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T.A.R. Bari 5716/2001 |
R
E P
U B B
L I
C A I
T A
L I
A N A IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sede
di Bari - Sezione Seconda ha
pronunciato la seguente SENTENZA sul
ricorso n. 1854 del 1998
proposto dalla Clorochimiplast
s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall’Avv. Francesco Cito, elettivamente domiciliata in Bari,
alla Via Davanzati, n. 33, presso l’Avv. R.de’Robertis; CONTRO il
Comune di Barletta,
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; per
l’annullamento del
provvedimento a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Barletta, con cui, in data 27.5.1998, sono stati determinati e richiesti
oblazione e oneri concessori relativi a condono edilizio (pratica
n.477); nonché,
per l'accertamento della
esattezza delle somme autoliquidate e versate per oblazione e oneri
concessori in relazione all’abuso commesso. Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visti
gli atti tutti della causa; Relatore,
alla pubblica udienza del 15.11. 2001
il Cons. Doris Durante; Udito
l’Avv. F.Cito per la ricorrente; Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue. F
A T T O E D I R I T T O 1.-
Con atto notificato il 24.7.1999, la società ricorrente premette: -
di aver chiesto concessione edilizia in sanatoria in relazione ad
un capannone abusivamente realizzato in Barletta al Km 743+352 della SS
16, destinato alla migliore funzionalità dell’attività industriale
svolta dalla società e di aver versato lire 29.160.000 a titolo di
oblazione e lire 6.869.610 per gli oneri concessori; -
il Comune, con la determina dirigenziale impugnata, ha richiesto
lire 87.636.211 a titolo di conguaglio degli oneri concessori. Sostiene
che la determinazione dell’Ufficio è errata ed illegittima per i
seguenti motivi: 1)
violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modifiche e integrazioni, eccesso di potere per erroneità dei
presupposti. Il
Comune avrebbe applicato i maggiori oneri relativi alla zona agricola in
cui è stato realizzato il capannone, violando il principio per cui
oggetto del condono è l’opera in sé e va considerata la destinazione
d’uso del manufatto e non della zona in cui ricade; 2)
violazione art.3, L. 241/90, per carenza assoluta di motivazione; 2.-
Il Comune di Barletta non si è costituito in giudizio. 3.-
Con ordinanza 31 agosto 1998, n. 584 il Tribunale ha disposto
consulenza tecnica per accertare la situazione di fatto e determinare le
somme dovute per l’oblazione ed oneri concessori in relazione
all’abuso commesso. 4.-
Parte ricorrente ha presentato memoria difensiva con cui ha illustrato
le censure. 5.-
Osserva il Collegio che il comma 13 dell’art.39, L. 724/94 dispone che
la misura del contributo di concessione, ove dovuto, va determinato in
relazione alle tipologie delle costruzioni, alla loro destinazione
d’uso e alla localizzazione in riferimento all’ampiezza e
all’andamento demografico del Comune . Non viene, invece, in
considerazione la destinazione di zona secondo il piano urbanistico. Deve
ritenersi, quindi, che gli oneri concessori, nel condono ex L. 724/94,
vadano determinati con riguardo alla destinazione d’uso del fabbricato
e non della destinazione di zona. Tale
orientamente trova conforto nella giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano,
21 dicembre 1998, n. 3180; TAR Emilia Romagna, Parma, 9 febbraio 1999,
n. 81) nonché nella interpretazione ministeriale (circolare Ministero
LL.PP. 2241/17.6.95) che, a proposito degli oneri concessori, richiama
la necessità di verificare se, “in relazione alla natura delle opere
abusive, nonché della destinazione d’uso dell’immobile…”
ricorra l’obbligo del pagamento. In
ordine ai valori da considerare, aderendo alla prospettazione del CTU,
deve ritenersi che sono quelli previsti per i nuovi insediamenti
artigianali riportati nelle “tabelle determinazioni oneri” allegate
alla delibera di consiglio comunale n.35 del 28.9.92 (adeguamento
annuale della misura del contributo per le urbanizzazioni di cui
all’art.34, l.reg. n.6 e successive modifiche ed integrazione in base
alle variazioni ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato
residenziale”. Secondo
tale criterio risulta di lire 5.654 il contributo per urbanizzazione
primaria e di lire 2.827 il contributo per urbanizzazione secondaria. Gli
oneri dovuti ammontano, pertanto, a lire 6.869.610 (cfr. prospetto
riepilogativo del CTU) che corrispondono a quanto già pagato a tale
titolo dalla società. In
conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la
determina dirigenziale inpugnata. La
condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio segue la
soccombenza; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato. P.Q.M. Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari- Sezione
II, Accoglie il ricorso in
epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Condanna
il Comune di Barletta al pagamento in favore della predetta società
delle spese di giudizio che liquida in lire 1.500.000, di cui lire
1.000.000 per rifusione spese di consulenza tecnica. Così
deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15.11.2001, con
l’intervento dei Magistrati, Michele
Perrelli Presidente Doris
Durante
Consigliere, est. Giuseppe
Rotondo Referendario. |