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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)  n. 1312 del 20 marzo 2007

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello proposto dal Comune di Villafranca Padovana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Costa e dall’avv. Ezio Spaziani Testa, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Mazzini, n. 146,
contro
Vodafone Omnitel N. V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Mantovan e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5,
per l'annullamento
della sentenza n. 1772 del 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, resa inter partes..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione con appello incidentale della Vodafone Omnitel N. V.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avv. Franzin per delega dell’avv. Costa e l’avv. Andrea Manzi per delega dell’avv. Luigi Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il TAR Veneto, con la sentenza semplificata della quale viene chiesta la riforma, ha accolto il ricorso della Vodafone Omnitel N. V. per l’annullamento dell’atto di diniego (e di altri atti) alla installazione di una stazione radio base in una zona che il p.r.g. classifica come “produttiva di completamento”. La reiezione era giustificata dal Comune “in quanto la stazione radio base risulta esterna dalle zone destinate dalla D.C.C. 55/01”, di esame delle osservazioni e di approvazione della “variante parziale al p.r.g., ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. l) della legge regionale 61/85, avente ad oggetto: Integrazione art. 3 N.T.A. concernente impianti di teleradiocomunicazione”.
La sentenza impugnata così argomenta: “deve ritenersi fondata ed assorbente la censura di cui al 2° motivo e ciò perché nella specie la variante impugnata, imponendo il divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base nelle zone omogenee A, B, C1, C2, D1, D2, D3 eccettuata la zona industriale di Ronche di Campanile ed imponendo altresì puntuali obblighi di distanza da aree sensibili, edifici e impianti preesistenti, in sostanza si pone come esercizio di potere statale in materia ambientale e sanitaria con ciò esorbitando dal potere riconosciutogli dalla legge (art. 8, ultimo comma L. n. 36 del 2001).
2.- Appella il Comune, il quale ribadisce l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse e di irricevibilità delle censure nei confronti della variante di p.r.g., e chiede la riforma della sentenza impugnata.
3. Resiste la appellata, sostenendo l’infondatezza del ricorso anche alla luce dei motivi, non esaminati dal TAR, che vengono riproposti con l’appello incidentale.
4.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 30 gennaio 2007.
Il Collegio è prioritariamente chiamato a verificare se, nella fattispecie, sussista o meno l’interesse della Vodafone Omnitel N. V. a contestare il provvedimento di diniego alla installazione di una stazione radio base nel territorio del Comune di Villafranca Padovana.
Solo se si risponde affermativamente all’interrogativo, è possibile procedere all’esame della legittimità della variante di p.r.g., che secondo il TAR ha imposto illegittimamente un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base nelle zone omogenee A, B, C1, C2, D1, D2, D3, ad eccezione della zona industriale, con ciò esorbitando dal potere assegnato ai comuni in materia dall’art. 8, ultimo comma, della legge n. 36/2001.
Bisogna convenire con il Comune appellante che l’originario ricorso della odierna appellata doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, e ciò non solo perché questa avrebbe potuto “alloggiare le apparecchiature su un traliccio di T.I.M.”, dichiaratasi disponibile su interessamento del Comune stesso, ma perché i siti individuati dalla variante caducata dal TAR non impediscono la copertura del territorio comunale, come dichiarato (senza alcuna smentita) dalla perizia tecnica comunale, depositata in giudizio.
Queste due circostanze dimostrano la debolezza della posizione della originaria ricorrente, la quale sostiene che l’interesse a ricorrere deve essere verificato alla stregua della lesione della sfera individuale che l’atto impugnato ha provocato, e del vantaggio che l’eventuale annullamento di questo atto è in grado di arrecare al destinatario.
Non esiste dubbio alcuno che, sotto questo profilo, la Vodafone Omnitel sia interessata all’annullamento del contestato diniego, essendo sua precisa intenzione quella di realizzare la stazione radio base in una zona che il p.r.g. classifica come “produttiva di completamento”, escludendo i siti individuati dalla variante, caducata dal TAR.
L’interesse all’impugnativa deve però essere verificato in relazione alla tutela che la normativa di riferimento garantisce al singolo operatore, al quale non può essere impedita la realizzazione di una rete che assicuri la copertura del servizio pubblico nell’intero territorio comunale.
È ben nota in materia la elaborazione giurisprudenziale sia della Corte Costituzionale sia del Consiglio di Stato, e non si tratta di pervenire alla definizione di ulteriori principi, essendo il mosaico delle decisioni ricco di riferimenti.
Va però osservato che il richiamo alla “sommatoria” dei principi elaborati dalla giurisprudenza, oppure il riferimento ad una precisa “regola” giurisprudenziale (nella specie si richiama l’illegittimo esercizio del potere statale da parte del Comune), non può prescindere dalla peculiarità della fattispecie che il giudice è chiamato a valutare.
In concreto, la Vodafone Omnitel non lamenta l’impossibilità (o anche la difficoltà) di assicurare la copertura del servizio pubblico nell’intero territorio comunale, ma ritiene erroneamente che la normativa in vigore garantisca alla stessa, in qualità di gestore del servizio di telefonia mobile, “la possibilità di installare un impianto nel sito prescelto”.
Così non è, perché l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione, non è stato affidato alla esclusiva disponibilità del gestore, il quale, di norma, opera secondo la logica sua propria, che è quella di opportunità economica.
Ora, dal momento che alla originaria ricorrente non è stata impedita la realizzazione di un impianto di telefonia mobile in grado di assicurare la copertura del servizio nell’intero comunale, ma è stata solo “negata la possibilità di installare un impianto nel sito prescelto”, la stessa non è legittimata a contestare la determinazione comunale, alla luce delle due circostanze avanti indicate: i siti individuati sono in grado di garantire la copertura in tutto il territorio comunale (si veda perizia tecnica, depositata dal Comune), e “l’ospitalità della TIM a favore di altro gestore”.
L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di interesse.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Compensa le spese di ambedue i gradi di giudizio.