nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 3,
lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9
recante <<Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva
ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.>>,
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
il 3 settembre 2002, depositato in cancelleria il 12 successivo ed
iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2002.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2003 il Giudice relatore Ugo De
Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione
Campania.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso depositato il 12 settembre 2002 ed iscritto al registro
ricorsi n. 55 del 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato l’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione
Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di
emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le
comunicazioni – CO.RE.COM.). Tale disposizione stabilisce che la Giunta
regionale, in mancanza di un “atto legislativo” del Consiglio regionale e
fino alla approvazione di “una legge organica sul sistema integrato della
comunicazione in Campania”, disciplini con regolamento “la localizzazione
e l’attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l’emittenza
radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno
eventualmente necessari”.
2. – Dal momento che per il terzo comma del nuovo art. 117 della
Costituzione la materia “ordinamento della comunicazione” appartiene alla
competenza legislativa concorrente delle Regioni e dello Stato,
l’Avvocatura dello Stato afferma che costituirebbe principio fondamentale
della materia la previsione di cui all’ art. 2, comma 6, della legge 31
luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo”),
secondo la quale spetta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
la funzione di redigere un piano nazionale, nel cui ambito, sentite le
Regioni, si individua la localizzazione degli impianti e la attribuzione
dei siti. Pertanto la norma regionale censurata, assegnando alla Giunta
regionale il potere di disciplinare la localizzazione e l’attribuzione dei
siti di trasmissione, violerebbe il principio fondamentale contenuto nella
legge statale, e si porrebbe così in contrasto con l’art. 117 della
Costituzione.
3. – E’ intervenuta la Regione Campania la quale ha chiesto che il ricorso
venga dichiarato inammissibile e comunque infondato, riservandosi di
depositare successiva memoria illustrativa.
4. - In data 27 febbraio 2003 la Regione Campania ha depositato – fuori
termine – una memoria difensiva in vista dell’udienza pubblica dell’11
marzo 2003. La Regione sostiene innanzi tutto che il ricorso dello Stato
avrebbe ricostruito in modo errato la disciplina vigente. In particolare,
l’art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997 attribuirebbe alla Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni non il compito di procedere alla
localizzazione degli impianti bensì, più semplicemente, quello di redigere
il piano nazionale di assegnazione delle frequenze al fine di procedere
all’ubicazione degli impianti medesimi.
In secondo luogo, nella memoria si sostiene che, qualora si ritenesse di
individuare nell’“ordinamento della comunicazione” la materia nella quale
interviene la legge regionale, collocando dunque tale intervento in un
ambito di competenza concorrente, si dovrebbe ritenere la normativa
statale eccedente il compito di dettare i “principi fondamentali” della
materia, ove davvero attribuisse ad una amministrazione statale il compito
di individuare concretamente i siti. Pertanto, secondo la difesa
regionale, la legge impugnata non inciderebbe in quell’ambito
dell’“ordinamento della comunicazione” riservato al legislatore statale.
Da ultimo, nella memoria si sostiene che – nella misura in cui la
normativa statale disporrebbe l’attribuzione delle funzioni amministrative
di localizzazione degli impianti ad una autorità statale – essa sarebbe in
contrasto con l’art. 118 della Costituzione. Tale disposizione, infatti,
escluderebbe che, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato possa
regolare l’attribuzione di funzioni amministrative.
Considerato in diritto
1. - Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1°
luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza
radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni
– CO.RE.COM.) perché eccederebbe dalla competenza legislativa regionale di
cui all’art. 117 della Costituzione. La disposizione censurata stabilisce
che la Giunta regionale, in mancanza di un “atto legislativo” del
Consiglio regionale e fino alla approvazione di “una legge organica sul
sistema integrato della comunicazione in Campania”, disciplini con
regolamento “la localizzazione e l’attribuzione dei siti di trasmissione
delle reti pubbliche per l’emittenza radiotelevisiva e per le
telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari”. Il
Governo ricorrente, pur riconoscendo che il terzo comma del nuovo art. 117
della Costituzione prevede una competenza legislativa concorrente fra
Stato e Regione in tema di “ordinamento della comunicazione”, deduce
dall’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e televisivo) l’esistenza di un principio
fondamentale in base al quale “la localizzazione e l’attribuzione dei
siti” sarebbe riservata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
“che provvede sentite le Regioni”. Da ciò l’affermazione della
illegittimità della norma regionale impugnata.
2. - La questione è fondata nei termini di seguito precisati.
L’Avvocatura dello Stato ritiene incostituzionale la norma impugnata sulla
base di una lettura solo parziale della legislazione vigente in materia.
Infatti la legge n. 249 del 1997, invocata dalla difesa erariale quale
fonte dei principi fondamentali della materia “ordinamento della
comunicazione”, integrata dalla successiva legge 30 aprile 1998, n. 122
(Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive)
prevede un potere consultivo delle Regioni nella elaborazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze. Questo assetto normativo è
stato successivamente modificato ed integrato nel senso di un parziale
ampliamento del ruolo delle Regioni nella materia.
Infatti la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici),
all’art. 8, primo comma, lettere a) e c), attribuisce esplicitamente alla
competenza delle Regioni – seppur “nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri
e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello
Stato e delle autorità indipendenti” – in particolare “l’esercizio delle
funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli
impianti di radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249
...”, nonché “le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla
installazione degli impianti di cui al presente articolo in conformità a
criteri di semplificazione amministrativa ...”.
Al tempo stesso, il quarto comma dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001,
n.36, riconosce alle Regioni un potere di definire “le competenze che
spettano alle Province e ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249”, nelle diverse materie di cui al primo comma
del medesimo art. 8.
A sua volta, il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi), convertito con modificazioni in legge dall’art. 1 della
legge 20 marzo 2001, n. 66, prevede all’art. 2, commi 1 e 1-bis, alcuni
poteri pianificatori di Regioni e Comuni in tema di localizzazione dei
siti degli impianti di radiodiffusione e di installazione degli impianti
di telefonia mobile, in attesa dell’attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
Questo esplicito riconoscimento, già nella legislazione statale vigente
prima della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione,
di poteri – seppur limitati e parziali – delle Regioni e degli enti locali
in tema di determinazione della localizzazione dei siti di trasmissione,
trova conferma anche nei piani di assegnazione dei diversi tipi di
frequenze adottati dalla stessa Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Tali piani, infatti, non solo fanno riferimento
all’integrazione dell’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
ad opera delle norme successive, ma prevedono espressamente la possibilità
che i siti individuati nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze
possano subire variazioni “a seguito di segnalazioni da parte delle
Regioni successive all’adozione del Piano” e disciplinano in termini
specifici la sostituzione dei siti individuati nel Piano con “siti
equivalenti” (si veda, in particolare, la delibera n. 249/02/CONS
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
3. - In conclusione, già nella legislazione precedente la riforma del
Titolo V della seconda parte della Costituzione, risultava espressamente
riconosciuto un ruolo, per quanto limitato, delle Regioni in tema di
localizzazione dei siti degli impianti di comunicazione. Tale ruolo è oggi
ancor più innegabile sulla base dell’art. 117 della Costituzione, come
modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede fra le
materie di legislazione concorrente, non soltanto il “governo del
territorio” e la “tutela della salute”, ma anche l’“ordinamento della
comunicazione”. Conseguentemente, non può escludersi una competenza della
legge regionale in materia, che si rivolga alla disciplina di quegli
aspetti della localizzazione e dell’attribuzione dei siti di trasmissione
che esulino da ciò che risponde propriamente a quelle esigenze unitarie
alla cui tutela sono preordinate le competenze legislative dello Stato
nonché le funzioni affidate all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
4. - Non può peraltro sfuggire che la disposizione impugnata, attribuisce
l’esercizio di questa competenza, “se il Consiglio non provvede con
proprio atto legislativo”, ad un regolamento regionale adottato dalla
Giunta regionale, “sentita la Commissione consiliare competente”,
regolamento che resterà in vigore “fino a quando il Consiglio regionale
non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione
in Campania”.
Una previsione del genere contrasta anzitutto con la mancanza di una nuova
disciplina statutaria relativa al potere regolamentare delle Regioni, in
particolare in quanto esso è attribuito alla Giunta regionale, secondo
quanto questa Corte ha già affermato (sentenza n. 313 del 2003).
Inoltre, nella disposizione impugnata l’esercizio del potere
regolamentare, in funzione “suppletiva” del mancato esercizio del potere
legislativo, viene meramente autorizzato dalla legge regionale, che
peraltro non delimita o indirizza in alcun modo il suddetto potere
regolamentare. E ciò malgrado che l’ambito oggettivo in cui tale potere
regolamentare sarebbe chiamato ad incidere, in termini di assoluta
fungibilità rispetto alla fonte legislativa regionale, risulti
caratterizzato da riserve di legge che la Costituzione stabilisce per
l’allocazione e la distribuzione delle funzioni amministrative tra i
diversi livelli territoriali di governo (art. 118, secondo comma, della
Costituzione), nonché per discipline che incidano su alcune rilevanti
situazioni soggettive (diritto all’informazione, attività di impresa).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE |
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lettera
i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in
materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del
Comitato Regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 15 ottobre 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2003. |