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 T.A.R. Toscana, sezione III,  n. 4568 del 20 ottobre 2006

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi nn. 1977/2005 e 312/2006 proposti dall’ ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Dello Sbarba, Andrea Cardone e Laura Buffoni ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Pier Capponi 87 presso l’avv. Jacopo Cappuccio;
c o n t r o
- il COMUNE DI VIAREGGIO, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Calogero Narese e Corrado Buccheri ed elettivamente domiciliato in Via dell’Oriuolo 20 presso l’avv. Calogero Narese;
e nei confronti di
Cinquini Franca Maria, non costituitasi in giudizio;
P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
previa sospensione dell’esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Viareggio n. 38 del 30.7.2005, pubblicata all’Albo pretorio dal 1 al 16 agosto 2005, e divenuta esecutiva il 11.8.2005, nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e, comunque connesso del relativo procedimento (RG.n. 1977/2005);
della delibera del Consiglio Comunale di Viareggio, n. 59 del 21.12.2005, con la quale è stata approvata la “Cessione del diritto di superficie ai concessionari di immobili di destinazione residenziale posti sul patrimonio indisponibile del Comune, passaggio al patrimonio disponibile;
nonché della precedente delibera del Consiglio Comunale di Viareggio n. 38 del 30.7.2005, con la quale sono stati approvati i valori di stima, relativamente alla procedura di cessione del diritto di di superficie ai concessionari di immobili di destinazione residenziale posti sul patrimonio indisponibile del Comune;
della delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 2.12.2005, recante il Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Viareggio e segnatamente dell’art. 6 n. 2 che prevede il ricorso alla trattativa privata laddove la condizione giuridica del bene e/o quella di fatto rendano il ricorso all’asta pubblica non conveniente o praticabile;
nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché incognito;
Visto i ricorsi e la relativa documentazione;
Visto gli atti di costituzione in giudizio
Visto le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 6 luglio 2006 - relatore il Consigliere Filippo Musilli, gli avv.ti J. Cappuccio delegato da L. Buffoni, C. Nerese e C. Buccheri;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O – D I R I T T O
I due ricorsi in esame sono soggettivamente ed oggettivamente connessi e vanno pertanto riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.
Premessa l’elencazione degli atti presupposti (datati 23.3.1909; 26.4.1924; 21.6.1924; 6.9.1924, con il quale ultimo veniva stipulato l’atto di vendita al Comune di Viareggio degli arenili di cui trattasi e veniva ribadito espressamente l’obbligo di non variare la destinazione delle aree ad uso pubblico “se non con il consenso del Patrimonio statale”) l’Associazione ricorrente espone che con il Capitolato adottato dal Consiglio comunale (1978 e 1980) veniva regolato il rapporto concessorio con i privati per gli arenili comunali in oggetto. Seguiva l’approvazione del nuovo Regolamento-Capitolato, la determinazione dirigenziale n. 4599 del 7.12.2004, la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio 2005, nonché la deliberazione dl Consiglio comunale n. 38 del 30.7.2005, l’avvio del procedimento di alienazione dei diritti di comproprietà indivisa degli arenili comunali di ponente e l’approvazione della perizia effettuata, nonché uno schema di atto di proposta irrevocabile ad acquistare.
Svolte ulteriori argomentazioni e precisazioni, la suddetta Associazione ha dedotto (avverso i provvedimenti indicati in epigrafe) sei compositi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati in numerosi paragrafi e sottoparagrafi.
Con successivo atto ITALIA NOSTRA ONLUS ha proposto una seconda impugnativa (rubricata con il n. 312/2006) avverso le ulteriori deliberazioni nn. 59 - 38 - 56 del 2005, anch’esse meglio precisate in epigrafe, con cui – dopo un’ampia premessa scandita in tredici paragrafi (e vari sottoparagrafi) – sono state preliminarmente spiegate la connessione dei due riferiti ricorsi (punto 14) nonché la sussistenza della legittimazione a ricorrere in capo alla stessa (punto 15).
A sostegno di questo secondo gravame sono stati proposti altri quattro compositi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, diffusamente argomentati dal punto 16 (pag. 21) al punto 20.3.B.c. (pag. 44).
Il resistente Comune di Viareggio, costituitosi in ambedue i ricorsi, ha contestato la fondatezza degli stessi,chiedendone il rigetto, spese e competenze giudiziali rifuse.
In sede cautelare questa Sezione ha respinto le due istanze di sospensione facendo riferimento “alla natura preparatoria dell’atto ed all’interesse specifico azionato dalla ricorrente” (Ordinanza n. 1024/2005) ed “agli elementi di causa” avuto riguardo ai quali “i provvedimenti impugnati non recano un’attuale modificazione dell’integrità dei beni immobili tutelati” di cui si controverte.
Come cennato in precedenza, la parte resistente pur condividendo l’ambito degli interessi pubblici riconosciuti ad ITALIA NOSTRA, e per la tutela dei quali detta Associazione ha azione ed agisce, ha osservato che nel caso di specie tutto si risolve e si esaurisce nel mutamento della condizione giuridica dei proprietari delle abitazioni civili “con il mantenimento pieno di tutte le garanzie di tutela ambientale, edilizia, paesaggistica e quant’altro che identicamente oggi come ieri e come domani si applica alle intere volumetrie costruite indipendentemente dalla loro destinazione interna”, precisando ulteriormente che “… ciò che occorre è comunque un effetto oggettivo – quale che sia – sull’ambiente per radicare le prospettive di azione di ITALIA NOSTRA, non potendo il mero mutamento di una situazione giuridica, che non ha nessun riflesso su nessun piano oggettivo, costituire un interesse generale di quelli affidati dalla legge alla Associazione ricorrente”.
Al riguardo, sembra però al Collegio che nel quadro complessivo delle questioni controverse non possa preventivamente escludersi – proprio sul piano oggettivo – l’ insorgenza dei menzionati “riflessi” sull’ambiente: e ciò sia per quanto riguarda la tutela degli “interessi” ambientali in senso stretto (individuati negli aspetti fisico-naturalistici di un certo territorio) sia dei “valori” ambientali, “lato sensu” considerati, quali la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita, intesi come beni e valori ideali idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare e irripetibile, un certo ambito geografico e territoriale.
Ciò detto per quanto riguarda l’oggetto si deve passare al soggetto, cioè ITALIA NOSTRA, il cui Statuto è stato approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali; è un’associazione di protezione ambientale (secondo le previsioni di cui all’art. 13 della L. 8.7.1986 n. 349 e del D.M. 20.2.1987); l’art. 1 del suddetto statuto dichiara che lo scopo della precitata associazione è quello di “… concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione”.
Al ulteriore precisazione e conferma di quanto esposto va aggiunto che l’art. 3 del menzionato Statuto stabilisce che per il perseguimento del suo scopo ITALIA NOSTRA si propone di “suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valutazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei centri storici e della qualità della vita” nonché di “stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione”.
Correlativamente il Consiglio di Stato (Sez. V, 5.11.1999, n. 1841) in relazione al problema della legittimazione ad agire in giudizio dell’Associazione ITALIA NOSTRA ha avuto modo di chiarire che quest’ultima è legittimata ad agire per la salvaguardia di interessi “lato sensu” ambientali, dovendosi ascrivere al novero di tali interessi, come detto, anche la salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico, oltre che, più in generale, la salvaguardia dei centri storici. Anche in sede consultiva il Consiglio di Stato ha affermato (Sez. I, parere n. 1217/2001 del 23.2.2002) che ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349 le associazioni ambientalistiche sono legittimate ad impugnare le deliberazioni comunali nel caso in cui queste, pur presentando aspetti urbanistici, sono suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela.
Alla stregua di quanto fin qui esposto va dichiarata l’infondatezza della surriferita eccezione di difetto di legittimazione.
Poiché però non è sufficiente trovarsi in una posizione legittimante, ossia di interesse differenziato, per avere in concreto la legittimazione ad agire in giudizio, va rilevato che è necessario un secondo presupposto che è dato dall’effettività e dall’attualità della lesione subita a causa dell’atto amministrativo. In altre parole occorre un pregiudizio concreto del soggetto ricorrente nel senso che non abbisogni alcun atto ulteriore per rendere altrettanto concreta la lesione dell’interesse. Occorre cioè che il pregiudizio derivi dai provvedimenti già emanati (e, nel caso di specie, impugnati: cioè le deliberazioni del Comune di Viareggio, in ordine cronologico: n. 38 del 30.7.2005; n. 56 del 2.12.2005; n. 59 del 21.12.2005) e non da futuri atti o comportamenti dell’Amministrazione puramente eventuali ed ipotetici, non essendo ammissibili ricorsi in via cautelare e preventiva (arieggianti le azioni di danno temuto).
Vero è che la giurisprudenza ha distinto anche il pregiudizio puramente eventuale o ipotetico da quello c.d. “potenziale” ossia non ancora prodotto, ma che si verificherà certamente in futuro (il quale consentirebbe invece l’immediato ricorso). Ad avviso del Collegio però, nel caso di cui si controverte, la suddetta “potenzialità” (nell’accezione sopra precisata) non sussiste perché, anche a non voler condividere l’enfatizzazione di parte resistente laddove afferma che “la garanzia della tutela funzionale ed ambientale sta nella disciplina urbanistica vigente (… )” (concetto poi ribadito sostenendo che “le normative urbanistiche restano ferme su tutto il costruito, e che sono esse – e non l’invisibile regime giuridico delle aree sottostanti – a garantire pienamente la tutela ambientale”; e che “il privato non potrà avere altro obiettivo (essendo ogni altro obiettivo paralizzato dai vincoli della normativa urbanistica)”); e nonostante la problematica –
per quanto qui rileva- assicurazione del Comune di Viareggio al potenziale acquirente circa il fatto che il di lui “bene acquisterà indubbiamente valore per venir meno dei vincoli che oggi lo condizionano” (vd. il ricorso n. 312/06, pag. 20 b.2) sembra tuttavia doversi ragionevolmente escludere che il pregiudizio lamentato dall’Associazione ricorrente “si verificherà certamente in futuro”. E poiché l’accertamento dell’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, non può prescindere, secondo i principi generali che regolano il processo amministrativo, da una puntuale verifica dell’esistenza di un’effettiva lesione, concreta ed immediata, perpetrata a carico della sfera giuridica dell’istante, i ricorsi in esame, previa loro riunione, vanno dichiarati inammissibili per carenza di interesse diretto ed attuale.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della questione.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce e li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 6 luglio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Raffaele POTENZA - Presidente f.f.
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere, est.
F.to Raffaele Potenza
F.to Filippo Musilli
F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 OTTOBRE 2006
Firenze, lì 20 ottobre 2006
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mara Vagnoli