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Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione Seconda, 14 agosto 2007, n. 3084 |
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano |
ANTONIO CAVALLARI Presidente GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. , relatore SILVANA BINI Ref. ha pronunciato la seguente SENTENZA Visto il ricorso 1075/2007 proposto da: ALCATEL LUCENT ITALIA SPA rappresentato e difeso da: CARNEVALE NOEMI - CASSOLA VALTER con domicilio eletto in LECCE VIA OBERDAN 107 presso CARNEVALE NOEMI contro COMUNE DI OSTUNI rappresentato e difeso da:ZACCARIA CECILIA ROSALIA con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 presso VANTAGGIATO ANGELO per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, - del provvedimento prot. n. 10108 del 20.4.2007, notificato con racc. spedita il 27.4.2007, con il quale il dirigente dell’UTC del Comune di Ostuni ha respinto l’istanza di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia cellulare, in Comune di Ostuni, c.da Galero, su terreno contraddistinto al N.C.T. al foglio 106, part.lle 131-139; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI OSTUNI Udito nella Camera di Consiglio del 26 luglio 2007 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e udito per la ricorrente l’avv. Noemi Carnevale, anche in sostituzione dell’avv. Cassola, e l’avv. Zaccaria; Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi: - Violazione e/o falsa applicazione art. 2 e 5 del Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 28.12.2005, violazione art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria; - Violazione art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, violazione e/o falsa applicazione art. 86 D. Lgs. n. 259/06, eccesso di potere; Considerato che il ricorso appare manifestamente infondato, onde può essere rigettato con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 L. TAR; considerato che a ragione l’Amministrazione intimata ha opposto alla società ricorrente con il gravato provvedimento – come pure con il pregresso diniego n. 16641 del 19.10.1996 - la mancata formazione di un valido titolo abilitativo in relazione alla DIA dalla ricorrente prodotta per la installazione di un impianto di telefonia cellulare in contrada Galaro nel Comune di Ostuni; considerato, invero, che è pacifico ed incontestato che l’impianto oggetto di procedimento assentivo per un verso non rientra nel primo Piano di installazione redatto ad iniziativa del Comune nel 2005 (tutt’ora vigente, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento comunale sulla telefonia, approvato con delibera di CC n. 67 del 28.12.2005, in assenza di nuove iniziative pianificatorie) e che, per altro verso, il Piano stralcio prodotto dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 2 comma 7 del cit. Regolamento comunale sugli impianti (e finalizzato ad ottenere, in sede di aggiornamento della pianificazione comunale in materia, una previsione puntuale relativamente all’impianto di che trattasi ), risulta redatto soltanto in data 28 marzo 2007 e poi presentato al Comune di Ostuni nei giorni immediatamente successivi; considerato che tale circostanza temporale elide ogni consistenza alla pretesa della società ricorrente, posto che la presentazione del piano-stralcio ad opera del gestore è, secondo il paradigma procedimentale delineato dal Regolamento comunale richiamato sulla base delle previsioni della presupposta LR 5/2002 (art. 7 comma1), soltanto il primo atto di una sequela procedimentale assolutamente indispensabile e propedeutica ai fini della autorizzabilità della installazione; considerato, infatti, che detta sequela procedimentale conosce anzitutto – art. 2 Reg. cit.- una preliminare ed insostituibile parentesi funzionale alla pubblicizzazione del Piano stralcio ( che a tale fine deve essere affisso all’Albo pretorio per non meno di 30 giorni) cui segue la istruttoria propedeutica alla adozione delle determinazioni conclusive circa l’inserimento ( o meno) dell’impianto proposto ( o degli impianti proposti) nel Piano di installazione comunale ( sottoposto a revisione con cadenza tendenzialmente annuale); considerato, pertanto, che, quale che sia la data in cui il Piano-stralcio prodotto dalla ricorrente società è pervenuto al Comune di Ostuni ( ai sensi dell’art. 2 co. 7 i soggetti gestori di impianti presentano al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno il Piano stralcio comunale) è pacifico che alla data in cui risulta adottato – 20.4.07- l’impugnato provvedimento negativo l’iter procedimentale funzionale al recepimento del Piano-stralcio non poteva in ogni caso dirsi concluso ( non essendo decorsi neppure i trenta giorni per la sua pubblicazione), sicchè del tutto infondata si appalesa la pretesa della ricorrente ad ottenere il rivendicato titolo in ordine al predetto impianto, che invece risultava legittimamente non assentibile in quanto non contemplato ( per ragioni, come detto, non imputabili alla Amministrazione comunale) nelle presupposte ed ineludibili scelte di pianificazione; considerato, quanto alle spese di lite, che sulle stesse può farsi luogo alla compensazione tra le parti, ricorrendo giusti motivi; Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce rigetta il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 26 luglio 2007 Dott. Antonio Cavallari - Presidente Dott. Giulio Castriota Scanderbeg - Estensore Pubblicata il 14 agosto 2007 |