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TAR Bari 3817/2002 |
|||||||||||||||||||||
sul
ricorso n. 1220/99 proposto Pignatelli Giacomo e Notario Concetta, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Raffaele Padrone e Anna Lillo ed elettivamente domiciliati in
Bari, alla via Venezia n. 14, presso lo studio legale dell’avv.
Paparella); contro Comune
di Altamura, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso
ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Giovanni Amendola, n.
165/5; Regione
Puglia, in persona del suo
Presidente p.t., non costituita; per l’annullamento -del
Piano Regolatore Generale del Comune di Altamura adeguato alla legge
R.P. n. 56 del 1980 approvato con deliberazione di G.R. del 29 aprile
1998, n. 1194 (nei limiti dell’interesse dei ricorrenti); -degli
atti del procedimento di formazione del predetto piano, ivi comprese le
deliberazioni commissariali nn. 1/93, 1/94 e 1/97 (nei limiti
dell’interesse dei ricorrenti); -di
ogni altro atto comunque connesso, sia presupposto che conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti
gli atti tutti della causa; Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura; Relatore
designato il magistrato Giuseppe Rotondo; Uditi
all’udienza del 24 aprile 2002 gli avv.ti Raffaele Padrone, Anna Lillo
ed Eugenio Felice Lorusso; Ritenuto in
fatto e considerato in diritto: FATTO Con atto notificato il
30 aprile – 4 maggio 1999 e depositato il successivo giorno 12,
i ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe. Questi i motivi del ricorso: 1)
violazione del principio del divieto dell’efficacia “sine die”
dei vincoli; 2)
violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968 e
dell’art. 42 della Costituzione; 3)
illegittimità degli artt. 30 e 31 delle N.T.A.; 4)
eccesso di potere sotto vari profili; 5)
violazione e falsa applicazione della convenzione per la
salvaguardia dei diritto dell’uomo. Si è costituito il Comune di Altamura che
chiede il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato. Con memorie depositate il 12 e 13 aprile
2002 le parti insistono nelle rispettive tesi difensive All’udienza del 24 aprile 2002 il
ricorso è stato trattenuto per la decisione. DIRITTO Decisivo e dirimente è l’accertamento
della natura, espropriativa o conformativa, del vincolo impresso dal
P.R.G. del Comune di Altamura sul suolo dei ricorrenti. Sostengono gli interessati, che la
reiterazione della destinazione urbanistica di zona come F3 (Parco
Urbano) ed F4 (zona per attrezzature sportive e di spettacolo), siccome
impressa sui suoli in proprietà con l’impugnato Piano, è illegittima
in quanto, per un verso, si risolve in una sostanziale espropriazione
del diritto di proprietà - attesa peraltro la circostanza che il
vincolo si è protratto per oltre 15 anni -; per l’altro,
l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto dimostrare la necessità del
perdurare dell’interesse pubblico che solo potrebbe giustificare il
sacrificio della proprietà privata. Asseriscono, altresì, la violazione del
D.M. n. 1444 del 1968 in quanto le relative previsioni (possibilità che
l’intervento venga attuato nelle zone F) per iniziativa sia pubblica
che privata) resterebbero sostanzialmente eluse per effetto della
disciplina di secondo livello contemplata negli artt. 30 e 31 delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano. Il ricorso è infondato. La palese infondatezza consente al
Collegio di prescindere dal previo esame della eccezione di
inammissibilità sollevata dal Comune resistente e fondata sul difetto
di interesse ad agire dei ricorrenti. Ed invero, secondo l’insegnamento della
Corte Costituzionale e l’orientamento della giurisprudenza
amministrativa che questa Sezione ritiene di condividere, ai vincoli
preordinati all’esproprio vanno equiparate solo quelle limitazioni
tali da svuotare il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul
godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in
rapporto alla destinazione e alla natura del bene stesso o determinando
il venir meno (o una penetrante incisione) del suo valore di scambio;
mentre le altre limitazioni all'attività edilizia, che non sono
preordinate all'espropriazione e che consentono al titolare del bene di
utilizzarlo (anche in forma di convenzionamento con la P.A., come nel
caso in esame), non costituiscono altro che espressione del potere di
pianificazione, diretto alla zonizzazione del territorio comunale al
fine di programmare l’ordinato sviluppo delle aree abitate e di
salvaguardare i valori urbanistici ed ambientali esistenti. Deve escludersi, quindi, che la
destinazione delle aree ad “attrezzatura sportiva e di spettacolo”,
nonché a “parco urbano” (quale risulta impressa al suolo dei
ricorrenti) possa configurare un vincolo preordinato all’esproprio (e
dunque di durata quinquennale); infatti, non sussistendo alcun
impedimento a che alle necessità collettive ivi perseguite
(realizzazione degli impianti) si provveda mediante soluzioni diverse da
quelle proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che,
secondo la decisione della Corte cost. n. 179 del 1999, importano una
destinazione realizzabile ad iniziativa privata o promiscua
pubblico-privata: ciò significa che la destinazione di Piano come F3)
ed F4) comporta l’attribuzione al suolo di una vocazione edificatoria,
sia pure specifica, la cui realizzazione è attuabile anche da privati.
Pertanto, la relativa previsione tipologico-urbanistica non costituisce
vincolo (sostanzialmente) preordinato all’espropriazione né
comportante l’inedificabilità assoluta, trattandosi invece di una
prescrizione diretta a regolare concretamente l’attività edilizia, in
quanto inerente alla potestà conformativa propria dello strumento
urbanistico, la cui validità è a tempo indeterminato (di qui,
l’ulteriore inconfigurabilità di una qualsivoglia ipotesi di
indennizzo e l’infondatezza del relativo motivo di ricorso). Ne consegue l’infondatezza dei motivi di
gravame in fatto rubricati sub 1, 2, 4 e 5. Né ha pregio l’affermazione, invero
neppure dimostrata in punto di fatto, secondo cui la possibilità di
intervento diretto da parte del privato è soltanto formale poiché gli
artt. 30 31 delle N.T.A. avrebbero imposto funzioni e destinazioni tali
che la stessa sarebbe stata consentita, in pratica, soltanto
all’amministrazione. Le impugnate norme, infatti, prevedono
precisi indici di fabbricabilità per gli interventi da realizzare nelle
zone in questione. Orbene, rientra nella sfera di
attribuzioni proprie e riservate dell’amministrazione, non sindacabile
in sede giurisdizionale ove gli atti di esercizio del relativo potere
risultino immuni da censure di illogicità ed irragionevolezza,
stabilire la capacità edificatoria di una zona nonché le modalità di
utilizzazione e di sfruttamento fondiario di una determinata area
omogenea di Piano in vista di una coerente ed ordinata gestione del
territorio ai fini urbanistici. In ordine al prospettato vizio del difetto
di motivazione, dirimente è la considerazione che le scelte di
programmazione urbanistica operate dall'Amministrazione, con cui si
confermano destinazioni preesistenti di carattere eminentemente
conformativo operate con precedenti atti di pianificazione (come nel
caso in esame), non richiedono, a differenza di quelle a contenuto
espropriativo e/o tali da svuotare del tutto di contenuto il diritto di
proprietà, una specifica motivazione che non sia quella che si può
evincere dai criteri stessi di ordine tecnico-urbanistico che hanno
ispirato la formazione del Piano. Le considerazioni che precedono inducono,
dunque, alla reiezione del ricorso. La mancata costituzione in giudizio della
Regione Puglia esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese di lite nei
confronti dell’Amministrazione regionale. Le spese di lite relative al giudizio
istauratosi tra i ricorrenti ed il
Comune di Altamura, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione
II, respinge il ricorso n.
1220/99 proposto da Pignatelli
Giacomo e Notario Concetta, meglio in epigrafe specificato. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore
del Comune di Altamura che si liquidano in complessivi € 1.000,00
(euromille/00). Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Bari nella Camera di
Consiglio del 24 aprile 2002, con l’intervento dei Magistrati: Michele
PERRELLI
Presidente Vito
MANGIALARDI
Componente Giuseppe
ROTONDO
Componente, Est.
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