cui discendono, per volontà dell’organo deliberante, le prime, che ne sono mera conseguenza.
Per le stesse ragioni non può essere negato l’interesse all’impugnazione, con i motivi aggiunti, della misura di salvaguardia, di cui si è detto, per la sua funzione di applicazione in concreto della deliberazione, oggetto dei motivi originari, alla ricorrente.
2.0 Il ricorso deve essere, quindi esaminato nel merito.
2.1 Esso è fondato, apparendo assorbenti le censure dedotte con il primo e il secondo dei motivi originari e con il motivo aggiunto di gravame, peraltro limitatamente alle parti di seguito precisate.
2.2 Per il suo carattere logicamente pregiudiziale, in quanto in sé idoneo, se accolto, a travolgere l’intero provvedimento, oggetto dei motivi originari, il Collegio ritiene di esaminare la doglianza, riveniente in sostanza in ognuno di essi, ed in particolare nel secondo, con cui si contesta al Comune di non aver tenuto conto, negli atti impugnati, dell’esigenza di copertura del territorio da parte del gestore di reti di comunicazioni elettroniche, qual è la ricorrente, in spregio alla legislazione nazionale e regionale.
L’assunto è condiviso dal Collegio.
Appare opportuno prendere le mosse dal disposto dell’art. 6, 23° comma, della L.R. n. 13/00, di cui si contesta la violazione, a mezzo della deliberazione e del provvedimento dirigenziale, oggetto dei motivi originari.
Detta disposizione, subordinando l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile a concessione o autorizzazione edilizia comunale, obbliga il Comune a tener conto, agli effetti del loro rilascio:
1) delle esigenze di copertura del servizio sul territorio;
2) delle misure adottate al fine di ridurre l’impatto ambientale degli impianti;
3) della verifica della eventuale localizzazione, nelle aree interessate, di infrastrutture e servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti;
4) della verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa, a mezzo di pareri obbligatori preventivi dell’ARPA e dell’Azienda dei servizi sanitari competente;
5) delle particolari caratteristiche ed esigenze e della ridotta potenza delle reti UMTS, quale quella di cui è anche licenziataria la ricorrente, che ne motivano una diffusione capillare;
Se peraltro i punti 3) e 4) di detta disposizione vanno applicati a ciascun impianto, in quanto ne prevedono la verifica, anche se collocato in zona in cui ne è consentita l’installazione da un punto di vista urbanistico - edilizio, con la prescritta obbligatoria audizione degli organi tecnici indicati dalla norma, ad avviso del Collegio l’obbligo di perseguire gli obbiettivi della minimizzazione dell’impatto ambientale e della copertura del servizio radiomobile sul territorio, di cui ai punti 1), 2) e, in parte, anche 5), fonda altresì l’esercizio di una potestà urbanistica del Comune diretta, se del caso, a disciplinare la localizzazione di detti impianti con norme urbanistiche, in base alle quali poter raggiungere detti obiettivi e rilasciare i provvedimenti autorizzatori predetti.
L’obbligo di finalizzare detta potestà al perseguimento delle summenzionate esigenze della riduzione dell’impatto ambientale e della copertura del territorio, fa sì che essa non sia, come di norma, libera ma incontra il limite della loro necessaria considerazione, in applicazione la prima dell’art. 5 della L. 22.2.2001 n. 36 e la seconda in applicazione prima dell’art. 2, 1° comma, del D.P.R. 19.9.1997 n. 318, di attuazione di direttive europee, ed ora, dopo la sua abrogazione, degli artt. 3, 25, 26 e 38 del D. Lgs, 1.8.2003 n. 259, che approva, sempre in attuazione di norme comunitarie, il codice delle comunicazioni elettroniche, il quale ha sancito la libertà, tranne i divieti derivanti da specifiche disposizioni di legge e di regolamenti di attuazione, dell’attività di fornitura di reti di comunicazione elettronica, e il diritto, una volta ottenuta l’autorizzazione generale o, fino al suo esaurimento, la licenza individuale, di fornire tali reti e i relativi servizi al pubblico e che, a mezzo degli artt. 3, 4 e 86, ne ha sancito il carattere di preminente interesse generale, equiparando gli impianti ad opere di urbanizzazione ed ha stabilito che ne debba essere promossa la diffusione sul territorio nazionale.
Tali principi la legislazione urbanistica della Regione Friuli Venezia Giulia, le cui competenze sono fatte in ogni caso salve (art. 4, 4° comma) ha voluto autonomamente, seppur implicitamente, recepire con l’art. 6 della L.R. n. 13/00.
Del resto il limite della considerazione della necessità di copertura del territorio, è da considerarsi immanente al sistema, come ritenuto dalla giurisprudenza (T.A.R. Puglia, II Sez. 26.7.2001 n. 3136; T.A.R. Umbria 18.8.2001 n. 438) che il Collegio condivide, sempre attuale e coerente con l’attuale ordinamento, anche se, in origine, sviluppatasi su norme in parte superate, e derivante dal cennato carattere di servizio di preminente interesse nazionale, proprio delle reti di telecomunicazione accessibili al pubblico, quali quelle di telefonia mobile (art. 3, 2° comma, del D. Lgs. n. 259/03) onde l’esercizio della potestà urbanistica in materia deve perciò tenerne conto, anche perché, come osservato dalla ricorrente, le licenze dei gestori del servizio radiomobile di comunicazione li obbligano a costruire una rete con progressiva copertura del territorio nazionale, con il rischio di sanzioni, che possono giungere fino alla sospensione o alla revoca del titolo, che consente di esercitare il servizio (art. 32, 2°, 3° e 4° comma del D. Lgs. n. 259/03).
Osserva il Collegio che, se il Comune, con la deliberazione impugnata, ha indubbiamente cercato di minimizzare l’impatto ambientale, non si è invece minimamente preoccupato delle esigenze di copertura del servizio nel territorio.
Un tanto balza, all’evidenza, anche agli occhi di un profano esaminando l’allegato B del provvedimento impugnato, che, nel rappresentare graficamente le parti del territorio comunale sottoposto a salvaguardia (e le relative misure possono durare fino a due anni) vi include la gran parte del centro urbano e, in genere, delle zone più popolose della città, proprio quelle, cioè, dove si concentra il maggior numero di telefoni cellulari, onde sarebbe impedito alla ricorrente di fornire alla maggior parte della popolazione un servizio di qualità soddisfacente, violando così gli obblighi che le derivano dalla propria licenza.
Del resto l’atto deliberativo impugnato non si limita a prevedere direttive di massima, che possono essere confermate o non dalla futura variante mirante a regolamentare la localizzazione degli impianti di telefonia cellulare.
Esso invece fin d’ora include fra gli obiettivi fondamentali, e quindi immodificabili, dello strumento adottando, l’indicazione di una serie di “specifici edifici e siti, in cui non è consentita l’installazione di stazioni radio base o la modifica di quelle esistenti” dove pertanto l’applicazione della salvaguardia non vuole tutelare gli approfondimenti necessari, in sede di definizione della variante, ma tutela scelte già effettuate in sede di direttiva, che perciò saranno contenute nello strumento.
Essa perciò è destinata a durare almeno fino alla conferma o meno della variante stessa, nel cui testo adottato la sospensione di ogni determinazione sulle istanze di intervento in detti edifici e aree sarà contenuta, in sede di approvazione.
Tali divieti di installazione, oggetto principale del presente gravame, si riferiscono:
a) agli immobili vincolati ai sensi del Titolo I° del D. Lgs. n. 490/99;
b) agli edifici sedi di servizi pubblici o di pubblica utilità (ospedali, case di cura e di riposo, scuole, impianti sportivi e ricreativi) e alle zone classificate come U2 dal PRGC (zone di verde pubblico e verde attrezzato);
c) agli ambiti posti nel raggio di 100 m dagli edifici e dalle zone, indicate sub b);
Ancorché sembri trattarsi di circoscritte interdizioni, invece la salvaguardia di detti edifici o ambiti provoca il divieto di installare o modificare impianti di telefonia cellulare, assunto come obiettivo fondamentale della futura variante, in gran parte del centro urbano e delle zone residenziali, in quanto la deliberazione impugnata precisa che l’elaborato grafico B, allegato al provvedimento, che indica gli immobili soggetti a salvaguardia, è il risultato degli appena indicati divieti.
Risultano pertanto, dalle considerazioni suesposte, violati l’art. 6, 23° comma, della L.R. n. 13/00, nella parte in cui obbliga il Comune, in sede di definizione dei criteri e delle norme urbanistiche a cui subordinare il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie per impianti di telefonia cellulare, a considerare le esigenze di copertura del territorio, in modo che siano compatibili con gli obiettivi di qualità del servizio richiesto, dalla competente autorità nazionale, ai gestori, copertura che, nella specie, non può essere assicurata per l’estensione spaziale e temporale delle misure di salvaguardia, imposte dall’atto impugnato, nonché gli articoli del codice delle comunicazioni, menzionati dalla ricorrente o indicati dal Collegio, che stanno alla base della necessità del rispetto del criterio suindicato.
Con ciò non si vuole negare la potestà urbanistica comunale di imporre limiti, attraverso strumenti pianificatori, agli insediamenti di strutture di telefonia cellulare in determinate zone, al fine di diminuire l’impatto ambientale, ma essi non possono essere assoluti e il Comune deve in ogni caso rendere possibile, con tali strumenti, una localizzazione alternativa in altre zone degli impianti tali da assicurare che comunque, anche in caso di loro sviluppo quantitativo, il segnale raggiunga le stazioni mobili in possesso dei singoli utenti nel territorio con buone caratteristiche qualitative, il che non è possibile nel caso di specie, data l’estensione delle misure di salvaguardia imposte dalle direttive impugnate, nei termini appena esposti.
2.3 E’ pure sostanzialmente fondata la censura, contenuta nel primo motivo di ricorso, di eccesso di potere per sviamento, nella parte in cui deduce che l’amministrazione comunale avrebbe perseguito, con l’esercizio della potestà urbanistica, finalità igienico sanitarie, con il risultato di porre una disciplina derogatoria di quella dettata dallo Stato e dalle altre autorità che, a differenza del Comune, sono competenti in materia.
In particolare viene contestata l’illegittimità del divieto, posto con il punto 2, lett. B e C, del dispositivo della deliberazione impugnata, di non consentire l’installazione di impianti di telefonia mobile negli edifici, che costituiscono sedi di servizi pubblici o di pubblica utilità o sono situati in zone di verde pubblico o verde attrezzato, in attuazione della direttiva, di cui all’allegato A, pag. 2, rispettivamente alle lett. C n. 1 (che peraltro dispone solo di “valutare accuratamente” allo scopo tali edifici) e lett. B n. 3 (che anche si propone solo di “valutare la possibilità” di introdurre dette limitazioni) e, soprattutto, nelle aree situate nel raggio di 100 m dai confini di tali immobili o zone verdi, che non trova riscontro nelle direttive
Sono evidenti le finalità di tutela della salute di tali limitazione e la deliberazione impugnata si richiama, al riguardo, a una pretesa osservanza del D.M. n. 381/98 e delle relative “linee applicative”.
A parte la questione, non posta al Collegio, se queste disposizioni siano o non entrambe superate dal DPCM 8.7.2003, è indiscutibile l’illegittimità di una disciplina autonoma di profili, quali la tutela della popolazione dai campi elettromagnetici, che spettano esclusivamente allo Stato, che vedrebbe incongruamente sostituito il criterio della presenza di sedi di servizi pubblici o quello di destinazione a verde pubblico o attrezzato e delle aree circostanti con quello, unico considerato dal legislatore statale ed unico ad avere un significato di tutela sanitaria, di superamento o meno dei limiti di emissioni elettromagnetiche.
Invero nuovamente, in tal modo, il Comune pone preventivamente, a mezzo di direttive, espressione della sua potestà urbanistica, delle prescrizioni, stavolta attinenti all’osservanza di limiti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, che si risolvono in un divieto a priori di installazione su determinati edifici o in determinate zone.
Peraltro la normativa statale invocata si fonda su livelli limite di campo elettrico o di esposizione a campi magnetici, che non devono essere superati nemmeno dagli impianti autorizzati (e significativa è, al riguardo, la prescrizione dell’art. 5, che prescrive azioni di risanamento a carico dei titolari di impianti esistenti e che hanno perciò ottenuto l’autorizzazione, ove detti limiti siano superati).
Non può quindi fondarsi sul citato decreto ministeriale alcun divieto generalizzato e preventivo di installazione.
In tal senso è, del resto, eloquente la legislazione regionale in materia.
Il più volte citato art. 3, 26° comma, della L.R. n. 13/00 chiaramente prescrive la “verifica dell’eventuale localizzazione nelle aree interessate di infrastrutture e di servizi, influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti” e di “verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa”, operazioni da effettuarsi a posteriori e che, quindi, non dipendono da una valutazione preventiva in sede pianificazione urbanistica, ma da accertamenti condotti in sede di autorizzazione del singolo impianto.
Inoltre le verifiche in questione, pur spettando al Comune, presuppongono l’obbligatoria “acquisizione del parere dell’ARPA e dell’Azienda per i Servizi sanitari”, cioè degli organi tecnici competenti in materia ambientale e sanitaria.
Non è quindi consentito, con l’esercizio di poteri urbanistici in sede di direttiva, introdurre a priori divieti assoluti di installazione di stazioni radio base su determinati immobili, in pretesa ottemperanza a norme nazionali per ridurre l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, senza nessun accertamento tecnico in concreto che induca a ritenere che i valori di esposizione vengano, con la localizzazione non consentita, superati o, quanto meno, siano superati i limiti di cautela.
Ovviamente tali accertamenti, come del resto prevede la L.R. n. 13/00, devono intervenire su ogni singolo impianto, per cui si chieda l’autorizzazione.
Risulta perciò violato anche l’art. 6, 23° comma, di detta legge regionale e il tentativo, attuato con la deliberazione impugnata, di avvalersi di poteri urbanistici di direttiva, necessariamente di carattere preventivo e generalizzato, per vietare l’installazione di impianti, adducendo pretese finalità igienico – sanitarie, il cui perseguimento impone invece accertamenti successivi caso per caso, si risolve in eccesso di potere per sviamento.
2.4 In conseguenza della riscontrata fondatezza delle sopra elencate doglianze deve riscontrarsi l’illegittimità sia della deliberazione consiliare n. 20/2004 sia della comunicazione dirigenziale ai destinatari delle misure in essa contenute dd. 5.4.2004.
2.5 E’ pure fondato il motivo aggiunto di gravame, non solo per l’illegittimità derivata da quella dei provvedimenti oggetto dei motivi originari, da cui dipende, ma anche per il vizio proprio dell’inosservanza dell’art. 35, 2° comma, della L.R. n. 52/91.
Va invero tenuto presente che, in caso in cui il Consiglio comunale approvi direttive, che definiscano gli obiettivi strategici di un emanando strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 52/91, e discrezionalmente ritenga, ai sensi del successivo art. 35, di imporre la salvaguardia, in aree indicate in apposito elaborato grafico, sugli interventi che contrastino con le direttive stesse, il Sindaco o altro organo competente ai sensi dello statuto comunale deve puntualmente esaminare le istanze di concessione, che gli pervengono, e sospendere ogni determinazione su quelle che siano in contrasto con le direttive stesse, notificando il relativo provvedimento al richiedente.
Il secondo comma del citato art. 35 della L.R. n. 52/91, recita infatti che “Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui all’art. 31, può prevedere che sia adottata analoga determinazione (la sospensione di ogni determinazione) con provvedimento da notificare al richiedente”.
Ad esso spetta, appunto, di deliberare che la sospensione di ogni determinazione “sia adottata”, e quindi non l’adotta esso stesso, “con provvedimento da notificare al richiedente” e per giunta “sentita la Commissione edilizia comunale”, come pure dispone il citato art. 35, 2° comma.
Il provvedimento del Dirigente del servizio concessioni edilizie P.G. prot. n. 2004/76548 dd. 3.5.2004, oggetto del motivo aggiunto, da un lato è conforme a detta norma in quanto la salvaguardia, nei confronti di un singolo impianto, è applicata per un contrasto constatato dall’organo volitivo, e dall’altro se ne distacca in quanto, conformemente alla deliberazione oggetto dei motivi originari, che non la prevede, non è stata sottoposta all’esame del menzionato organo consultivo.
E’ pertanto illegittima anche la determinazione, oggetto dei motivi aggiunti.
3.0 In conclusione va estromessa dal giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia e il ricorso dev’essere accolto, con annullamento della deliberazione consiliare n. 20/2004, della comunicazione dirigenziale dd. 5.4.2004 e del conseguente provvedimento di salvaguardia, oggetto dei motivi aggiunti di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie, e, di conseguenza, annulla la deliberazione consiliare n. 20 dd. 8.3.2004, nonché i provvedimenti dirigenziali P.G. 59704 dd. 5.4.2004 e prot. n. 78716 dd. 6.3.2004.
Condanna l’amministrazione comunale intimata al rimborso delle spese e competenze giudiziali a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2500 (duemila cinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 14 luglio 2004.
f.to Vincenzo Sammarco - Presidente
f.to Enzo Di Sciascio - Estensore
f.to Eliana Nardon - Segretario
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 2 settembre 2004
f.to Eliana Nardon
Enzo Di Sciascio – Estensore