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TAR Bari 3819/2002

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.2230 del 1998 proposto da

MONITILLO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv.Vincenzo Caputi Jambrenghi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Abate Eustasio n.5,

CONTRO

COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Loreto De Stefano, con questi elettivamente domiciliato in Bari alla via Abate Gimma n.180 (c/o studio avv.Cea),

nonché

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituito in giudizio,

COMMISSARIO AD ACTA dott.ing.Nicola Giordano, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

1) della delibera emanata dal Commissario ad acta per le operazioni di adeguamento del P.R.G. del Comune di Altamura alla L.R.n.56/1980 di adozione della variante al P.R.G. nella parte in cui ha rigettato l’osservazione prodotta dal ricorrente; 2) della delibera della Giunta Regione Puglia 29.4.1998, n.1194, pubblicata in G.U. n.17 del 3.6.1998, di approvazione definitiva di tale variante, limitatamente alla parte di interesse.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 24 aprile 2002, il I Ref. Maria Abbruzzese;

Uditi gli avv.F.Caputi Jambrenghi, su delega dell’avv.V.Caputi Jambrenghi, e L.De Stefano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato e depositato rispettivamente il 17 settembre ed il 13 ottobre 1998 Monitillo Giovanni impugna gli atti in epigrafe individuati chiedendone l’annullamento per quanto di interesse.

Espone di essere proprietario di un’area compresa in abitato di Altamura nell’isolato tra le vie Matera, Augusta e Cremona, allibrata in catasto al f.158, p.lle 592-306/1-731; nel detto isolato erano compresi alcuni suoli di proprietà dei signori Lucia Tragni e Cipriano Debernardis per i quali, con delibera consiliare 208 del 19.12.1972 recante ad oggetto “Osservazioni al piano regolatore”, il Comune di Altamura, in accoglimento delle osservazioni nn.23 e 26, ebbe a mutare la destinazione urbanistica impressa in sede di adozione da “servizi di quartiere F1” a “zona di completamento B1”; in sede di accoglimento di dette osservazioni la delibera consiliare le riteneva accoglibili “limitatamente ai suoli prospicienti via Matera per la profondità di mt.40 e fino all’altezza di via Treviso”; per effetto dell’accoglimento di dette osservazioni, non potendosi ipotizzare la coesistenza di tipizzazioni urbanistiche del tutto diverse all’interno di un medesimo isolato dell’estensione complessiva di mq.2740, sarebbe discesa la destinazione urbanistica B1 alla stessa proprietà del ricorrente; le osservazioni furono però definitivamente rigettate in sede di approvazione regionale, sicché tutto l’isolato di via Matera conservò la tipizzazione originaria a servizi di quartiere F1; in sede di successiva approvazione del piano particolareggiato, delineati i confini della zona B1 in senso più rispondente all’effettivo stato dei luoghi, i tecnici regionali ritennero meritevole di accoglimento l’osservazione n.28 proposta dalla stessa signora Lucia Tragni con conseguente modifica della destinazione urbanistica dei suoli di proprietà di quest’ultima, ricompresi nell’isolato tra via Matera e via Cremona, da servizi di quartiere a zona di completamento B1; anche il piano particolareggiato non diventava però operativo per effetto dell’annullamento in sede tutoria della delibera comunale di recepimento delle prescrizioni regionali; in sede di adozione della variante di adeguamento del P.R.G. da parte del nominato Commissario ad acta, la delibera commissariale n.1 del 29.1.1993 riconosceva la tipizzazione B1 per la sola proprietà Tragni di via Matera, attribuendo invece la tipizzazione Cr – zona di recupero alla restante porzione del piccolo isolato; per la zona di recupero Cr le norme tecniche condizionano l’intervento edilizio alla redazione di un piano di lottizzazione e prevedono un indice di fabbricabilità territoriale pari a 1,75 mc/mq (art.13), laddove al confinante in virtù della tipizzazione B1 è consentito l’intervento diretto (concessione singola con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3 mc/mq (art.12 n.t.a.); il ricorrente formulava allora osservazione in data 5.4.1993, rappresentando la contiguità dell’area di proprietà con quella di proprietà Tragni, De Bernardis e Colamonico, già tipizzata B1, nonché la medesima situazione di fatto rientrando l’area “in un contesto già impegnato da costruzioni regolarmente edificate e quindi con una omogeneità e continuità urbanistica” e sussistendo nella zona tutti i servizi pubblici necessari e la viabilità; altra osservazione analoga veniva presentata dalla signora Lorusso Maria Luigia, proprietaria di una modesta porzione di suolo confinante con la proprietà Tragni pure tipizzato Cr nel P.R.G. in corso di approvazione e per il quale si richiedeva altresì la modifica della destinazione da Cr a B1; il Commissario ad acta rigettava l’osservazione proposta dal ricorrente con delibera n.1 del 3.6.1995 mentre riteneva accoglibile l’osservazione Lorusso richiamando l’osservazione n.28 proposta dalla Tragni in relazione allo studio particolareggiato della zona B1; il ricorrente presentava dunque una memoria ex art.10 n.241/1990 in data 2.7.1997 ribadendo il contenuto dell’osservazione proposta, dichiarato dal Commissario ad acta inammissibile per supposta tardività; la Regione Puglia infine faceva proprie le determinazioni commissariali, ritenendo accoglibile l’osservazione Lorusso e dichiarando inammissibile l’intervento del ricorrente.

Da qui il ricorso che deduce:

1) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, omessa considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta; 2) Violazione di legge: art.3 L.n.241/1990. Violazione delle norme e dei principi che regolano l’attività amministrativa di pianificazione urbanistica. Violazione dell’art.97 Cost. e 1 della L.n.241/1990; 3) Eccesso di potere per sviamento: la situazione di fatto (area compresa nello stesso isolato in zona completamente urbanizzata e situazione di contiguità con la proprietà Tragni tipizzata B1) tradisce la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione che ha accolto l’osservazione Lorusso e respinto l’osservazione proposta dal ricorrente; la motivazione del rigetto (“alterazione del fabbisogno delle aree a standard”) non è congrua rispetto alla situazione di fatto in cui versano i suoli del ricorrente, non destinabile in ogni caso a standard stante la presenza dell’abitazione realizzata dal ricorrente con licenza n.193 del 1971 e concessione edilizia n.30/80 del 29.4.1981, e valendo quella motivazione unicamente per le zone ancora non edificate per le quali era ipotizzabile una cessione di aree a standard; le vicende procedimentali relative all’isolato di via Matera dimostrano inequivocabilmente che la volontà dell’Amministrazione era quella di escludere l’intero isolato dalla disciplina della zona di recupero; l’apodittico rigetto dell’osservazione e la ritenuta inammissibilità della memoria successivamente presentata inducono a ritenere altresì fondato il rilievo di difetto assoluto di istruttoria.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Si costituiva il Comune di Altamura con memoria di stile chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente depositava documenti.

All’esito della pubblica udienza del 24 aprile 2002, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

Il ricorrente impugna la variante generale di adeguamento del P.R.G. del Comune di Altamura nella parte in cui destina un suolo di proprietà Cr, pur essendo detto suolo compreso in un isolato, di modeste dimensioni, che ha trovato per intero destinazione B1 per effetto di diversi atti procedimentali.

Mette conto preliminarmente osservare in fatto che effettivamente risulta (cfr. rilievo aerofotogrammetrico del esibito da parte ricorrente) che l’area di proprietà del ricorrente rientra nell’isolato compreso tra le vie Matera, Cremona e dell’abitato di Altamura; detto isolato, con la sola eccezione della proprietà ricorrente, è stato destinato a zona B1 così essendo tipizzata l’area di proprietà Tragni e Colamonico per effetto del recepimento da parte del Commissario ad acta di quanto già ritenuto in sede di osservazioni al lo Studio Particolareggiato della zona B1 e così risultando altresì tipizzata l’area di proprietà Lorusso per effetto dell’accoglimento dell’osservazione da questa proposta alla variante in esame.

Diversa sorte ha invece avuto l’osservazione pure proposta per ragioni analoghe dal ricorrente Monitillo.

Deve pure osservarsi che, come risulta dalla relazione al P.R.G. in adeguamento, “Le aree di tipo Cr del progetto di Adeguamento, parzialmente compromesse e rinvenienti da aree di parco urbano, di verde di quartiere e di servizi di quartiere, sono considerate come aree di recupero e di ristrutturazione urbanistica e suddivise in comparti edificatori ex art.15 L.R.6/79 e successive modifiche ed integrazioni, la cui attuazione è subordinata alla formazione di una Piano Particolareggiato e/o Piano di lottizzazione di recupero esteso ad ogni singola maglia individuata nella tavola n.10 del progetto di adeguamento (comparto 1, comparto 2 e comparto 3)...La suddetta impostazione tiene conto della duplice esigenza di realizzare da un lato una tipologia edilizia similare a quella presente nella zona, e dall’altro di rendere possibile il reperimento, nell’ambito di ogni comparto, delle aree a standards, secondo la prescrizione del D.M.n.1444/1968”.(pagg.56 e 57 della relazione citata).

Da quanto sopra esposto possono ricavarsi due considerazioni: a) la identità di situazione di fatto tra le aree in proprietà Monitillo e le altre comprese nel medesimo isolato e tipizzate B1; b) la inapplicabilità della disciplina delle zone Cr all’area di proprietà Monitillo, che integra sostanzialmente un relitto dell’intero isolato diversamente tipizzato; non può dunque predicarsi la possibilità di recupero per un’area diversamente tipizzata peraltro imponendo la cessione a standards a carico di fondi edificati invece che a carico dei contermini suoli inedificati.

Sotto altro profilo, la disciplina speciale della zona Cr presuppone, come chiarisce la relazione sopra citata, una disciplina unitaria rispetto ad aree estese almeno alla consistenza di un comparto individuato, e diversamente non potrebbe operare la funzione di recupero, connessa alla sistemazione urbanistica di aree, in ipotesi, compromesse; d’altra parte, la stessa trasformazione delle aree Tragni e Lorusso in B1 sta a significare l’intervenuto soddisfacimento del fabbisogno di aree a standards a livello generale (cfr. Relazione preliminare, Punto 2, pag.6) che non può contraddittoriamente negarsi in relazione al contermine suolo Monitillo; dunque la motivazione di rigetto adottata per l’osservazione Monitillo, basata sulla necessità di non alterare il fabbisogno delle aree a standards, è sicuramente fondata, in generale, per le zone Cr ma non per il suolo Monitillo che, a rigore, Cr non può essere per le scelte urbanistiche compiute dall’Amministrazione in relazione alle aree contermini.

Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione II, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 aprile 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Michele           PERRELLI                  - Presidente

Vito                 MANGIALARDI        - Componente

Maria              ABBRUZZESE           - Componente est.