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T.A.R. Bari 3811/2002 |
||||||
sul
ricorso n. 868/02 proposto da
Barletta Scardini Caterina rappresentata
e difesa dall’avv. Giuseppe Longo ed elettivamente domiciliata in
Bari, alla via P. Amedeo n. 351 presso lo studio dell’avv. D. Garofalo;
contro Comune di Conversano,
in persona del Commissario Prefettizio p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Giulia Shiavone e con di lei elettivamente domiciliata in
Bari, alla via Putignani n. 128 presso lo studio dell’avv. Giovanni
Nardelli; e
nei confronti di Manzari Nunzio,
non costituito; per
l’annullamento del
silenzio inadempimento formatosi sull’atto di diffida e costituzione
in mora notificato in data 29/3/02, volto a sollecitare il compimento
degli adempimenti di cui all’art. 7, della L. n. 47/85 conseguenti
all’emanazione dell’ingiunzione di demolizione n. 7/99; e
per l’accertamento dell’obbligo
dell’amministrazione intimata di provvedere nel senso indicato nel
predetto atto di diffida; Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visti
gli atti tutti della causa; Relatore
designato il magistrato Rotondo Giuseppe; Udito, alla camera di
consiglio del 18 luglio 2002, l’avv. Giuseppe Longo e l’avv. Giulia
Schiamone; Ritenuto in fatto e
considerato in diritto: FATTO e DIRITTO Con atto notificato
il 24 maggio 2002 e depositato il successivo 17 giugno, la ricorrente
propone il ricorso in epigrafe. Ragione del
contendere è l’omissione in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione
civica nel non curare gli adempimenti conseguenti l’ordine di
demolizione (provvedimento n. 7 del 16.3.99) di un manufatto abusivo
realizzato dal –controinteressato - Manzari Nunzio. Il ricorso merita accoglimento. Ed invero, accertata l’integrità del contraddittorio e
l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della legittimazione
processuale del ricorrente (quest’ultima, sussistente in virtù del
comprovato rapporto di stabile contiguità coi beni oggetto di
repressione amministrativa), il Collegio osserva che le opere, nei
limiti delle parti abusive – esculsa, quindi, l’area di sedime in
considerazione dello sviluppo orizzontale del manufatto in questione -,
risultano ormai, ex lege, acquisite automaticamente al patrimonio indisponibile del
Comune di Conversano ai sensi dell’art. 7, c. III, della legge n.
47/85. Ne consegue, dunque, che (doverosamente)
l’Amministrazione deve adempiere ai successivi atti siccome
contemplati, con carattere di vincolo, dalla relativa disciplina
urbanistica e concludere, per tale verso, l’avviato, complesso
procedimento repressivo in ossequio anche al più generale disposto di
cui all’art. 2 della L. n. 241/90 mediante adozione dell’atto di
accertamento (ricognitivo) della – intervenuta - proprietà erariale e
del pedissequo abbattimento
delle opere abusive ove non destinate quest’ultime, per volontà
consiliare, alla realizzazione di precisi interessi pubblici. Deve, pertanto, ritenersi illegittimo il silenzio serbato
dal Comune intimato sull’atto di diffida notificatogli il 29 marzo
2002. Né può costituire assolvimento dell’obbligo il fatto
che in data 4 gennaio 2002 il Responsabile dell’Organizzazione Area
Tecnica del Comune di Conversano abbia ordinato alla ditta “ATI
Construct Service” di eseguire la demolizione. Dirimente, in
proposito, è la circostanza che tale ordine (posto in esecuzione il 31
gennaio 2002) è rimasto, ad oggi, ancora inottemperato (per cause
comunque non estranee alla sfera di controllo dell’Amministrazione e
senz’altro superabili con l’ordinaria diligenza richiesta dal caso
concreto). Ed invero, alcuna attività (materiale – esecutoria)
esitale in via definitiva del procedimento repressivo siccome avviato
(ripristino dello stato dei luoghi con recupero della conformità
urbanistica) risulta (ancora) adottato dall’Amministrazione nonostante
la diffida e costituzione in mora notificatale dalla ricorrente in data
29 marzo 2002. In punto di diritto, il Collegio ritiene che la vicenda
rientri de plano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla stregua
dell’art. 34, del D.Lvo n. 80/98 (nel testo re-introdotto dall’art.
7, della legge n. 205/00) trattandosi, nella fattispecie, di (omessi) comportamenti
– obbligatori - della Pubblica amministrazione (attività
materiale di demolizione di manufatti abusivi).
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui
sopra. Le spese, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza. Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione II, accoglie il
ricorso n. 868/02 proposto da
Barletta Scardino Caterina,
in epigrafe meglio specificato, e per l’effetto dichiara l’obbligo per il Comune di Conversano
di provvedere, nei sensi di cui in motivazione e nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente
sentenza, agli adempimenti legali previsti nell’art. 7 della legge n.
47/85. Condanna
il Comune di Conversano a
pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio che
si liquidano in complessivi € 800,00
(ottocento/00). Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 18
luglio 2002, con l’intervento dei Magistrati: Michele
PERRELLI
Presidente Vito
MANGIALARDI
Componente Giuseppe
ROTONDO
Componente, Est. |