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T.A.R. Emilia - Romagna Sentenza n. 1538 del del 21.09.05 |
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA sez. BOLOGNA
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SENTENZA |
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nell'Udienza Pubblica del 07 Luglio 2005 Visto il ricorso 1620/2001 proposto da: TELECOM ITALIA MOBILE SPA rappresentato e difeso da: CATURANI AVV. CESARE DE VERGOTTINI AVV. GIOVANNI con domicilio eletto in BOLOGNA VIA S.STEFANO 16 presso DE VERGOTTINI AVV. GIOVANNI contro COMUNE DI ARGENTA rappresentato e difeso da: GRAZIOSI AVV. BENEDETTO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA DEI MILLE 7/2 presso la sua sede; per l'annullamento - del provvedimento dirigenziale (trasmesso con lettera prot. n. 22073 del 27.7.01) con cui è stato negato il rilascio della autorizzazione alla installazione dell’impianto fisso di telefonia radiomobile da realizzarsi presso la frazione di Ospital Monacale, Via Papa Giovanni XXIII; - di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, comunque connesso ai provvedimenti in questione ed in particolare: - i) della deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 5.6.2001 (recante “Indirizzi per l’attività di coordinamento di cui all’art. 8 della L.R. n. 30 del 31.10.2000 in materia di installazione di impianti fissi e mobili di telefonia mobile”) nella parte in cui ha disposto “di indicare in ml. 150 la distanza minima che le nuove installazioni devono osservare rispetto agli edifici in cui sia prevista la permanenza di persone per periodi superiori alle quattro ore e rispetto alle aree edificabili definite nel PRG vigente (aree A, B, C, F, G, H)”; - ii) del parere negativo espresso dal Settore Urbanistica, Ambiente, Demanio e Patrimonio in data 15.6.2001. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il Consigliere Ugo Di Benedetto; Uditi, all’udienza del 07 luglio 2005, gli Avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO 1. La Società ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego di autorizzazione alla installazione di un impianto fisso di telefonia radiomobile, unitamente alla deliberazione della G.C. n. 96 del 5.6.2001 con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la concentrazione, ai sensi dell’articolo 8 comma 7°, della L.R. 30/2000. Con quest’ultima deliberazione il Comune di Argenta ha stabilito di indicare in m. 150 la distanza minima degli impianti rispetto agli edifici in cui sia presente la permanenza di persone per periodi superiori alle 4 ore e rispetto alle aree edificabili definite nel PRG. L’unica ragione del diniego indicata nel provvedimento impugnato, è costituita dal mancato rispetto del suddetto limite minimo di 150 ml. E tenuto conto della possibilità di individuare altro sito alternativo garantendo comunque l’erogazione del servizio da parte del gestore. 2. Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso. Le parti hanno sviluppato ampiamente le proprie difese la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 7.7.2005. 3. Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità per tardività della presente impugnativa sollevate dalla difesa del Comune con riferimento alla deliberazione G.C. n. 96 del 5.6.2001 che costituisce il presupposto del provvedimento del diniego. 4. A prescindere dall’eventuale utilizzo dell’istituto processuale della disapplicazione, nei confronti degli atti aventi valenza regolamentare, va osservato che i regolamenti comunali devono essere oggetto di autonomia ed immediata impugnazione solo quando sono suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una concreta ed attuale lesione della posizione soggettiva dei destinatari. Ciò a differenza degli atti a contenuto generale, come i PRG. e relative NTA che, invece, devono essere tempestivamente impugnati ove incidenti sul regime giuridico di un bene oggetto della disciplina stessa. Nel caso dei regolamenti, invece, l’impugnativa va proposta congiuntamente al provvedimento applicativo come correttamente avvenuto nel caso in esame. 5. A maggior ragione la tardività non può essere eccepita facendola derivare dalla partecipazione alle sedute indette dall’Amministrazione a seguito delle quali il regolamento è stato, poi, effettivamente adottato, facendo impropriamente decorrere un termine, prima ancora della formale adozione del regolamento, per il solo fatto che il contenuto dello stesso è stato preannunciato dall’Amministrazione. Nel caso concreto, poi, non vi è neppure una prova sicura che il contenuto del regolamento sia stato comunicato nei precisi termini in cui è stato, poi, assunto dall’Amministrazione. 6. Nel merito va osservato, in diritto, che la ripartizione di competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali, consentirebbe a questi ultimi di incidere sulla localizzazione di questi impianti esercitando competenze di natura urbanistico – edilizia nel quadro dei poteri pianificatori del territorio comunale attribuiti dalla legislazione e dalla Costituzione. 7. Tuttavia, la disciplina degli interventi connessi con i rischi dell’elettromagnetismo essendo attinente alle fondamentali esigenze della salute, identiche per tutti i cittadini, compete allo Stato il quale ha adottato una puntuale disciplina con propri Decreti Ministeriali quale il D.M. 10.9.1998, n. 381, vigente alla data di emanazione dei provvedimenti impugnati (poi successivamente modificato). 8. Nel caso concreto si è in presenza di misure che contengono un divieto generalizzato e che introducono una distanza fissa di 150 ml. rispetto alle abitazioni ed a qualunque zona edificabili del PRG. (aree A, B, C, F, G, H). Si tratta, pertanto, di una disciplina regolarmente che, nella sostanza, costituisce una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato al fine di prevenire i rischi derivanti alla popolazione dai campi elettromagnetici. 9. Oltre che dal contenuto che prevede un limite indifferenziato di distanza di 150 ml., senza alcuna motivazione di tipo urbanistico – edilizio, ciò emerge dalla stessa deliberazione G.C. n. 96 del 5.6.2001, di approvazione del regolamento, che fa riferimento ad esigenze di “precauzione” e di “massima tutela” e di “prevenzione primaria” ossia a mere esigenze di tutela della salute pubblica cui è già preordinata la normativa statale. Inoltre, l’adozione della suddetta deliberazione G.C. n. 96 del 5.6.2001 anche sul piano formale non ha seguito le procedure proprie per l’esercizio delle competenze urbanistico – edilizie che rientrano tra i poteri del Consiglio Comunale per la loro adozione e della Provincia, delegata dalla Regione, per la definitiva approvazione. 1o. Per tali ragioni il Comune non poteva adottare una siffatta regolamentazione di mera tutela della salute con conseguente illegittimità derivata anche dal provvedimento di diniego meramente applicativo della suddetta regolamentazione (cf. Cons. Stato sez. IV, 14.2.2005, n. 450 e giurisprudenza ivi richiamata; TAR. Lombardia – Milano, sez. II, ordinanza 14.6.2005, n. 1406). 11. Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto, con assorbimento di ogni altra censura dedotta, e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati. 12. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria proposta non avendo la società ricorrente indicato alcun pregiudizio economico né alcun concreto elemento da cui desumerlo. 13. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sede di Bologna, Sezione Seconda, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Respinge la domanda risarcitoria proposta. Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Bologna il 07.07.2005. Presidente L. Papiano Consigliere Rel. Est. U. Di Benedetto Depositata in Segreteria il 21.09.05 Bologna, lì 21.09.05 Il Segretario L. Monari |