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T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Sentenza n. 553 del 02 settembre 2004 |
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:
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SENTENZA |
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sul ricorso n. 3/04 proposto dalla H3G s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido
Bardelli, Jacopo Recla, Alessandra Bazzani e Alessandro Tudor, con
domicilio eletto presso l’ultimo in Trieste, via S. Nicolò 30, come da
mandato a margine del ricorso; c o n t r o il Comune di Manzano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; e nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio; per l’annullamento del provvedimento sindacale prot. n. 2249 del 27.10.2003 con cui è stata rigettata la domanda di concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare, proposta dalla ricorrente, in via Palladio; della presupposta variante generale al P.R.G.C. di Manzano, adottata con deliberazione consiliare n. 47 dd. 14.11.2002 ed, in particolare, dell’art. 27, punto 10, lett. a) delle NNTTA; Visto il ricorso, notificato il 24.12.2003 e ritualmente depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta, all’udienza pubblica del 14 luglio 2004, la relazione del Consigliere. Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori delle parti costituite; F A T T O La ricorrente, gestore di telefonia cellulare secondo il sistema UMTS, deduce, a sostegno del gravame, diverse ed articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, sostenendo l’illegittimità propria del provvedimento sindacale reiettivo della propria istanza di concessione edilizia per una stazione radio base, nonché la sua illegittimità derivata da quella della deliberazione consiliare che ha adottato una variante urbanistica la quale, per il contrasto dell’istanza stessa con le sue previsioni, ne ha determinato il rigetto. D I R I T T O Il Collegio ritiene di dover rilevare d’ufficio, anche se non ne conosce i termini di pubblicazione, che il ricorso, nella parte in cui si rivolge contro lo strumento urbanistico adottato, è da ritenersi tardivo. Infatti esso risulta notificato il 24.12.2003, mentre la deliberazione impugnata è di più di un anno prima, ossia del 14.11.2002, onde le sue disposizioni e la potestà del Comune di adottarle non possono essere più rimesse in discussione; Esso ritiene invece ricevibile e ammissibile il ricorso contro il provvedimento sindacale con cui sull’istanza di concessione della ricorrente è stato espresso “parere contrario” per contrasto con una norma di attuazione della presupposta variante, in quanto detta determinazione non è conseguenza necessaria e obbligata dell’atto generale. Invero la variante generale, con cui contrasterebbe la concessione edilizia, richiesta dalla ricorrente, era, al momento dell’emanazione del provvedimento, soltanto adottata, onde il contrasto stesso avrebbe dovuto determinare la sospensione temporanea di ogni determinazione sulla domanda, fino all’approvazione dello strumento. Concorda invece il Collegio con il primo motivo di gravame, secondo cui l’atto impugnato: a) non è in alcun modo sospensivo, ma si determina in senso sfavorevole all’istanza, esprimendo su di essa “parere contrario”; b) ancorché tale dizione sia del tutto impropria, il provvedimento non contiene alcuna riserva temporale e si determina quindi in via definitiva, pur in pretesa attuazione di una norma di piano solo adottata. Risulta quindi chiaramente violato l’art. 35, 1° comma, della L.R. 19.11.1991 n. 52, che prevede, in presenza di un piano adottato, la sospensione di ogni determinazione sulle domande di concessione che con esso appaiano in contrasto. E’ anche fondato il secondo motivo, con cui si contesta il difetto di istruttoria, in quanto l’atto sindacale afferma il contrasto con lo strumento urbanistico di una costruzione, che dovrebbe sorgere in zona O2 – mista orientata commerciale, mentre la ricorrente ha chiesto di realizzare il proprio impianto in zona D3. 2 – industriale esistente o in corso. Di conseguenza il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto a contestare in parte qua la deliberazione consiliare n. 47 dd. 14.11.2002, di adozione della variante generale al P.R.G.C. di Manzano e va invece accolto nella parte in cui impugna il conseguente provvedimento sindacale. Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti. P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e, di conseguenza, annulla il provvedimento sindacale prot. n. 2249 del 27.10.2003 Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa; Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 14 luglio 2004. f.to Vincenzo Sammarco - Presidente f.to Enzo Di Sciascio - Estensore f.to Eliana Nardon - Segretario Depositata nella segreteria del Tribunale il 2 settembre 2004 f.to Eliana Nardon |