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 Tribunale Amministrativo Regionale  per la Puglia - Lecce - Sezione Seconda, 5 dicembre 2006, n. 5651

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. , relatore
TOMMASO CAPITANIO Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1645/2006 proposto da:
ALCATEL ITALIA SPA
rappresentato e difeso da:
CARNEVALE NOEMI, CASSOLA VALTER
con domicilio eletto in LECCE  VIA OBERDAN 107  presso CARNEVALE NOEMI
contro
COMUNE DI CUTROFIANO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- dell’ordinanza n. 92 del 12.7.2006, prot. n. 6516, con il quale il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Cutrofiano ha disposto la sospensione dei lavori di installazione di un impianto di telefonia cellulare, in Comune di Cutrofiano, c.da Calandra, su terreno contraddistinto al NCT al foglio 27, particelle 31-69;
- del Regolamento sui campi elettromagnetici, approvato con delibera C.C. n. 38 del 28.12.2001;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Udito nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2006 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e udito per la ricorrente l’avv. Carnevale;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2.01, 4.01 e 5.04 delle NTA del P.U.T.T./P Puglia. Eccesso di potere per falso supposto in fatto e in diritto;
- Illegittimità derivata dall’illegittimità del regolamento adottato con deliberazione C.C. n. 38 del 28.12.2001. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 5 dell’8 marzo 2002 (art. 4). Violazione e/o falsa applicazione del regolamento Regione Puglia 19.6.2006 n. 7;
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della l. n. 36/2001. Incompetenza del Comune di Cutrofiano. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza assoluta di istruttoria;
- Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza assoluta di istruttoria. Mancata considerazione dell’interesse pubblico allo svolgimento del servizio di telefonia cellulare;
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della l. n. 166/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 259/03;
- Illegittimità derivata. Violazione e/o falsa applicazione art. 36 l. n. 1150/1942 e succ. integrazioni e modifiche. Violazione e falsa applicazione art. 7 l. n. 865/1971. Violazione e mancata applicazione artt. 15 e 16 l.r. n. 56 del 31.5.1980;
- Illegittimità derivata dalla illegittimità della deliberazione n. 38/2001. Violazione e/o falsa applicazione art. 8, lett. C), della legge n. 36/01. Incompetenza del Comune di Cutrofiano;
Considerato che il ricorso è manifestamente fondato e merita di essere accolto con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 L.TAR;
considerato in particolare che appaiono fondate le censure articolate in ricorso avverso il gravato atto sospensivo dei lavori volti alla realizzazione di una stazione radio-base sulla strada statale n. 198 in contrada Calandra del Comune di Cutrofiano;
considerato che questa Sezione ha già avuto modo di precisare, con sentenza n. 5922 del 12 dicembre 2005 resa su ricorso della H3G, che il procedimento autorizzatorio di cui all’art. 87 del d.lgs 259/03 ( recante il codice delle comunicazioni elettroniche) è del tutto autonomo, come peraltro da sempre precisato dalla costante giurisprudenza in tema, rispetto al paradigma normativo-procedimentale di cui al DPR 380/01 ( recante il testo unico dell’Edilizia), essendo disciplinato da una normativa speciale a sé bastevole, caratterizzata da dichiarate finalità di snellezza e di semplificazione procedimentale;
considerato che, così obbligatoriamente ricondotto il meccanismo abilitativo necessario alla installazione di impianti di telefonia, quale appunto quello all’esame, nell’esclusivo alveo procedimentale delineato con esaustività dal citato art. 87 d.lgs 259/03, all’amministrazione comunale non potrebbero riconoscersi spazi d’azione diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge, pena l’elusione delle predette finalità di semplificazione procedimentale e di speditezza dell’azione amministrativa in tale particolare ambito disciplinare;
considerato pertanto che, alla luce di quanto detto, deve senz’altro ritenersi illegittima la determinazione soprassessoria gravata, con la quale l’Autorità comunale ha sostanzialmente sospeso i lavori relativi a titolo già formatosi per silentium ai sensi del citato art. 87 d.lgs 259/03, prospettando da un lato un contrasto tra la scelta localizzativa operata dalla ricorrente e l’art. 10 del Regolamento comunale sui campi magnetici -approvato con delibera di CC n. 38 del 28 dicembre 2001- e dall’altro la necessità che il procedimento assentivo venga sottoposto alla verifica di compatibilità paesaggistica in quanto riguardante opere di rilevante trasformazione, ai sensi dell’art. 4.01 del P.U.T.T.;
considerato che questa Sezione con recente pronuncia ( sentenza n.1775 del 27 marzo 2006), dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, ha già avuto modo di osservare, con riguardo alla contestate scelte localizzative degli impianti di telefonia operanti ( in quel caso) nel Comune di Campi Salentina, come la vigente legislazione regionale (art. 10 della L.R. n. 5/2002, nella parte non incisa dalla sentenza della Corte Costituzionale 7.10.2003, n. 307) nel prevedere che gli impianti per la telefonia mobile non possono essere installati “su” determinati edifici (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido), destinati ad ospitare “recettori sensibili” rappresenta un divieto all’installazione delle SRB direttamente su tali edifici - giustificato in quanto concreta una precisa scelta localizzativi ( Corte Costituzionale 7.10.2003, n. 307)-, mentre non esiste alcuna norma che stabilisca distanze minime alle quali le SRB debbono essere collocare rispetto a tali edifici;
considerato che nella stessa pronuncia questa Sezione ha avuto modo di precisare, anche richiamando concludente giurisprudenza dello stesso TAR in tema ( v. in particolare le sentenze n. 3759 e 3585 del 2.7.05), che la scelta del Comune di Campi Salentina di cui alle delibere di CC n. 56 del 21.12.2001 e n.9 del 2.2.2000 ( Recanti l’adeguamento dello strumento urbanistico vigente ai fini della installazione o la modifica degli impianti fissi di telecomunicazioni e radio) di localizzare i detti impianti di telefonia esclusivamente nelle zone agricole non può essere di per sé giustificata dalla sola finalità di non creare allarme nella popolazione residente, per il rischio di possibili danni alla salute che questa potrebbe risentire da localizzazione più prossime all’aggregato urbano;
considerato peraltro che nella medesima decisione si è osservato come l’adozione della variante al P. di F. non sia stata preceduta da adeguata istruttoria, necessaria per valutare se la disposizione de qua, oltre che orientata al perseguimento delle predette finalità sociali, sia tale da consentire agli operatori della telefonia mobile di realizzare in modo efficiente la rete di telecomunicazione indispensabile all’erogazione del servizio, atteso che le scelte localizzative formulate dai Comuni ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge n. 36 del 2001 non possono confliggere con l’interesse costituzionalmente garantito dall’art.3 Cost. allo sviluppo della persona umana, che si realizza anche attraverso la comunicazione;
considerato pertanto che i rilievi già svolti nella richiamata sentenza e dianzi succintamente ricordati sono idonei a ritenere inconsistenti, anche nel caso all’esame, gli argomenti addotti dalla Amministrazione comunale di Cutrofiano a fondamento del gravato atto soprassessorio con riferimento alla pretesa contrarietà alla disposizione regolamentare comunale ( art. 10) che vieta l’allocazione di stazione radio-base nel raggio di mt 200 dal centro abitato cittadino;
considerato che tale ultima disposizione in quanto dettata da generiche e non comprovate finalità precauzionali non risulta sorretta da adeguata istruttoria e va pertanto annullata, in base alla giurisprudenza ormai costante di questo Collegio ( v. per tutte sentenza n. 3584 del 1 giugno 2005) che ha ritenuto illegittime le disposizioni localizzative dettate dai Comuni ex art. 8 L. 36/01 in via precauzionale e astratta in termini di distanze minime da siti pretensivamente sensibili ( in questo caso, il centro cittadino);
considerato, quanto all’ulteriore motivo ostativo di tipo procedimentale prospettato nel gravato atto negativo dal Comune di Cutrofiano, che anche detto motivo è risultato inconsistente alla luce delle caratteristiche del sito prescelto, ricadente nel “valore normale” proprio dell’ Ambito “E”, ove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico ( ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 punto 1.5 e 5.04 punto 4 del P.U.T.T. attualmente vigente nella Regione Puglia);
considerato che tali indicazioni sulle caratteristiche del sito e sulla sua destinazione urbanistica, già dichiarate dalla ricorrente e non contrastate dalla Amministrazione, sono altresì state confermate dalla perizia giurata del 25 ottobre 2006 a firma dell’ing. Sergio De Mauro ed esibita in giudizio dalla ricorrente, sicché deve ritenersi pacifico che il procedimento autorizzatorio – contrariamente a quanto dedotto dalla Amministrazione- non avrebbe dovuto conoscere per quanto detto la fase della verifica di compatibilità paesaggistica;
considerato, quanto alla domanda risarcitoria, che la stessa va dichiarata inammissibile per genericità non avendo parte ricorrente fornito neppure un principio di prova riguardo ai danni risentiti e non ristorati in forma specifica dalla rimozione degli atti negativi gravati a mezzo della presente pronuncia di accoglimento;
Considerato quanto alle spese di lite che le stesse, in difetto di costituzione della parte intimata, possono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo giusti motivi;
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
accoglie il ricorso indicato in epigrafe.
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2006
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Giulio Castriota Scanderbeg - Estensore

Pubblicata il 5 dicembre 2006