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T.A.R. Bari 4812/2001 |
R
E P
U B B
L I
C A I
T A
L I
A N A IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sede
di Bari - Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S
E N T E N Z A sul
ricorso n. 1419 del 1989 (n. sez. 286/90) proposto
da Ferdinando Guerra, elettivamente domiciliato in Bari alla via
Imbriani n. 26, presso e nella studio dell’Avv. Francesco Silvio
Dodaro dal quale è rappresentato e difeso (in sostituzione dell’Avv.
Francesco Saverio Dodaro); contro il Comune
di Valenzano, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Armando Regina e
presso il cui studio è domiciliato in Bari al V.le Kennedy, n. 86; per
l’annullamento del provvedimento del Sindaco del
Comune di Valenzano n. 338 U.T. del 31.3.89, con cui si è accolta
l’istanza di sanatoria edilizia, nella parte in cui determina la
misura dell’oblazione e gli interessi dovuti. Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Valenzano; Visti
gli atti tutti della causa; Uditi nell’Udienza del 18.10.2001, relatore il
Magistrato Giuseppe Rotondo, gli avvocati F. Silvio Dodaro ed Armando
Regina; Ritenuto in fatto e considerato in diritto: FATTO
Con
atto notificato il 29.5.89 e depositato il successivo 12.6, il
ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe col quale il Sindaco del
Comune di Valenzano, nell’accogliere l’istanza di sanatoria per
opere edili abusivamente realizzate, ha determinato l’oblazione dovuta
in misura asseritamene illegittima. Sostiene
di avere assunto, a seguito del rilascio della concessione n. 9/82, la
direzione dei lavori per la costruzione di una casa unifamiliare; che il
concessionario, in corso d’opera, ha realizzato volumi eccedenti
quelli autorizzati; di avere, infine, rinunciato alla direzione dei
lavori. Deduce un unico, articolato motivo di
ricorso nell’ ambito del quale prospetta le seguenti censure: 1)
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 34 e
38 della legge n..47/85; 2)
eccesso di potere per falsità dei
presupposti ed assoluto difetto di motivazione. 2.1
Il Comune avrebbe erroneamente assunto a base del calcolo
dell’oblazione l’intera superficie della casa anziché solo quella
relativa alla maggiore consistenza, pari a mq. 94,29, realizzata dal
proprietario (titolare della concessione). L’art. 34 della L. 47/85,
difatti, nel fare riferimento alla superficie abusiva sulla quale
misurare l’importo dell’oblazione, non consentirebbe di utilizzare
come base per il calcolo la parte già “coperta” dalla concessione
edilizia; inoltre, non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame il
II c. dell’art. 34 legge cit. in quanto la superficie abusivamente
realizzata non risulta superiore a 400 mq. Si è costituito il Comune di Valenzano
che, nel confutare il motivo di ricorso, ne chiede il rigetto. Con memorie depositate il 6.10.2001, le
parti insistono nelle rispettive tesi difensive. All’udienza del 18.10.2001 la causa
è trattenuta in decisione. DIRITTO
Il punto centrale della controversia
sta nell’accertare se correttamente l’Amministrazione civica di
Valenzano ha calcolato la misura dell’oblazione sull’intera
superficie della casa. La questione involge l’individuazione
della norma di cui all’inciso contenuto nel I c. dell’art. 34, L
47/85, quale regola di disciplina da applicarsi per il giusto assetto di
interessi implicati nella vicenda per cui è causa. La prefata disposizione fa riferimento
alla “ parte abusivamente realizzata”, quale criterio di
individuazione della base di calcolo ai fini dell’oblazione. Si tratta di appurare il significato di
tale locuzione. Il ricorrente prospetta una
interpretazione letterale: il calcolo, cioè, andrebbe sempre ed
esclusivamente operato sulla differenza tra la superficie
originariamente assentita con la concessione edilizia e quella postuma
effettivamente realizzata; prescindendosi da qualsivoglia altra
valutazione che non sia quella attinente al mero calcolo aritmetico
differenziale. Di diverso avviso è il Comune il quale
ritiene che nella fattispecie in esame, poiché il ricorrente ha
realizzato un manufatto in “toto” diverso da quello originariamente
assentito, la “parte abusiva” coincida, in realtà, con l’intera
costruzione dell’edificio. Orbene, occorre in primo luogo appurare
la consistenza delle opere abusivamente realizzate per poi valutare, in
prosieguo, se si è in presenza di una parziale difformità di esse
rispetto al titolo che le legittima ovvero di fronte ad una divergenza
totale delle medesime nei confronti di quanto è stato assentito col
provvedimento autorizzatorio. Non v’è contestazione tra le parti e
risulta dalla stessa documentazione versata in atti che: a)
la concessione edilizia n. 9/82 consentiva un’edificazione complessiva
di mq. 148,76 di superficie coperta, con un altezza fuori terra di ml.
3,60:è stata invece realizzata una superficie di mq. 230 al piano
seminterrato e di mq. 201 al piano rialzato, per una altezza, fuori
terra, che da un minimo di ml. 4,45 raggiunge ml. 5,20; b)
la concessione prevedeva un
piano seminterrato destinato a deposito per attrezzi ininfiammabili: è
stato realizzato, invece, un organismo di civile abitazione a scopo
residenziale, funzionalmente autonomo, al quale è possibile accedere
separatamente mediante rampe esterne; c)
il volume complessivamente realizzato è di mc. 1192 rispetto ai mc. 547
assentiti; d)
è stata modificata la sagoma ed il prospetto del corpo di fabbrica. Per quanto sopra esposto deve
concludersi che l’opera, per come nel suo insieme realizzata, palesa
difformità tali da divergere dal progetto originariamente autorizzato
sia per caratteristiche tipologiche , planovolumetriche, di
utilizzazione e destinazione che per una consistente maggiore superficie
complessiva di volumetria e di altezza. Le difformità interessano l’intero
corpo di fabbrica che costituisce, nel suo insieme, un opera
completamente diversa da quella originariamente prevista, tale da
rappresentare, per tale verso, un “quid novi”. Or dunque, ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 47/85 devono ritenersi eseguite in totale difformità dalla
concessione edilizia quegli interventi che comportano la realizzazione
di un organismo integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche e/o di utilizzazione, da quello oggetto di assenso
ovvero che implichino l’esecuzione di volumi oltre i limiti indicati
nel progetto stesso e tali da costituire, per tale motivo, un’entità
materiale con propria, specifica rilevanza economica. Dalle considerazioni che precedono
deriva che, nel caso che ci occupa, la parte abusivamente realizzata
costituisce un “aliud pro alio”, in quanto si identifica con lo
stesso, intero corpo di fabbrica. Infatti, per “parte abusiva”,
rilevante ai fini urbanistico-edilizi, deve intendersi l’opera
realizzata in una situazione in cui i lavori sono assentiti da una
concessione apparente o non pertinente ovvero nella quale le opere
tendono all’esecuzione di entità materiali che hanno una propria
“autonomia” e “novità” rilevante oltre che sul piano
costruttivo anche su quello della valutazione economico-sociale. Correttamente, quindi, il Comune di
Valenzano ha ritenuto che, nell’intera edificazione, ciascun metro
quadrato di essa è stato abusivamente realizzato.
L’intero corpo di fabbrica, infatti, nel suo insieme
costituisce un’entità materiale che, seppure realizzata attraverso
singole opere, risulta il frutto di un disegno attuativo unitario. Ne
segue che in modo altrettanto corretto esso ha posto a base del calcolo
per l’oblazione la somma della superficie utile abitabile in
applicazione della tabella annessa alla L. 47/85, nonchè dell’art.
51, stessa legge, e del Decreto ministeriale 10/05/1977: e poiché la
superficie utile, così misurata, risulta effettivamente superiore a 400
mq. giustamente è stata fatta applicazione dell’ulteriore
coefficiente di calcolo previsto al II.c. dell’art. 34 della L. 47/85. Le
considerazioni che precedono inducono alla reiezione del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia - Sede di Bari - Sezione II, respinge il ricorso n.
1419/89, meglio in epigrafe specificato. Condanna il ricorrente Guerra Ferdinando al
pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Valenzano, che
si liquidano in complessive £. 1.500.000 Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa. Così
deciso in Bari nell’Udienza del 18.10.2001,con l’intervento dei
Magistrati: Michele
PERRELLI
Presidente Pietro
MOREA
Componente Giuseppe
ROTONDO
Componente, Est. |