| sommario | legislazione | giurisprudenza | tabelle |modulistica || pubblicazioni | recensioni | links | utilities | |iusambiente è |

 

T.A.R. Bari 5716/2001

                                                                           

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1854 del 1998 proposto dalla Clorochimiplast s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Cito, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Davanzati, n. 33, presso l’Avv. R.de’Robertis;

CONTRO

il Comune di Barletta, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barletta, con cui, in data 27.5.1998, sono stati determinati e richiesti oblazione e oneri concessori relativi a condono edilizio (pratica n.477);

nonché, per l'accertamento

della esattezza delle somme autoliquidate e versate per oblazione e oneri concessori in relazione all’abuso commesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 15.11. 2001 il Cons. Doris Durante;

Udito l’Avv. F.Cito per la ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O E D I R I T T O

1.- Con atto notificato il 24.7.1999, la società ricorrente premette:

-        di aver chiesto concessione edilizia in sanatoria in relazione ad un capannone abusivamente realizzato in Barletta al Km 743+352 della SS 16, destinato alla migliore funzionalità dell’attività industriale svolta dalla società e di aver versato lire 29.160.000 a titolo di oblazione e lire 6.869.610 per gli oneri concessori;

-        il Comune, con la determina dirigenziale impugnata, ha richiesto lire 87.636.211 a titolo di conguaglio degli oneri concessori.

Sostiene che la determinazione dell’Ufficio è errata ed illegittima per i seguenti motivi:

1)     violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

Il Comune avrebbe applicato i maggiori oneri relativi alla zona agricola in cui è stato realizzato il capannone, violando il principio per cui oggetto del condono è l’opera in sé e va considerata la destinazione d’uso del manufatto e non della zona in cui ricade;

2)     violazione art.3, L. 241/90, per carenza assoluta di motivazione;

2.- Il Comune di Barletta non si è costituito in giudizio.

3.- Con ordinanza 31 agosto 1998, n. 584 il Tribunale ha disposto consulenza tecnica per accertare la situazione di fatto e determinare le somme dovute per l’oblazione ed oneri concessori in relazione all’abuso commesso.

4.- Parte ricorrente ha presentato memoria difensiva con cui ha illustrato le censure.

5.- Osserva il Collegio che il comma 13 dell’art.39, L. 724/94 dispone che la misura del contributo di concessione, ove dovuto, va determinato in relazione alle tipologie delle costruzioni, alla loro destinazione d’uso e alla localizzazione in riferimento all’ampiezza e all’andamento demografico del Comune . Non viene, invece, in considerazione la destinazione di zona secondo il piano urbanistico.

Deve ritenersi, quindi, che gli oneri concessori, nel condono ex L. 724/94, vadano determinati con riguardo alla destinazione d’uso del fabbricato e non della destinazione di zona.

Tale orientamente trova conforto nella giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, 21 dicembre 1998, n. 3180; TAR Emilia Romagna, Parma, 9 febbraio 1999, n. 81) nonché nella interpretazione ministeriale (circolare Ministero LL.PP. 2241/17.6.95) che, a proposito degli oneri concessori, richiama la necessità di verificare se, “in relazione alla natura delle opere abusive, nonché della destinazione d’uso dell’immobile…” ricorra l’obbligo del pagamento.

In ordine ai valori da considerare, aderendo alla prospettazione del CTU, deve ritenersi che sono quelli previsti per i nuovi insediamenti artigianali riportati nelle “tabelle determinazioni oneri” allegate alla delibera di consiglio comunale n.35 del 28.9.92 (adeguamento annuale della misura del contributo per le urbanizzazioni di cui all’art.34, l.reg. n.6 e successive modifiche ed integrazione in base alle variazioni ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale”.

Secondo tale criterio risulta di lire 5.654 il contributo per urbanizzazione primaria e di lire 2.827 il contributo per urbanizzazione secondaria.

Gli oneri dovuti ammontano, pertanto, a lire 6.869.610 (cfr. prospetto riepilogativo del CTU) che corrispondono a quanto già pagato a tale titolo dalla società.

In conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la determina dirigenziale inpugnata.

La condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari- Sezione II, Accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Barletta al pagamento in favore della predetta società delle spese di giudizio che liquida in lire 1.500.000, di cui lire 1.000.000 per rifusione spese di consulenza tecnica.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15.11.2001, con l’intervento dei Magistrati,

Michele            Perrelli Presidente

Doris                Durante            Consigliere, est.

Giuseppe          Rotondo            Referendario.