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Consiglio di Stato 689/2002 |
R
E P
U B B
L I
C A I
T A
L I
A N A IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale
Quinta Sezione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul
ricorso
n. 254 del 1994
, proposto
da Vanzo Carlo
, Vanzo Antonia,
Lavanna Norberta ved. Vanzo, Vanzo Roberto e Vanzo Antonella
rappresentati
e difesi
dall’avv. Sergio
Dragogna,
elettivamente domiciliati
presso l’avv.
Maurizio Calò in Roma, via A. Gramsci 36
contro il
Comune di Cavalese, in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio e nei
confronti di
Gelmi Maria Luisa in Rosa, e Gelmi Anna Rosa in Moser rappresente e
difese dall’avv. Franco Gaetano Scoca nel cui studio sono
elettivamente domiciliate in Roma,
Via G. Paisiello, 55; per
l'annullamento della
sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del
Trentino Alto Adige, Sezione di Trento
, 5 novembre 1992, n.
407, resa tra le parti.
Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Gelmi Anna Rosa e Maria Luisa
; Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti
gli atti tutti della causa; Relatore
alla pubblica udienza del 4 dicembre
2001
il consigliere Marzio Branca,
e uditi
l’avv. Calò, in
sostituzione dell’avv. Dragona, e l’avv. Romano, su delega
dell’avv. Scoca;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Con
la sentenza in epigrafe è stato dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione il ricorso proposto dagli odierni appellanti per
l’annullamento della concessione rilasciata il 28 marzo 1991 alle
signore Gelmi Maria Luisa e Anna Rosa per l’esecuzione di lavori di
ristrutturazione nella porzione dell’immobile in condominio dalle
stesse abitata. Il
primo giudice ha ritenuto che la vertenza non riguardasse la legittimità
del provvedimento amministrativo ma controversie interne al condominio
di parti comuni, e che pertanto fosse di competenza dell’Autorità
giudiziaria ordinaria. Avverso
la sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello, insistendo
sull’illegittimità della concessione, e assumendo che le opere da
eseguirsi avrebbero investito parti comuni senza che fosse stato
acquisito il loro consenso. Si
sono costituite il giudizio le parti resistenti in primo grado, ed hanno
chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile o infondato.
Alla
pubblica udienza del 4 dicembre 2001
la causa veniva trattenuta in decisione. DIRITTO L’appello
è volto alla riforma della sentenza con la quale è stato dichiarato il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione alla
natura della controversia, ma gli appellanti chiedono altresì che venga
annullata la concessione edilizia n. 243 del 28 marzo 1991. La
parte controinteressata ha sollevato a quest’ultimo riguardo eccezione
di inammissibilità dell’appello, in quanto il provvedimento,
concessione n. 243 del marzo 1991, impugnata con ricorso dell’autunno
del 1991, è stato successivamente modificato con altra concessione n.
240 del 1993, che non ha mai formato oggetto di impugnazione. L’eccezione
è fondata. Risulta
dagli atti versati dalla controparte che in data 22 gennaio 1993 il
Comune di Cavalese ha rilasciato alle controinteressate una concessione
edilizia in variante rispetto al progetto in precedenza assentito. Si
tratta quindi di un provvedimento che incide, modificandolo, sull’atto
impugnato in prime cure, di cui si chiede l’annullamento con
l’appello in esame, che peraltro non fa alcun cenno alla nuova
concessione. In
tale situazione, risultando certo che la concessione impugnata in prime
cure è stata modificata, mentre è incerto se sopravviva, ed in quali
limiti, l’oggetto del giudizio e lo stesso interesse degli appellanti
all’annullamento, in relazione a tale sopravvenienza, l’appello va
dichiarato inammissibile.
La
spese possono essere compensate. P.Q.M. Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
dichiara inammissibile
l’appello in
epigrafe; dispone
la compensazione delle spese; ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così
deciso in Roma,
nella camera di consiglio del 4 dicembre
2001 con l'intervento
dei magistrati: Claudio Varrone
Presidente Giuseppe Farina
Consigliere Paolo Buonvino
Consigliere Goffredo Zaccardi
Consigliere Marzio Branca
Consigliere est. L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE F.to
Marzio Branca
F.to Claudio Varrone IL
SEGRETARIO F.to
Luciana Franchini |