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TAR Bari 3818/2002

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 546 del 1999, proposto da I.CO.BE. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. sig.ra Berloco Rosaria, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Lillo con lo stesso elettivamente domiciliata in Bari, c/o avv. F. Paparella, via Venezia n. 14;

C O N T R O

-        Comune di Altamura, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Alberto Clarizio e con lo stesso elettivamente domiciliato in Bari, piazza Garibaldi n. 27;

-        Regione Puglia, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a)     del P.R.G. adeguato alla l.r. n. 56/80 del Comune di Altamura, adottato con deliberazioni del Commissario ad acta n. 1 del 28.1.1993 e n. 1 del 5.12.1997, approvato con deliberazione di G. R. n. 1194 del 29.4.1998, pubblicata sul BURP n. 48 del 25.5.1998, e non ancora depositato presso il Comune di Altamura, in parte qua e comunque nei limiti dell’interesse della società ricorrente;

b)     degli atti del procedimento di formazione del predetto P.R.G., ivi comprese le citate deliberazioni Commissariali nn. 1/93 e 1/97 e quella di G. R. n. 11194/98, in parte qua e sempre nei limiti dell’interesse della ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 aprile 2002 - relatore il Pres. Michele Perrelli – l’avv. Anna Lillo e l’avv. Luca Alberto Clarizio;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 21 gennaio 1999, depositato il successivo 19 febbraio, la società ricorrente – proprietaria di area edificatoria contrassegnata in catasto al Folio 158/C, p.lle 2378 e 2067 della estensione di mq. 450 circa – lamenta che tale area (già tipizzata nel previgente P.R.G. del 1974 come “C/1di espansione”) abbia ricevuto la destinazione di “zona B/2”, con indice fondiario pari a 3mc/mq ed indice di copertura del 70%. Tanto in contrasto con le previsioni del modificato P.R.G. dove le zone B/2 avevano indice fondiario 5mc/mq e rapporto di copertura esteso alla intera superficie del lotto.

Con unico ed articolato motivo di gravame sono state dedotte le censure di:  a) violazione e falsa applicazione della l. u. fondamentale; b) insussistenza dei presupposti; c) difetto di istruttoria; d) illogicità e disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Altamura chiedendo il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie nelle quali vengono illustrate le contrapposte tesi.

Alla pubblica udienza del 24.4.2002, uditi gli avv.ti Anna Lillo e Luca Alberto Clarizio, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio può esimersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa dell’intimato Comune per la evidente infondatezza del gravame.

Come più volte ha avuto modo di affermare questa Sezione, condividendo un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo, rientra nella sfera di attribuzioni proprie e riservate dell’Amministrazione - non sindacabile in sede giurisdizionale ove gli atti di esercizio del relativo potere risultino immuni da formulate censure di abnorme illogicità, irragionevolezza ed errori di fatto - stabilire la capacità edificatoria di una zona nonché le modalità di utilizzazione e di sfruttamento fondiario di una determinata area omogenea di Piano in vista di una coerente ed ordinata gestione del territorio ai fini urbanistici.

Si legge nella relazione istruttoria del C.U.R. (parere n. 45/96 del 2.7.1996) alla impugnata variante di adeguamento alla l.r. n. 56/80:

“Le risultanze di questa (n.d.r.: eseguita) complessa indagine conoscitiva hanno messo in evidenza una massiccia sproporzione esistente fra l’accertata previsione di sviluppo demografico quindicennale e il dimensionamento residenziale previsto dal P.R.G., dallo S.P. B! e dalla proposta di P.P.B2 redatto ma non adottato.

Le stesse indagini hanno evidenziato altresì l’applicazione di indici urbanistici nelle zone omogenee B1 in contrasto con le disposizioni di cui al D.M. n. 1444/68.

Da ciò la necessità di introdurre una serie di correttivi negli indici e parametri urbanistici, in maniera da adeguare le capacità insediative residue, una volta modificate, alle previsioni quindicennali della popolazione e quindi procedere alla verifica degli standars.”

Ed a tanto provvede la Variante di adeguamento facendo propria “l’esigenza di ridimensionare le previsioni dello S.P. B1 prevedendo, per le volumetrie a farsi, un indice di fabbricabilità fondiaria di 5 mc/mq (nel rispetto del valore massimo fissato dal D.M. 1444/68 e coerente con gli attuali indirizzi seguiti nella pianificazione urbanistica tendenti al decongestionamento dei centri abitati” e dividendo le aree notevolmente compromesse già B in due sub-zone: a) di completamento, assimilabile alla zona omogenea di tipo B2; b) di tipo Cr (espansione di recupero e ristrutturazione).

Per le aree di tipo B2 è previsto l’intervento diretto con indice di fabbricabilità fondiaria di 3mc/mq; per quelle di tipo Cr, la cui attuazione è subordinata alla formazione di un Piano Particolareggiato e/o Piano di Lottizzazione di recupero esteso ad ogni singola maglia .., l’indice di fabbricabilità è di 1,75mc/mq.

Da quanto evidenziato discende la infondatezza delle dedotte censure.

Quella di violazione della legge urbanistica fondamentale (L. 17.8.1942, n. 1150 e succ. mod.) risulta anche inammissibile per la sua assoluta genericità; quelle di insussistenza dei presupposti e di difetto di istruttoria per la compiutezza con la quale gli organi amministrativi intervenuti nel procedimento amministrativo conclusosi con l’approvato – e qui impugnato –adeguamento del P.R.G. hanno supportato ed esplicitato le determinazioni assunte; quella di illogicità e di disparità di trattamento perché la riduzione di volumetria assentibile (peraltro di area già tipizzata C1 di completamento) risulta estesa a tutte le aree edificabili ed indotta dal sovradimensionamento del Piano originario.

Conclusivamente il ricorso va respinto perché infondato, ma si ravvisano le ragioni per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari - Sezione Ii, respinge il ricorso n. 546/1999, meglio in epigrafe specificato, proposto dalla s.r.l. I.CO.BE..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2002 con l’intervento dei Magistrati:

MICHELE PERRELLI                                           PRESIDENTE, Rel.

VITO MANGIALARDI                                          COMPONENTE

MARIA ABBRUZZESE                                         COMPONENTE