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Consiglio di Stato 689/2002

                                                                           

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale   Quinta  Sezione        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 254 del 1994 , proposto da Vanzo Carlo , Vanzo Antonia, Lavanna Norberta ved. Vanzo, Vanzo Roberto e Vanzo Antonella rappresentati e difesi dall’avv. Sergio Dragogna,  elettivamente domiciliati presso l’avv. Maurizio Calò in Roma, via A. Gramsci 36

contro

il Comune di Cavalese, in persona del Sindaco pro  tempore, non costituito in giudizio

e nei confronti

di Gelmi Maria Luisa in Rosa, e Gelmi Anna Rosa in Moser rappresente e difese dall’avv. Franco Gaetano Scoca nel cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, Via G. Paisiello, 55;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sezione di Trento , 5 novembre 1992, n. 407, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gelmi Anna Rosa e Maria Luisa ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 4 dicembre 2001  il consigliere Marzio Branca,  e uditi l’avv. Calò, in sostituzione dell’avv. Dragona, e l’avv. Romano, su delega dell’avv. Scoca;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento della concessione rilasciata il 28 marzo 1991 alle signore Gelmi Maria Luisa e Anna Rosa per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione nella porzione dell’immobile in condominio dalle stesse abitata.

Il primo giudice ha ritenuto che la vertenza non riguardasse la legittimità del provvedimento amministrativo ma controversie interne al condominio di parti comuni, e che pertanto fosse di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

Avverso la sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello, insistendo sull’illegittimità della concessione, e assumendo che le opere da eseguirsi avrebbero investito parti comuni senza che fosse stato acquisito il loro consenso.

Si sono costituite il giudizio le parti resistenti in primo grado, ed hanno chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile o infondato.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2001  la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è volto alla riforma della sentenza con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione alla natura della controversia, ma gli appellanti chiedono altresì che venga annullata la concessione edilizia n. 243 del 28 marzo 1991.

La parte controinteressata ha sollevato a quest’ultimo riguardo eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto il provvedimento, concessione n. 243 del marzo 1991, impugnata con ricorso dell’autunno del 1991, è stato successivamente modificato con altra concessione n. 240 del 1993, che non ha mai formato oggetto di impugnazione.

L’eccezione è fondata.

Risulta dagli atti versati dalla controparte che in data 22 gennaio 1993 il Comune di Cavalese ha rilasciato alle controinteressate una concessione edilizia in variante rispetto al progetto in precedenza assentito.

Si tratta quindi di un provvedimento che incide, modificandolo, sull’atto impugnato in prime cure, di cui si chiede l’annullamento con l’appello in esame, che peraltro non fa alcun cenno alla nuova concessione.

In tale situazione, risultando certo che la concessione impugnata in prime cure è stata modificata, mentre è incerto se sopravviva, ed in quali limiti, l’oggetto del giudizio e lo stesso interesse degli appellanti all’annullamento, in relazione a tale sopravvenienza, l’appello va dichiarato inammissibile.

La spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    dichiara inammissibile l’appello in epigrafe;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 4 dicembre   2001 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Varrone                                      Presidente

Giuseppe Farina                                      Consigliere

Paolo Buonvino                                       Consigliere

Goffredo Zaccardi                                   Consigliere

Marzio Branca                                         Consigliere est.

L'ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE

F.to Marzio Branca                         F.to Claudio Varrone

IL SEGRETARIO

F.to Luciana Franchini