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TAR Bari 3819/2002 |
|||||||
ha pronunciato la
presente SENTENZA sul
ricorso
n.2230 del
1998 proposto da MONITILLO
GIOVANNI,
rappresentato e difeso dall’avv.Vincenzo Caputi Jambrenghi, presso il
cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Abate Eustasio
n.5, CONTRO COMUNE
DI ALTAMURA,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Loreto
De Stefano, con questi elettivamente domiciliato in Bari alla via Abate
Gimma n.180 (c/o studio avv.Cea), nonché REGIONE
PUGLIA,
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non
costituito in giudizio, COMMISSARIO
AD ACTA
dott.ing.Nicola Giordano, non costituito in giudizio, per
l’annullamento 1)
della delibera emanata dal Commissario ad acta per le operazioni di
adeguamento del P.R.G. del Comune di Altamura alla L.R.n.56/1980 di
adozione della variante al P.R.G. nella parte in cui ha rigettato
l’osservazione prodotta dal ricorrente; 2) della delibera della Giunta
Regione Puglia 29.4.1998, n.1194, pubblicata in G.U. n.17 del 3.6.1998,
di approvazione definitiva di tale variante, limitatamente alla parte di
interesse. Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura; Visti
gli atti tutti della causa; Relatore,
alla pubblica udienza del 24 aprile 2002, il I Ref. Maria Abbruzzese; Uditi
gli avv.F.Caputi Jambrenghi, su delega dell’avv.V.Caputi Jambrenghi, e
L.De Stefano; Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue: F
A T T O Con
atto notificato e depositato rispettivamente il 17 settembre ed il 13
ottobre 1998 Monitillo Giovanni impugna gli atti in epigrafe individuati
chiedendone l’annullamento per quanto di interesse. Espone
di essere proprietario di un’area compresa in abitato di Altamura
nell’isolato tra le vie Matera, Augusta e Cremona, allibrata in
catasto al f.158, p.lle 592-306/1-731; nel detto isolato erano compresi
alcuni suoli di proprietà dei signori Lucia Tragni e Cipriano
Debernardis per i quali, con delibera consiliare 208 del 19.12.1972
recante ad oggetto “Osservazioni al piano regolatore”, il Comune di
Altamura, in accoglimento delle osservazioni nn.23 e 26, ebbe a mutare
la destinazione urbanistica impressa in sede di adozione da “servizi
di quartiere F1” a “zona di completamento B1”; in sede di
accoglimento di dette osservazioni la delibera consiliare le riteneva
accoglibili “limitatamente ai suoli prospicienti via Matera per la
profondità di mt.40 e fino all’altezza di via Treviso”; per effetto
dell’accoglimento di dette osservazioni, non potendosi ipotizzare la
coesistenza di tipizzazioni urbanistiche del tutto diverse all’interno
di un medesimo isolato dell’estensione complessiva di mq.2740, sarebbe
discesa la destinazione urbanistica B1 alla stessa proprietà del
ricorrente; le osservazioni furono però definitivamente rigettate in
sede di approvazione regionale, sicché tutto l’isolato di via Matera
conservò la tipizzazione originaria a servizi di quartiere F1; in sede
di successiva approvazione del piano particolareggiato, delineati i
confini della zona B1 in senso più rispondente all’effettivo stato
dei luoghi, i tecnici regionali ritennero meritevole di accoglimento
l’osservazione n.28 proposta dalla stessa signora Lucia Tragni con
conseguente modifica della destinazione urbanistica dei suoli di
proprietà di quest’ultima, ricompresi nell’isolato tra via Matera e
via Cremona, da servizi di quartiere a zona di completamento B1; anche
il piano particolareggiato non diventava però operativo per effetto
dell’annullamento in sede tutoria della delibera comunale di
recepimento delle prescrizioni regionali; in sede di adozione della
variante di adeguamento del P.R.G. da parte del nominato Commissario ad
acta, la delibera commissariale n.1 del 29.1.1993 riconosceva la
tipizzazione B1 per la sola proprietà Tragni di via Matera, attribuendo
invece la tipizzazione Cr – zona di recupero alla restante porzione
del piccolo isolato; per la zona di recupero Cr le norme tecniche
condizionano l’intervento edilizio alla redazione di un piano di
lottizzazione e prevedono un indice di fabbricabilità territoriale pari
a 1,75 mc/mq (art.13), laddove al confinante in virtù della
tipizzazione B1 è consentito l’intervento diretto (concessione
singola con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3 mc/mq (art.12
n.t.a.); il ricorrente formulava allora osservazione in data 5.4.1993,
rappresentando la contiguità dell’area di proprietà con quella di
proprietà Tragni, De Bernardis e Colamonico, già tipizzata B1, nonché
la medesima situazione di fatto rientrando l’area “in un contesto già
impegnato da costruzioni regolarmente edificate e quindi con una
omogeneità e continuità urbanistica” e sussistendo nella zona tutti
i servizi pubblici necessari e la viabilità; altra osservazione analoga
veniva presentata dalla signora Lorusso Maria Luigia, proprietaria di
una modesta porzione di suolo confinante con la proprietà Tragni pure
tipizzato Cr nel P.R.G. in corso di approvazione e per il quale si
richiedeva altresì la modifica della destinazione da Cr a B1; il
Commissario ad acta rigettava l’osservazione proposta dal ricorrente
con delibera n.1 del 3.6.1995 mentre riteneva accoglibile
l’osservazione Lorusso richiamando l’osservazione n.28 proposta
dalla Tragni in relazione allo studio particolareggiato della zona B1;
il ricorrente presentava dunque una memoria ex art.10 n.241/1990 in data
2.7.1997 ribadendo il contenuto dell’osservazione proposta, dichiarato
dal Commissario ad acta inammissibile per supposta tardività; la
Regione Puglia infine faceva proprie le determinazioni commissariali,
ritenendo accoglibile l’osservazione Lorusso e dichiarando
inammissibile l’intervento del ricorrente. Da qui il ricorso che deduce: 1) Eccesso di potere per difetto assoluto di
istruttoria, omessa considerazione dei presupposti di fatto e di
diritto, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento,
ingiustizia manifesta; 2) Violazione di legge: art.3
L.n.241/1990. Violazione delle norme e dei principi che regolano
l’attività amministrativa di pianificazione urbanistica. Violazione
dell’art.97 Cost. e 1 della L.n.241/1990; 3) Eccesso di potere
per sviamento: la situazione di fatto (area compresa nello stesso
isolato in zona completamente urbanizzata e situazione di contiguità
con la proprietà Tragni tipizzata B1) tradisce la contraddittorietà
dell’operato dell’Amministrazione che ha accolto l’osservazione
Lorusso e respinto l’osservazione proposta dal ricorrente; la
motivazione del rigetto (“alterazione del fabbisogno delle aree a
standard”) non è congrua rispetto alla situazione di fatto in cui
versano i suoli del ricorrente, non destinabile in ogni caso a standard
stante la presenza dell’abitazione realizzata dal ricorrente con
licenza n.193 del 1971 e concessione edilizia n.30/80 del 29.4.1981, e
valendo quella motivazione unicamente per le zone ancora non edificate
per le quali era ipotizzabile una cessione di aree a standard; le
vicende procedimentali relative all’isolato di via Matera dimostrano
inequivocabilmente che la volontà dell’Amministrazione era quella di
escludere l’intero isolato dalla disciplina della zona di recupero;
l’apodittico rigetto dell’osservazione e la ritenuta inammissibilità
della memoria successivamente presentata inducono a ritenere altresì
fondato il rilievo di difetto assoluto di istruttoria. Concludeva per l’accoglimento del ricorso. Si costituiva il Comune di Altamura con memoria di
stile chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente depositava documenti. All’esito della pubblica udienza del 24 aprile
2002, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio. DIRITTO Il
ricorrente impugna la variante generale di adeguamento del P.R.G. del
Comune di Altamura nella parte in cui destina un suolo di proprietà Cr,
pur essendo detto suolo compreso in un isolato, di modeste dimensioni,
che ha trovato per intero destinazione B1 per effetto di diversi atti
procedimentali. Mette
conto preliminarmente osservare in fatto che effettivamente risulta (cfr.
rilievo aerofotogrammetrico del esibito da parte ricorrente) che
l’area di proprietà del ricorrente rientra nell’isolato compreso
tra le vie Matera, Cremona e dell’abitato di Altamura; detto isolato,
con la sola eccezione della proprietà ricorrente, è stato destinato a
zona B1 così essendo tipizzata l’area di proprietà Tragni e
Colamonico per effetto del recepimento da parte del Commissario ad acta
di quanto già ritenuto in sede di osservazioni al lo Studio
Particolareggiato della zona B1 e così risultando altresì tipizzata
l’area di proprietà Lorusso per effetto dell’accoglimento
dell’osservazione da questa proposta alla variante in esame. Diversa
sorte ha invece avuto l’osservazione pure proposta per ragioni
analoghe dal ricorrente Monitillo. Deve
pure osservarsi che, come risulta dalla relazione al P.R.G. in
adeguamento, “Le aree di tipo Cr del progetto di Adeguamento,
parzialmente compromesse e rinvenienti da aree di parco urbano, di verde
di quartiere e di servizi di quartiere, sono considerate come aree di
recupero e di ristrutturazione urbanistica e suddivise in comparti
edificatori ex art.15 L.R.6/79 e successive modifiche ed integrazioni,
la cui attuazione è subordinata alla formazione di una Piano
Particolareggiato e/o Piano di lottizzazione di recupero esteso ad ogni
singola maglia individuata nella tavola n.10 del progetto di adeguamento
(comparto 1, comparto 2 e comparto 3)...La suddetta impostazione tiene
conto della duplice esigenza di realizzare da un lato una tipologia
edilizia similare a quella presente nella zona, e dall’altro di
rendere possibile il reperimento, nell’ambito di ogni comparto, delle
aree a standards, secondo la prescrizione del
D.M.n.1444/1968”.(pagg.56 e 57 della relazione citata). Da
quanto sopra esposto possono ricavarsi due considerazioni: a) la identità
di situazione di fatto tra le aree in proprietà Monitillo e le altre
comprese nel medesimo isolato e tipizzate B1; b) la inapplicabilità
della disciplina delle zone Cr all’area di proprietà Monitillo, che
integra sostanzialmente un relitto dell’intero isolato diversamente
tipizzato; non può dunque predicarsi la possibilità di recupero per
un’area diversamente tipizzata peraltro imponendo la cessione a
standards a carico di fondi edificati invece che a carico dei contermini
suoli inedificati. Sotto
altro profilo, la disciplina speciale della zona Cr presuppone, come
chiarisce la relazione sopra citata, una disciplina unitaria rispetto ad
aree estese almeno alla consistenza di un comparto individuato, e
diversamente non potrebbe operare la funzione di recupero, connessa alla
sistemazione urbanistica di aree, in ipotesi, compromesse; d’altra
parte, la stessa trasformazione delle aree Tragni e Lorusso in B1 sta a
significare l’intervenuto soddisfacimento del fabbisogno di aree a
standards a livello generale (cfr. Relazione preliminare, Punto 2,
pag.6) che non può contraddittoriamente negarsi in relazione al
contermine suolo Monitillo; dunque la motivazione di rigetto adottata
per l’osservazione Monitillo, basata sulla necessità di non alterare
il fabbisogno delle aree a standards, è sicuramente fondata, in
generale, per le zone Cr ma non per il suolo Monitillo che, a rigore, Cr
non può essere per le scelte urbanistiche compiute
dall’Amministrazione in relazione alle aree contermini. Il
ricorso va pertanto accolto. Sussistono
giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio. P.Q.M. Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione II,
pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie. Spese
compensate. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così
deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 aprile 2002, con
l’intervento dei Magistrati: Michele PERRELLI
- Presidente Vito
MANGIALARDI
- Componente Maria
ABBRUZZESE
- Componente est.
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